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L'ordinamento giuridico e le fonti del diritto

La norma giuridica

1. Norma giuridica: regola generale ed astratta emanata dallo Stato volta a disciplinare l'organizzazione della vita della collettività. La forza vincolante di una norma giuridica non sta nel suo contenuto, ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato di autorità. Quindi la norma giuridica ha 2 caratteristiche fondamentali:

  • Generalità: significa che non è dettata per singoli individui, ma per tutti i consociati;
  • Astrattezza: poiché si riferisce a situazioni ipotetiche (fattispecie astratte), non a situazioni concrete.

In base alla loro applicazione le norme giuridiche si distinguono in:

  • Derogabili: poiché la loro applicazione è rimessa all'arbitrio dei singoli interessati;
  • Suppletive: perché disciplinano un rapporto in mancanza di volontà delle parti;
  • Inderogabili: perché la loro applicazione è imposta dall'ordinamento.

Le fonti del diritto italiano

2. Sono fonti del diritto italiano:

Fonti costituzionali

1) - La Costituzione della Repubblica Italiana: è prima nella gerarchia delle fonti sia per il carattere intrinseco di norma fondamentale che regge la comunità degli italiani, sia perché esprime i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Detta le norme fondamentali di organizzazione dello Stato, regolando le fonti creatrici del diritto, determinando gli organi supremi, i loro compiti, responsabilità e reciproci rapporti, legittimando i pubblici poteri.

  • Deliberata: La Costituzione fu redatta e approvata dai rappresentanti della collettività, eletti liberamente dal popolo: non fu dunque una concessione da parte del sovrano ai propri sudditi, come era avvenuto nel 1848 con lo Statuto promulgato dal re Carlo Alberto per il Regno di Sardegna.
  • Lunga: Al contrario delle precedenti costituzioni, non si limita a disciplinare la materia strettamente costituzionale, ma contempla anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini. Gli obiettivi stabiliti dalla Costituzione devono ispirare l'attività dei pubblici poteri (come, ad es., l'attuazione dei diritti sociali: lavoro, istruzione, previdenza sociale ecc.) e promuovere in tal modo la trasformazione della realtà esistente nel nostro Paese.
  • Rigida: Alle norme costituzionali è assegnata un'efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie. Per tale motivo la nostra Costituzione assume nella gerarchia delle fonti una particolare forza formale: le leggi ordinarie (nonché tutti gli atti a esse equiparati) in contrasto con un articolo costituzionale sono illegittime e devono perciò essere sottoposte a un controllo di costituzionalità da parte di un apposito organo, la Corte costituzionale, che ha il compito di dichiararne l'invalidità.

- Norme costituzionali: proclamano i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali. Queste disposizioni riguardano i rapporti tra cittadini e stato e tra cittadini. In tal modo la Costituzione esprime anche regole fondamentali del diritto privato. La diversità tra norme costituzionali e leggi ordinarie sta nel fatto che le prime vincolano non solo i privati, i giudici e gli organi esecutivi dello Stato, ma anche lo stesso Parlamento, fissando direttive e limiti alla legislazione. Ciò non implica che il Parlamento non possa derogare alla Costituzione, modificandola. Lo può fare, ma solo per mezzo di leggi di revisione costituzionale, da approvarsi con un particolare procedimento e a maggioranza assoluta, per le quali è previsto un particolare procedimento legislativo, cosiddetto aggravato, al fine di consentire una maggiore riflessione sulle scelte da effettuarsi, da parte dei membri del Parlamento: in ciò si manifesta la rigidità della Costituzione. Il procedimento aggravato richiede delle maggioranze più ampie rispetto a quelle per la normale approvazione delle leggi, una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere e un eventuale intervento del popolo attraverso il referendum. La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettarne i principi. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, cioè sulla loro conformità ai principi della Costituzione.

Fonti legislative: leggi ordinarie

2) Sono approvate secondo le procedure previste dalla Costituzione. Le leggi rappresentano l'espressione della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere. Le norme principali del diritto privato italiano sono raccolte nel Codice Civile (1942), con successive modificazioni che hanno inserito contenuti nuovi in articoli del codice che conservano la numerazione originale. Alcune norme sono state soppresse, dando luogo a vuoti nella numerazione e altre sono state aggiunte con una numerazione dipendente (-bis). Nuovi problemi ed esigenze, legati alle trasformazioni sociali, economiche e tecniche, hanno accresciuto la massa delle leggi speciali, infatti oggi accade che le norme di base relative ad alcuni settori del diritto debbano essere cercate fuori dal codice civile.

- Legge: rappresenta l'atto normale o ordinario in cui si esprime il processo di integrazione politica, l'atto ordinario del sovrano, che agisce nei modi costituiti, in contrapposizione alla Costituzione, che è invece l'atto straordinario del sovrano che agisce nei modi costituenti. In particolare, secondo l'articolo 71 della Costituzione:

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Nello Stato sociale di diritto, si assiste a una moltiplicazione delle funzioni esplicate dalla legge. Perciò, accanto a leggi consistenti in norme generali e astratte, vi sono leggi-provvedimento, leggi-contratto, leggi-incentivo, leggi di programmazione, leggi di principio e leggi-quadro, leggi procedimentali, leggi di finanza.

Inoltre, secondo l'articolo 70 della Costituzione: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

- Decreti legge del governo: la Costituzione prevede che, in casi straordinari di necessità e urgenza, il governo possa adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, ma il giorno stesso deve presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti legge hanno valore e forza di legge per 60 giorni. Decadono e perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro tale termine.

- Decreti legislativi (o leggi delegate): vengono emanati dal governo sulla base di una apposita legge delle Camere, denominata legge delegata (o legge-delega). Generalmente il Parlamento ricorre alla delega dell'esercizio del potere legislativo nei casi in cui la materia oggetto della decretazione si presenti molto complessa o richieda un lungo procedimento di formazione della legge, per cui il governo, che si può avvalere dell'ausilio di organi consultivi tecnici, appare come l'organo più idoneo a legiferare. Vi sono inoltre i decreti legislativi di attuazione degli Statuti ad autonomia speciale: si tratta di decreti delegati al governo dalle leggi costituzionali dello Stato, con cui sono stati adottati gli statuti delle Regioni speciali.

Leggi regionali

3) Le leggi regionali sono atti normativi emanati dal Consiglio regionale ed aventi forza di legge all'interno di una singola regione dello Stato. Sono l'espressione legislativa della regione. Le materie su cui è riconosciuta la competenza legislativa delle Regioni sono indicate nell'articolo 117 della Costituzione. Sono una fonte non statale del diritto (fonte primaria) e nella gerarchia delle fonti del diritto al pari delle leggi ordinarie dello Stato. La potestà legislativa delle Regioni è disciplinata nella riforma costituzionale del 2001 (l. cost. n. 3/2001). L'articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato e alle Regioni delle materie di competenza. La competenza legislativa su una materia può essere attribuita esclusivamente allo Stato (leggi di competenza dello Stato), concorrente tra Stato e Regioni (leggi di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni) o attribuita in modo residuale alle regioni (leggi di competenza delle Regioni). Esse devono restare contenute nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, e non possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni. Come recita il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Prima della riforma del 2001 le Regioni a Statuto ordinario avevano potere legislativo soltanto nei limiti delle materie indicate dall'articolo 117 Cost. entro i principi ed i limiti imposti dalla competenza concorrente. Le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta) hanno un'autonomia legislativa più accentuata.

Fonti regolamentari: leggi secondarie

4) Si distinguono in varie categorie secondo la materia regolata e secondo il fondamento della loro efficacia. Sono graduati secondo la posizione gerarchica dell'organo da cui provengono. Le norme di regolamento contrarie a disposizioni di legge non sono valide e l'invalidità può essere rilevata dal giudice ordinario.

- Regolamenti dell'esecutivo: sono atti formalmente amministrativi sotto il profilo soggettivo, in quanto emanati da organi del potere esecutivo e sostanzialmente normativi sotto il profilo oggettivo, in quanto contenenti norme destinate ad innovare l'ordinamento giuridico. Sono regolamenti dell'esecutivo:

  • I regolamenti del Governo
  • I regolamenti ministeriali
  • I regolamenti interministeriali

I regolamenti del Governo non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi e i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono contenere norme contrarie ai regolamenti del Governo. Per i regolamenti ministeriali ed interministeriali è più opportuno, quindi, parlare di fonti terziare essendo subordinati anche ai regolamenti del Governo. I regolamenti del Governo, i regolamenti ministeriali nonché quelli interministeriali possono essere adottati solo nelle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, co. 2 Cost. Secondo l'art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato, alle Regioni e agli enti locali secondo il seguente riparto: allo Stato nelle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, Cost.); alle Regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale (art. 117, commi 3 e 4); possono eccezionalmente esercitare la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale in caso di delega da parte dello Stato; agli enti locali in ordine alla disciplina e alla organizzazione delle funzioni pubbliche loro attribuite.

Usi e consuetudini

5) Nascono impersonalmente dalla tradizione, formatasi attraverso la pratica costante degli interessati, mentre le leggi sono poste dagli organi del potere costituito. Per l'esistenza di una consuetudine occorre un elemento materiale (oggettivo) e un elemento psicologico (soggettivo). L'elemento materiale consiste in una pratica uniforme e costante da parte dei cittadini. Non è possibile fissare la durata minima necessaria, si può dire che il tempo decorso le abbia consentito di acquistare dignità di norma. L'elemento psicologico consiste nella necessità che la pratica costante sia tenuta con la convinzione che sia obbligatoria, perché conforme a una regola giuridica, altrimenti si ha solo un uso di fatto.

L'interpretazione della legge

3. Attività attraverso la quale l'interprete, partendo da un caso, cerca nell'ordinamento la norma adeguata per risolverlo. Consiste nel chiarimento del significato delle norme giuridiche scritte, in vista della loro concreta applicazione. L'attività del giudice si svolge attraverso 3 momenti distinti:

  • Dovrà stabilire come si sono svolti effettivamente i fatti (interrogazioni, testimoni, prove, perquisizioni)
  • Chiarito il caso, dovrà cercare nel diritto la norma adatta (in cui rientra il caso)
  • Con una decisione formale e motivata (sentenza) collegherà al caso la conseguenza prevista dalla norma giuridica.

