I beni
Il primo titolo del libro 3 del Codice Civile è dedicato ai beni e si apre con l'articolo 810, il quale contiene la definizione di bene.
Definizione di bene
Art. 810: "Sono beni le cose che possono formare oggetti di diritti". Con questa definizione, il legislatore stabilisce tre requisiti per riconoscere un bene: il bene è una cosa che può formare oggetto di diritti. L’articolo 810 definisce il concetto di cosa come entità materiale, ma l’idea di cosa fa riferimento anche alle cose incorporali per indicare beni come l’opera dell’ingegno scientifica o artistica, che è oggetto del diritto di autore, o l’invenzione, che è oggetto del diritto di brevetto. Si tratta di diritti dal contenuto originale e di beni che non sono cose, ma utilità economiche che possono formare oggetto di diritto.
Significati della parola "bene"
La parola bene ha due significati:
- In un primo caso, la parola bene è qualsiasi utilità che può formare oggetto di un diritto e questo si riscontra nell’articolo 810.
- In un secondo caso, la parola bene è ogni diritto che abbia ad oggetto una utilità economica. Questo caso viene riscontrato nell’articolo 813, che dispone infatti che le regole relative ai beni mobili si applichino a tutti i diritti che non hanno per oggetto beni immobili, per esempio il diritto di credito.
Esiste poi una terza nozione di bene strettamente giuridica: che definisce bene qualsiasi interesse protetto dal diritto, ad esempio il bene dell’integrità fisica o il bene della proprietà. Questo caso è importante per definire l’illecito civile e per qualificare come danno ingiusto ogni lesione di un bene interesse protetto dall’ordinamento.
Categorie di beni
L’articolo 812 distingue due grandi categorie di beni: i beni immobili e i beni mobili. La definizione di beni immobili è data dal legislatore tramite un elenco: il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici, le costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio; ma a ciò si aggiunge tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. I beni mobili sono tutti gli altri beni, come stabilisce il terzo comma dell’articolo 812, che si ricava per esclusione. La distinzione tra i due ordini è importante dal punto di vista della circolazione dei diritti sui beni stessi. Nel caso dei beni mobili prevalgono i criteri di semplicità.