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Capitolo 1: Il diritto civile nell'esperienza giuridica

Diritto privato e diritto pubblico: considerazioni

1. Introduttive

Distinguiamo norme di diritto pubblico e privato con due criteri:

Criterio interessi

  • Diritto privato: interessi particolari o individuali
    • Parità giuridica
    • Potere autoregolatore
    • Esempio: contratti di locazione
  • Diritto pubblico: interessi generali o pubblici
    • Autoritatività: potere supremo di regolare quegli interessi generali

Criterio dei soggetti

  • Diritto privato: regola i rapporti tra soggetti privati in reciproco rapporto di eguaglianza
  • Diritto pubblico: regola i rapporti tra un soggetto pubblico, dotato di potere di supremazia, e un soggetto privato oppure più soggetti pubblici (es. rapporto Stato-Regioni)

Il criterio dei soggetti non esaurisce questo confine, anche perché il diritto privato può regolare anche il rapporto tra enti pubblici e soggetti privati.

2. Il significato attuale della distinzione

Diritto privato

  • Natura delle materie a cui è chiamato a regolare:
    • Rapporti personali e familiari
    • Rapporti economici
  • Natura degli strumenti tecnici (ossia contratto, impresa, ecc.)
  • Per i principi che stanno a fondamento di materie e che governano gli strumenti tecnici

Diritto pubblico

  • Attività poste in essere dai soggetti pubblici nell’esercizio delle tre funzioni (legislativa, esecutiva, giudiziaria)
  • Riguarda attività:
    • Interna: organizzazione della stessa
    • Esterna: caratterizzata dai poteri di supremazia esercitate dal principio di legalità, ossia che l’uso dei poteri succitati di supremazia, sono consentiti solo mediante disposizione legislativa

3. Le principali partizioni del diritto privato

Diritto civile

  • Principi generali della disciplina privatistica
  • Materie regolate:
    • Regolamentazione dei soggetti
    • Godimento delle risorse economiche
    • Tutela civile dei diritti (possono ricorrere in giudizio contro un altro soggetto se limitati di tali diritti)

Diritto commerciale

  • Regola il funzionamento dell’impresa

Diritto del lavoro

  • Disciplina il lavoro subordinato e l’organizzazione sindacale dei lavoratori

Capitolo 2: Le fonti del diritto civile

Considerazioni introduttive

1. Fonti di produzione e fonti di cognizione

Fonti di produzione: ossia quei procedimenti mediante i quali si creano le norme giuridiche.

Fonti di cognizione: ossia quei documenti dove sono contenute le disposizioni legislative e tutti ne sono a conoscenza.

Sistema giuridico italiano: unite tutte nel Codice Civile.

Composizione del Codice Civile:

  • Libro delle persone e della famiglia
  • Libro delle successioni
  • Libro della proprietà
  • Libro delle obbligazioni
  • Libro del lavoro
  • Libro della tutela dei diritti

Per un totale di 2969 articoli.

2. Considerazioni conclusive

Principio gerarchico delle leggi

  • Costituzione e leggi costituzionali
  • Norme comunitarie
  • Leggi statali ordinarie (decreti-legge e decreto legislativo)
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • usi e consuetudini

Capitolo 3: I fatti e gli effetti giuridici

14. La norma giuridica e la fattispecie

Le norme di Diritto Privato sono rivolte alla regolamentazione dei rapporti intersoggettivi. Esaminiamo com'è strutturata una norma giuridica.

Norma: descrive un fatto o una pluralità di fatti e stabilisce quali conseguenze giuridiche si producono al verificarsi di quel fatto o di quei fatti.

Fattispecie

  • Insieme dei fatti a cui la norma riconduce, al verificarsi di essi, uno o più effetti
  • Effetto giuridico: conseguenze

La fattispecie può essere classificata in:

  • Astratta: situazione-tipo descritta dalla norma
  • Concreta: situazione-tipo che si verifica
  • Semplice: consta di un solo fatto
  • Complessa: consta di una pluralità di fatti collegati tra di loro dall’effetto giuridico

Giudizio ipotetico: A (fattispecie) B (effetto giuridico) Se si verifica consegue

15. L'interpretazione della legge

Interpretare la legge: riunire gli enunciati precettivi della norma e darle un significato da applicare.

