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Il diritto è un universo di regole. La regola riconosce o attribuisce un diritto.

Diritto oggettivo: indica un insieme di regole legali

 Diritto soggettivo: indica una possibilità, una libertà, una posizione di

 vantaggio garantita da una regola legale.

REGOLA è una proposizione la cui funzione è quella di prescrivere un

comportamento, cioè di qualificarlo come obbligatorio, vietato, o lecito.

Prescrive, indirizza comportamenti.

Si può individuare diversi tipi di regola o prescrizione:

a) Individuale: riguarda il comportamento di un individuo o di + individui

determinanti.

b) Concreta: la prescrizione vale in una o + situazioni concretamente

determinate.

c) Generale: riguarda il comportamento di chiunque si trovi in una

determinata situazione.

d) Astratta: la prescrizione vale in ogni situazione che sia eguale a quella

prevista.

Nel mondo del diritto esistono tutti i tipi di prescrizione.

Quando si parla di REGOLA DI DIRITTO ci si riferisce solo a quelle regole che

prescrivono in modo generale e astratto.

Hanno carattere generale ed astratto, salvo eccezioni le regole contenute

nei codici, nelle leggi o nei decreti, nei regolamenti.

Sinonimo di regola è NORMA.

Entrambi i 2 termini richiamano concetti, che esprimono il ripetersi costante di

fatti o comportamenti.

Regola ci rimanda a ciò che è “regolare”;

Norma a ciò che è “normale”. La funzione della norma è quella di indirizzare

i comportamenti umani in modo che un certo modello di comportamento

divenga “normale”.

SANZIONE= indica conseguenze negative per chi viola la prescrizione, che

sono diverse tra di loro.

Si distinguono:

Sanzioni civili: (risarcimento del danno provocato ad altri)

 Penali: (detenzione)

 Amministrative: (ammenda).

La regola di diritto è solo quella che si forma in uno dei modo di produzione

previsti dallo stesso sistema. FONTI DEL DIRITTO

FONTE DEL DIRITTO: qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme

giuridiche in un sistema dato.

Distinzione:

scritte

Fonti : regola formulata in un testo scritto

 non scritte

Fonti : deve essere ricavata da elementi diversi

Distinzione:

Precedente giudiziario:

 consiste nella decisione già avvenuta di un

caso, analogo a quello che si tratta di decidere: dalla decisione, o da una

serie di decisioni conformi, si ricava una “regola”, un criterio di soluzione

che può valere per ogni caso simile.

L’atto legislativo:

 è quel procedimento, con cui un’autorità che ha il

potere di legiferare produce un testo che contiene regole di diritto.

Norme di produzione: regole che disciplinano i modi di produzione delle

norme di un sistema giuridico.

Attraverso il sistema delle fonti si costituisce un ORDINAMENTO

GIURIDICO= un universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario e

ordinato, prodotte in conformità ad un apparato di fonti “legittimato” da un

unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale.

È diritto solo ciò che l’ordinamento stesso definisce come diritto, attraverso

l’indicazione delle fonti.

Gli ordinamenti chiusigli ordinamenti che tendono a separare +

nettamente il potere legislativo (potere di dettare le norme), dal potere

giudiziario (potere di decidere le liti e applicare le sanzioni) si caratterizzano

per un “sistema di fonti chiuso”, nel quale non è dato al giudice di produrre una

regola di decisione.

Un modello di sistema assolutamente chiuso è però irrealizzabile.

DIRITTO INTERNAZIONALE regola i rapporti tra gli Stati, ha proprie fonti

(consuetudini internazionali e i trattati) e proprie norme che ciascuno stato è

tenuto ad osservare.

La condotta dello stato che viola le norme internazionali è illecita nell’ambito

dell’ordinamento internazionale.

Dal punto di vista dell’ordinamento interno, ciò che è illecito secondo una

norma internazionale, può essere lecito secondo una norma interna.

Il sistema delle fonti può selezionare le regole che entrano a far parte

dell’ordinamento. ELENCO FONTI DEL DIRITTO:

1) LEGGI

2) REGOLAMENTI

3) NORME CORSPORATIVE

4) GLI USI

Il 27 dicembre 1947 è stata promulgata la Costituzione della Repubblica,

entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La Costituzione è la prima tra le fonti di

diritto

Nella sua prima parte enuncia le norme fondamentali relative ai diritti e doveri

dei cittadini, stabilisce alcuni principi fondamentali per la disciplina dei rapporti

civili, etnico-sociali, economici, politici.

