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Diritto privato

CAP. 1

Che cos’è il diritto?

Il diritto è un sistema di regole (più specificatamente chiamate norme) che serve per dirimere dei conflitti;

il diritto interviene quando ci sono delle situazioni conflittuali per risolverle. Ha una funzione di prevenzione

e risoluzione dei conflitti attraverso l’applicazione di regole.

Lo strumento che utilizza il diritto sono le norme giuridiche, ovvero dei precetti (comandi) che vengono

formulati in termini generali e astratti. In una legge (o in altre fonti del diritto) vi sono diversi articoli, ognuno

dei quali può essere suddiviso in commi: ogni comma è corrispondente a una o più norme giuridiche. Tutte

le norme giuridiche compongono, nel complesso, l’ordinamento giuridico italiano (altro sinonimo è diritto

oggettivo). Quindi la norma giuridica prescrive ai consociati un determinato comportamento, ed è generale

(perchè si rivolge a tutti i membri della comunità/collettività in maniera indistinta; ha come destinatari tutti

i consociati) e astratta (perchè riguarda una serie ipotetica di fatti). Ogni singola vicenda è diversa da ogni

altra per diversi motivi (dinamiche con cui si svolge, soggetti che ne sono protagonisti, per ciò che accade,

per ciò che sarebbe dovuto accadere e non è accduto), pensare che ci sia una norma in grado di disciplinare

qualsiasi tipo di vicenda che accade nel mondo è impensabile. Allora la norma giuridica disciplina in maniera

ipotetica una serie di fatti (sussunzione della fattispecie: ricondurre una fattispecie concreta, ovvero un

evento così come si è svolto, a una norma giuridica astratta; significa andare a trovare la norma che

correttamente disciplina quella determinata vicenda // qualificazione della fattispecie).

Esempio: prendere un caffè al bar non esiste una norma che disciplina il bere il caffè al bar; per cercare

quale norma disciplina l’andare a prendere il caffè al bar bisogna fare un’operazione di sussunzione della

fattispecie della norma giuridica, ovvero la fattispecie concreta (prendere il caffè) bisogna

ricondurla/sussumerla all’interno di una determinata norma giuridica, o comunque all’interno di un

determinato istituto che viene a disciplinare quelle determinate parti giuridiche. In questo caso è un

contratto di compravendita (perchè c’è lo scambio della proprietà di un bene verso il pagamento di un

prezzo); ma è una compravenditA andare a comprare un giornale in edicola, acqistare un automobile, una

nave, un appartamento, un cavallo... Tutte queste diverse fattispecie sono disciplinate dalle stesse norme

(obbligazione da parte del compratore, del venditore...).

La norma è generale perchè si rivolge a tutti ed è astratta perchè disciplina una serie ipotetica anche diversa

di fatti.

Inoltre la norma giuridica, proprio perchè contiene il precetto (come comando o divieto di compiere una data

azione od omissione), è anche coercitiva, ovvero la sua inosservanza comporta l’applicazione di alcune

sanzioni (conseguenze), da considerare in termini generali. La coercitività del diritto è l’elemento che

consente di distinguere le regole del diritto da altri sistemi di regole (morale, costume sociale, religione). Alle

regole della morale, del costume, della religione si obbedisce in virtù di un’interna adesione ai valori espressi

dalle stesse regole, e non in virtù di una costrizione esterna. Il diritto, invece, non soltanto afferma la

prevalenza di un determinato interesse rispetto all’altro, MA impone l’osservanza delle proprie regole.

La norma giuridica può essere:

• Imperativa (o inderogabile): quando i soggetti non possono regolare i loro rapporti in modo difforme

rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale.

• Dispositiva (o derogabile): quando i privati possono modificarne il contenuto.

All’interno dell’ordinamento giuridico, esistono varie branche del diritto. Una fondamen tale distinzione

riguarda le norme di diritto privato e le norme di diritto pubblico.

• Diritto privato: regola e previene i conflitti tra i privati, e anche i rapporti tra privati e lo Stato quando

questi rapporti si svolgono su un piano di parità (ci sono determinati tipi di relazioni tra Stato e

cittadino che si svolgono su un piano di assoluta parità, quando ad esempio Stato e cittadino

concludono un contratto di diritto privato in cui lo Stato è un soggetto contraente come protrebbe

essere il singolo individuo, quindi le norme che regolano la fattispecie sono di diritto privato).