Criteri legali

  • Criterio letterale: l’interprete deve attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
  • Criterio funzionale: tiene conto delle intenzioni del legislatore secondo Ratio, ossia non alla volontà soggettiva del Legislatore, ma secondo il contesto in cui quella norma è stata emanata.

Art.12 pre-leggi comma 1: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Interpretazione

  • Estensiva: ossia viene attribuito un contesto ampio
  • Restrittiva: ossia viene attribuito un contesto stretto
  • Adeguatrice: ossia viene attribuito un nuovo contesto di adeguamento
  • Sistematica: ossia interpretazione coerente con l’ordinamento giuridico

Norma giuridica: è il significato dell’enunciato precettivo, ovvero il risultato dell’interpretazione della disposizione normativa. Accade spesso che il giudice non riesca ad applicare una norma giuridica ad una fattispecie concreta, ecco una lacuna.

Analogia

Questa lacuna è colmata dall’analogia:

Analogia legis

Ossia applicazione della norma giuridica in un caso simile.

Art.12 pre-leggi comma 2: Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Ad Analogia Legis sono escluse:

  • Norme penali
  • Norme eccezionali

Analogia iuris

Ossia applicazione della norma giuridica secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art.12 pre-leggi comma 2: Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

16. I fatti e gli atti giuridici

Fatto giuridico

  • Fattispecie
  • Atto giuridico
  • Negozio giuridico

Effetto giuridico

  • Costituzione
  • Modificazione rapporti giuridici
  • Estinzione

Fatto giuridico o fatto giuridicamente rilevante

Ogni accadimento al cui verificarsi l’ordinamento riconduce un qualsiasi effetto giuridico (es. la morte di una persona).

Il fatto giuridico si distingue in:

  • Rilevante: come detto pocanzi, ad ogni accadimento vi è un effetto.
  • Irrilevante: al verificarsi di un fatto non consegue un effetto (es. il saluto scortese)

Fatto giuridico in senso stretto

Accadimenti che vengono considerati oggettivamente come eventi Naturali o Atti Umani (es. nascita) senza tener conto delle volontarietà successive.

Atti giuridici in senso lato

Accadimenti i quali la volontarietà è elemento costitutivo della fattispecie.

Atti giuridici in senso stretto

Accadimenti che la legge prende in considerazione (sempre volontari) indipendentemente dalla circostanza che l’autore ne abbia voluto gli effetti.

Negozio giuridico

Manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici. Dunque, l’attore oltre aver voluto quel fatto, vuole che si producono gli effetti da lui desiderati. Il Negozio giuridico oltre a suddividersi in Unilaterale o Bilaterale, ha una caratteristica importante, ossia ha il potere autoregolatore, dove i soggetti decidono gli effetti da produrre.

17. Le situazioni soggettive ed il rapporto giuridico

Fattispecie e effetto giuridico

Attribuzione di poteri più o meno ampi.

Situazioni giuridiche soggettive

In sintesi, sono i poteri, i doveri e gli obblighi che un soggetto potrà o dovrà perseguire in conseguenza di un effetto giuridico.

Rapporto giuridico

Il rapporto giuridico possiamo definirlo come la relazione tra situazioni giuridiche soggettive attive e passive.

18. Le situazioni giuridiche soggettive attive

  • Diritto soggettivo
  • Facoltà
  • Esigere
  • Tutela primaria dei propri interessi

Diritto soggettivo

È il complesso dei poteri che l’ordinamento attribuisce al soggetto per il soddisfacimento di un suo interesse.

Potere della facoltà

Non hanno carattere autonomo ma sono in esse compresi.

Potere di esigere

Un soggetto ha il potere di esigere da un altro soggetto l’osservanza del comportamento prescritto.

Potere della tutela primaria dei propri interessi

  • Diritto soggettivo assoluto
  • Diritto soggettivo relativo
  • Diritto soggettivo potestativo

Diritto soggettivo assoluto

Quelli che assicurano al titolare un potere immediato e diretto (es. diritti reali e diritti della personalità, i primi sono esempio la proprietà mentre i secondi sono diritti a tutela della persona umana).