L’ordinamento costituzionale muta tutta la struttura dello stato quale

sussisteva all’epoca di emanazione del Codice civile.

1) LEGGI comprende tutti quegli atti con cui si esercita la funzione

legislativa secondo la nostra costituzione (leggi in senso materiale)

La legge in senso formale, o in senso stretto: specifico atto che viene

 prodotto secondo le procedure previste nelle art 70

Atti legislativi: prodotti con diversa procedura, hanno la stessa forza della

 legge in senso stretto: il decreto legislativo in senso delegato e il decreto-

legge.

La potestà legislativa è attribuita alla Costituzione, in determinate materie,

anche alle Regioni.

La competenza regionale è per alcune materie esclusiva, per altre è

concorrente.

La legge dello Stato può dettare soltanto i principi fondamentali, che la

Regione, nell’esercizio della sua autonomia legislativa, deve rispettare.

Sull’eventuale conflitto tra leggi regionali e leggi nazionali decide, la Corte

costituzionale. NORME 

Al livello gerarchico proprio della legge si collocano le derivano dalla

ratifica di CONVENZIONI INTERNAZIONALI= sono in sé fonti del diritto

internazionale, creano nell’ordinamento internazionale, obblighi per gli Stati

firmatari. Il contenuto normativo delle Convenzioni diviene diritto vigente

all’interno dell’ordinamento nazionale.

2) REGOLAMENTI: fonte subordinata gerarchicamente alla legge.

Possono essere emanati dal Governo, dalle Regioni, dalle Province, dai

Comuni.

I regolamenti governativi intervengono a disciplinare l’esecuzione delle leggi.

3) NORME CORPORATIVE: regole che trovavano fonte nei contratti collettivi,

aventi efficacia normativa generale (erga omnes), in quanto stipulati

dalle organizzazioni sindacali dell’ordinamento corporativo fascista.

La costituzione prevede all'articolo 39 la stipulazione di contratti collettivi

aventi efficacia normativa generale in quanto stipulati da rappresentanze

di sindacati registrati. Questa norma però non è stata finora attuata.

4) Gli USI: sono una fonte di diritto sussidiaria le cui regole fanno parte

dell'ordinamento a queste condizioni:

a) in quanto richiamate da una delle fonti precedenti

b) in materie non regolate da altra fonte

distinzione degli usi:

usi normativi: si tratta della consuetudine come fonte di diritto, cioè

 come fonte di regole giuridiche che si applicano

usi contrattuali: si tratta della prassi contrattuale diffusa nel traffico

 economico, o in particolari ambienti o zone.

usi interpretativi: il codice fa un criterio per stabilire il significato di

 clausole contrattuali ambigue. il costume e criterio cui il giudice deve

ricorrere per precisare contenuto di regole formulato in modo generico.

TRATTATI ISTITUTIVI DELLE COMUNITA’ EUROPEE: e successivamente dell’UE,

cioè il trattato di Roma (trattato istitutivo della Comunità economica europea

del 1957, la cui denominazione è stata modificata in trattato sul funzionamento

dell’UE a seguito del Trattato di Lisbona) e il Trattato di Maastricht (Trattato

sull’Unione Europea).

Si tratta di strumenti che costituiscono un’organizzazione sovranazionale

 di cui il nostro Paese fa parte.

Il processo raggiunge il suo punto + alto con i trattati di Nizza e di Lisbona,

che danno vita ad una vera Costituzione europea.

I trattati della comunità dell’Unione Europea sono stati qualificati come fonti di

principio della prevalenza del diritto

rango costituzionale. si è affermato il

comunitario sul diritto nazionale.

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE si integra con la Convenzione Europea

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Nelle materie previste dal Trattato dell’Unione Europea il Consiglio può

emanare dei regolamenti che hanno immediata efficacia nel diritto interno

degli Stati membri e prevalgono sulle norme statuali difformi.

Tra gli obiettivi della Comunità europea ha rilevanza l’armonizzazione delle

legislazioni degli Stati membri: il trattato prevede che il Consiglio della

Comunità emani direttive volte a ravvicinare il diritto interno dei singoli Stati in

quelle materie che hanno immediata incidenza sull’instaurazione e sul

funzionamento del mercato comune.

