DIRITTO PRIVATO
→ degli uomini all’interno della società
DIRITTO Sistema di regole che disciplina i comportamenti
mediante l’applicazione di
permettendo la risoluzione dei loro conflitti norme giuridiche.
→
ORDINAMENTO GIURIDICO organizza la vita di una comunità tenendo conto delle continue
trasformazioni della società
PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI → Gli uomini danno vita ad organizzazioni
di vario tipo per rispondere a scopi di differente natura, per tale ragione si può parlare di pluralismo degli
ordinamenti
Indica una compresenza sullo stesso territorio di popolazioni che si riferiscono ad ordinamenti
→
diversi in questo caso va valutata la soggezione di ciascun individuo
L’UNIONE EUROPEA → L’unione Europea è un’organizzazione internazionale politica ed economica
che comprende 28 paesi membri.
La sua formazione risale nell’aprile del 1951 a Parigi, con la nascita della Comunità europea del Carbone e
dell’acciaio A firmare il trattato sono i 6 paesi fondatori, tra cui l’Italia.
(CECA). primo passo del cammino dell’Unione
La fondazione delle CECA rappresenta il Europea, che è destinata ad
espandersi nel 1957, anno in cui i 6 stati membri fanno nascere con la stipulazione del Trattato di Roma la
CEE (Comunità economica Europea).
All’interno della Comunità Economica Europea si aprono negoziati per elaborare nuovi trattati ed è così che
si elabora il trattato di Maastricht nel febbraio del 1992, che entrerà in vigore il 1° novembre 1993
affiancandosi al Trattato di Roma.
Con il Trattato di Maastricht:
• Si pongono le basi per l’unione dell’Unione Europea
economica e monetaria
• Introduce il concetto di Cittadinanza
• →
La CEE si trasforma in CE Comunità europea
Ulteriori modifiche sono state introdotte con il Trattato di Amsterdam il 2 ottobre 1997 (entrato in vigore nel
1999) e dal Trattato di Nizza del 2001 (entrato in vigore nel 2001) con il quale si proclama la carta dei
fondamentali dell’Unione
diritti Europea, differentemente dal trattato di Maastricht che prevedeva
un’elencazione generica.
Altre importanti modifiche vengono introdotte con il Trattato di Lisbona firmato nel 2007 e entrato in vigore
dell’Unione Europea.
il 1° dicembre 2009. Tale trattato diventa alla base del funzionamento
→ L’ordinamento giuridico è costituito da
LA NORMA GIURIDICA norme giuridiche dotate di autorità.
cioè imposta al singolo da altri (un’autorità esterna)
Le norme giuridiche si presentano come eteronoma,
La norma giuridica si differenzia da una norma morale anche se posseggono lo stesso contenuto. La norma
morale è:
• → obbliga l’individuo ad adeguarvisi
Assoluta
• →
Autonoma funge da imperativo solo in quanto la coscienza del singolo spontaneamente ne accetti
il comando →
Non bisogna confondere il termine “norma” con “legge” atto normativo che comprende diverse norme.
→ è l’insieme delle norme giuridiche che costituiscono l’ordinamento giuridico
DIRITTO POSITIVO → diritti innati dell’uomo
DIRITTO NATURALE (libertà di pensiero)→ è un complesso di principi eterni
ed universali. Tali regole sono valide in ogni tempo e in ogni parte del mondo.
Il diritto naturale è andato mutando nel corso della storia in quanto, per esempio, nelle società antiche, era
ritenuta naturale la condizione di schiavitù di alcuni uomini.
→
LA FATTISPECIE DELLA NORMA Una norma è un enunciato prescrittivo (prescrive il
→
comportamento dell’uomo) che prevede un fatto ipotetico prevede una situazione tipo che deve ancora
che derivano dal verificarsi dell’evento previsto.
verificarsi e le eventuali conseguenze giuridiche
Vi sono due tipi di fattispecie:
− Fattispecie astratta→ (modello teorico) costituita da un complesso di fatti non realmente accaduti
ma descritti ipoteticamente da una norma indicando quanto debba accadere per il verificarsi delle
conseguenze
− →
Fattispecie concreta complesso di fatti realmente accaduti rispetto ai quali la norma descrive gli
effetti giuridici che ne derivano
La fattispecie può essere:
− →
Semplice in un unico fatto
− →
Complessa costituita da una pluralità di fatti
→
LA SANZIONE Quando una norma giuridica non viene rispettata si va incontro alla sanzione per
tutelare la collettività.
