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SUCCESSIONI

Il diritto delle successioni è regolato dal Libro II del Codice civile (Delle successioni). Per successione s'intende il sub-ingresso di un soggetto nella titolarità di una o più situazioni soggettive di un altro soggetto. La successione può essere: - A titolo universale: quando il subentro si verifica nella totalità indistinta delle situazioni (comporta il subingresso in tutto il complesso delle situazioni soggettive). La successione a titolo universale può avvenire SOLO a causa di morte e individua il complesso di beni e di rapporti nei quali un soggetto subentra in luogo di un altro come eredità. L'eredità è, cioè, il complesso delle situazioni che, per effetto della successione, passano da un soggetto a un altro soggetto. - Quando l'attribuzione è a titolo universale dal punto di vista oggettivo individua l'eredità. - A titolo particolare: quando il

sub-ingresso/subentro si verifica in una o più situazioni determinate. La successione a titolo particolare può avvenire:

  • Per atto inter vivos: cioè per un titolo che interviene fra soggetti entrambi viventi e non in ragione della disciplina di un certo rapporto per l'epoca successiva alla morte. Es: a titolo di compravendita, di donazione e di ogni altro atto che comporta il passaggio da uno all'altro.
  • Per atto mortis causa: cioè nell'ambito della disciplina dell'assetto che un certo soggetto vuole dare al suo patrimonio per l'epoca successiva alla sua morte. Gli atti mortis causa si caratterizzano per essere atti che funzionalmente sono diretti a regolare un patrimonio per l'epoca successiva al decesso del suo titolare VS tutti gli altri atti sono atti inter vivos, cioè che disciplinano vicende differenti che appartengono alla dinamica differente degli affari, e possono essere a titolo oneroso o gratuito, ma disciplinano

Aspetti della dinamica del patrimonio diversi da quelli della sorte del patrimonio dopo la morte. Le successioni a titolo particolare possono avvenire sia inter vivos sia mortis causa, la quale individua la figura del legato.

Legato: in senso oggettivo è un'attribuzione di una o più situazioni nell'ambito di una più ampia regolamentazione del patrimonio per il tempo successivo alla morte del titolare. Quando, cioè, la successione è a titolo particolare ed è mortis causa individua del punto di vista oggettivo la figura del legato.

Fonti della successione (che regolano il fenomeno successorio) sono:

  • Testamento: La successione è testamentaria quando il fenomeno del passaggio dei beni viene disciplinato totalmente o parzialmente dallo stesso titolare del patrimonio con un atto negoziale, ovvero il testamento. Il testamento è l'unico atto con cui ciascuno può provvedere e regolamentare la propria

La successione è l'unico strumento a disposizione del singolo per disciplinare le sorti del proprio patrimonio, per dare l'assetto del proprio patrimonio e, in generale, delle situazioni trasmissibili per l'epoca successiva alla sua morte.

Legge Laddove il testamento manchi o non sia completo, cioè sia stato formulato per disciplinare solo alcuni aspetti, interviene la legge: fonte concorrente dell'autonomia privata, la quale disciplina la successione legittima. La successione legittima viene disciplinata dalla legge e individua la categoria di soggetti ai quali, in mancanza di espressa designazione da parte del de cuius, l'eredità deve essere devoluta. La successione legittima individua come categoria di successibili il coniuge e i parenti entro il sesto grado, con una tecnica secondo cui l'esistenza di parenti più prossimi esclude quelli più remoti (quindi, non si arriverà ai pronipoti se ci sono i figli e il coniuge).

In ogni caso, la categoria di soggetti ai quali la legge ricorre è ampia: i parenti fino al sesto grado sono coloro che possono essere chiamati a succedere se il decuius non abbia fatto testamento. Queste sono le 2 fonti che disciplinano le successioni; NON rappresenta una terza fonte ma è uno strumento correttivo per entrambe le due fonti la successione necessaria (si può fare ricorso in entrambe le successioni, legittima e testamentaria). Infatti, la successione necessaria (che è imprescindibile) è un complesso di disposizioni normative che viene posto a presidio invalicabile dei diritti dei famigliari più stretti del decuius. Cioè, è un complesso di disposizioni a tutela del coniuge e dei figli, o in mancanza di questi degli ascendenti, che rappresentano la categoria dei legittimari. I legittimari sono quei soggetti ai quali il testatore deve per forza attribuire una quota di patrimonio. Questo principio si pone come limite alla

libertà del decuius di attribuire come vuole le sue sostanze e anche come limite, in cere ipotesi, alla successione legittima. L'esistenza della categoria dei legittimari trova giustificazione nel principio di solidarietà familiare, che ha una sua continuazione anche per il periodo successivo alla morte di un soggetto. L'ordinamento pretende che ciascuno riservi una parte del proprio patrimonio a soggetti che abbiano con il decuius legami di strettissima vicinanza, presumendo che a questi legami corrispondano anche ragioni di affettività o di comunione di vita, o di condivisione di radici.

