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IL PROCEDIMENTO ANALOGICO
4.
Non sempre la controversia può essere decisa con una precisa disposizione: i conflitti di
interessi e i problemi che si possono presentare sono infiniti e le leggi, pur disciplinando ampie
categorie di situazioni, ne lasciano scoperte zone più o meno vaste, o ne regolano
specificamente alcuni aspetti e non altri. Si aggiunga che lo sviluppo della tecnica e le
modificazioni dell’economia e della società fanno emergere talvolta nuovi problemi: finché non
venga eventualmente emanata una legge nuova per regolarli, essi mancano di una disciplina
specifica. L’art. 12 comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale asserisce che se un caso
non è disciplinato espressamente o vi sono dubbi su quale sia la disciplina, lo si deve risolvere
in coerenza con quanto è previsto da altre norme giuridiche (procedimento per analogia).
Talvolta specifiche norme di legge indicano dove cercare le disposizioni applicabili per analogia.
Il momento essenziale del procedimento analogico consiste nel determinare la ragione
giustificatrice della norma, per stabilire se essa può giustificare l’applicazione del medesimo
trattamento al caso non previsto. Non sempre, però, il procedimento può essere così semplice
e intuitivo. Spesso si richiedono valutazioni complesse e dubbie. L’interprete dovrà infatti
attribuire alla legge lo scopo che meglio si accorda con il suo meccanismo, secondo un criterio
di ragione; dovrà preferire lo scopo più coerente con quelli ai quali sono ispirate le altre leggi
dell’ordinamento; e, se il dubbio permane, dovrà preferire lo scopo più utile e degno.
Va rilevato anche che non sempre esistono norme così prossime al caso non previsto da
consentire un’applicazione analogica immediata. Occorre allora decidere secondo i principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, che si ricavano induttivamente dalle leggi, o si
trovano formulati in norme costituzionali o in altre norme di carattere generale: eguaglianza dei
cittadini, diritti naturali della famiglia, responsabilità per le proprie azioni…
Non sempre, però, il problema può essere risolto con l’applicazione di uno solo di questi
principi; spesso ne concorrono più di uno e danno indicazioni divergenti; il loro coordinamento
richiede allora giudizi di valore: per lo più tali giudizi possono fondarsi su criteri desumibili dal
sistema giuridico, talvolta invece non trovano altra base che una libera valutazione dell’unità
sociale.
L'analogia è un procedimento logico di carattere interpretativo, utilizzato nel diritto in relazione
all'attività di giurisdizione. Esso ha luogo allorquando, a fronte di una lacuna dell'ordinamento
giuridico, il giudice si veda nella necessità di dover offrire un obiettivo criterio di valutazione
giuridica, in ordine a categorie di soggetti o di rapporti, il cui status o la cui regolamentazione
non appaia espressamente contemplata dalla lettera della norma.
La norma sul procedimento analogico è conseguenza di 2 principi:
- Il principio di completezza dell’ordinamento: è sempre possibile trovare una regola
per qualunque controversia;
- Il principio secondo il quale il giudice deve sempre rendere giustizia, cioè decidere i
casi che gli sono sottoposti.
DIVIETO DI ANALOGIA
•
L’analogia è vietata in due casi:
- nel caso delle leggi speciali ed eccezionali poiché estenderle ad altri casi sarebbe un
controsenso;
- nel caso delle leggi penali, poiché sono leggi che colpiscono il principio di libertà dei cittadini.
Per questo i reati e le pene devono essere espressamente previsti dalla legge, e non ricavati
per analogia da altre norme. Il divieto in questione non vale, però, per le norme favorevoli al reo
(attenuanti)
RAPPORTO GIURIDICO, DIRITTI E BENI
5.
Il diritto è un insieme di norme che mirano a regolare i comportamenti umani per mettere
ordine tra gli interessi. Si può dire quindi che il diritto è un sistema di regolazione degli
interessi.
Le possibili valutazioni dei diversi interessi dei singoli espresse dal diritto sono:
- l’indifferenza che si verifica quando manca una norma giuridica (azioni regolate da norme
morali)
- atteggiamento positivo cioè le situazioni giuridiche attive
- atteggiamento negativo cioè le situazioni giuridiche passive
A ogni posizione di vantaggio corrisponde una posizione di svantaggio: si viene così a creare
un rapporto tra due (o più) soggetti. Si tratta di un rapporto giuridico, poiché è regolato dal
diritto e si crea nel momento in cui un soggetto detto soggetto attivo, ha per legge un potere
sull’altro, detto soggetto passivo, a cui corrisponde un dovere verso il soggetto attivo.
Elementi costitutivi del rapporto giuridico
•
- soggetti: attivo e passivo. Possono essere due o più persone fisiche o giuridiche.