La sanzione può essere diretta o indiretta:
→ mira a raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto con l’osservanza spontanea
- Diretta
di una norma giuridica. Ricostruisce quindi la situazione iniziale
→
- Indiretta non è in stretta relazione con la violazione compiuta e non mira a ricostruire la
situazione iniziale (condannato ad una reclusione di tre anni).
In questo caso l’individuo è costretto a comportarsi in modo tale da ristabilire indirettamente
l’equilibrio turbato dalla violazione della norma con adeguato risarcimento o la pena, in modo tale da
assicurare un rispetto per la legge.
CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA
Ogni norma giuridica è:
− →
Precettiva descrive un dato comportamento
− →
Generale non si rivolge ad un singolo soggetto, bensì alla collettività
− →
Coercitiva in caso di inosservanza della norma di applica una sanzione
− →
Astratta perché prevede una situazione tipo (fattispecie) e regola quindi casi futuri ed eventuali.
Nel caso in cui si verifichino questi casi vengono descritti anche gli eventuali effetti giuridici.
Nella formulazione delle norme acquisisce particolare importanza il “principio di uguaglianza”, proclamato
3 della costituzione italiana. Il principio di uguaglianza più essere esaminato sotto due profili:
nell’art.
− →
Il primo di carattere formale la legge è uguale per tutti e deve prevedere un aiuto per le categorie
più deboli
− →
Il secondo di carattere sostanziale sollecita gli organi dello stato ad intervenire per fornire ai soggetti
più deboli i mezzi per esercitare i propri diritti
L’EQUITA’ → è un criterio di giudizio che consente al giudice di non applicare la fattispecie della norma.
Il principio di equità infatti permette al giudice di modellare il contenuto della decisione prevista della
fattispecie. Tali sentenze sono attribuite al giudice di pace.
→
IL DIRITTO COMUNITARIO è un sistema giuridico che nasce dai trattati internazionali e va ad
indicare le norme giuridiche che regolano l’organizzazione e lo sviluppo dell’Unione Europea e i rapporti di
quest’ultima con gli stati membri. L’Italia, in virtù della possibilità offerta dall’art.11 della Costituzione ha
aderito alla formazione dell’UE.
DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
Una distinzione tradizionale che si è soliti fare è quella tra diritto pubblico e diritto privato
contiene tutte quelle norme poste nell’interesse della collettività. Si tratta di norme che
Il diritto pubblico
l’organizzazione dello stato
regolano e i rapporti tra lo Stato e enti pubblici, gli enti pubblici e privati e
gli enti pubblici tra di loro.
Il diritto privato, invece, disciplina i rapporti tra i soggetti privati e tra privati e Stato nel caso in cui
quest’ultimo agisca come privato e si spogli della sua autorità, differentemente dal diritto pubblico in cui lo
stato si pone in un’ottica di supremazia.
I privati operano la disciplina su un piano di autonomia e di parità.
Del diritto privato fanno parte:
− →
Diritto civile leggi relative ai diritti di una persona nella vita privata
− →
Diritto commerciale norme sulle imprese commerciali
− →
Diritto del lavoro rapporto di lavoro e legislazione sociale
− → norme attinenti all’agricoltura
Diritto agrario
− →
Diritto industriale norme su brevetti, modelli, disegni
NORME INDEROGABILI E NORME DEROGABILI
Le norme del diritto privato si distinguono in derogabili (o dispositive) o inderogabili (cogenti).