Quindi, la successione ha le sue fonti nel testamento (nell'autonomia negoziale) oppure nella legge, che interviene laddove l'autonomia negoziale manchi, cioè il soggetto muore ab intestato (senza testamento) oppure laddove il testamento non sia corretto. Infine, si può avere la successione testamentaria come correttivo tutte le volte in cui siano

violati i diritti successori di una certa categoria di soggetti (legittimari) ai quali l'ordinamento accorda necessariamente una porzione di patrimonio come effetto della solidarietà familiare. La differenza tra successione a titolo universale e particolare è fondamentale. La successione è a titolo universale quando comprende il complesso delle situazioni in maniera indistinta e attribuisce la qualità di erede. A quest'attribuzione conseguono degli effetti sotto il profilo dei beni sopravvenuti: qualora successivamente all'apertura della successione emergano beni che non erano stati compresi nel testamento o nella prima ricognizione fatta con l'inventario, questi beni automaticamente rientrano nell'eredità e l'erede ne diviene titolare. Quindi, la qualità di erede ha una sua particolare espansività, cioè si espande a tutte le situazioni che anche successivamente emergono. Di contro,però, l'erede è responsabile dei debiti del defunto illimitatamente, salvo l'accettazione con il beneficio d'inventario. La qualità di erede (puro e semplice) comporta, cioè, che tra i due patrimoni si verifichi una confusione (fusione) tale per cui così come lui ingloba le attività e si arricchisce anche di quelle che dovessero sopravvenire successivamente, così risponde di tutti i debiti dell'eredità salvo che prudentemente non accetti con beneficio d'inventario (che salva l'erede nell'ipotesi di eredità dannosa). Quindi, responsabilità per i debiti dell'eredità potenzialmente illimitata, cioè risponde con tutto il patrimonio ereditario e poi comincia a rispondere con il suo, quando non basta perché si verifica una confusione di attività. Per tutto ciò c'è la necessità di accettazione: proprio perché l'erede

Potrebbe ricevere un danno dall'acquisto dell'eredità; per questa ragione, l'acquisto dell'eredità necessita dell'accettazione che può essere espressa o tacita, ma deve necessariamente intervenire. Si verifica la successione ininterrotta del possesso.

Nella successione a titolo universale si verifica la continuazione del possesso, cioè la successione ininterrotta nel possesso: continua il possesso nell'erede così come era nel defunto. Nel legato, si ha l'accessione nel possesso, cioè il legatario inizia un nuovo periodo di possesso ma può eventualmente sommare il possesso del suo dante causa/decuius al suo nuovo possesso.

L'acquisto a titolo di legato (quindi, il subentro in una o più specifiche situazioni) NON ha la vis espansiva (non si estende): l'acquisto è limitato a quel bene specifico che viene conferito; è limitato e non si estende.

Qualora dovessero sorgere

altri beni che rientrano nell'eredità, il legatario non ha alcun diritto. Inoltre, NON risponde dei debiti, se non in casi eccezionali nei quali semplicemente risponde di oneri specifici gravanti sul bene specifico. Quindi, sono casi eccezionali in cui viene posto a suo carico un onere reale gravante sul bene. Es: se al legatario viene attribuita una casa su cui gravava il mutuo, il legatario non risponde del mutuo: il mutuo resta a carico degli eredi (ne rispondono gli eredi). Quello che può succedere è che, se l'eredità è completamente passiva, anche l'acquisto del legatario verrà meno. Però, non è la stessa cosa di dire che risponde delle obbligazioni con il suo patrimonio. Al limite dovrà rinunciare al proprio acquisto perché i creditori prevalgono sempre, sia sugli eredi che sui legatari, ma sempre limitatamente al proprio acquisto; non c'è modo per estendere la responsabilità del legatario oltre il valore dei beni ricevuti.

legatario oltre a quello che lui avrebbe acquistato perché il legatario è titolare di un'attribuzione che dovrebbe avvantaggiarlo. Il senso del legato è la natura vantaggiosa dell'attribuzione. Mentre dietro la figura dell'erede c'era anche l'idea della continuazione della personalità del defunto, a prescindere dalla natura positiva o negativa del patrimonio; nel legato l'idea di fondo era di attribuire qualcosa a qualcuno per arricchirlo. Nelle fonti romane il legato viene definito donatio mortis causa: era una donazione che si trovava nel testamento perché era essenziale che la figura del legato fosse vantaggiosa. Per tutte queste ragioni, il legato si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione salvo rifiuto del legatario (il legatario può rifiutare l'attribuzione).

Qual è l'oggetto della successione?

❖ Diritti trasmissibili mortis causa: in generale, possono essere trasmesse tutte le

Situazioni che hanno contenuto patrimoniale; eccezionalmente possono anche essere trasmesse le proposte contrattuali se irrevocabili e superano la morte dell'imprenditore anche gli atti compiuti nell'esercizio dell'impresa.

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A.A. 2019-2020
193 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lulli1502 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.