Estratto del documento

L'illecito tra familiari

L'illecito nei rapporti personali tra i coniugi

La responsabilità per rottura della promessa di matrimonio

Premessa: La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art.79 c.c.: Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art.80 c.c.: La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’art. 84, oppure risultante dalla richiesta di pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto al promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Negli ultimi decenni la centralità del matrimonio è stata messa in crisi sotto un duplice profilo: da un lato il sopravanzare del modello della convivenza more uxorio, dall’altro dalle alte percentuali di separazione e divorzio.

Per cui, se da una parte la coscienza sociale vede con minore disvalore il fatto che al fidanzamento non consegua il matrimonio, dall’altra si tratta di un fenomeno umano che, nella fase patologica del rapporto, comporta particolari riflessi giuridici.

Dal punto di vista soggettivo, il fidanzamento non rientra nel novero dei rapporti di famiglia stricto sensu, ma ad una sfera pre-matrimoniale e pre-familiare. Dal punto di vista oggettivo, la rottura del fidanzamento sfiora soltanto le tematiche della responsabilità civile: le norme evidenziate, infatti, non regolano i rapporti in termini di inadempimento o di commissione di un illecito, ma prevedono solo particolari conseguenze patrimoniali che esulano dai modelli tipici della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.

La promessa di matrimonio

La giurisprudenza ci insegna che la promessa di matrimonio si identifica, alla stregua del costume sociale, nel c.d. fidanzamento ufficiale, e sussiste quando ricorra una dichiarazione, espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell’ambito delle parentele, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi sposi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio.

Se tale inquadramento serve a stabilire il minimum di requisiti per la fattispecie, ciò che emerge è una duplicazione di definizione di promesse giuridicamente rilevanti: da una parte per l’applicazione dell’art.81 sono previste particolari forme di ufficialità e requisiti di capacità dei promittenti, dall’altra l’art.80 nulla dispone a riguardo.

Effetti obbligatori: esclusione

In un sistema normativo retto dal principio di libertà del consenso matrimoniale, l’ordinamento si preoccupa, in primo luogo, di stabilire all’art.79 ciò che non possa discendere dalla violazione della promessa: da una parte la promessa non è fonte di alcuna obbligazione giuridica, dall’altra i fidanzati non possono essere parti di un contratto – nullo per violazione di norma imperativa – che imponga all’uno una prestazione patrimoniale per l’ipotesi in cui non celebri il matrimonio. Nel contemperare lo jus poenitendi dell’uno e il legittimo affidamento dell’altro, l’ordinamento prevede che alla crisi sentimentale conseguano solo limitati effetti giuridici.

Effetti restitutori

Ai sensi dell’art.80 co.1, alla mancata celebrazione segue l’obbligo del donatario di restituire quanto abbia gratuitamente ricevuto nel corso del fidanzamento. Dal dato letterale emerge come la fattispecie si applichi per il solo fatto che il matrimonio non è stato contratto: la norma opera infatti anche nei confronti degli eredi del fidanzato che, deceduto prima delle nozze, non abbia tenuto fede alla promessa. Non potendosi ravvisare in alcun modo un contenuto di illiceità della condotta del nubendo nel rifiuto legittimamente opposto alle nozze, il fondamento di tale obbligazione non può risiedere in una pretesa responsabilità del beneficiario dell’elargizione.

La norma sembra piuttosto preordinata a tutelare le ragioni di chi, in ragione del fidanzamento e confidando nel successivo matrimonio, abbia effettuato alcune devoluzioni in favore del partner, laddove sia venuta meno la stessa giustificazione dell’attribuzione originariamente disposta. La fattispecie ha indotto taluni ad assimilare tale meccanismo alla figura della presupposizione, ovvero di un negozio giuridico già perfezionato ed eseguito che diventa a posteriori inefficace, venendo a mancare quella tacita condizione del consenso cui era implicitamente sottoposto: con la rottura del fidanzamento, è come se l’atto donativo si sciogliesse, a fronte di una sorta di difetto funzionale della causa liberale, da cui l’esigenza di ripristinare l’equilibrio patrimoniale tra i due soggetti.

