Diritto privato
CAP. 1
Che cos’è il diritto?
Il diritto è un sistema di regole (più specificatamente chiamate norme) che serve per dirimere dei conflitti;
il diritto interviene quando ci sono delle situazioni conflittuali per risolverle. Ha una funzione di prevenzione
e risoluzione dei conflitti attraverso l’applicazione di regole.
Lo strumento che utilizza il diritto sono le norme giuridiche, ovvero dei precetti (comandi) che vengono
formulati in termini generali e astratti. In una legge (o in altre fonti del diritto) vi sono diversi articoli, ognuno
dei quali può essere suddiviso in commi: ogni comma è corrispondente a una o più norme giuridiche. Tutte
le norme giuridiche compongono, nel complesso, l’ordinamento giuridico italiano (altro sinonimo è diritto
oggettivo). Quindi la norma giuridica prescrive ai consociati un determinato comportamento, ed è generale
(perchè si rivolge a tutti i membri della comunità/collettività in maniera indistinta; ha come destinatari tutti
i consociati) e astratta (perchè riguarda una serie ipotetica di fatti). Ogni singola vicenda è diversa da ogni
altra per diversi motivi (dinamiche con cui si svolge, soggetti che ne sono protagonisti, per ciò che accade,
per ciò che sarebbe dovuto accadere e non è accduto), pensare che ci sia una norma in grado di disciplinare
qualsiasi tipo di vicenda che accade nel mondo è impensabile. Allora la norma giuridica disciplina in maniera
ipotetica una serie di fatti (sussunzione della fattispecie: ricondurre una fattispecie concreta, ovvero un
evento così come si è svolto, a una norma giuridica astratta; significa andare a trovare la norma che
correttamente disciplina quella determinata vicenda // qualificazione della fattispecie).
→
Esempio: prendere un caffè al bar non esiste una norma che disciplina il bere il caffè al bar; per cercare
quale norma disciplina l’andare a prendere il caffè al bar bisogna fare un’operazione di sussunzione della
fattispecie della norma giuridica, ovvero la fattispecie concreta (prendere il caffè) bisogna
ricondurla/sussumerla all’interno di una determinata norma giuridica, o comunque all’interno di un
determinato istituto che viene a disciplinare quelle determinate parti giuridiche. In questo caso è un
contratto di compravendita (perchè c’è lo scambio della proprietà di un bene verso il pagamento di un
prezzo); ma è una compravenditA andare a comprare un giornale in edicola, acqistare un automobile, una
nave, un appartamento, un cavallo... Tutte queste diverse fattispecie sono disciplinate dalle stesse norme
(obbligazione da parte del compratore, del venditore...).
La norma è generale perchè si rivolge a tutti ed è astratta perchè disciplina una serie ipotetica anche diversa
di fatti.
Inoltre la norma giuridica, proprio perchè contiene il precetto (come comando o divieto di compiere una data
azione od omissione), è anche coercitiva, ovvero la sua inosservanza comporta l’applicazione di alcune
sanzioni (conseguenze), da considerare in termini generali. La coercitività del diritto è l’elemento che
consente di distinguere le regole del diritto da altri sistemi di regole (morale, costume sociale, religione). Alle
regole della morale, del costume, della religione si obbedisce in virtù di un’interna adesione ai valori espressi
dalle stesse regole, e non in virtù di una costrizione esterna. Il diritto, invece, non soltanto afferma la
prevalenza di un determinato interesse rispetto all’altro, MA impone l’osservanza delle proprie regole.
La norma giuridica può essere:
• Imperativa (o inderogabile): quando i soggetti non possono regolare i loro rapporti in modo difforme
rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale.
• Dispositiva (o derogabile): quando i privati possono modificarne il contenuto.
All’interno dell’ordinamento giuridico, esistono varie branche del diritto. Una fondamen tale distinzione
riguarda le norme di diritto privato e le norme di diritto pubblico.
• Diritto privato: regola e previene i conflitti tra i privati, e anche i rapporti tra privati e lo Stato quando
questi rapporti si svolgono su un piano di parità (ci sono determinati tipi di relazioni tra Stato e
cittadino che si svolgono su un piano di assoluta parità, quando ad esempio Stato e cittadino
concludono un contratto di diritto privato in cui lo Stato è un soggetto contraente come protrebbe
essere il singolo individuo, quindi le norme che regolano la fattispecie sono di diritto privato).