Aree del diritto privato:

o Diritto civile

o Diritto commerciale

o Diritto del lavoro

o Diritto agrario → →

Es: intervento chirurgico in un ospedale pubblico accettazione diritto privato perchè il rapporto

che si instaura con l’ospedale nel momento in cui si fa l’accettazione è un contratto governato dalle

norme di diritto privato perchè l’ospedale pur essendo un ente pubblico non si mette in una posizione

di supremazia, ma paritaria, tanto che questo contratto che non è disciplinato dal codice civile

(contratto atipico) è stato definito dalla giurisprudenza contratto di spedalità perchè comporta una

serie di obbligo in capo al paziente e in capo all’ospedale stesso (vitto, alloggio, cure, infermirei,

medici...)

→ c’è un diritto soggettivo, ovvero si ha un vero e proprio diritto

• Diritto pubblico: regola solo i rapporti in cui partecipa lo Stato o un altro ente pubblico e quei rapporti

tra Stato e soggetto privato in cui lo Stato si pone in posizione di supremazia.

Mentre i principi in cui partecipa il diritto privato sono quelli della parità/libertà e autonomia tra i

soggetti; i principi su cui poggia il diritto pubblico sono quelli della disparità tra Stato e cittadino e

soggezione del cittadino rispetto ai poteri dello Stato.

Aree del diritto pubblico:

o Diritto costituzionale

o Diritto amministrativo

o Diritto tributario

o Diritto penale

o Diritto ecclesiastico (disciplina le relazioni tra Stato e Chiesa)

→ →

Es: aprire un negozio di animale bisogna trovare i locali e chiedere la licenza al comune diritto

pubblico perchè lo Stato si pone in una posizione di supremazia perchè i cittadini non hanno il diritto

di ottenere la licenza che lo Stato deve dare, ma hannno un interesse legittimo (pretensivo perchè

agarra la loro sfera giuridica situazione giuridica soggettiva) ad ottenere questa licenza, ma non

hanno un diritto di carattere soggettivo. La posizione del cittadino nel diritto pubblico di fronte allo

Stato è una posizione di soggezione perchè il cittadino non ha un diritto soggettivo nei confronti dello

Stato che può azionare, ma ha una situazione giuridica che si chiama interesse legittimo, cioè ha il

legittimo interesse che lo Stato in quella determinata situazione si comporti secondo i criteri del buon

andamento della pubblica amministrazione. Nel caso precedente il cittadino non ha un diritto ad

ottenere la licenza, ma ha solo un diritto che la procedura si svolga in maniera corretta, che non ci

sia una abuso di potere da parte dello Stato: se si è in 2 a chiedere quella stessa licenza, portando le

stesse garanzie, avendo gli stessi requisiti, il Comune può decidere chi scegliere.

[Hanno dei sottosistemi]

CAP. 2

FONTI del diritto

Le fonti del diritto si definiscono come quegli atti o fatti che, in un determinato ordinamento giuridico, sono

capaci di creare norme giuridiche. In quest’accezione, le fonti del diritto sono chiamate fonti di produzione.

Il nostro sistema giurdico è caratterizzato da una pluralità di fonti di produzione: ovvero, le norme giuridche

possono essere prodotte da autorità diverse.

Distinzione tra fonti di cognizione e fonti di produzione:

• Fonti di cognizione: sono quelle fonti in cui si vanno a vedere/leggere le norme. Si fa riferimento al

testo o documento scritto pubblicato ufficialmente con le modalità previste dalla legge: cioè, è il

testo da cui si può apprendere il contenuto delle norme giuridiche create dalle fonti di produzione.

La fonte di cognizione per eccellenza in Italia è la Gazzetta ufficiale* (la legge entra in vigore una volta

che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale; se le leggi dello Stato italiano non sono state pubblicate

qui non entrano in vigore); l’altro, per l’intervento nello Stato dell’Unione europea, è la Gazzetta

ufficiale dell’Unione europea, dove vengono giudicati i regolamenti europei (fonti di produzione del

diritto). Sono quelle fonti ufficiali dove il cittadino puù prendere conoscenza delle leggi e delle norme

giuridiche che sono state emanate.