Contenuto della restituzione

Dai doni fatti a causa della promessa di matrimonio che devono essere restituiti ex art.80 (c.d. doni prenuziali) vanno nettamente distinti quelli relativi alle “donazioni fatte in riguardo al matrimonio” (c.d. donazioni obnuziali) ex art.785.

Mentre i doni prenuziali escono dalla sfera patrimoniale di chi li conferisce contestualmente alla dazione, le donazioni obnuziali si perfezionano solo con la celebrazione del matrimonio (fatti salvi gli effetti dell’usucapione, sono suscettibili di rivendica in qualsiasi momento se non si celebrano le nozze).

Nel cercare di tracciare una demarcazione tra le due fattispecie, taluno sostiene che il discrimine risieda nel movente psicologico sotteso all’attribuzione: i doni ex art.80 sarebbero conferiti per motivi affettivi e di benevolenza, mentre le donazioni obnuziali sarebbero deputate a precostituire una base patrimoniale dei potenziali coniugi, in vista della loro futura unione.

Partendo però dal dato letterale, emerge come l’elemento di maggiore diversificazione risieda nel fatto che l’una si riferisce testualmente ai “doni”, l’altra usa il termine “donazioni”: per cui si ritiene che l’art.785 sembrerebbe riguardare solo le donazioni in senso stretto soggette ai requisiti di forma e capacità ex art. 782 ss.

Se accedessimo alla prima tesi, si dovrebbe ritenere che l’art.80 si applichi anche alle vere e proprie donazioni e la sopravvivenza dell’art.785 sarebbe ancorata esclusivamente alle elargizioni patrimoniali disposte da terzi: ciò che è inammissibile in quanto espressamente applicabile anche alle donazioni fatte dagli sposi tra loro.

L’unica ragionevole prospettazione rimane quindi quella di riservare all’art.80 una funzione residuale di copertura di tutte quelle attribuzioni a titolo gratuito in vista delle nozze e non riconducibili al paradigma delle donazioni obnuziali: ovvero pare riferirsi alle mere “liberalità d’uso”, cioè a quei regali fatti in conformità al costume che non costituiscono donazione.

Effetti risarcitori

L’art.81 prevede ulteriori effetti giuridici ricollegabili ai requisiti di solennità della promessa. Quanto alla decadenza annuale, essa decorre dal giorno del rifiuto a contrarre matrimonio; nel caso non sia stato opposto un rifiuto espresso ma vi sia un differimento della celebrazione, può essere assegnato un termine alla scadenza del quale il silenzio equivarrà a dissenso.

Se è pacifica la legittimazione passiva, dubbi rimangono circa quella attiva: se il riferimento letterale “all’altra parte” sembra fare esclusivo riferimento al fidanzato disilluso, l’equivocità della norma e la considerazione del fatto che sono in genere i familiari ad affrontare gli esborsi relativi al matrimonio, inducono a far ritenere che sia il costume a fornire il criterio per definire la comprensione dei soggetti legittimati.

Sebbene la norma presenti maggiori affinità con i modelli della responsabilità civile in quanto postula un rifiuto ingiustificato a contrarre matrimonio e lo sanziona con vere e proprie conseguenze risarcitorie, essa va esclusa. Una matrice contrattuale o pre-contrattuale va esclusa essendo impossibile configurare conseguenze risarcitorie per un inadempimento di un’obbligazione che giuridicamente non esiste; non solo, ma il principio di libertà del consenso matrimoniale fa si che non sussistano neanche norme che sanciscano il rispetto dei comuni doveri di buona fede in tale ambito.

È parimenti improponibile una qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale: non solo perché la rottura della promessa è coperta della scriminante dell’esercizio legittimo di un diritto, ma anche perché la mancata celebrazione integra una condotta omissiva che presuppone, per la sua rilevanza in termini di illiceità, la sussistenza di una norma positiva dell’agire.

