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Estratto del documento

Stati membri, che debba non per froza riguardare gli argomenti stretti del commercio con la vendita,

ampliando il discorso a strategie applicate a monte, quindi le imprese si mettono d'accordo per

esempio stabilendo una fetta di mercato ben stabilita. Tale pregiudizio può avere anche valenza a

livello nazionale, quindi le imprese si sono accordate solo per il mercato relativo ad un paese creando

una situazione di blocco di entrata per altri competitor nel mercato stesso, in questo caso la corte di

giustizia può intravedere un pregiudizio anche se applicata solo in uno Stato membro, quindi il

risultato si allarga anche ad imprese di altri Stati. Merceologica e geologica. La distorsione della

concorrenza può essere legata a situazioni in cui gruppi di imprese mettono in funzione meccanismi

indiretti, accordandosi su beni intermedi che si ripercuotono sul bene finale, la distorsione può aversi

anche in via potenziale, posso mettere in atto una pratica concordata ed in questo caso posso

ugualmente essere sanzionato dall'UE, anche se il vantaggio derivante dall'intesa ancora non si è

realizzato. Questo si ricollega all'articolo 101, se le imprese prendono intese che non sono volte a

creare distorsioni nel mercato, sono sanzionate ugualmente, rendendo il criterio molto rigido dato

che la sanzione è a livello penale. Inapplicabilità delle norme sulle intese, essendo queste

incompatibili (nulle di pieno diritto), quindi in base a questo principio non operano contratti nati da

intese direttamente ex tunc, questo tipo di meccanismo non porta a dire che sempre tutte le imprese

sono vietate, se creano pregiudizio tra gli stati membri, vi sono eccezzioni di due tipi: individuali e

collettive. Le disposizioni del paragrafo uno non si applicano ad accordi, decisioni, pratiche

concordate, che portano avanti obiettivi che sono importati per il diritto europeo, si fa una

ponderazione sull'utilità che portano beneificio alla creazione del mercato interno, quindi la corte

esenta queste imprese accordate nel caso specifico, grazie al contributo che apportano. La nozione di

utilizzatore si intende sia i clienti finali di un intesa, per esempio verticale relativa a prodotti del

settore agricolo che arrivano direttamente ai clienti spuntando un prezzo inferiore, in questo caso si

creano dei vantaggi per i clienti e se non restringe eccessivamente la concorrenza rimane ammissibile.

Questa nozione è stata estesa dalla corte di giustizia alla pluralità dei consumatori nel suo complesso.

Abuso di posizione dominante: quando un'impresa ha un dominio su un mercato, non vuol dire che

necessariamente questa sua situazione di predominio integri una distorsione della concorrenza

sanzionabile dalla Commissione europea, è richiesto che vi sia un abuso geografico o merceologico.

Sia l'abuso che la posizione dominante non sono descritte nell'articolo 102, ma sono discplinati dalle

sentenze della corte di giustizia che sancisce la posizione dominante come quella situazione di uno o

più soggetti che hanno una potenza economica tale per cui si impedisce la concorrenza, anche solo

con la sua esistenza per esempio se si ha un alto differenziale tecnologico di entrata nel mercato.

Oppure la posizione dominante riesce a comportare la non sussitenza delle regole della concorrenza

da parte delle imprese dominanti.

Sentenza della corte di giustizia relativa alla microsoft sollevata da Mario Monti, commissario

all'epoca della concorrenza, terminata con l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La microsoft

aveva un monopolio nell'ambito dei sistemi operativi, al suo interno veniva installato internet

explorer non permettendo di poter presentare l'offerta degli altri sviluppatori dei browser. Un altro

elemento specificato della corte di giustizia è che l'abuso non deve per forza rappresentare il 90%

della posizione del mercato, ma anche quote di mercato inferiori che porti ugualmente a ledere la

competizione degli altri operatori, la posizione dominante viene comparata relativamente agli altri

competitor. è un abuso di posizione dominante imporre condizioni di transazioni non eque, dato che

non sono stabilite dal mercato ma è stato imposte da un soggetto che ne regola l'entrata nel mercato.

A differenza dell'art. 101, il 102 definisce l'idea di definizione del mercato usando il termine

consumatori che possono essere danneggiati da una posizione dominante, andando a diminuire la

concorrenza, non ci si pone l'idea di restrizione in itinere di un mercato ma la posizione dominante

porta a creare una situazione di mercato statica che sia composta da prodotti meno efficienti e

convenienti per i consumatori. I brevetti nell'ambito software è legato a forti problemi di tutela dei

diritti di proprietà intellettuale, il riconoscimento dell'uso dei brevetti può limitare l'innovazione

tecnologica del mercato. Un altro ambito è legato alle tecnologie abilitanti, vi sono in Europa dei

ritrovati tecnologici senza i quali non si possono verticalizzare determinate soluzioni. Potere della

commissione europea, questo organo ha dei poteri dettati dal regolamento 1/2003, che vanno

dall'istruttoria fino ad applicare sanzioni. L'istruttoria può partire in due modi differenti, al pari

dell'autorità garante, la commissione europea, può agire su iniziativa di parte o su ufficio. Di parte nel

momento in cui un'impresa si vede danneggiata da un comportamento abusivo di posizione

dominante, cercando di far annullare l'accordo che le reca danno, oppure gli Stati stessi che fanno

