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I BENI
il primo titolo del libro 3 del codice civile è dedicato ai “BENI” e si apre con l’art 810 il quale
contiene la definizione di bene.
art 810 “SONO BENI LE COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTI DI DIRITTI”. con questa
definizione il legislatore stabilisce 3 requisiti per riconoscere un bene il bene è una cosa che
può formare oggetto di diritti.
l’art 810 definisce il concetto di cosa come ENTITÀ MATERIALE ma l’idea di cosa fa
riferimento anche alle COSE INCORPORALI per indicare beni come l’opera dell’ingegno
scientifica o artistica che è oggetto del diritto di autore o l’invenzione che è oggetto del diritto
di brevetto. si tratta di diritti dal contenuto originale e di beni che non sono cose ma UTILITÀ
ECONOMICHE che possono formare oggetto di diritto.
la parola BENE ha 2 significati:
in un primo caso la parola BENE è QUALSIASI UTILITÀ che PUÒ FORMARE OGGETTO DI
UN DIRITTO e questo si riscontra nell’art 810.
in un secondo caso la parola BENE è OGNI DIRITTO che abbia ad oggetto una UTILITÀ
ECONOMICA questo caso viene riscontrato nell’art 813 dispone infatti che le regole relative
ai beni mobili si applichino a tutti i DIRITTI che non hanno per oggetto beni immobili per empio
il diritto di credito.
esiste poi una terza nozione di bene strettamente giuridica:che definisce BENE QUALSIASI
INTERESSE PROTETTO DAL DIRITTO es bene dell’integrità fisica il bene della proprietà.
questo caso è importante x definire l’illecito civile per qualificare come danno ingiusto ogni
lesione di un bene INTERESSE protetto dall’ordinamento.
l’art 812 distingue 2 grandi categorie di beni; i BENI IMMOBILI e i BENI MOBILI.
la definizione di BENI IMMOBILI è data dal legislatore tramite un elenco: il suolo le sorgenti e i
corsi d’acqua gli alberi gli edifici le costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio; ma
a ciò si aggiunge tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
i BENI MOBILI sono tutti gli altri beni come stabilisce il 3 comma dell’art 812 che si ricava x
esclusione. la distinzione tra i 2 ordini è importante dal punto di vista della dei
CIRCOLAZIONE
diritti sui beni stessi.
nel caso dei BENI MOBILi prevalgono i criteri di semplicità e rapidità dunque non ci vogliono
particolari forme negli atti di alienazione (trasferimento di proprietà) un esempio è la
compravendita sui beni di consumo anche se il valore dei beni è grande (quadri gioielli). inoltre
NON È PREVISTO UN SISTEMA DI PUBBLICITÀ TRAMITE REGISTRi L’OPPONIBILITÀ DEGLI
ACQUISTI È LEGATA AL POSSESSO DEL BENE CIOÈ ALLA CONSEGNA.
per gli IMMOBILI vi è richiesta maggiore formalità la SCRITTURA PRIVATA è la forma minima
per atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali sugli immobili art 1350. ed inoltre
PREVISTA UN SISTEMA DI PUBBLICITÀ AFFIDATA AI REGISTRI IMMOBILIARI.
Esistono però particolari categorie di beni mobili a cui si applicano regole simili a quelle che
valgono per i beni immobili. AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, AERI sono beni MOBILI
REGISTRATI per la loro circolazione è previsto un SISTEMA PUBBLICITARIO tramite registri.
tuttavia dove mancano norme specifiche si devono applicare seconda l’art 815 le disposizioni
relative ai beni mobili.