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Istituzioni di diritto privato

Beni

Beni = cose che possono formare oggetto di diritti (Art. 810). Fanno eccezione le res communes omnium (= cose comuni a tutti, ex: acqua, aria, luce) che non possono essere oggetto di diritti. Diverse distinzioni tra beni:

  • Beni mobili vs beni immobili:
    • Beni immobili: suolo e tutto ciò che è incorporato artificialmente ad esso (ex: costruzioni, piantagioni, corsi d’acqua).
    • Beni mobili: tutti gli altri beni, energie naturali aventi valore economico comprese beni mobili registrati/iscritti in pubblici registri: autoveicoli, navi, aeromobili.
  • Cose specifiche vs cose generiche:
    • Cose specifiche: cose determinate nella loro individualità.
    • Cose generiche: cose identificate in base alla loro appartenenza ad un certo genere e alla loro quantità, non sono identificate individualmente.
  • Cose fungibili vs cose infungibili:
    • Cose fungibili: cose che possono essere sostituite con altre cose.
    • Cose infungibili: cose che non possono essere sostituite.
  • Cose consumabili vs cose inconsumabili:
    • Cose consumabili: cose che possono essere usate solo una volta in quanto il loro uso ne determina la loro distruzione fisica o economica o la trasformazione irreversibile (ex: alimenti, combustibili).
    • Cose inconsumabili: cose che possono essere utilizzate più volte in quanto il loro uso non determina la loro distruzione anche se col tempo può dar vita al loro deterioramento (ex: quadro, abito, macchinario).
  • Cose divisibili vs indivisibili:
    • Cose divisibili: cose che possono essere frazionate in più cose ciascuna delle quali mantiene la propria destinazione economica (ex: somma di denaro, appezzamento di terreno).
    • Cose indivisibili: cose che non possono essere ridotte in frazioni (ex: automobile, quadro).
  • Cose presenti vs cose future:
    • Cose presenti: cose presenti in natura.
    • Cose future: cose che non sono ancora presenti in natura al momento. Contratti ad oggetto cose future (Art. 1348): si può dedurre in generale una prestazione di cose future nel contratto, salvo i casi in cui è la legge a vietarlo (ex: nel caso delle donazioni non è possibile). Se non c’è la possibilità astratta che la cosa futura venga ad esistere, allora il contratto è nullo. Gli effetti del contratto si producono solo nel momento in cui la cosa futura viene ad esistenza. I frutti naturali non si considerano giuridicamente esistenti fino al momento in cui si staccano dalla cosa madre.
  • Cosa principale vs cosa accessoria: pertinenze (Art. 817) = cose destinate in modo durevole (NON permanente) a servizio e/o ornamento di un’altra cosa principale (ex: garage collegato all’appartamento; vele per la barca; cornice per il quadro). Chi può destinare a pertinenza una cosa? Colui che è proprietario della cosa principale o colui che ha sulla cosa principale un diritto reale che giustifichi questa destinazione, ma anche chi ha un diritto di godimento della cosa principale. Di norma gli atti che riguardano la cosa principale comprendono anche la pertinenza, a meno che non sia disposto diversamente. La cessazione della pertinenza non è opponibile ai terzi che hanno acquistato la cosa principale se si tratta di bene mobile registrato o bene immobile. Se il terzo che acquista la cosa principale è in buona fede, il proprietario della pertinenza potrà opporre il suo diritto sulla pertinenza solo se l’atto che dimostra la proprietà della pertinenza ha data certa anteriore alla vendita della cosa principale.
  • Universalità di beni mobili (Art. 816): pluralità di cose che appartengono alla stessa persona o hanno una destinazione unitaria (ex: gregge di pecore, biblioteca, francobolli). I singoli componenti dell’universalità possono essere oggetto di atti separati e rapporti giuridici diversi, ma è anche possibile disporre dell’intero complesso di beni con un unico atto. La legge disciplina l’universalità di beni mobili come se fosse un unico mobile ma di maggiore importanza rispetto a un singolo bene mobile.
  • Frutti (Art. 820) = beni prodotti da altri beni. Due tipologie:
    • Frutti naturali: frutti che provengono direttamente dalla cosa fruttifera anche tramite l’opera dell’uomo (ex: legna, prodotti agricoli).
    • Frutti civili: frutti che provengono indirettamente dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri abbia dalla cosa (ex: canone di locazione, interessi dei capitali). I frutti di regola sono acquistati dal proprietario della cosa che ha prodotto i frutti o da chi è titolare di un diritto reale sulla cosa. Come si acquistano i frutti? I frutti naturali si acquistano con la Hudalla cosa principale/madre (ex: i frutti quando cadono dall’albero) e prima della separazione se ne può disporre come se fosse cosa mobile futura; i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.

