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PROPRIETA' ED ALTRI DIRITTI REALI
I diritti di godimento sui beni possono avere carattere personale o reale.
Diritti reali: assicurano il godimento del bene secondo il modello del diritto assoluto.
- Immediati: il titolare trae utilità del diritto, godendo del bene, senza bisogno della
cooperazione di terzi soggetti verso cui dovrebbe avanzare una pretesa
- Assoluti: la pretesa è rivolta verso tutti, erga omnes, tutti hanno il dovere
generale di astensione dal compiere qualunque atto che pregiudichi o limiti il
godimento del bene da parte del titolare del diritto)
Diritti personali: assicurano un godimento, strutturato sul modello del diritto relativo, il
titolare del diritto, ha una pretesa di un certo comportamento verso il debitore che deve
garantire il godimento e la disponibilità del bene. (tutela meno ampia) (lo ha il
conduttore nei confronti del locatore)
PROPRIETA’ E DIRITTI REALI
La proprietà assicura poteri e facoltà al proprietario del diritto, più ampi di tutti gli altri
diritti reali che sono detti infatti limitati e che gravano su un bene di proprietà altrui (sono
detti infatti anche diritti reali su cose altrui) sono: superficie, usufrutto, abitazione,
enfiteusi, servitù, uso.
PRESCRIZIONE
La proprietà è imprescrittibile e può essere difesa tramite l'azione di rivendica salvi gli
effetti dell'usucapione. Gli altri diritti si prescrivono per non uso ventennale, facendo
riacquistare al proprietario la pienezza della sua proprietà
elasticità del diritto di proprietà= principio che spiega come il diritto di proprietà
rimane sempre tale anche se contemporaneamente si trovano compressi i poteri e le
facoltà che il proprietario può utilizzare, in relazione all'esistenza sul bene di un diritto
reale limitato. (al termine del diritto reale limitato, il diritto di proprietà si riespande)
caratteri di tutti i diritti reali:
- tipicità
- inerenza al bene: si parla di diritto di seguito per intendere la circostanza in cui il
proprietario aliena il bene su cui gravano diritti reali di cose altrui i diritti reali limitati
continuano a esistere e gravare sul bene anche se cambia il proprietario.
PROPRIETA'
art. 832
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
la proprietà privata è contemplata anche nell'articolo 42 della costituzione quindi una legge
ordinaria non può intaccare la proprietà privata in quanto tutelata costituzionalmente. L’esigenza
di tutelare la funzione sociale si pone come un limite autorizzato a livello costituzionale della
proprietà:
la proprietà salvo indennizzo può essere espropriata per un interesse sociale.
- diritto di godere: Diritto del proprietario di far uso della cosa, senza modificarne
la condizione giuridica. anche il non uso può essere considerato un legittimo
modo di godimento del proprietario.
- disporre: potere di compiere atti di disposizione con i quali si incide sulla
titolarità (trasferimento proprietà) del diritto o sulla pienezza del diritto stesso
attribuendo ad altri diritti reali limitati
- in modo pieno ed esclusivo
pienezza= il contenuto del diritto non è delimitato a priori ma il proprietario può
fare ciò che vuole salvo i divieti di legge
esclusività= potere di impedire qualunque ingerenza di altri rispetto al bene.
l'impedimento che vi si può opporre può essere sia materiale che giuridica 841
Il proprietario non può impedire l'ingresso ai cacciatori muniti di licenza, al vicino del
fondo per la riparazione di un bene vicino, o per recuperare un bene perduto.
AZIONI DI DIFESA:
L'actio negatoria, posta a difesa della proprietà mira a fare dichiarare l'inesistenza di
diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che
manifestino l'esercizio di tali diritti.
PERPETUITA’ DEL DIRITTO
parte della dottrina ritiene che sia connaturata la perpetuità, in quanto non ha un
termine. Ma ci sono dei casi in cui la legge prevede ipotesi di proprietà temporanea,
come la proprietà superficiaria: se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo
determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario
del suolo diventa proprietario della costruzione
ESTENSIONE DELLA PROPRIETA’
Per la proprietà fondiaria, sul piano spaziale:
orizzontale: la proprietà è delimitata dai confini
verticale: la proprietà del suolo si estende al sottosuolo ed al soprassuolo, con tutto ciò
che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non
rechi danno al vicino, salve le varie discipline di ieri dei beni artistici ecc,
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a tale
profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia
interesse ad escluderle
LIMITI ALLE FACOLTA' DEL PROPRIETARIO:
- possibilità prevista dalla costituzione dell'espropriazione per pubblica utilità
- facoltà di edificare: è stata prevista la facoltà del permesso di costruire, in
modo che il proprietario del fondo debba avere un provvedimento formale che gli
fornisca un permesso di costruzione. E' irrevocabile e trasferibile con la
proprietà. La scia è una notificazione certificata che è fatta in caso di intervento
sulle parti strutturali. La pubblica amministrazione deve controllare la conformità
del terreno con gli strumenti balistici necessari per garantire il controllo riguardo
lo sfruttamento del suolo, il rispetto delle norme igieniche e dell'ambiente.