Se ne deduce che la risarcibilità del danno non è il riflesso di una presupposta responsabilità, ma l’effetto di una sorta di obbligazione ex-lege volta non tanto a sanzionare il comportamento di una parte, quanto piuttosto a tutelare, a fronte di una legittima aspettativa nuziale, l’affidamento incolpevole dell’altra. Tale peculiarità è confermata anche dall’oggetto del risarcimento che non solo è limitato al pregiudizio eziologicamente riconducibile alla rottura della promessa, ma è anche quantitativamente contenuto entro il limite in cui le spese corrispondano alla condizione delle parti e qualitativamente circoscritto al solo danno emergente.

Tali circostanze sono la conferma che la norma istituisce una meccanismo di riallocazione equitativa delle conseguenze patrimoniali che derivino dalla promessa infranta.

La responsabilità per seduzione con promessa di matrimonio

Premessa: È un illecito di creazione giurisprudenziale per il quale l’inadempimento della promessa di matrimonio che sia stata strumento di seduzione della donna obbliga il seduttore a risarcire il danno. Già da tempo dottrina e giurisprudenza avevano evidenziato come accanto ai danni strettamente conseguenti alla rottura della promessa di matrimonio (art.81), si collochino i danni cagionati in occasione della rottura della promessa di matrimonio, quelli cioè che non derivano in senso stretto dal rifiuto di contrarre, bensì dal comportamento dannoso ex art.2043 tenuto dal fidanzato inadempiente.

Origini della seduzione con promessa di matrimonio

L’elaborazione giurisprudenziale che ha condotto al riconoscimento di tale danno per la donna trova origine in un contesto assai diverso dall’attuale. L’istituto nasce in Francia e tutelava la donna che, avendo acconsentito alla congiunzione carnale a fronte della promessa del matrimonio riparatore, dovesse subire i costi del mantenimento della prole nata dall’unione: in sostanza era un rimedio per ovviare alla ristrettezza dell’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità, consentendo di ripartire tra i genitori gli oneri del mantenimento del figlio a prescindere dal rapporto di filiazione.

In Italia il codice del 1942 ampliò i casi per esperire la dichiarazione giudiziale, ma erano ancora legati a rigidi presupposti; fu solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che vennero meno. Mutando visuale, la seduzione con promessa di matrimonio costituiva, fino al 1996, reato punito dall’art. 526 c.p.: il bene giuridico protetto era riconosciuto talvolta nella tutela della libertà sessuale o nel sano sviluppo psico-fisico della donna.

La seduzione con promessa di matrimonio tra effetti risarcitori tipizzati e danno ingiusto

Primo profilo attiene alla collocazione di tale fattispecie, talora ricondotta all’art.81, talaltra alla disciplina generale del fatto illecito. Si condivide l’orientamento maggioritario che, propenso a ritenere che il fondamento del risarcimento consista non già nel rifiuto in sé e per sé considerato (che potrebbe attirare la fattispecie nell’art.81), bensì nella consumazione di un rapporto sessuale cui la donna aveva acconsentito in ragione di una promessa di matrimonio poi inadempiuta, inquadra il risarcimento del danno alla sedotta nel principio generale del risarcimento del danno ingiusto.

Analizzando la struttura dell’illecito, quanto alla promessa non si considera necessario che essa sia stata prestata con le forme dell’art.81, in quanto può essere anche orale e segreta, purché seria e attendibile (il carattere della serietà e dell’attendibilità non va valutato in astratto, ma in concreto avuto riguardo alle condizioni della donna). Emerge però la necessità di contemperare in materia tutela ed autoresponsabilità: la giurisprudenza vi ha fatto fronte attenuando o escludendo la responsabilità del seduttore laddove si riconoscesse il concorso di colpa della donna.

Quanto al nesso di causalità, ai fini dell’illecito è necessario che il rapporto sessuale trovi causa esclusiva e diretta proprio nella promessa (ovvero il seduttore ha creato per mezzo della promessa un movente psichico di tanta efficacia da determinare la donna all’atto sessuale). Data la difficoltà di fornire la prova in ordine a tali elementi, la giurisprudenza è solita ammettere la prova per semplici presunzioni.

