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RISOLUZIONE (VIZIO FUNZIONALE)

Corrisponde ad un vizio funzionale ossia non ad un vizio genetico (quello che

origina invalidità e riguarda il momento di conclusione del contratto); ma che

emerge durante lo svolgimento contrattuale, fa si che le leggi e le discipline

vengano meno. Sorge una problematica fra le tre ipotesi possibili.

Art. 1453 (le norme che disciplinano le risoluzioni) e art 1463 “nei contratti con

prestazioni corrispettive”

La rubrica dell’art 1467 “implicato un contratto con prestazioni corrispettive”

Si parla di risoluzione solo se con contratto sinallagmatico, con

prestazioni corrispettive. Sinallagma è il legame che intercorre fra le

prestazioni delle diverse parti.

Non corrispettivo: fideiussore, obbligazione del solo proponente. Donazione.

Risoluzione presuppone che esista il sinallagma, che viene alterato durante lo

svolgimento contrattuale. È un difetto funzionale che altera l’equilibrio delle

prestazioni e delle obbligazioni che le parti hanno pattuito.

4. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

– Risoluzione giudiziale, poiché richiesta al giudice

Art. 1453 quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,

l’altro può a sua scelta chiedere (rivolgersi a un giudice) l’adempimento o la

risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno”

Salvo il risarcimento del danno: conseguenza generale dell’inadempimento

Chiedere: rivolgersi al giudice, proporre una domanda giudiziale

Art 1455 “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una parte ha

scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”. Allora non si può

chiedere la risoluzione, ma si può chiedere il risarcimento del danno. Se

l’importanza non è scarsa si può chiedere altresì la risoluzione. La risoluzione

opera sul piano del contratto e mira a far cessare gli effetti del contratto, mentre

il risarcimento sul caso obbligatorio di monetizzazione del danno. Se si chiede

l’adempimento, oltre al contratto già esistente ci sarà un comando da parte del

giudice relativo all’adempimento, nel caso della risoluzione invece chiedo che si

pronunzi per lo scioglimento del contratto.

Se ha scarsa importanza posso chiedere il risarcimento; se è rilevante e relativo

a prestazione corrispettive si può chiedere la risoluzione (= mi libero dal vincolo

contrattuale), mira a far cessare gli effetti del contratto per riuscire.

Ipotesi di casi stragiudiziali (cioè soldi e tempo) => cioè fuori da un

processo:

1. Art. 1454 diffida ad adempiere:

“Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un

congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il

contratto s'intenderà senz'altro risoluto. (Secondo comma) Il termine non può

essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che,

per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

(Terzo comma) Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto,

questo è risoluto di diritto”.

Intimazione scritta con fissazione di termine e adempimento

Vale anche come costituzione in mora salvo risarcimento del danno

È importante perché in breve tempo so se il contratto cessa o meno di

produrre i suoi effetti (decorso il termine, il contratto si scioglie)

Applicazione generale, ossia non si deve aver stabilito qualcosa

preventivamente, la diffida ad adempiere ci permette di sciogliere il contratto.

La raccomandata garantisce legalmente che la parte riceva il messaggio, si

presume che la raccomandata ritirata garantisca la conoscenza del messaggio.

2. Art.1456 clausola risolutiva espressa (più delicata perché è stata

prevista una clausola risolutoria nel contratto)

“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel

caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le

modalità stabilite”.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata

dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

La risoluzione si applica quando una delle due parti decide di far uso della

clausola. Dev’essere fatta come dice la legge, di solito le parti quando

concludono un contratto non pensano a mettere clausole per risolvere i problemi.

Non si presuppone l’importanza dell’inadempimento, sono gli stessi contraenti a

decidere fin dall’inizio.

3. Art. 1457 termine essenziale

“Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi

essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole

esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia

all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata

espressamente pattuita la risoluzione.”

Il decorso del termine toglie interesse alla prestazione. Il decorso

implica direttamente la risoluzione.

Termine essenziale: ipotesi di risoluzione quando il suo decorso porta via

l’interesse alla prestazione, il decorso determina automaticamente la risoluzione

ES. Contratto del catering ad una certa ora in un certo giorno, poiché se questi

sono in ritardo, ci si aspetta un risarcimento dei danni, senza che le parti

stabiliscano niente, il contratto si risolve da solo.

5. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

Se la impossibilità fosse originaria, il contratto risulterebbe nullo. In questo

caso invece l’oggetto è possibile ma sopraggiunge un’impossibilità

durante lo svolgimento contrattuale e l’oggetto diventa impossibile.

-risoluzione per impossibilità sopravvenuta opera automaticamente

il contratto è concluso ma in un momento successivo l’oggetto diventa

impossibile

art. 1463 “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la

sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la

controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le

norme relative alla ripetizione dell'indebito.” E’ la stessa impossibilità

assoluta dovuta a causa non imputabile, cioè quella studiata come

eccezione al risarcimento dell’adempimento di un’obbligazione, impossibilità che

deriva da forza maggiore o caso fortuito.

Es. Tizio affitta a caio uno chalet in montagna, gli dà un acconto, ma una frana

rende inagibile l’unica strada che porta allo chalet (impossibilità oggettiva non

imputabile, caso fortuito), non può chiedere il saldo e restituisce l’acconto così il

contratto si scioglie automaticamente.

Apparente deroga Art.1465 (opera all’interno del 1463) Contratto con effetti

traslativi o costitutivi. “Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una

cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento

della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera

l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la

cosa non gli sia stata consegnata.” = res perit domino (secondo il

principio consensualistico)

Es. Compro quadro antico e lo lascio nel negozio, contratto di compravendita è

consensuale perché si conclude con lo scambio del consenso, ma il quadro viene

distrutto per forza maggiore o per caso fortuito (per una causa non imputabile

all’alienante) es. terremoto distrugge la galleria dove c’era il quadro. Il

proprietario del quadro deve comunque pagare il prezzo. La cosa perisce a danno

del proprietario, la cosa giuridicamente è sua e il pagamento del prezzo è dovuto

perché comunque la cosa è dell’acquirente nel momento del consenso.

6. RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA:

-ipotesi rara

- se l’eccessiva onerosità è originaria va sotto il nome di rescissione

Art. 1467 contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione

continuata (es. contratto di somministrazione - di energia elettrica o acqua) o

periodica o differita (l’esecuzione del contratto avrà origine lontana nel

tempo). “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione

differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente

onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la

parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con

gli effetti stabiliti dall'art. 1458.”

Es. in una situazione che non lasciava presagire nulla, si verifica un colpo di

stato in quel paese da cui deriva una merce particolarmente rara o dove doveva

andare un gruppo di pensionati, che non si può classificare negli eventi

prevedibili. Estremamente (difficoltoso ma non impossibile) oneroso

sarebbe fornire quella merce o portare là turisti. L’onerosità si pone sul piano

oggettivo, ma non ci sono criteri standard.

Es. I tassi di cambio fra due valute schizzano alle stelle, con conseguenze

pesanti sui contratti. In questo caso però non è del tutto imprevedibile.

L’avvenimento che determina la sopravvenuta onerosità deve essere

straordinario e imprevedibile. In tal caso non si può applicare la norma. Chi

stipula si assume un rischio normale.

Art.1469 la norma non si applica ai contratti aleatori, dove il rischio è parte

integrante della causa (contratto di assicurazione)

ES. tizio assicura la macchina, investe un pedone, l’assicuratore paga. Il rischio

della sproporzione delle prestazioni è ontologico.

GLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Art. 1458 “La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto

retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o

periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle

prestazioni già eseguite.”

La risoluzione non pregiudica i diritti acquistato dai terzi. Il contratto

risolvibile è quindi efficace.

IL FATTO ILLECITO può essere chiamato anche:

illecito extra contrattuale: fuori dal contratto

 illecito aquiliano

Non ha nulla a che vedere con l’illeceità dei contratti.

Art.2043 “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno

ingiusto, obbliga a chi lo ha commesso a risarcire il danno”

-Fatto: può essere commissivo=azione, oppure omissivo=omissione, quando

sussiste un obbligo di fare qualcosa (es omissione di soccorso)

-Dolo/colpa: un fatto dev’essere doloso o colposo. Dolo penalistico e non dei

contratti, fatto è doloso quando &egra

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AGiuli98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.