Aree del diritto privato:
o Diritto civile
o Diritto commerciale
o Diritto del lavoro
o Diritto agrario → →
Es: intervento chirurgico in un ospedale pubblico accettazione diritto privato perchè il rapporto
che si instaura con l’ospedale nel momento in cui si fa l’accettazione è un contratto governato dalle
norme di diritto privato perchè l’ospedale pur essendo un ente pubblico non si mette in una posizione
di supremazia, ma paritaria, tanto che questo contratto che non è disciplinato dal codice civile
(contratto atipico) è stato definito dalla giurisprudenza contratto di spedalità perchè comporta una
serie di obbligo in capo al paziente e in capo all’ospedale stesso (vitto, alloggio, cure, infermirei,
medici...)
→ c’è un diritto soggettivo, ovvero si ha un vero e proprio diritto
• Diritto pubblico: regola solo i rapporti in cui partecipa lo Stato o un altro ente pubblico e quei rapporti
tra Stato e soggetto privato in cui lo Stato si pone in posizione di supremazia.
Mentre i principi in cui partecipa il diritto privato sono quelli della parità/libertà e autonomia tra i
soggetti; i principi su cui poggia il diritto pubblico sono quelli della disparità tra Stato e cittadino e
soggezione del cittadino rispetto ai poteri dello Stato.
Aree del diritto pubblico:
o Diritto costituzionale
o Diritto amministrativo
o Diritto tributario
o Diritto penale
o Diritto ecclesiastico (disciplina le relazioni tra Stato e Chiesa)
→ →
Es: aprire un negozio di animale bisogna trovare i locali e chiedere la licenza al comune diritto
pubblico perchè lo Stato si pone in una posizione di supremazia perchè i cittadini non hanno il diritto
di ottenere la licenza che lo Stato deve dare, ma hannno un interesse legittimo (pretensivo perchè
→
agarra la loro sfera giuridica situazione giuridica soggettiva) ad ottenere questa licenza, ma non
hanno un diritto di carattere soggettivo. La posizione del cittadino nel diritto pubblico di fronte allo
Stato è una posizione di soggezione perchè il cittadino non ha un diritto soggettivo nei confronti dello
Stato che può azionare, ma ha una situazione giuridica che si chiama interesse legittimo, cioè ha il
legittimo interesse che lo Stato in quella determinata situazione si comporti secondo i criteri del buon
andamento della pubblica amministrazione. Nel caso precedente il cittadino non ha un diritto ad
ottenere la licenza, ma ha solo un diritto che la procedura si svolga in maniera corretta, che non ci
sia una abuso di potere da parte dello Stato: se si è in 2 a chiedere quella stessa licenza, portando le
stesse garanzie, avendo gli stessi requisiti, il Comune può decidere chi scegliere.
[Hanno dei sottosistemi]
CAP. 2
FONTI del diritto
Le fonti del diritto si definiscono come quegli atti o fatti che, in un determinato ordinamento giuridico, sono
capaci di creare norme giuridiche. In quest’accezione, le fonti del diritto sono chiamate fonti di produzione.
Il nostro sistema giurdico è caratterizzato da una pluralità di fonti di produzione: ovvero, le norme giuridche
possono essere prodotte da autorità diverse.
Distinzione tra fonti di cognizione e fonti di produzione:
• Fonti di cognizione: sono quelle fonti in cui si vanno a vedere/leggere le norme. Si fa riferimento al
testo o documento scritto pubblicato ufficialmente con le modalità previste dalla legge: cioè, è il
testo da cui si può apprendere il contenuto delle norme giuridiche create dalle fonti di produzione.
La fonte di cognizione per eccellenza in Italia è la Gazzetta ufficiale* (la legge entra in vigore una volta
che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale; se le leggi dello Stato italiano non sono state pubblicate
qui non entrano in vigore); l’altro, per l’intervento nello Stato dell’Unione europea, è la Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, dove vengono giudicati i regolamenti europei (fonti di produzione del
diritto). Sono quelle fonti ufficiali dove il cittadino puù prendere conoscenza delle leggi e delle norme
giuridiche che sono state emanate.
*NB: non è la Costituzione, che è una legge (fonte di produzione del diritto) emanata con legge costituzionale;
che poi sia una legge fondamentale dello Stato, che nella gerarchia delle fonti sia sopra a tutte le altre fonti
di produzione del diritto, che poi per modificarla ha bisogno di un particolare procedimento che non è quella
prevista per l’abrogazione di tutte le altre leggi è vero ma rimane comunque una fonte di produzione (legge);
così come il codice civile (emanato nel 1942).