questa richiesta quando si scoprono accordi che favoriscono imprese di altri Stati. Di ufficio agisce

senza la richiesta di nessuno, normalmente se di iniziativa di parte ha due possibilità: pensare che non

vi sia nulla di contrario alla concorrenza, comunica al soggetto che non ci sono gli estremi per agire,

entro un termine tassativo questo può integrare altri elementi più importanti, altrimenti la

commissione può agire mandando avanti l'azione istituendo una vera istruttoria utilizzando tutti i

poteri concessi derivanti dal diritto europeo. La corte dei conti ha il potere di agire in qualunque Stato

membro e lo stesso vale per la commissione europea in materia di concorrenza, potendo fare

ispezioni nelle imprese facendo indagini di livello molto significativo. La commissione fatta l'istruttoria,

trovando elementi importanti, comunica il risultato ai soggetti interessati chiedendo loro di dare delle

osservazioni entro un tempo tassativo, che è la contro risposta delle imprese e possono essere

richieste delle audizioni che sono volti ad ascoltare esperti contabili che danno un parere volto a

rafforzare la posizione dell'impresa. Le imprese possono adottare un'altra strategia ammettendo che

vi sia un accordo, impegnandosi a cambiare atteggiamento per poter limitare le sanzioni che

avrebbero ottenuto senza agire per rimediare al proprio illecito, sta alla commissione se accogliere o

meno queste promesse. La commissione può arrivare a 3 tipi di decisioni: la prima è la constatazione

di infrazione, viene quindi accertata e sono sanciti i rimedi che le imprese dovranno accogliere, oltre

all'azione inibitoria eroga anche una sanzione pecuniaria detta ammenda che è rigida, arriva fino al

10% del fatturato globale complessivo realizzato dalle imprese parte di questo accordo illecito,

relativo all'anno precedente. Gli impegni presentati dalle imprese vengono adottati dalla

commissione, mitigando i danni creati dalle imprese, diventano quindi vincolanti (seconda tipologia di

decisione). La terza tipologia è la dichiarazione di inapplicabilità dell'art. 101 o 102, non vi sono

infrazioni relative a questi due articoli, sempre secondo il parere della commissione. Un'altra

possibilità è quella di imporre la decisione da parte della commissione, ricorrendo anche alla corte di

giustizia soprattutto quando gli Stati non collaborano, l'altra possibilità è relativa al potere di imporre

una sanzione in mora, per favorire la spontanea ottemperanza relativa alla decisione della

commissione, questa in misura crescente per ogni giorno in più di ritardo, pari al 5% del fatturato

medio giornaliero per ogni giorno di ritardo. Cerco di favorire i beni prodotti dalle imprese nazionali,

portando uno svantaggio alle imprese straniere. Siamo in ambito di aiuti di Stato, il meccanismo è

quello per cui se uno Stato vuole erogare un'aiuto di Stato deve notificarlo alla commissione europea

che deve valutare se è compatbile con il mercato interno, per quanto riguarda questo sistema il

criterio è che la commissione deve controlloare se lo Stato vuole dare o meno aiuti. Uno Stato eroga

aiuti che sono incompatibili con il mercato interno, violando l'art. 107, oppure non va contro l'articolo

ma lo Stato non lo ha comunicato in tempo alla commissione, una terza possibilità è relativa

all'utilizzo abusivo di un aiuto di Stato compatibile e autorizzato, in questo caso comporta la

restituzione dell'aiuto oltre all'applicazione di sanzioni penali. Gli aiuti di Stato sono normalmente

incompatibili, salvo autorizzazione dalla commissione, se incidono sugli scambi tra Stati membri di

qualsiasi forma. Un aiuto statale non è solo ricevere una somma diretta o un tasso agevolato, significa

anche avere delle agevolazioni diverse come l'uso di un immobile senza alcun costo di mercato, o la

non corretta compensazione di debiti nei confronti dell'erario. Lo stesso vale per gli aiuti che sono

collaterali, come la creazione di strumenti per l'export. Abbiamo diverse categorie di aiuti di Stato: ci

sono quelli normalmente compatibili, in questo caso non è richiesta l'autorizzazione della

commissione perché vi è una deroga che li rende compatibili automaticamente, magari dettati da

esigenze così importanti da non dover essere corredati da una notifica e sono 3: il primo è relativo alla

lettera A paragrafo 2, aiuti sociali ai singoli consumatori quando non ci sono discriminazioni

sull'origine dei prodotti; il secondo è destinato a fornire beni di prima necessità a quelle persone che

sono colpite da catastrofi naturali per esempio, dando un'aiuto anche ad imprese oltre che ai singoli

consumatori; il terzo tipo di aiuto è relativo ad una situazione molto particolare perché relativo in

specifico alla Germania dell'est dopo la seconda guerra mondiale. C'è poi la tipologia di aiuti che

devono essere notificati e approvati se compatibili, quindi autorizzati: il primo è volto ad aiutare

regioni europee che sono più indietro rispetto alle altre; il secondo è relativo a progetti interni con

finalità comuni a più Stati, solitamente erogati tramite agevolazioni fiscali; il terzo è relativo alla

conservazione del patrimonio e alla promozione della cultura e conservazione

Dettagli
A.A. 2013-2014
54 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Antonio03051986 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comunitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Rossi Piercarlo.