Comunione e condominio
1. Comunione
La comunione è la situazione che si determina quando la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a più persone (Art. 1100). Sappiamo che si ritiene inammissibile la coesistenza di più diritti di proprietà su uno stesso bene, tuttavia è consentita la contitolarità dello stesso diritto sul bene da parte di una pluralità di soggetti.
Dal punto di vista del diritto di proprietà, si allude al termine di "comproprietà" o di "condominio". Tale fenomeno è particolarmente diffuso e la sua disciplina risulta particolarmente ardua. La difficoltà è quella di conciliare la concorrenza di molteplici interessi individuali della stessa natura in relazione al bene, assicurando che l'esercizio delle facoltà di godimento e dei poteri di disposizione inerenti alla proprietà non sia pregiudicato.
Tale fenomeno dà spazio
ad accese discussioni circa la sua natura, a seconda che se ne accentui il profilo individuale o collettivo: Individuale: con la valorizzazione del diritto del singolo partecipante sulla cosa nella sua interezza, seppur limitato dal diritto degli altri partecipanti. Collettivo: con una preminente attenzione all'organizzazione della collettività dei partecipanti, alla quale spetta il diritto. Fonte: la fonte, ovvero l'origine, della situazione di comunione può essere diversa. Si può parlare di: Comunione volontaria: quando sorge per volontà delle parti, come nel caso di acquisto insieme di una cosa. Comunione incidentale: quando sorge indipendentemente dalla volontà delle parti, per effetto di previsione legislativa, come nel caso della comunione ereditaria. Comunione forzosa: quando è imposta dalla legge e non è ammesso lo scioglimento, come nel caso della comunione del muro sul confine. Quota: Per regolamentare lapartecipazione di ciascuno alla contitolarità del diritto, l'ordinamento ricorre al concetto di quota. Tuttavia la comunione è pro indiviso, ovvero il diritto di ogni partecipante ha per oggetto la cosa nel suo insieme e non una sua parte specifica. Nonostante ciò il diritto di ogni partecipante è limitato dal concorso del diritto spettante a ciascuno degli altri titolari.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è determinato in proporzione alle rispettive quote. Tale situazione viene definita come "diritto a una quota ideale" della cosa, ovvero non si tratta di un diritto su una parte della cosa in senso fisico. Infatti il diritto alla quota si traduce esclusivamente in seguito allo scioglimento della comunione e alla conseguente divisione. Essa indica la misura della partecipazione di ciascun contitolare al medesimo diritto sul bene, per ovvi motivi è stato stabilito che le quote dei
Partecipanti alla comunione siano uguali. Nonostante ciò, ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa, o costituire ipoteca sulla propria quota.
Utilizzazione: Per quanto riguarda l'utilizzazione della cosa comune, possiamo parlare di uso collettivo o promiscuo, ogni partecipante può utilizzarla individualmente, rispettando l'analogo diritto di godimento che riguarda anche gli altri partecipanti. Il singolo partecipante non può alterare la destinazione economica della cosa, ma può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per migliorare il godimento della cosa (1102): Ciascun titolare è tenuto a partecipare alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune, in proporzione della propria quota. Chi dei contitolari voglia liberarsi di tale obbligo, può farlo rinunciando al suo diritto (1104). Infatti è ammessa la rinuncia al proprio diritto.
Da parte del partecipante, la sua quota si accresce automaticamente agli altri partecipanti.
Amministrazione: L'amministrazione della cosa comune spetta collettivamente a tutti i partecipanti, secondo il principio maggioritario.
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