- contenuto: potere che il soggetto attivo può, in base alla legge, esercitare sul passivo
- oggetto: bene o utilità derivante dal comportamento che il passivo deve tenere per l’attivo
Situazioni soggettive
•
Attive: - diritto soggettivo
- potestà
- diritto di azione in giudizio
Passive: - dovere giuridico generico (coloro che devono rispettare un diritto assoluto altrui)
- dovere giuridico specifico (comportamento va a gravare su un soggetto determinato)
- onere (comportamento non obbligatorio, ma richiesto dalla legge per ottenere un
vantaggio)
Diritto soggettivo
•
Si ha diritto soggettivo quando una norma giuridica garantisce a un soggetto la possibilità di
soddisfare un proprio interesse consentendogli di ricorrere al giudice contro coloro che vi si
oppongono. La nozione di interesse è molto ampia e può riguardare qualsiasi bene della vita
(diritto soggettivo di proprietà; diritto di soggettivo di prestazione…). Si può parlare di diritto
soggettivo solo se c’è una norma giuridica che riconosce degno di tutela quell’interesse. In
presenza di queste due condizioni, c’è sempre la possibilità di ricorrere a un giudice, per
ottenere la condanna di coloro che hanno violato il diritto soggettivo altrui e l’annullamento.
Distinzioni nell’ambito dei diritti soggettivi
• - Diritti assoluti : valgono nei confronti di qualsiasi altro soggetto, poiché tutti sono tenuti a
non violare la persona, la proprietà e l’onore altrui. È un insieme di innumerevoli
possibilità di utilizzazione, che gli altri non possono impedire. Sono diritti assoluti: i diritti
della personalità (vita, integrità fisica, nome, onore); i diritti reali (proprietà, servitù,
usufrutto); i diritti sui beni immobili (diritto d’autore)
- Diritti relativi : sono quelli protetti solo nei confronti di specifici soggetti di diritto. Al diritto
relativo corrisponde l’obbligo specifico di chi è tenuto a un particolare comportamento per
soddisfare l’interesse del titolare del diritto. Es: creditore ha diritto al pagamento da parte
del debitore.
- Diritti patrimoniali : sono quelli che attribuiscono al titolare un vantaggio di tipo
economico. Il bene che costituisce l’oggetto di tali rapporti giuridici è dato da somme di
denaro o altri beni valutabili in denaro.
- Diritti non patrimoniali : sono quelli che attribuiscono al titolare un vantaggio che non
può essere espresso in denaro. Si tratta di diritti in cui il vantaggio non è patrimoniale, in
quanto non può essere espresso in denaro.
- Diritti reali : riguardano un bene e consistono nel potere di escludere le ingerenze di
chiunque su quel bene. Al titolare del diritto reale è riservato l’esercizio di una serie di
facoltà che costituisce il contenuto di quel diritto. Il termine reale deriva da res = cosa.
- Diritti di credito : (o diritti di obbligazione) concedono al loro titolare un potere su un solo
altro soggetto ben determinato, il quale dovrà tenere un preciso comportamento.
VICENDE DEL DIRITTO SOGGETTIVO
6.
I diritti non sono entità fisse e immutabili nel tempo, nascono, si modificano ed eventualmente si
estinguono: si parla pertanto di acquisto e perdita dei diritti. Per quanto riguarda le vicende
estintive, sono due gli istituti di particolare importanza: la prescrizione e la decadenza.
- PRESCRIZIONE
Può essere definita come la perdita di un diritto per il mancato esercizio del medesimo per un
certo periodo di tempo da parte del suo titolare. Perché un diritto sia soggetto a prescrizione è
necessario che si tratti di un diritto disponibile, cioè un diritto di natura patrimoniale. Non sono
invece soggetti a prescrizione i diritti indisponibili (diritti di personalità, famiglia). Nell’ambito dei
diritti di carattere patrimoniale, l’unico a non essere soggetto a prescrizione è il diritto di
proprietà
La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. La durata
della prescrizione ordinaria è di 10 anni, i diritti reali su cosa altrui di 20. Questa regola subisce
eccezioni nelle prescrizioni estintive brevi (es: prescrizione del diritto di risarcimento del danno
da illecito extracontrattuale).
Non sempre il decorso del periodo di prescrizione del diritto determina la sua estinzione.
Esistono infatti fenomeni quali la sospensione e l’interruzione. La sospensione della
prescrizione si ha quando vi siano particolari rapporti tra le parti che rendono difficile l’esercizio
del diritto stesso.
Sospensione significa che ai fini del computo del termine di prescrizione si terrà conto del
tempo trascorso prima del verificarsi dell’evento sospensivo e lo si aggiungerà a quello decorso
successivamente.
L’interruzione della prescrizione determina invece l’inizio di un nuovo periodo prescrizionale, di
durata uguale al precedente. Vengono a interrompere la prescrizione alcuni atti con cui il
creditore manifesta la volontà di esercitare il proprio diritto.
- DECADENZA
Consiste nell’estinzione di un diritto per effetto del mancato esercizio da parte del suo titolare.
La differenza con la prescrizione è la maggior esigenza di certezza avvertita dal legislatore.
Per questo non sono previste forme di sospensione o di interruzione del periodo di decadenza.
I tempi necessari per far maturare una decadenza sono infatti più brevi rispetto alla
prescrizione. L’unico atto che può impedire la decadenza è l’esercizio del diritto stesso.
I SOGGETTI
7. I soggetti (attivo e passivo) costituiscono uno degli elementi essenziali del rapporto giuridico.
“Soggetto” è ogni entità cui la legge attribuis