Diritto soggettivo relativo

Sono quei diritti i quali il titolare ha un potere nei confronti di un soggetto (passivo) al quale grava l’obbligo di osservare un comportamento per soddisfare l’interesse proprio (es. diritto di credito, diritto personale di godimento).

Diritto soggettivo potestativo

Il titolare di suddetto diritto ha il potere di modificare la sfera giuridica altrui senza che il soggetto passivo possa opporsi, ovviamente per perseguire il suo interesse.

Abuso del diritto

Ossia il comportamento del titolare che non trova giustificazione nell’interesse del diritto (es. Atti di Emulazione).

Situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo

  • Aspettativa
  • Interessi diffusi
  • Interessi collettivi
  • Interessi legittimi
  • Potestà
  • Status

1. Aspettativa

Situazione giuridica soggettiva di attesa, preliminare e provvisoria, tutelata in via strumentale dall’ordinamento, al fine di assicurare l’acquisto della situazione finale.

2. Interessi diffusi

Situazione giuridica diversa dalla soggettiva e dagli interessi diffusi; caratterizzati da un elemento oggettivo e uno soggettivo.

3. Interessi collettivi

Situazione giuridica che fa capo ad una determinata collettività (esempio la categoria dei medici).

4. Interessi legittimi

Situazioni del singolo protette nei confronti della P.A. (giudice competente è quello amministrativo).

5. Potestà

Situazione giuridica caratterizzata da un potere vincolato: un soggetto che persegue i propri interessi e quelli di un altro soggetto.

6. Status

Qualità giuridica di un singolo che si ricollega alla posizione di un individuo nella società.

19. Le situazioni giuridiche soggettive passive

Ad una situazione giuridica soggettiva attiva, corrisponde una situazione giuridica soggettiva passiva. Distinguiamo:

  • Dovere generico
  • Obbligazioni

1. Dovere generico

I terzi sono tenuti ad evitare atti che possano impedire o turbare l’esercizio dell’altrui diritto.

2. Obbligazioni

I terzi sono individuati come debitori e debbono tenere un comportamento nei confronti dei terzi creditori, positivo o negativo.

  • Obbligazione: di carattere patrimoniale e creditoria;
  • Obbligo: di carattere personale;
  • Soggezione: ossia la posizione di chi subisce le conseguenze dell’esercizio di potere altrui;
  • Onere: realizza un interesse proprio con il suo comportamento, ma non ha il dovere giuridico di tenere quel dato comportamento (es: onere della prova).

20. Le vicende del rapporto giuridico

Ora considereremo come le situazioni soggettive iniziano, si modificano e si estinguono. Consideriamo ora tre tipi di vicende:

Effetto giuridico

  • Costitutiva: Quando la situazione soggettiva nasce, venendo per la prima volta ad esistere.
  • Modificativa: Quando la situazione soggettiva subisce una modificazione (es. successione di diritto ad un altro soggetto).
    • Acquisto a titolo originario: ossia il soggetto acquista il diritto senza alcuna connessione con il precedente soggetto.
    • Acquisto a titolo derivato: ossia il soggetto acquista il diritto con una connessione con il precedente soggetto;
      • Derivato – traslativo: lo stesso diritto;
      • Derivato – costitutivo: ci costituisce in capo al nuovo soggetto ma ha fonte nel diritto del precedente soggetto.
  • Estintiva: Quando la situazione soggettiva, cessa di esistere per una delle cause previste per legge (es. Prescrizione).

21. Le vicende estintive. La prescrizione e la decadenza

È la vicenda di diritto soggettivo che lo estingue. L’estinzione comporta sempre la perdita del diritto, ma la perdita del diritto non comporta sempre la sua estinzione.

Elencheremo di seguito due istituti di applicazione generale:

1. Prescrizione

È il periodo nel quale il diritto dev’essere fatto valere.

Art. 2934: Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (lungo periodo).

Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva, tranne quelli indisponibili (es: diritto di proprietà e le facoltà).

