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LE PERSONE GIURIDICHE

Come abbiamo detto pocanzi, le PERSONE GIURIDICHE sono ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE.

STRUTTURA MATERIALE

Data da una stabile organizzazione di uomini e mezzi che PERSEGUONO un FINE dell'ORDINAMENTO STATALE

STRUTTURA FORMALE

Riconoscimento da parte dello Stato

CLASSIFICAZIONE

FINALITA' ECONOMICHE

SENZA FINALITA' ECONOMICHE (associazioni e fondazioni)

acquistano CAPACITA' GIURIDICA

Iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE

Iscrizione nel REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE presso la PREFETTURA

SOGGETTIVITA' E CAPACITA' DELLA PERSONA GIURIDICA

Come la PERSONA, la PERSONA GIURIDICA è dotata di CAPACITA' GIURIDICA GENERALE.

Tutti gli atti giuridici prodotti dalla persona giuridica sono imputabili ad essa stessa.

LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Il Codice civile detta una DISCIPLINA SPECIFICA per tre tipi di PERSONE GIURIDICHE.

ASSOCIAZIONI

FONDAZIONI

SOCIETA' COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE:

Un'ORGANIZZAZIONE STABILE formata da una PLURALITÀ DI PERSONE che avvalendosi di un PATRIMONIO perseguono uno SCOPO COMUNE di natura NON ECONOMICA.

COSTITUZIONE:

  • tramite CONTRATTO redatto in forma di atto pubblico suddiviso:
  • ATTO COSTITUTIVO: si costituisce l'associazione.
  • STATUTO: il contenuto della DISCIPLINA che regola l'Associazione.

MODIFICAZIONE:

  • tramite l'AUTORITÀ GOVERNATIVA si possono modificare gli scopi dell'associazione.

PATRIMONIO: è formato dai contributi degli ASSOCIATI.

ORGANI ESSENZIALI:

  • ASSEMBLEA: è l'organo collegiale a cui partecipano tutti gli associati e deliberano gli atti principali fondamentali per la vita dell'associazione.
  • AMMINISTRATORI: hanno funzioni ESECUTIVE e di RAPPRESENTANZA dell'associazione.

ESTINZIONE:

  • l'associazione si estingue per cause previste nell'ATTO COSTITUTIVO o nello STATUTO, quando lo scopo è stato raggiunto o quando tutti gli associati
Sono venuti a mancare. L'estinzione è dichiarata dall'Autorità governativa. 55. LE FONDAZIONI FONDAZIONI: sono ORGANIZZAZIONI STABILI, create per la gestione di un PATRIMONIO AUTONOMO destinato al perseguimento di uno SCOPO di PUBBLICA UTILITÀ prestabilito dal fondatore. COSTITUZIONE: tramite ATTO UNILATERALE MODIFICAZIONE: tramite l'Autorità Governativa ESTINZIONE: quando è previsto dall'ATTO UNILATERALE o dallo STATUTO, oppure quando lo SCOPO È STATO RAGGIUNTO, o il PATRIMONIO è diventato INSUFFICIENTE. DIFFERENZE TRA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI ASSOCIAZIONI FONDAZIONI Perseguono SCOPI COMUNI a tutti gli associati, manifestati dalla volontà espressa in ASSEMBLEA non hanno voce in capitolo sull'organizzazione POSSEGGONO ASSEMBLEA NON POSSEGGONO ASSEMBLEA CAPITOLO 8 GLI ENTI NON RICONOSCIUTI 56. CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ENTI NON

RICONOSCIUTIMATERIALEENTI RICONOSCIUTI ELEMENTO FORMALEMATERIALEENTI NON RICONOSCIUTI ELEMENTO NON FORMALE (ossia non è riconosciuto dall'Ordinamento giuridico)- AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA: garanzia patrimoniale dei creditori della personalità giuridica LIMITATA;- RESPONABILITÀ PERSONALE: esclusa per i membri.

57. LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE: Sono quelle associazioni che non hanno richiesto il riconoscimento all'autorità governativa o non gli è stato concesso.

Le principali associazioni non governative non riconosciute in Italia sono:

  • PARTITI POLITICI
  • SINDACATI
  • O.N.L.U.S.: organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno scopi ben specifici di attività sociale, come l'istruzione, sanitaria.
  • COMITATI

58. I COMITATI

COMITATO: è un'organizzazione di più persone che RACCOLGONO FONDI da destinare ad un preciso EVENTO.

Disciplinato dalla legge

TEMPORANEO:

Ecco perché privo solitamente di personalità giuridica- RESPONSABILITÀ: essendo privo di personalità giuridica, TUTTI I MEMBRI rispondono equamente delle obbligazioni contratte dal comitato. CAPITOLO 9 I BENI ED I DIRITTI REALI 80. I BENI dell'art.8 10 BENI OGGETTO di DIRITTO Ai sensi del c.c. i beni sono le "COSE che possono FORMARE "BENI" BENI MOBILI BENI IMMOBILI BENI MOBILI REGISTRATI FRUTTI NATURALI CIVILIAltri ne abbia (esempio: interessi sul capitale).
BENI GENERICI e BENI SPECIFICI: i primi sono in rapporto alla misura, peso etc. mentre i secondi sono riferiti ad un determinato bene in rapporto alla loro identità.
BENI FUNGIBILI e BENI INFUNGIBILI: i primi sono sostituibili con un altro identico bene, i secondi no.
BENI CONSUMABILI e BENI INCONSUMABILI
BENI DIVISIBILI e BENI INDIVISIBILI
81. I DIRITTI REALI IN GENERALE
DIRITTI REALI la PROPRIETÀ
Sono: tutti quei diritti che hanno per interesse.
Sono caratterizzati da:
a. PATRIMONIALITÀ: ossia riguardano il patrimonio.
b. INERENZA: del DIRITTO ALLA COSA che rappresenta l'OGGETTO; particolare peculiarità
DIRITTO DI SEGUITO
dell'inerenza è il, ossia suddetto diritto accompagna la cosa in modo che ogni situazione giuridica della cosa non estingua il diritto in capo ad esso. Un esempio può essere un bene soggetto ad ipoteca, il quale bene soggetto ad ipoteca se venduto, permane il diritto di ipoteca.
c.OPPONIBILITÀ: ossia che il TITOLARE DEL DIRITTO può far valere la sua posizione di fronte A TERZI. d. ASSOLUTEZZA: ossia che i TERZI non debbano turbare l'esercizio del diritto reale. e. IMMEDIATEZZA: ossia che il titolare di suddetto diritto, SODDISFA IL SUO INTERESSE, ATTRAVERSO la COSA; più precisamente, non vi è bisogno come in un rapporto obbligatorio, di due soggetti per raggiungere il proprio interesse DIRITTI REALI TIPICI si presentano come - Sono differenti dai rapporti obbligatori, perché essi tra privati, NON SI POSSONO CREARE dei nuovi. Esistono due categorie intermedie tra DIRITTI REALI e RAPPORTI OBBLIGATORI: DIRITTO PERSONALE DI GODIMENTO: un esempio può trarsi dalla Locazione dove questo diritto trova i tratti dell'INERENZA DEL DIRITTO ALLA COSA, OPPONIBILITÀ A TERZI, ASSOLUTEZZA E IMMEDIATEZZA. OBBLIGAZIONI REALI: Stesso discorso vale per le obbligazioni reali. DIRITTO REALE RAPPORTO OBBLIGATORIO DIRITTO PERSONALE DI Formattazione del testo

GODIMENTO - OBBLIGAZIONE REALE

Capitolo 10

LA PROPRIETÀ

82. LA PROPRIETÀ NEL CODICE CIVILE

Il diritto di proprietà è definito come: "diritto di GODERE e di DISPORRE delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

a. Potere di GODIMENTO: ossia il proprietario è libero di usare il bene, decidere se e come usarlo, trasformarlo e persino distruggerlo.

b. Potere di DISPORRE: ossia il proprietario è libero di ALIENARE o COSTRUIRE sulla stessa proprietà.

DIRITTI REALI LIMITATI (come ad esempio l'usufrutto o servitù).

83. LA PROPRIETÀ NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NELLE LEGGI SPECIALI.

COSTITUZIONE all'ART. 42 comma 2

Il diritto di proprietà è garantito in: "La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di

Il godimento della proprietà è limitato allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

LEGISLAZIONE SPECIALE

LEGISLAZIONE URBANISTICA (un esempio è il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) che determina un limite alle costruzioni e alle proprietà)

LIMITI DI PROPRIETÀ

  1. ATTO EMULATIVO
  2. L'atto emulativo è un LIMITE GENERALE del diritto di proprietà. Esso consiste nel fare atti che abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. (art. 833 c.c.), (Un esempio può essere un soggetto che costruisce un muro nel suo terreno per non far arrivare la luce solare nella proprietà del vicino).

    L'atto emulativo ha una concezione diversa a seconda delle due interpretazioni tra CODICE CIVILE E COSTITUZIONE ITALIANA:

    • CODICE CIVILE criterio dell'utilità personale
    • COSTITUZIONE ITALIANA criterio della solidarietà sociale

    Per interpretare tale caso, bisogna intendere l'atto emulativo

dal vicino fondo o da attività legittime esercitate da terzi. Dal punto di vista costituzionale, dunque il giudice dovrà guardare il vero INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA.

84. LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE PROPRIETÀ FONDIARIA

Gli art. che vanno dall'840 all'845, spiegano ampliamente la a. SOTTOSUOLO E SPAZIO SOVRASTANTE IL SUOLO La proprietà si estende al SOTTOSUOLO e lo SPAZIO SOVRASTANTE il suolo; il proprietario però non può escludere quelle attività per cui non creano ad essi disturbo, come il passaggio degli aeroplani sopra il suolo terreno. b. CHIUSURA DEL FONDO Il proprietario può chiudere il fondo in qualsiasi momento, impedendo in tal modo l'accesso ad altri soggetti. c. CACCIA E PESCA Il fondo può essere accessibile a terzi che esercitano l'attività di caccia e pesca; esso è regolato da leggi speciali. d. IMMISSIONI Il proprietario non può impedire che nel proprio fondo non vi siano immissioni quali fumo, calore e rumore derivanti dal vicino fondo o da attività legittime esercitate da terzi.

dall'attività del vicino, a patto che NON SUPERINO LA NORMALE TOLLERABILITÀ.

LIMITI DI PROPRIETÀ

2. RAPPORTI DI VICINATO

È un altro limite al diritto di proprietà introdotto nell'interesse del proprietario:

  • DISTANZE LEGALI: delle costruzioni sul proprio fondo, devono essere a 3 metri, salvo norme eccezionali di regolamenti comunali.
  • MURO SUL CONFINE: sono comproprietari del muro sul confine i proprietari dei terreni adiacenti.
  • LUCI E VEDUTE

85. MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

ACQUISTO DELLA

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher denispittalis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Ugas Anna Paola.