L’individuazione del danno ingiusto è uno degli aspetti più controversi della materia in quanto diverse sono le letture circa l’interesse leso meritevole di tutela. Secondo un orientamento risalente il danno ingiusto sarebbe arrecato alla sfera patrimoniale della sedotta che vedrebbe compromesse le proprie prospettive di matrimonio e la propria definitiva sistemazione (società diversa da quella attuale). Ad avviso di altri viene lesa la naturale onestà o la innata verecondia o la normale resistenza della sedotta: in contrasto con il principio di eguaglianza tra uomo e donna.

Condivisibile è invece l’idea di chi ritiene qualificante la lesione alla libertà personale e sessuale della donna, indotta all’esercizio di dette libertà per effetto di una falsa rappresentazione della realtà e quindi di una distorsione del proprio processo psichico volitivo: sarà compito del giudice accertare che la falsa rappresentazione abbia leso l’autodeterminazione e, per la Cassazione, tale accertamento va fatto in concreto.

La seduzione con promessa di matrimonio come illecito di dolo

Opinioni diverse di registrano in ordine alla configurabilità dell’illecito in presenza della sola colpa: ovvero di un errore di prospettiva o di valutazione delle possibilità, di carattere materiale o spirituale, di mantenere la promessa, determinato da difetto di media diligenza o di prudenza.

Convincenti argomentazioni sostengono l’opposta e prevalente tesi di considerare il dolo alla stregua di un elemento costitutivo della fattispecie, come una particolare componente in grado di rendere ingiusto il danno subito dalla vittima: solo in questo caso si può concludere che la tutela della libertà reciproca debba cedere il passo di fronte all’abuso compiuto in danno dell’altra parte. Non si ignora come tale limitazione delle fattispecie risarcibili corrisponda più a valutazioni di giustizia sostanziale, che ad esigenze di coerenza sistematica, in quanto la donna agisce al pari dell’uomo nella piena consapevolezza del fatto rinunciando così liberamente al suo onore sessuale.

Quanto al dolo, si dissente con chi ritiene che si concreti la fattispecie dolosa quando il soggetto abbia agito con l’intento di arrecare offesa alla donna per malvagità d’animo o spinto da altri biasimevoli motivi. Pare più corretto ritenere che l’obbligazione di risarcire il danno debba essere limitata alle ipotesi in cui l’uomo fosse consapevole non soltanto della falsità della promessa, ma anche del fatto che senza di esso la donna non avrebbe acconsentito al rapporto sessuale.

La seduzione con promessa di matrimonio tra tradizione e prospettive evolutive

La letteratura più recente sostiene che tale illecito sia ormai giunto al tramonto alla luce di una mutata concezione della donna e della sessualità. Medesimi dubbi hanno portato la giurisprudenza di merito ad affermare l’inconsistenza giuridica e la non risarcibilità dei danni ex art.2043: alcune posizioni giungono addirittura ad affermare l’inconsistenza giuridica della fattispecie denunciando l’inammissibile commistione nella materia tra diritto ed ideologia; altre sostengono che, affermando l’invalidità del consenso della donna, si violerebbe l’art.3 Cost. in quanto equivarrebbe ad affermare che la donna, sotto il profilo delle relazioni sessuali, non può essere considerata interamente consapevole e matura al pari dell’uomo.

Inoltre è da sottolineare la considerazione che, se l’indissolubilità è ormai estranea al rapporto matrimoniale, a maggior ragione tale carattere non può essere attribuito (neppure indirettamente) alla relazione affettiva tra fidanzati. Ignorando la giurisprudenza di merito, la Cassazione nel 1991 è rimasta ancorata alla sua tradizionale posizione sostenendo come in alcuni contesti sociali la norma trovi ancora la ragione della sua tutela; la Suprema Corte, reinterpretando...

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 87
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 1 Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Balestra, libro consigliato La Responsabilità nelle Relazioni Familiari, Sesta Pag. 41
1 su 87
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balestra Luigi.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community