*NB: non è la Costituzione, che è una legge (fonte di produzione del diritto) emanata con legge costituzionale;

che poi sia una legge fondamentale dello Stato, che nella gerarchia delle fonti sia sopra a tutte le altre fonti

di produzione del diritto, che poi per modificarla ha bisogno di un particolare procedimento che non è quella

prevista per l’abrogazione di tutte le altre leggi è vero ma rimane comunque una fonte di produzione (legge);

così come il codice civile (emanato nel 1942).

• Fonti di produzione del diritto: sono quelle fonti che producono veramente il diritto, ovvero i modi

in cui si formano le norme. Le norme sono create/derivano dal legislatore potere legislativo che

emana le leggi. In una riparzione di Montesquieu di un mondo perfetto:

o potere legislativo: emana le leggi

o potere esecutivo: fa rispettare le leggi

o potere giudiziario: applica le leggi e sanziona chi non le applica

Però ci sono dei casi, anche in Italia, in cui il potere esecutivo (Governo) emana leggi (in questo momento in

Italia sono molte più le norme emanate dal governo come decreti-legge piuttosto che quelle emanate dal

Parlamento, organo rappresentante il potere legislativo).

Per cui, per fonti di produzione del diritto s’intendono quelle fonti che producono le norme giuridiche.

Codice civile: Vi è una norma nel nostro ordinamento che si occupa di elencare le fonti del diritto: l’art. 1

delle “Disposizioni sulla legge in generale”.

1. le Disposizioni sulla legge in generale, che fanno parte del codice civile, ma sono nati preliminari

rispetto ad esso (=prefazione del libro: dette comunemente preleggi).

L’art. 1 indica le seguenti fonti del diritto: leggi; regolamenti e usi. Questo elenco non è più attuale.

Art. 1 : Indicazione delle fonti del diritto (dice quali sono le fonti di produzione del diritto): le leggi,

gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi, che sono atti del governo che

comunque hanno forza di legge; vanno convertiti in legge altrimenti poi decadono dopo un periodo

di tempo, ma dal momento in cui vengono emanati fino alla scadenza della loro conversione in legge,

sono norme che hanno forza di legge), anche le leggi regionali (in Italia c’è un sistema tale per cui in

determinati settore le regioni hanno la competenza di emanare leggi tutte norme di diritto

pubblico; erchè in generale le norme di diritto privato sono disciplinate tutte da leggi dello Stato), i

regolamenti, le norme corporative (che sono state abrogate perchè venivano dall’epoca fascista), gli

usi e consuetidini.

Accanto a queste bisogna aggiungere le fonti europee: i regolamenti e le direttive.

→ Elenco attuale delle fonti del diritto:

1. Costituzione e leggi costituzionali

2. Fonti comunitarie: regolamenti e direttive

3. Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge

4. Statuti e leggi regionali

5. Regolamenti

6. Usi e consuetudini

Criteri di ordinamento fra le fonti del diritto

• PRINCIPIO GERARCHICO

Gerarchia delle fonti: le fonti (sopra indicate) non sono tutte uguali. Le fonti non si pongono tutte

sulo stesso piano, esistendo fonti di grado superiore e inferiore.

→ Le fonti poste su un grado inferiore non possono immettere nell’ordinamento norme giuridiche diverse o

contrastanti con quelle immesse dalle fonti superiori; nè possono abrogarle. Viceversa, le fonti di grado

superiore possono modificare o abrogare le fonti di grado inferiore.

→ la Costituzione è fonte preordinata insieme al Trattato dell’Unione europea; le norme, la legge, i

regolamenti, gli usi non possono derogare alla norma di rango superiore (una legge che si pone in

contrasto di una norma della Costituzione viene abrogata→ la legge deve essere conforme alla

Costituzione, i regolamenti alla legge e alla Cosituzione, gli usi devono essere conformi a regolamenti,

alla legge e alla Costituzione.

L’organo deputato ad abrogare le norme di legge contrarie alle norme costituzionali è la Corte Costituzionale.

Nel sistema delle fonti si ha il principio di gerarchia, per cui una fonte subordinata non può essere in contrasto

con la fonte principale. Si ha anche il principio cronologico (riferimento a leggi sullo stesso piano*): se entra

in vigore una legge che è in contrasto con una legge precedente pervale quella che entrata in vigore

successivamente.

• PRINCIPIO CRONOLOGICO

Serve a risolvere i possibili contrasti tra norme giuridiche emanate, in tempi diversi, dalla stessa fonte

di produzione o da fonti diverse.