• →
Norme inderogabili (cogenti) si dicono inderogabili quelle norme la cui applicazione è imposta
dall’ordinamento
• →
Norme derogabili (o dispositive) si tratta di norme la cui applicazione può essere evitata
mediante un accordo tra gli interessati
Vi è poi un’ulteriore categorie di norme:
• →
Norme suppletive intervengono nel caso in cui i privati abbiano lasciato un aspetto dei loro
rapporti privo di regolamentazione (intervengono nel caso di una lacuna)
FONTI DELLE NORME GIURIDICHE
→
Fonti legali di produzione delle norme giuridiche gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre
un diritto\norma (Es. Costituzione) →
Dalle fonti di produzione si ricavano le fonti di cognizione ci permettono di conoscere le norme giuridiche
(es. Gazzetta Ufficiale)
Ogni ordinamento giuridico contiene al suo interno una pluralità di fonti che generano norme giuridiche. Per
evitare che all’interno dell’ordinamento giuridico vi sia un contrasto di norme provenienti da fonti diverse è
stata creata una gerarchia delle fonti che stabilisce, nel caso di regole contrastanti, quale debba prevalere.
La gerarchia delle fonti nel nostro Paese a partire dal 900 è andata incontro a profondi mutamenti:
• Inizialmente, l’articolo delle “disposizioni
1 sulla legge in generale” (prima del c.c.) poneva:
− Legge
− Regolamenti
− Norme corporative
− Usi
• Dal dopoguerra si è aggiunta un’altra importante fonte del diritto: la Costituzione che viene considerata
come fonte primaria del diritto e viene affiancata delle leggi costituzionali.
La gerarchia si è quindi modificata, individuando:
− Costituzione e leggi costituzionali
− Leggi ordinarie e leggi regionali
− Regolamenti
− Usi o consuetudini →
A) LEGGI COSTITUZIONALI Sono le uniche in grado di apportare una modifica alla
in quanto ritenuta “rigida”
Costituzione →
In difesa di quest’ultima è stata istituita la corte costituzionale un organo di controllo che verifica la
quest’ultime
legittimità delle altre norme e che non contengano disposizioni contrarie a quelle stabilite dalla
Costituzione. In tal caso la corte costituzionale dichiara la decadenza della norma in opposizione.
La corte costituzionale ha una funzione interpretativa e non normativa (es. articolo 156) e agisce tramite
sentenza interpretativa, manipolativa additiva o manipolatrice.
→
Sentenza abrogazione della norma
→
Interpretativa aggiunge o modifica la norma
Il sistema delle fonti agiste secondo il principio di:
− Principio di pluralità delle fonti
− Principio di gerarchia delle fonti
− →
Principio cronologico tra le fonti contrastanti si tiene conto solo di quella creata successivamente
− →
Principio di competenza determinate fonti possono creare norme solo in certe materie
LEGGI DELLO STATO E LEGGI REGIONALI
B)
Le leggi statali ordinarie sono approvate dal Parlamento con una proceduta disciplinata dalla Carta
Costituzionale. A sua volta la legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di
legge, mentre non può essere modificata da una legge successiva.
Alle leggi statali sono equiparati:
− →
Decreto legislativo sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Parlamento per fare
chiarezza su un determinato settore (art.76). La proposta viene effettuata da un ministro competente.
→ Decreti legge→ provvedimento avente forza di legge emanato dal governo tramite delega del
l’articolo 77 della Costituzione italiana. I decreti legge
Parlamento, in casi di urgenza, come stabilisce
del governo vengono pubblicati immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere convertiti
giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio
in legge dal Parlamento entro 60
→
Leggi regionali sono leggi prodotte dal consiglio regionale e adottate solamente nella regione in cui essa è
stata promulgata
C) REGOLAMENTI
In terza posizione tra le fonti del diritto vengono collocati i regolamenti
Sono fonti secondarie che possono essere emanate da:
− Governo
− Ministri
− Altre autorità amministrative
→ I regolamenti hanno contenuto normativo e regolano specifiche materie
→ Non devono essere in contrasto con le altre leggi
Possono essere:
− →
Esecutivi norme subordinate a quelle primarie (decreti legislativi, legge ordinaria)
− →
Indipendenti emanati in assenza di una disciplina non trattata da una fonte primaria
→
C) LA CONSUETUDINE è una norma giuridica non scritta e consiste in un comportamento costante
In virtù dell’art.1
detenuto dalla collettività con la convinzione di rispondere ad un obbligo giuridico. della
disposizione preliminare del c.c la consuetudine è una fonte del diritto e può operare entro i limiti in cui la
legge lo consente:
• →
La consuetudine non può abrogare una legge contra legem
• →
Ci sono norme che rimandano alla consuetudine secundum legem
FONTI DEL DIRITTO EUROPEO:
Sono di due tipi
Fonti primarie Fonti secondarie
Comprendono i trattati Comprendono i regolamenti
(immediatamente applicabili) e le
direttive (si indirizzano solo agli stati)
CODICE CIVILE
Il codice civile è un regio decreto, paragonabile ad una legge ordinaria che assume un ruolo centrale nel
l’attività
diritto privato perché regola i soggetti, i beni, (contratto) e i principi fondamentali sulla
responsabilità civile
Nel corso della storia il termine codice ha assunto molteplici significati:
• Raccolta di materiali normativi
• →
Definizione attuale raccolta di leggi che si caratterizza per la sua: organicità, sistematicità
(coordinamento logico), universalità ed uguaglianza (si rivolge a tutti in egual modo).