Diritti reali di godimento

Diritti che assicurano il godimento della cosa secondo lo schema tipico del diritto assoluto. Caratteristiche:

  • Immediatezza del godimento del bene: il titolare del diritto reale soddisfa l’interesse direttamente senza bisogno di intermediazioni altrui.
  • Assolutezza: diritti che possono essere fatti valere erga omnes.
  • Inerenza rispetto al bene oggetto del diritto.
  • Tipicità: i diritti reali sono a numero chiuso, sono solo quelli indicati dalla legge.

Diritti personali di godimento

Diritti relativi/di credito che assicurano il godimento della cosa. La possibilità di godere del bene è garantita attraverso una specifica pretesa del titolare del diritto verso uno specifico soggetto debitore (sono diritti che non possono essere fatti valere erga omnes) e per questo la tutela è più limitata.

Proprietà

(Art. 832 e ss.) = diritto reale di godere (= utilizzare il bene in modo da trarne qualunque possibile utilità mantenendo la sua titolarità) e disporre (= potere di compiere atti giuridici che incidono sulla titolarità o sulla pienezza del diritto) delle cose in modo pieno ed esclusivo, nei limiti della legge. La proprietà è riconosciuta e garantita anche dalla Costituzione (garanzia costituzionale della proprietà privata).

Proprietà perpetua

ATTENZIONE!! Il diritto di proprietà, a differenza degli altri diritti reali limitati, non si estingue per prescrizione (si estingue solo in caso di usucapione da parte di un altro soggetto). Il diritto di proprietà deve essere perpetuo? Ci sono alcuni casi specifici dove la legge prevede un diritto di proprietà a tempo determinato, con una scadenza (Ex: proprietà superficiaria).

Caratteristiche principali

  • Pienezza: la facoltà di godimento non ha un contenuto predefinito, il proprietario della cosa può fare qualsiasi cosa, entro i limiti della legge. Diritto che assicura il più ampio godimento possibile del bene rispetto agli altri diritti di godimento.
  • Esclusività: il titolare del diritto ha il potere di impedire sia sul piano materiale sia su quello giuridico qualunque ingerenza di altri rispetto al bene.
  • Elasticità: il diritto di proprietà rimane sempre diritto di proprietà con limitazioni anche se su quel bene gravano diritti reali limitati di altri soggetti.
  • Estensione spaziale: la proprietà si estende sul piano orizzontale limitatamente ai confini mentre sul piano verticale si estende illimitatamente al sottosuolo con tutto ciò che contiene e nello spazio. Tuttavia, il proprietario non può opporsi all’attività di terzi che si svolgano nel sottosuolo o nel soprasuolo e per le quali egli non abbia alcun interesse ad escluderle/a limitarle. Il proprietario può in qualunque momento chiudere il fondo di sua proprietà.