→ Ove più norme giuriche create in momenti distinti disciplinino in maniera diversa la medesima fattispecie,

prevale la norma creata per ultima, che abroga quella precedente (art. 15 disp. Prel. Cod. Civ.)

* Se si ha una legge e poi entra in vigore successivamente un regolamento che è sotto-ordinato alla legge; il

regolamento non abroga la legge ordinaria dello Stato. Il principio cronologico si applica solo su leggi che

nella gerarchia delle fonti sono sullo stesso piano. Il regolamento e la legge ordinaria si pongono sullo stesso

piano, però essendo una fonte di diritto europeo che entra direttamente in vigore senza bisogno di una legge

di attuazione (come invece ha bisogno la direttiva), il regolamento che entra in vigore e si pone in cotrasto

con una norma di legge ordinaria in quel caso si applica il regolamento per ordine cronologico ma anche

perchè, essendo promanazione degli Stati europei, è sovraordinato rispetto alla legge ordinaria. Il fatto che

trovi immediata appliazione significa che diventa sovraordinato rispetto alle norme precedenti.

Normalmente quando arriva una nuova legge che contrasta con una precedente è nella nuova legge stessa

che è prevista l’abrogazione della legge precedente. Può non accadere ciò, e allora semplicemente si applica

la nuova legge e l’altra rimane solo formalmente in vigore perchè è stata tacitamente abrogata da quella

successiva.

E poi vige anche il principio di competenza: determinate fonti del diritto possono creare norme solo in

determinati ambiti.

• PRINCIPIO DI COMPETENZA

• Ha la funzione di delimitare il raggio d’azione delle fonti di produzione, in base alle materie da

disciplinare.

Ad esempio, a livello di leggi, ci sono quelle statali e quelle regionali; e c’è una ripartizione di competenze: le

leggi regionali non possono legiferare in materia di diritto penale, ma solo in materia di competenza devoluta

alle Regioni; mentre per le materie che sono di competenza dello Stato possono legiferare solo ed

esclusivamente le leggi dello Stato.

1. La Costituzione è la legge fondamentale perchè tutte le altre fonti del diritto (provvedimenti

normativi) non possono contrastare/derogare le norme contenute nella costituzione, che si tratti di

altre leggi ordinarie dello Stato, decreti legge/legislativi, regolamenti, usi. Se derogano alle norme

della Costituzione interviene la Corte Costituzionale, con i meccanismi di diritto costituzionale

(normalmente c’è una sollevazione dell’eccezione di incostituzionalità da parte del giudice che

propone la questione alla Corte Costituzionale, la quale può emettere diverse sentenze tra le quali

anche la vera e propria abrogazione di una norma perchè in contrasto con la Costituzione)

abrogazione della norma perchè in contrasto con la Costtuzione. Accanto alle fonti legislative interne

(del diritto italiano) si pongono sullo stesso piano della Costituzione, in virtù dell’art. 10-11 della

Costituzione stessa:

Art. 10 cost. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute

Art. 11 cost. L’Italia ripudia a guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali; inoltre consente in condizioni di parità on gli altri Stati alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento. Di fondo è il fatto che si applicano anche nello Stato

italiano delle normative di derivazione europea, è una limitazione di sovranità statale perchè l’Italia permette

al potere legilativo dell’Unione Europea di legiferare/introdurre norme che sono applicabili anche allo Stato

italiano.

2. Poi c’è il Trattato dell’Unione Europea, e in seguito le direttive e i regolamenti (fonti comunitarie o

fonti primarie “esterne”).

• Direttiva: sono più generiche, perchè indicano gli scopi che devono essere raggiunti, NON sono

direttamente applicabili nello Stato italiano, ma necessitano di una legge interna dello Stato che

attui la direttiva, che è obbligatoria, che disciplini secondo i principi dati dalla direttiva stessa quella

materia all’interno dello Stato italiano (legge di attuazione della direttiva).

→ direttiva sul copyright

• Regolamento: sono atti normativi “esterni”, emanati dagli organi dell’UE, che contengono norme

giuridiche automaticamente operative negli Stati aderenti. Cioè, le norme create dai regolamenti

comunitari sono direttamente applicabile su territorio italiano. Può succedere anche che il

regolamento necessiti di un dec

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lulli1502 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.
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