VIOLAZIONE PRESCRIZIONI
Vi sono sanzioni amministrative, penali o la nullità degli atti di trasferimento dei beni.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la
facoltà di chiedere la riduzione in pristino, ovvero la richiesta di demolizione di ciò che è
stato costruito in violazione delle leggi da 873
LIMITI ALLE FACOLTA’ DEL PROPRIETARIO NELL'INTERESSE PRIVATO:
sono limiti posti a tutela degli interessi dei proprietari dei fondi vicini, si parla quindi
anche di rapporti di vicinato, ma non è necessario che il fondo sia confinante
CARATTERISTICHE
reciprocità: sono poste a carico di ciascun proprietario a vantaggio degli altri.
automaticità: per il solo fatto che esistono due fondi vicini, automaticamente per legge
esistono tali limiti
gratuità: non vi è alcun costo per i proprietari dei fondi vicini per ottenere tali vantaggi
- ovvero gli atti di esercizio del diritto di proprietà che
DIVIETO DI ATTI EMULATIVI:
non hanno altro scopo, se non quello di nuocere o recare molestia ad altri, è un
caso di divieto di abuso del diritto del proprietario che compie un atto che
sarebbe tra i suoi diritti, ma lo fa per uno scopo non etico. (muro)
La norma è interpretata in modo molto restrittivo, ed è quindi di scarsa
utilizzazione: non viene utilizzata se si può dedurre a carico del proprietario un
vantaggio anche futuro o non economico. deve inoltre essere provato l'intento di
voler nuocere all'altro.
- si intendono le propagazioni di fumo, calore, esalazioni,
LIMITE IMMISSIONI:
rumori, scuotimenti e qualunque altra propagazione, provenienti da un fondo per
un’attività lecita svolta in modo continuativo o periodico, ma non accidentale.
Il proprietario del fondo può vietare le immissioni se superano il limite della
normale tollerabilità, a decidere se tale limite è stato superato è il giudice che
possiede quindi ampia discrezione, ma:
- deve avere riguardo alla posizione dei fondi
- deve contemperare le ragioni della proprietà con gli interessi della
produzione (pizzeria),
- deve tenere conto del preuso, ovvero di chi è arrivato prima .
Il giudice tenendo conto di tali criteri dovrebbero vietarle, ma vi sono 3 modi:
- divieto assoluto
- indicazione di accorgimenti necessari a rientrare nella tollerabilità
- acconsentimento delle immissioni con un indennizzo per il proprietario che le
subisce (ma per alcuni non si sta rispettando la norma ma si sta inducendo ad
una servitù coattiva)
Il giudice che è chiamato a indicare se le immissioni sono oltre la tollerabilità non deve
tener conto delle norme per le limitazioni dell'inquinamento.
- Le costruzioni su fondi confinanti, se non
DISTANZA FRA LE COSTRUZIONI:
sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. Tali regole non
valgono per il muro di cinta.
Il primo che costruisce ha la scelta, in quanto non essendoci una costruzione
ancora,può costruire a 3 o 2 metri, ma può anche costruire sul confine, in
quest'ultimo caso il 2° o arretra di 3 metri o costruisce in aderenza o in appoggio,
chiedendo la comunione forzosa del muro portante su cui si poggia la seconda
costruzione e pagando la metà del valore di questo.
Ma se il primo costruisce ad una distanza inferiore di un metro e mezzo, il 2 può
scegliere se arretrare fino a raggiungere i 2 metri o avanzare, occupando il suo terreno,
aderendo o appoggiandosi alla prima costruzione, pagando oltre il valore del muro,
anche il valore del terreno occupato. Ma il 2° proprietario deve informare il 1°
proprietario che avrà la possibilità di rispondere entro 15 giorni, scegliendo tra la
arretrare fino ad un metro e mezzo del confine, o avanzare fino al confine per costruire
in aderenza o appoggio.
- sul piano tecnico la legge distingue
FINESTRE:
le luci: aperture che consentono il passaggio della luce e dell'aria ma che non
consentono di affacciarsi sul fondo del vicino
le vedute: che sono aperture che consentono di affacciarsi sul fondo del vicino, la
veduta può essere diretta, obliqua, laterale).
Le luci non devono rispettare distanze, ma se il muro è comune devo chiedere il
permesso ed il vicino può sempre pretendere che il proprietario si adegui alla
norma 901:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una
grata fissa in metallo.
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento
se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo