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IL PROCEDIMENTO ANALOGICO

4.

Non sempre la controversia può essere decisa con una precisa disposizione: i conflitti di

interessi e i problemi che si possono presentare sono infiniti e le leggi, pur disciplinando ampie

categorie di situazioni, ne lasciano scoperte zone più o meno vaste, o ne regolano

specificamente alcuni aspetti e non altri. Si aggiunga che lo sviluppo della tecnica e le

modificazioni dell’economia e della società fanno emergere talvolta nuovi problemi: finché non

venga eventualmente emanata una legge nuova per regolarli, essi mancano di una disciplina

specifica. L’art. 12 comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale asserisce che se un caso

non è disciplinato espressamente o vi sono dubbi su quale sia la disciplina, lo si deve risolvere

in coerenza con quanto è previsto da altre norme giuridiche (procedimento per analogia).

Talvolta specifiche norme di legge indicano dove cercare le disposizioni applicabili per analogia.

Il momento essenziale del procedimento analogico consiste nel determinare la ragione

giustificatrice della norma, per stabilire se essa può giustificare l’applicazione del medesimo

trattamento al caso non previsto. Non sempre, però, il procedimento può essere così semplice

e intuitivo. Spesso si richiedono valutazioni complesse e dubbie. L’interprete dovrà infatti

attribuire alla legge lo scopo che meglio si accorda con il suo meccanismo, secondo un criterio

di ragione; dovrà preferire lo scopo più coerente con quelli ai quali sono ispirate le altre leggi

dell’ordinamento; e, se il dubbio permane, dovrà preferire lo scopo più utile e degno.

Va rilevato anche che non sempre esistono norme così prossime al caso non previsto da

consentire un’applicazione analogica immediata. Occorre allora decidere secondo i principi

generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, che si ricavano induttivamente dalle leggi, o si

trovano formulati in norme costituzionali o in altre norme di carattere generale: eguaglianza dei

cittadini, diritti naturali della famiglia, responsabilità per le proprie azioni…

Non sempre, però, il problema può essere risolto con l’applicazione di uno solo di questi

principi; spesso ne concorrono più di uno e danno indicazioni divergenti; il loro coordinamento

richiede allora giudizi di valore: per lo più tali giudizi possono fondarsi su criteri desumibili dal

sistema giuridico, talvolta invece non trovano altra base che una libera valutazione dell’unità

sociale.

L'analogia è un procedimento logico di carattere interpretativo, utilizzato nel diritto in relazione

all'attività di giurisdizione. Esso ha luogo allorquando, a fronte di una lacuna dell'ordinamento

giuridico, il giudice si veda nella necessità di dover offrire un obiettivo criterio di valutazione

giuridica, in ordine a categorie di soggetti o di rapporti, il cui status o la cui regolamentazione

non appaia espressamente contemplata dalla lettera della norma.

La norma sul procedimento analogico è conseguenza di 2 principi:

- Il principio di completezza dell’ordinamento: è sempre possibile trovare una regola

per qualunque controversia;

- Il principio secondo il quale il giudice deve sempre rendere giustizia, cioè decidere i

casi che gli sono sottoposti.

DIVIETO DI ANALOGIA

L’analogia è vietata in due casi:

- nel caso delle leggi speciali ed eccezionali poiché estenderle ad altri casi sarebbe un

controsenso;

- nel caso delle leggi penali, poiché sono leggi che colpiscono il principio di libertà dei cittadini.

Per questo i reati e le pene devono essere espressamente previsti dalla legge, e non ricavati

per analogia da altre norme. Il divieto in questione non vale, però, per le norme favorevoli al reo

(attenuanti)

RAPPORTO GIURIDICO, DIRITTI E BENI

5.

Il diritto è un insieme di norme che mirano a regolare i comportamenti umani per mettere

ordine tra gli interessi. Si può dire quindi che il diritto è un sistema di regolazione degli

interessi.

Le possibili valutazioni dei diversi interessi dei singoli espresse dal diritto sono:

- l’indifferenza che si verifica quando manca una norma giuridica (azioni regolate da norme

morali)

- atteggiamento positivo cioè le situazioni giuridiche attive

- atteggiamento negativo cioè le situazioni giuridiche passive

A ogni posizione di vantaggio corrisponde una posizione di svantaggio: si viene così a creare

un rapporto tra due (o più) soggetti. Si tratta di un rapporto giuridico, poiché è regolato dal

diritto e si crea nel momento in cui un soggetto detto soggetto attivo, ha per legge un potere

sull’altro, detto soggetto passivo, a cui corrisponde un dovere verso il soggetto attivo.

Elementi costitutivi del rapporto giuridico

- soggetti: attivo e passivo. Possono essere due o più persone fisiche o giuridiche.

- contenuto: potere che il soggetto attivo può, in base alla legge, esercitare sul passivo

- oggetto: bene o utilità derivante dal comportamento che il passivo deve tenere per l’attivo

Situazioni soggettive

Attive: - diritto soggettivo

- potestà

- diritto di azione in giudizio

Passive: - dovere giuridico generico (coloro che devono rispettare un diritto assoluto altrui)

- dovere giuridico specifico (comportamento va a gravare su un soggetto determinato)

- onere (comportamento non obbligatorio, ma richiesto dalla legge per ottenere un

vantaggio)

Diritto soggettivo

Si ha diritto soggettivo quando una norma giuridica garantisce a un soggetto la possibilità di

soddisfare un proprio interesse consentendogli di ricorrere al giudice contro coloro che vi si

oppongono. La nozione di interesse è molto ampia e può riguardare qualsiasi bene della vita

(diritto soggettivo di proprietà; diritto di soggettivo di prestazione…). Si può parlare di diritto

soggettivo solo se c’è una norma giuridica che riconosce degno di tutela quell’interesse. In

presenza di queste due condizioni, c’è sempre la possibilità di ricorrere a un giudice, per

ottenere la condanna di coloro che hanno violato il diritto soggettivo altrui e l’annullamento.

Distinzioni nell’ambito dei diritti soggettivi

• - Diritti assoluti : valgono nei confronti di qualsiasi altro soggetto, poiché tutti sono tenuti a

non violare la persona, la proprietà e l’onore altrui. È un insieme di innumerevoli

possibilità di utilizzazione, che gli altri non possono impedire. Sono diritti assoluti: i diritti

della personalità (vita, integrità fisica, nome, onore); i diritti reali (proprietà, servitù,

usufrutto); i diritti sui beni immobili (diritto d’autore)

- Diritti relativi : sono quelli protetti solo nei confronti di specifici soggetti di diritto. Al diritto

relativo corrisponde l’obbligo specifico di chi è tenuto a un particolare comportamento per

soddisfare l’interesse del titolare del diritto. Es: creditore ha diritto al pagamento da parte

del debitore.

- Diritti patrimoniali : sono quelli che attribuiscono al titolare un vantaggio di tipo

economico. Il bene che costituisce l’oggetto di tali rapporti giuridici è dato da somme di

denaro o altri beni valutabili in denaro.

- Diritti non patrimoniali : sono quelli che attribuiscono al titolare un vantaggio che non

può essere espresso in denaro. Si tratta di diritti in cui il vantaggio non è patrimoniale, in

quanto non può essere espresso in denaro.

- Diritti reali : riguardano un bene e consistono nel potere di escludere le ingerenze di

chiunque su quel bene. Al titolare del diritto reale è riservato l’esercizio di una serie di

facoltà che costituisce il contenuto di quel diritto. Il termine reale deriva da res = cosa.

- Diritti di credito : (o diritti di obbligazione) concedono al loro titolare un potere su un solo

altro soggetto ben determinato, il quale dovrà tenere un preciso comportamento.

VICENDE DEL DIRITTO SOGGETTIVO

6.

I diritti non sono entità fisse e immutabili nel tempo, nascono, si modificano ed eventualmente si

estinguono: si parla pertanto di acquisto e perdita dei diritti. Per quanto riguarda le vicende

estintive, sono due gli istituti di particolare importanza: la prescrizione e la decadenza.

- PRESCRIZIONE

Può essere definita come la perdita di un diritto per il mancato esercizio del medesimo per un

certo periodo di tempo da parte del suo titolare. Perché un diritto sia soggetto a prescrizione è

necessario che si tratti di un diritto disponibile, cioè un diritto di natura patrimoniale. Non sono

invece soggetti a prescrizione i diritti indisponibili (diritti di personalità, famiglia). Nell’ambito dei

diritti di carattere patrimoniale, l’unico a non essere soggetto a prescrizione è il diritto di

proprietà

La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. La durata

della prescrizione ordinaria è di 10 anni, i diritti reali su cosa altrui di 20. Questa regola subisce

eccezioni nelle prescrizioni estintive brevi (es: prescrizione del diritto di risarcimento del danno

da illecito extracontrattuale).

Non sempre il decorso del periodo di prescrizione del diritto determina la sua estinzione.

Esistono infatti fenomeni quali la sospensione e l’interruzione. La sospensione della

prescrizione si ha quando vi siano particolari rapporti tra le parti che rendono difficile l’esercizio

del diritto stesso.

Sospensione significa che ai fini del computo del termine di prescrizione si terrà conto del

tempo trascorso prima del verificarsi dell’evento sospensivo e lo si aggiungerà a quello decorso

successivamente.

L’interruzione della prescrizione determina invece l’inizio di un nuovo periodo prescrizionale, di

durata uguale al precedente. Vengono a interrompere la prescrizione alcuni atti con cui il

creditore manifesta la volontà di esercitare il proprio diritto.

- DECADENZA

Consiste nell’estinzione di un diritto per effetto del mancato esercizio da parte del suo titolare.

La differenza con la prescrizione è la maggior esigenza di certezza avvertita dal legislatore.

Per questo non sono previste forme di sospensione o di interruzione del periodo di decadenza.

I tempi necessari per far maturare una decadenza sono infatti più brevi rispetto alla

prescrizione. L’unico atto che può impedire la decadenza è l’esercizio del diritto stesso.

I SOGGETTI

7. I soggetti (attivo e passivo) costituiscono uno degli elementi essenziali del rapporto giuridico.

“Soggetto” è ogni entità cui la legge attribuis

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriasantoro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Costanza Maria.