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Estratto del documento

Se lo Stato non rispetta l’obbligo di attuare una direttiva, può essere

sanzionato dagli organi comunitari.

c) LE DECISIONI: (art. 288, comma 4, del Trattato FUE), disciplinano

normalmente situazioni ben definite, e sono vincolati soltanto per i

soggetti destinatari specificatamente individuati: persone fisiche o

giuridiche, oppure Stati membri. Con il trattato di Lisbona le decisioni

possono essere anche di portata generale.

La Corte di giustizia dell’Unione europea (alla quale è affiancato anche un

Tribunale) ha competenza, ai sensi dell’art. 262 TFUE, in tema di

interpretazione dei trattati e di validità e interpretazione degli atti compiuti

dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Le sentenze

interpretative sono vincolanti e prevalgono pure sulle norme di legge

incompatibili, determinandone la disapplicazione.

Per consentire una tempestiva attuazione delle direttive è stato elaborato lo

strumento della <<legge comunitaria>>, ossia una legge generale approvata

anno per anno con la quale il Parlamento delega al Governo l’emanazione dei

decreti legislativi di attuazione di un insieme di direttive, delle quali sia in

scadenza il termine di attuazione.

Il procedimento è stato più analiticamente regolato dalla L. 24 dicembre 2012,

<<Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla

n. 234, recante

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione

europea>>, la quale prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo

presenti una legge di delegazione europea, alla quale ne può seguire un’altra

entro il 31 luglio (relativa al secondo semestre dell’anno). È previsto anche lo

strumento della <<legge europea>>, per dare attuazione agli atti europei e ai

trattati internazionali stipulati nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione.

6. e) La consuetudine

Esistono due modi tipici di produzione del diritto: la consuetudine e la legge.

La consuetudine gode di un’importanza secondaria, nel codice civile si

definisce uso, la consuetudine sussiste quando ricorrono:

1. la ripetizione generale e costante in un certo ambiente, per un tempo

adeguatamente protratto di un tipo di comportamento osservabile

usus

(elemento oggettivo chiamato , come regola di condotta tra privati).

2. Un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto è

ritenuto doveroso e non solo conforme alla prassi. Esprime la concezione

di giuridicità, in quanto l’uso viene recepito all’interno di una collettività,

l’inosservanza di questo tipo di consuetudini comporta un

sanzionamento.

L’uso normativo è la norma giuridica che costituisce fonte di diritto tra privati, i

quali potranno rivolgersi al giudice per ottenerne gli opportuni provvedimenti di

tutela di quel diritto.

La consuetudine non è prevista e disciplinata dalla costituzione. Essa

costituisce fonte del diritto in virtù dell'art. 1 disp. prel. c.c.: quindi in virtù di

una disposizione di rango legislativo. È una fonte strutturalmente subordinata

alla legge e può operare nei limiti in cui la legge lo consente. L’art. 15 disp.

prel. c.c.. dice "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori". L'art 8,

comma 1 disp. prel. c.c. stabilisce che "nelle materie regolate dalle leggi e dai

regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati".

Si distinguono 3 tipi di consuetudine:

a) consuetudini “secundum legem”, che operano in accordo con la legge

in quanto ad esse la legge fa rinvio;

Spesso gli usi sono richiamati quali fonti di norme derogatorie rispetto alla

salvo

disciplina codicistica: la legge reca una norma dispositiva, applicabile

uso contrario .

b) consuetudini “contra legem”, che si pongono contro la legge;

c) consuetudini “praeter legem”, che operano al di là della legge, ossia

relativamente a materie non disciplinate da fonti normative scritte.

Il diritto consuetudinario essendo non scritto solleva delicati problemi di

accertamento iura novit curia

e di prova. Vale il principio : pertanto il giudice

deve applicare la consuetudine di cui si ha conoscenza. L'uso che abbia gli

elementi indicati si chiama uso normativo e si distingue dagli altri usi

negoziali che valgono solo per l'integrazione degli effetti del contratto (artt.

interpretativi

1340 e 1374 cod.civ.), sia dagli usi che assolvono ad una

determinata funzione interpretativa del contratto (art. 1368 c.c.).

18. Il Codice civile.

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A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fra.005.net di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carrabba Achille.