  • Decorrenza: dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
  • Durata: tutti i diritti sono prescritti in 10 anni salvo in cui la legge prescrive termini diversi;
  • Sospensiva: si sospende il decorso della prescrizione nei casi indicati dalla legge;
  • Interruzione: quando si compie un atto col quale il titolare del diritto esercita il diritto e quando il soggetto passivo riconosce il diritto della controparte.
  • Rinuncia: chi fa valere la prescrizione, può rinunciarvi ma solo dopo che è decorso il termine di prescrizione.
  • Non rilevabile d’ufficio.

2. Decadenza

Quando il titolare di diritto ha l’onere di esercitarlo entro un termine perentorio (breve), decorso il quale quel diritto non può più essere esercitato (termine di decadenza).

Differenze fondamentali tra prescrizione e decadenza

  • Entrambe portano l’estinzione di un diritto;
  • Nella decadenza non esiste la sospensione o l’interruzione;
  • Nella prescrizione si considera la situazione soggettiva del titolare di diritto;
  • Nella decadenza si considera la situazione oggettiva del mancato esercizio del diritto;
  • Il termine della decadenza è derogabile anche dai singoli privati;
  • Il termine della prescrizione è inderogabile.

Capitolo 4: Nozioni generali sui negozi giuridici

22. Soggetti e parti del negozio. I negozi unilaterali

Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà di una o più parti.

  • Parte: non è un soggetto ma un centro di interessi;

Negozi giuridici

  • Unilaterale: vi è un'unica parte che porta un interesse proprio
  • Bilaterale: vi sono due o più parti che portano interessi distinti

Recettizi: quando sono rivolti ad un determinato destinatario; producono effetti quando giungono a destinazione dell’interessato.

Non recettizi: producono effetti a prescindere se arriva a destinazione dell’interessato.

I negozi giuridici unilaterali operano inter vivos (es. la disdetta) e mortis causa (es. Il testamento).

Tipicità

  • Ampia autonomia ai privati purché siano inter vivos;
  • A carattere patrimoniale.

Effetti

I negozi giuridici unilaterali devono produrre effetti nella:

  • Sfera giuridica del dichiarante;
  • Sfera giuridica altrui sia che essi siano favorevoli o sfavorevoli.

23. I requisiti soggettivi dei negozi giuridici

Requisiti soggettivi dei negozi giuridici

  • Capacità giuridica: alla nascita (art.1)
  • Capacità legale: alla maggiore età (18 anni)
  • Legittimazione

Capacità giuridica

Ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive.

Capacità legale

Astratta idoneità del soggetto alla cura dei propri interessi.

Legittimazione

Astratta idoneità del soggetto a porre in concreto il negozio giuridico, ossia se è idoneità legittimato.

Tutti e tre i requisiti devono essere soddisfatti.

24. La sostituzione nell’attività negoziale: la rappresentanza

Rappresentanza

È il potere conferito ad un soggetto (rappresentante) a compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato) nei cui confronti si produrranno gli effetti.

1. Rappresentanza legale

La rappresentanza legale è quando la legge conferisce il potere di rappresentanza.

2. Rappresentanza volontaria

La rappresentanza volontaria è quando il soggetto conferisce il potere di rappresentanza nei confronti di un altro soggetto. Questo potere viene conferito tramite un negozio unilaterale detto procura.

Procura:

  • Rappresentato: deve avere capacità legale.
  • Rappresentante: può non avere tale capacità, ma deve possedere capacità d’intendere e di volere.

La procura di solito è accompagnata da un mandato di rappresentanza.

Revoca della procura

La procura si può revocare in qualsiasi momento, purché sia noto ai terzi con mezzi di pubblicità. Se un rappresentante conclude un negozio giuridico e il rappresentato ha revocato la procura ma non lo ha pubblicizzato a terzi, il negozio si può considerare concluso.

Ratifica

Può accadere che il rappresentato trovi conveniente l’affare concluso dal rappresentante che non aveva il potere, in quel caso il rappresentato può agire con un negozio giuridico unilaterale detto ratifica e concludere il negozio.

25. Gli elementi essenziali dei negozi giuridici

Gli elementi essenziali del negozio giuridico ai sensi dell’art. 1325 del c.c., per cui con la mancanza di suddetti requisiti il negozio sarebbe nullo, sono:

  • Volontà
  • Manifestazione
  • Oggetto
  • Causa

Volontà manifestata assume rilevanza.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher denispittalis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Ugas Anna Paola.
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