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RISOLUZIONE (VIZIO FUNZIONALE)
Corrisponde ad un vizio funzionale ossia non ad un vizio genetico (quello che
origina invalidità e riguarda il momento di conclusione del contratto); ma che
emerge durante lo svolgimento contrattuale, fa si che le leggi e le discipline
vengano meno. Sorge una problematica fra le tre ipotesi possibili.
Art. 1453 (le norme che disciplinano le risoluzioni) e art 1463 “nei contratti con
prestazioni corrispettive”
La rubrica dell’art 1467 “implicato un contratto con prestazioni corrispettive”
Si parla di risoluzione solo se con contratto sinallagmatico, con
prestazioni corrispettive. Sinallagma è il legame che intercorre fra le
prestazioni delle diverse parti.
Non corrispettivo: fideiussore, obbligazione del solo proponente. Donazione.
Risoluzione presuppone che esista il sinallagma, che viene alterato durante lo
svolgimento contrattuale. È un difetto funzionale che altera l’equilibrio delle
prestazioni e delle obbligazioni che le parti hanno pattuito.
4. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
– Risoluzione giudiziale, poiché richiesta al giudice
Art. 1453 quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,
l’altro può a sua scelta chiedere (rivolgersi a un giudice) l’adempimento o la
risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno”
Salvo il risarcimento del danno: conseguenza generale dell’inadempimento
Chiedere: rivolgersi al giudice, proporre una domanda giudiziale
Art 1455 “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una parte ha
scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”. Allora non si può
chiedere la risoluzione, ma si può chiedere il risarcimento del danno. Se
l’importanza non è scarsa si può chiedere altresì la risoluzione. La risoluzione
opera sul piano del contratto e mira a far cessare gli effetti del contratto, mentre
il risarcimento sul caso obbligatorio di monetizzazione del danno. Se si chiede
l’adempimento, oltre al contratto già esistente ci sarà un comando da parte del
giudice relativo all’adempimento, nel caso della risoluzione invece chiedo che si
pronunzi per lo scioglimento del contratto.
Se ha scarsa importanza posso chiedere il risarcimento; se è rilevante e relativo
a prestazione corrispettive si può chiedere la risoluzione (= mi libero dal vincolo
contrattuale), mira a far cessare gli effetti del contratto per riuscire.
Ipotesi di casi stragiudiziali (cioè soldi e tempo) => cioè fuori da un
processo:
1. Art. 1454 diffida ad adempiere:
“Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un
congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il
contratto s'intenderà senz'altro risoluto. (Secondo comma) Il termine non può
essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che,
per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
(Terzo comma) Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto,
questo è risoluto di diritto”.
Intimazione scritta con fissazione di termine e adempimento
Vale anche come costituzione in mora salvo risarcimento del danno
È importante perché in breve tempo so se il contratto cessa o meno di
produrre i suoi effetti (decorso il termine, il contratto si scioglie)
Applicazione generale, ossia non si deve aver stabilito qualcosa
preventivamente, la diffida ad adempiere ci permette di sciogliere il contratto.
La raccomandata garantisce legalmente che la parte riceva il messaggio, si
presume che la raccomandata ritirata garantisca la conoscenza del messaggio.
2. Art.1456 clausola risolutiva espressa (più delicata perché è stata
prevista una clausola risolutoria nel contratto)
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel
caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le
modalità stabilite”.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata
dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
La risoluzione si applica quando una delle due parti decide di far uso della
clausola. Dev’essere fatta come dice la legge, di solito le parti quando
concludono un contratto non pensano a mettere clausole per risolvere i problemi.
Non si presuppone l’importanza dell’inadempimento, sono gli stessi contraenti a
decidere fin dall’inizio.
3. Art. 1457 termine essenziale
“Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi
essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole
esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia
all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata
espressamente pattuita la risoluzione.”
Il decorso del termine toglie interesse alla prestazione. Il decorso
implica direttamente la risoluzione.
Termine essenziale: ipotesi di risoluzione quando il suo decorso porta via
l’interesse alla prestazione, il decorso determina automaticamente la risoluzione
ES. Contratto del catering ad una certa ora in un certo giorno, poiché se questi
sono in ritardo, ci si aspetta un risarcimento dei danni, senza che le parti
stabiliscano niente, il contratto si risolve da solo.
5. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Se la impossibilità fosse originaria, il contratto risulterebbe nullo. In questo
caso invece l’oggetto è possibile ma sopraggiunge un’impossibilità
durante lo svolgimento contrattuale e l’oggetto diventa impossibile.
-risoluzione per impossibilità sopravvenuta opera automaticamente
il contratto è concluso ma in un momento successivo l’oggetto diventa
impossibile
art. 1463 “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la
controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le
norme relative alla ripetizione dell'indebito.” E’ la stessa impossibilità
assoluta dovuta a causa non imputabile, cioè quella studiata come
eccezione al risarcimento dell’adempimento di un’obbligazione, impossibilità che
deriva da forza maggiore o caso fortuito.
Es. Tizio affitta a caio uno chalet in montagna, gli dà un acconto, ma una frana
rende inagibile l’unica strada che porta allo chalet (impossibilità oggettiva non
imputabile, caso fortuito), non può chiedere il saldo e restituisce l’acconto così il
contratto si scioglie automaticamente.
Apparente deroga Art.1465 (opera all’interno del 1463) Contratto con effetti
traslativi o costitutivi. “Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una
cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento
della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera
l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la
cosa non gli sia stata consegnata.” = res perit domino (secondo il
principio consensualistico)
Es. Compro quadro antico e lo lascio nel negozio, contratto di compravendita è
consensuale perché si conclude con lo scambio del consenso, ma il quadro viene
distrutto per forza maggiore o per caso fortuito (per una causa non imputabile
all’alienante) es. terremoto distrugge la galleria dove c’era il quadro. Il
proprietario del quadro deve comunque pagare il prezzo. La cosa perisce a danno
del proprietario, la cosa giuridicamente è sua e il pagamento del prezzo è dovuto
perché comunque la cosa è dell’acquirente nel momento del consenso.
6. RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA:
-ipotesi rara
- se l’eccessiva onerosità è originaria va sotto il nome di rescissione
Art. 1467 contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione
continuata (es. contratto di somministrazione - di energia elettrica o acqua) o
periodica o differita (l’esecuzione del contratto avrà origine lontana nel
tempo). “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione
differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente
onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con
gli effetti stabiliti dall'art. 1458.”
Es. in una situazione che non lasciava presagire nulla, si verifica un colpo di
stato in quel paese da cui deriva una merce particolarmente rara o dove doveva
andare un gruppo di pensionati, che non si può classificare negli eventi
prevedibili. Estremamente (difficoltoso ma non impossibile) oneroso
sarebbe fornire quella merce o portare là turisti. L’onerosità si pone sul piano
oggettivo, ma non ci sono criteri standard.
Es. I tassi di cambio fra due valute schizzano alle stelle, con conseguenze
pesanti sui contratti. In questo caso però non è del tutto imprevedibile.
L’avvenimento che determina la sopravvenuta onerosità deve essere
straordinario e imprevedibile. In tal caso non si può applicare la norma. Chi
stipula si assume un rischio normale.
Art.1469 la norma non si applica ai contratti aleatori, dove il rischio è parte
integrante della causa (contratto di assicurazione)
ES. tizio assicura la macchina, investe un pedone, l’assicuratore paga. Il rischio
della sproporzione delle prestazioni è ontologico.
GLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Art. 1458 “La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o
periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle
prestazioni già eseguite.”
La risoluzione non pregiudica i diritti acquistato dai terzi. Il contratto
risolvibile è quindi efficace.
IL FATTO ILLECITO può essere chiamato anche:
illecito extra contrattuale: fuori dal contratto
illecito aquiliano
Non ha nulla a che vedere con l’illeceità dei contratti.
Art.2043 “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga a chi lo ha commesso a risarcire il danno”
-Fatto: può essere commissivo=azione, oppure omissivo=omissione, quando
sussiste un obbligo di fare qualcosa (es omissione di soccorso)
-Dolo/colpa: un fatto dev’essere doloso o colposo. Dolo penalistico e non dei
contratti, fatto è doloso quando &egra