Il caso sarà così risolto dalla sentenza, oppure accerterà se è stato commesso o no un reato e stabilirà le pene conseguenti. In questo tipo di attività consiste l'amministrazione della giustizia.

Fattispecie astratta e fattispecie concreta

L'applicazione del diritto consiste nel far combaciare due fatti: quello che si è svolto nella vita reale e quello che è descritto nella norma.

  • Fattispecie astratta: descrizione stilizzata del fatto contenuta nella legge
  • Fattispecie concreta: accadimento effettivamente avvenuto

Il procedimento di applicazione del diritto può essere così riassunto: ricostruzione della fattispecie concreta, ricerca di una norma che prevede una fattispecie astratta corrispondente alla fattispecie concreta e determinazione della conseguenza prevista dalla norma per quella fattispecie.

I criteri dell'interpretazione

  • Interpretazione letterale: Criterio a cui ci si deve attenere in quanto si devono interpretare testi scritti, quindi in base al significato delle parole. Il linguaggio giuridico è un linguaggio molto specifico, infatti:
    • Si usano molte espressioni che hanno un significato solo nel mondo del diritto
    • Alcune volte, il significato giuridico è diverso da quello comune
    • Altre volte il significato giuridico è più specifico di quello comune
    Con l'interpretazione letterale non ci si può limitare a considerare i singoli articoli della legge come realtà separate le une dalle altre. Spesso il chiarimento del significato di un articolo si trova nel contenuto di un altro.
  • Interpretazione secondo l'intenzione del legislatore: Ogni norma nasce con uno scopo, cioè mira ad un risultato concreto, pertanto bisogna tener presente l'intenzione del legislatore che si può considerare come:
    • Intenzione soggettiva: intenzione effettiva dei soggetti che hanno approvato la legge, ricostruibile attraverso i lavori preparatori. Si tratta di un'interpretazione storica
    • Intenzione oggettiva: intuizione che muoverebbe il legislatore se la legge venisse approvata nel momento in cui la si deve applicare. Si tratta di un'intenzione ipotetica determinata successivamente dall'interprete e generalmente è più usata poiché consente ad egli di chiedersi a che cosa può servire una certa norma nel presente. Si va quindi alla ricerca della ratio attuale della legge, cioè dell'intenzione che muoverebbe il legislatore che emanasse quella norma oggi.
    Questa interpretazione è detta evolutiva, perché cerca di adeguare il diritto ai bisogni sociali, staccandolo dalle sue ragioni d'origine.

Efficacia dell'interpretazione

L'interpretazione come conoscenza e comprensione del diritto riguarda tutti. Vi sono però dei tipi di interpretazione che hanno un'efficacia speciale che dipende dalla fonte da cui proviene l'interpretazione.

  • Interpretazione dottrinale: È quella proposta dagli studiosi del diritto. La dottrina non vincola nessuno, ma può essere d'aiuto per i giudici nella ricerca della norma adeguata da applicare ai fatti da giudicare, che possono appoggiare le loro interpretazioni a quelle degli studiosi, che godono di maggiore autorità.
  • Interpretazione amministrativa: Viene data dalla Pubblica Amministrazione alle leggi che deve eseguire. La PA ha una struttura piramidale con a capo un ministro. Quando esistono problemi interpretativi, vengono emanate dall'alto delle circolari interpretative che vincolano tutti i subordinati. Tale vincolo non dipende però dalla legge, ma dalla gerarchia, di conseguenza, anche un'interpretazione palesemente sbagliata deve essere rispettata all'interno della PA. Anche i cittadini che hanno a che fare con la PA sono toccati da questo tipo di interpretazione. Se la ritengono erronea, potranno rivolgersi al giudice, il quale non è vincolato dalla circolare interpretativa ma solo dalla legge: egli potrà pertanto interpretare la legge diversamente e dare ragione al cittadino.
  • Interpretazione giudiziaria: È quella adottata dai giudici nelle loro sentenze e vale esclusivamente nei confronti delle parti del giudizio, cioè dei soggetti direttamente coinvolti. L'insieme delle sentenze costituisce la giurisprudenza. Se questa è uniforme, pur non essendo obbligatoria, i giudici tenderanno ad adeguarsi a essa per non vedere le loro sentenze probabilmente annullate in caso di ricorso. In questo modo le decisioni giudiziarie si diffondono e si ripetono. Particolarmente importante è l'interpretazione della Corte di cassazione, il cui compito è proprio quello di assicurare l'uniforme interpretazione della legge, attraverso decisioni che fissano principi di diritto validi per tutti i casi simili. Ogni sentenza si individua attraverso i seguenti elementi: il giudice che l'ha pronunciata (indicato come organo), la data, il numero e il nome delle parti litiganti.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriasantoro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Costanza Maria.
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