Dopo l’unione del regno d’Italia fu emanato il codice civile del 1865, dal quale rimaneva fuori la materia
commerciale, che verrà assorbita nel 1942.
Oggi il codice civile è strutturato in:
• Disposizione sulla legge in generale
• 6 libri: →
1) Libro I Delle persone e della famiglia (gli articoli vanno da 1 a 455)
→
2) Libro II Delle successioni (gli articoli da 456 a 809)
→
3) Libro III La proprietà (gli articoli vanno da 810 a 1172)
→
4) Libro IV Delle obbligazioni (gli articoli vanno da 1173 al 2059)
→
5) Libro V Del lavoro (gli articoli vanno da 2060 al 2642)
→
6) Libro VI Della tutela dei diritti (gli articoli vanno da 2643 a 2969)
• Disposizioni attuative
Il testo del codice civile comprende anche:
• Costituzione
• Trattati
REVISIONE DEL COCICE CIVILE
I codici sono soggetti al controllo di legittimità della Corte Costituzionale.
Possono essere modificati o abrogati con:
della “Novella”:
Tecnica Affiancamento delle leggi complementari
Sostituzione del testo di un articolo ossia sentenze della Corte Costituzionale che
aggiungendo nuovi articoli (art. 155 c.c) disciplinano le materie non trattate
all’interno del c.c. (art. 156 comma 6 del c.c.)
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Per l’entrata in vigore di un provvedimento legislativo è necessario:
• L’approvazione delle due Camere
• Promulgazione del presidente della Repubblica
• Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
• → periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore
Vacatio legis
Può essere più o meno lungo. Terminato questo periodo di tempo la legge diventa obbligatoria e nel caso
in cui non venga rispettata si va incontro ai provvedimenti previsti dalla norma o alla sanzione poiché la
legge non ammette ignoranza.
ABROGAZIONE
Con il termine abrogazione si fa riferimento all’abolizione di una norma per intervento di una disposizione
nuova gerarchicamente superiore.
L’abrogazione può essere:
• →
Espressa quando vi è una norma che intende abrogare direttamente una legge già esistente
• Tacita:
quando nell’ordinamento esistono
a) due norme in contrasto tra di loro e si tiene conto solamente
dell’ultima entrata in vigore;
vi è un’incompatibilità
b) tra le nuove norme e le precedenti
→
Vi è poi la deroga che si ha quando una nuova norma pone una disciplina diversa prevista dalla precedente
→
Referendum popolare è una forma di abrogazione espressa che si considera approvata nel caso in cui superi
il 50% dei voti favorevoli
• SUCCESSIONI DI LEGGI
Quando si attuano delle modificazioni normative in alcuni casi il legislatore attua delle disposizioni
transitorie
Prevedono un periodo transitorio nel quale i soggetti interessati possono venire a conoscenza della nuova
disposizione e impedire le modifiche previste dalla nuova norma.
È compito del legislatore decidere se attuare una disposizione transitoria o attribuire efficacia immediata
In alcuni casi sorgono delicate questioni che vengono
designate come questioni di diritto transitorio
→
APPLICAZIONE DELLA LEGGE Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di
quanto è ordinato dalle regole che compongono l’ordinamento giuridico
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Le norme giuridiche contengono dei testi che devono essere c
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