Ogni anno il Parlamento approva sul disegno di legge presentato entro il 28

febbraio, la legge di delegazione europea.

Eventuali conflitti con una legge italiana vanno risolti attraverso il principio

della competenza.

Regolamenti e direttive possono essere emanati soltanto sulla base dei Trattati

istitutivi.

L’ENTRATA IN VIGORE= divenuta effettivamente applicabile.

È subordinata a 2 presupposti:

PUBBLICAZIONE del testo normativo: consiste nella riproduzione del

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica

testo nella (se si tratta di legge o un

Bollettino Ufficiale della Regione

atto normativo statuale), oppure nel affissione all’albo

(legge, o atto regionale) o infine nella (norme

comunali).

La pubblicazione ha la funzione di garantire la conoscibilità delle norme

 dell’ordinamento.

DECORSO del periodo di VACATIO LEGIS: tra la pubblicazione e l’entrata

 in vigore dell’atto normativo vi è un intervallo di tempo chiamato

“vacatio legis” o “vacanza” =

Ovvero un periodo di 15 giorni.

Ciascuna legge può tuttavia, ridurre o sopprimere il periodo di vacanza e

disporre un’entrata in vigore immediata cosiddette “leggi catenaccio”.

Trascorso il termine di vacatio legis, la norma entra in vigore ed è

applicabile e vincolante, di regola.

La corte ha ritenuto illegittimo l’art 5 del codice penale, nella parte in cui

ritiene inescusabile anche l’ignoranza inevitabile della legge.

L’ABROGAZIONE= la norma perde vigore a partire dall’abrogazione.

Il criterio per risolvere il conflitto tra due norme è quello cronologico: che fa

prevalere la norma + recente (lex posterior). Le norme prodotte da fonti

omogenee si ordinano secondo la loro successione temporale e poiché la loro

fonte possiede uguale “forza”, la norma + recente si sostituisce a quelle

precedenti nel regolare la materia.

È possibile distinguere 3 ipotesi di abrogazione: Abrogazion

e tacita

a) Per “dichiarazione espressa del legislatore” abrogazione espressa

b) Per “incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti”

c) Perché “la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla

legge anteriore”

Un modo particolare di abrogazione della legge è previsto dall’articolo 75

Costituzione, si tratta del referendum popolare abrogativo. Tale articolo al

2 comma prevede, che non è ammesso il referendum per leggi tributarie e di

bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali.

Un’applicazione interessante dell’abrogazione è la formazione dei testi unici,

tra i quali si possono classificare anche i codici.

Principio dell’irretroattività delle leggi: “la legge

L’abrogazione segue il

non dispone che per l’avvenire” = la norma abrogata mantiene la sua forza

prescrittiva con riguardo ai casi che si siano verificati prima dell’abrogazione,

anche se la controversia sorge dopo l’intervento abrogativo; in

sostanza, la nuova disciplina regola solo i fatti successivi alla sua entrata in

vigore.

Nell’ambito penale, il principio di irretroattività è assistito da garanzia

costituzionale.

Il diritto transitorio o intertemporale regola il passaggio dall’una all’altra

disciplina; sono una serie di norme dirette a risolvere il problema per la

disciplina delle situazioni in svolgimento, che sono sorte cioè sotto il vigore

della vecchia disciplina, e non si sono concluse al sopravvenire della nuova.

RAPPORTI TRA FONTI DIVERSE. PARITA’, PREVALENZA, COMPETENZA.

non identiche ma di pari grado

- Se si tratta di fonti (chiamate anche

omogenee), (come ad esempio una legge e un decreto legislativo) 

l’eventuale contrasto sarà risolto in base al CRITERIO CRONOLOGICO=

ovvero sulla base dello stesso criterio che opera riguardo al conflitto di

norme prodotte dalla stessa fonte.

- Nell’ipotesi di fonti di grado diverso viene utilizzato il PRINCIPIO

GERARCHICO: ovvero prevale non + la fonte successiva nel tempo, bensì

quella superiore per grado.

Costituzione leggi costituzionali

Nel diritto italiano, la e le sono superiori > alla

legge ordinaria, regolamenti.

la quale a sua volta è superiore ai

Rapporti di competenza esistono + fonti a ciascuna delle quali è assegnato

un differente ambito di materia. Se i limiti di competenza posti sono violati, la

norma posta è illegittima.