Limiti

  • Espropriazione: la proprietà può essere espropriata per causa di pubblico interesse, salvo indennizzo che deve essere almeno pari al valore di mercato.
  • Può essere disposta la requisizione di beni mobili o immobili nel caso di necessità pubbliche, militari o civili in situazioni gravi e urgenti. Il proprietario dei beni requisiti ha diritto ad una giusta indennità.
  • Limite alla facoltà di edificare: per edificare/fare costruzioni è necessario chiedere un permesso di edificare/costruire rilasciato dalla pubblica amministrazione. Questo limite è stato introdotto per un controllo sul rispetto dell’ambiente, funzione igienica ed estetica. Chi per effetto della violazione delle norme edilizie ha subito un danno deve essere risarcito.
  • Limiti dell’interesse privato: limiti imposti al proprietario per tutelare la posizione di altri privati, proprietari di fondi vicini (rapporti di vicinato).
    • Tre caratteristiche:
      • Reciprocità: sono limiti che sono posti a carico di ciascun proprietario e a vantaggio di tutti.
      • Nascita automatica: nascono per il solo fatto dell’esistenza della proprietà e della vicinanza tra le varie proprietà.
      • Gratuità: questi limiti sono posti e devono essere rispettati gratuitamente.
    • Limiti principali:
      • Divieto di atti emulativi (Art. 833): divieto di atti che hanno il solo scopo di nuocere o recare molestie ad altri. Norma per l’abuso del diritto. Questa norma si applica anche a tutti gli altri diritti reali di godimento.
      • Accesso al fondo (Art. 843): il proprietario deve permettere l’accesso o il passaggio nel suo fondo per costruire o riparare opere del vicino o opere comuni al fondo vicino in caso di necessità. Se l’accesso cagiona danno, allora il proprietario del fondo ha diritto ad un’indennità. Il proprietario deve permettere l’accesso al fondo a chi vuole riprendere la cosa sua o l’animale che si trovi accidentalmente nel suo fondo, a meno che non consegni egli stesso la cosa o l’animale al suo proprietario.
      • Immissioni (Art. 844): rumori, scuotimenti, esalazioni, fumo derivanti dal fondo vicino. Il limite entro cui ciascun proprietario deve sopportare le immissioni dei fondi vicini è quello della normale tollerabilità. Spetta al giudice decidere se le immissioni superano o meno la normale tollerabilità tenendo conto di vari criteri ed emanare il provvedimento. Criteri principali: tenere conto della condizione dei luoghi, contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e tenere conto di un eventuale uso preesistente. Il giudice può prendere diversi provvedimenti; può ad esempio disporre la cessazione delle immissioni, dettare degli accorgimenti che il responsabile delle immissioni deve apportare per ridurre le immissioni alla normale tollerabilità, o imporre al proprietario che subisce le immissioni un indennizzo per la prosecuzione delle immissioni (anche se si potrebbe parlare quindi di un’ipotesi di servitù coattiva).
      • Distanze nelle costruzioni (Art. 873): di norma le costruzioni su fondi confinanti se non sono unite o aderenti devono essere distanziate almeno 3 metri (una distanza minima maggiore può essere disposta dai vari regolamenti locali), ad eccezione del muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai 3m. Criterio della prevenzione temporale: il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre costruzioni dei fondi vicini. Se il proprietario che costruisce per primo non rispetta la distanza minima consentita, allora il proprietario del fondo vicino ha due possibilità:
        • Costruzione in appoggio: caso in cui il proprietario del fondo vicino si serve del muro esistente appoggiandoci anche il suo edificio (non rispetta la distanza minima di 1m e mezzo dal confine). In questo caso è obbligatorio l’acquisto della comunione forzosa del muro e il proprietario della nuova opera è tenuto a pagare la metà del valore del muro e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito all’altro proprietario (indennità di medianza). La comunione si estende per tutta la sua proprietà nel caso di comunione forzosa del muro che non si trova nel confine. Se il proprietario del muro non estende sotto intimazione il muro al confine o non provvede alla sua demolizione, il proprietario del fondo vicino può occupare anche lo spazio tra il confine e il muro costruito ad una distanza < di 1m e mezzo ma è tenuto a pagare il valore del terreno occupato.
        • Costruzione in aderenza: caso in cui il proprietario del fondo confinante non vuole chiedere la comunione e costruisce la nuova opera in aderenza a quella preesistente del vicino senza appoggiare la sua fabbrica. La nuova opera e la preesistente sono autonome dal punto di vista strutturale (il perimento o la demolizione di una non incide sull’integrità dell'altra). Se il vicino viola queste norme può chiedere oltre ad un risarcimento anche la riduzione in pristino.
      • Finestre (Art. 900): due tipologie:
        • Luci: fanno passare luce e aria ma non permettono l'accesso al fondo del vicino, possono essere aperte senza limiti di distanza (ma solo tramite il consenso del vicino se comproprietario del muro).
        • Vedute/prospetti: permettono di affacciarsi al fondo del vicino e guardare di fronte, lateralmente o obliquamente. Possono essere aperte rispettando determinate distanze: 1m e mezzo dal confine con il fondo vicino per la veduta diretta mentre 75 cm se la veduta è laterale o obliqua. ATTENZIONE!! Se si è acquistato un diritto di veduta diretta verso il fondo vicino, il vicino non può costruire a distanza minore di 3 metri.

Comunione ordinaria (Art. 1100 e ss.)

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone (comproprietà, enfiteusi...). Ciascuno dei partecipanti alla comunione è titolare di una quota indivisa dell'intero bene, quote che si presumono eguali per tutti i partecipanti alla comunione, salvo diversa pattuizione. Ciascuno dei comproprietari concorre in proporzione delle rispettive quote sia nei vantaggi sia nei pesi della comunione.

Poteri di ciascun partecipante

  • Facoltà di godimento: possibilità di servirsi della cosa comune ma senza alterare la destinazione economica della cosa e senza impedire agli altri partecipanti di servirsi ugualmente della cosa.
  • Facoltà di apportare modificazioni alla cosa comune, a proprie spese, ma solo se le modifiche sono necessarie per il miglior godimento della cosa.
  • Potere di disposizione: disporre della propria quota per cedere ad altri il godimento della cosa. Per disporre per intero è necessaria l'approvazione unanime degli altri partecipanti.

Obblighi di ciascun partecipante

  • Contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune.
  • Non alterare la destinazione economica della cosa.
  • Non impedire agli altri partecipanti di servirsi ugualmente della cosa.

Tipologie di comunione in relazione alla fonte

  • Comunione legale/forzosa: è la legge stessa a prevedere la costituzione della comunione (ex: comunione forzosa del muro sul confine).
  • Comunione volontaria: sono le parti che si accordano per la comunione.
  • Comunione incidentale: nasce indipendentemente dalla decisione dei compartecipanti (ex: comunione ereditaria).

Amministrazione dei beni in comunione

  • Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
  • Il potere decisionale rispetto agli atti di amministrazione ordinaria (ex: conservazione, miglior godimento, formazione del regolamento della comunione, normale utilizzazione della cosa, nomina di un eventuale amministratore) non spetta all'unanimità ma alla maggioranza semplice. La maggioranza si calcola in base al valore delle quote.
  • Per gli atti di straordinaria amministrazione e per le innovazioni e per le ipoteche è necessaria la maggioranza dei rappresentanti che rappresenti almeno i 2/3 del valore del bene comune con le loro quote.
  • Per gli atti di disposizione è richiesta l'unanimità.
  • L’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti o anche ad un estraneo.

Divisione

Atto di scioglimento della comunione che comporta la trasformazione delle quote indivise in altrettante porzioni che vengono assegnate a ciascun ex comproprietario in proprietà esclusiva. ATTENZIONE!! La comunione non può essere sciolta se ha per oggetto cose che se divise cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate. Due tipologie di divisione:

  • Divisione consensuale/amichevole: quando la divisione avviene tramite accordo tra tutti i compartecipanti.
  • Divisione giudiziale: quando la divisione viene richiesta da un singolo compartecipante tramite domanda proposta al giudice (ciascun compartecipante ha diritto in qualunque momento di chiedere lo scioglimento della comunione).

Condominio negli edifici (Art.1117 e ss.)

Quando in un edificio, accanto a parti di proprietà individuale esclusiva (ex: piani dell’edificio), ci sono delle parti in comunione (ex: ingresso, scale, tetto). Le norme si applicano anche a condomini che si estendono orizzontalmente (= supercondomini: pluralità di condomini che hanno parti/servizi in comune ex: residence). Diritti e obblighi dei condòmini:

Diritti e obblighi dei condòmini

  • Il condòmino può far uso delle parti comuni e apportare modifiche purché siano funzionali ad un miglior godimento della propria parte esclusiva e non modifichino le destinazioni d’uso delle parti.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamuttivr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cerdonio Chiaromonte Giuliana.
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