L’ILLEGITTIMITA’ delle norme = significa rilevare un vizio nella sua

formazione, che la rende inidonea alla sua funzione regolatrice.

L’ordinamento giuridico prevede dei meccanismi per l’eliminazione delle norme

illegittime, ma finché essi non sono messi in moto e l’ordinamento non è

ottenuto, l’ordinamento tollera in via provvisoria l’antinomia: la norma

illegittima, continua a svolgere la sua funzione finché non viene cancellata.

Il problema di accertare l’illegittimità costituzionale delle norme poste da

 fonti ordinarie può essere sollevato dal giudice richiesto di applicare la

norma che gli appare incostituzionale, ma non da lui risolto:

il giudizio di costituzionalità è affidato alla esclusiva giurisdizione della

Corte costituzionale.

regolamenti

Nel caso dei , la valutazione di illegittimità può essere fatta da

qualunque giudice, ai solo fini di disapplicare il regolamento; il potere di

annullare le norme poste dal regolamento e cancellarle dall’ordinamento

giuridico, spetta ai solo giudici ammnistrativi.

Il nostro ordinamento si legge sul principio per cui giudice è soggetto alla

legge.

l'equità non è fonte primaria di diritto, Ehi la regola di diritto applicato dal

giudice quella scritta, che gli dà il potere di decidere secondo equità, ma è una

fonte secondaria.

L'articolo 113 del codice civile dispone che il giudice di pace decide secondo

equità per le cause il cui valore non eccede i 1.100 €.

Un CODICE si forma attraverso una legge-delega.

In Italia abbiamo 5 fondamentali codici:

CODICE CIVILE: è il fondamentale corpo normativo del diritto privato, e

 riguarda i rapporti personali e patrimoniali tra privati. È stato intitolato

Approvazione del testo del codice civile.

È composto da 2969 articoli, distribuiti in 6 libri:

- delle persone e della famiglia,

- Delle Successioni, (tra vivi o in seguito di venir meno di una persona):

disciplina la trasmissione dei diritti quando il titolare muore).

- Della proprietà,

- Delle obbligazioni: rapporto obbligatorio (vincolo tra due soggetti),

disciplina delle principali fonti delle obbligazioni (i titoli delle

obbligazioni), contratto

- Del lavoro: disciplina dell’imprenditore e società

- Della tutela dei diritti (trascrizione, garanzia patrimoniale del debitore)

il testo è preceduto da 31 articoli delle Disposizioni sulla legge in generale.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE: contiene le regole sull’instaurazione e

 sullo svolgimento dei processi civili. È formato da 831 articoli; il suo

contenuto è distribuito in 4 libri:

- Disposizioni generali

- Del processo di cognizione

- Del processo di esecuzione

- Dei procedimenti speciali

CODICE PENALE: individua i comportamenti per i quali le pene devono

 essere applicate, cioè i reati, e contiene le regole sull’applicazione delle

pene.

È composto da 734 articoli, distribuiti in 3 libri:

- Dei reati in generale

- Dei diletti in particolare

- Delle contravvenzioni in particolare

CODICE DI PROCEDURA PENALE: contiene le regole sull’avvio e lo

 svolgimento dei processi penali. È formato da 746 articoli, divisi in 11

libri.

Le stesse materie dei codici vedono la contemporanea presenza di altre leggi

ed altri atti normativi. Al di fuori delle materie dei codici numerosissime altre

leggi disciplinano gli oggetti + vari.

Queste leggi sono individuate dalla data, dal numero e dal titolo.

Le leggi dello Stato vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica; le leggi regionali nei Bollettini Ufficiali Regionali (BUR), direttive e

regolamenti dell’Unione Europea nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

(GUUE).

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Nei codici troviamo:

- Un linguaggio omogeneo

- Gli istituti

- Principi gnerali

SENTENZE  Solo eccezionalmente sono soggette a pubblicazione legale,

come regola generale vengono soltanto depositate negli uffici di cancelleria del

giudice.

Esistono numerose riviste, specializzate nella pubblicazione di sentenze; esse

vengono chiamate riviste di giurisprudenza, (ad esempio: la giurisprudenza

italiana e il foro italiano

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bulfon513 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Pasquili Raffaella.
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