• Fonti di produzione del diritto: sono quelle fonti che producono veramente il diritto, ovvero i modi
→
in cui si formano le norme. Le norme sono create/derivano dal legislatore potere legislativo che
emana le leggi. In una riparzione di Montesquieu di un mondo perfetto:
o potere legislativo: emana le leggi
o potere esecutivo: fa rispettare le leggi
o potere giudiziario: applica le leggi e sanziona chi non le applica
Però ci sono dei casi, anche in Italia, in cui il potere esecutivo (Governo) emana leggi (in questo momento in
Italia sono molte più le norme emanate dal governo come decreti-legge piuttosto che quelle emanate dal
Parlamento, organo rappresentante il potere legislativo).
Per cui, per fonti di produzione del diritto s’intendono quelle fonti che producono le norme giuridiche.
Codice civile: Vi è una norma nel nostro ordinamento che si occupa di elencare le fonti del diritto: l’art. 1
delle “Disposizioni sulla legge in generale”.
1. le Disposizioni sulla legge in generale, che fanno parte del codice civile, ma sono nati preliminari
rispetto ad esso (=prefazione del libro: dette comunemente preleggi).
L’art. 1 indica le seguenti fonti del diritto: leggi; regolamenti e usi. Questo elenco non è più attuale.
Art. 1 : Indicazione delle fonti del diritto (dice quali sono le fonti di produzione del diritto): le leggi,
gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi, che sono atti del governo che
comunque hanno forza di legge; vanno convertiti in legge altrimenti poi decadono dopo un periodo
di tempo, ma dal momento in cui vengono emanati fino alla scadenza della loro conversione in legge,
sono norme che hanno forza di legge), anche le leggi regionali (in Italia c’è un sistema tale per cui in
→
determinati settore le regioni hanno la competenza di emanare leggi tutte norme di diritto
pubblico; erchè in generale le norme di diritto privato sono disciplinate tutte da leggi dello Stato), i
regolamenti, le norme corporative (che sono state abrogate perchè venivano dall’epoca fascista), gli
usi e consuetidini.
Accanto a queste bisogna aggiungere le fonti europee: i regolamenti e le direttive.
→ Elenco attuale delle fonti del diritto:
1. Costituzione e leggi costituzionali
2. Fonti comunitarie: regolamenti e direttive
3. Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge
4. Statuti e leggi regionali
5. Regolamenti
6. Usi e consuetudini
Criteri di ordinamento fra le fonti del diritto
• PRINCIPIO GERARCHICO
Gerarchia delle fonti: le fonti (sopra indicate) non sono tutte uguali. Le fonti non si pongono tutte
sulo stesso piano, esistendo fonti di grado superiore e inferiore.
→ Le fonti poste su un grado inferiore non possono immettere nell’ordinamento norme giuridiche diverse o
contrastanti con quelle immesse dalle fonti superiori; nè possono abrogarle. Viceversa, le fonti di grado
superiore possono modificare o abrogare le fonti di grado inferiore.
→ la Costituzione è fonte preordinata insieme al Trattato dell’Unione europea; le norme, la legge, i
regolamenti, gli usi non possono derogare alla norma di rango superiore (una legge che si pone in
contrasto di una norma della Costituzione viene abrogata→ la legge deve essere conforme alla
Costituzione, i regolamenti alla legge e alla Cosituzione, gli usi devono essere conformi a regolamenti,
alla legge e alla Costituzione.
L’organo deputato ad abrogare le norme di legge contrarie alle norme costituzionali è la Corte Costituzionale.
Nel sistema delle fonti si ha il principio di gerarchia, per cui una fonte subordinata non può essere in contrasto
con la fonte principale. Si ha anche il principio cronologico (riferimento a leggi sullo stesso piano*): se entra
in vigore una legge che è in contrasto con una legge precedente pervale quella che entrata in vigore
successivamente.
• PRINCIPIO CRONOLOGICO
Serve a risolvere i possibili contrasti tra norme giuridiche emanate, in tempi diversi, dalla stessa fonte
di produzione o da fonti diverse.
→ Ove più norme giuriche create in momenti distinti disciplinino in maniera diversa la medesima fattispecie,
prevale la norma creata per ultima, che abroga quella precedente (art. 15 disp. Prel. Cod. Civ.)
* Se si ha una legge e poi entra in vigore successivamente un regolamento che è sotto-ordinato alla legge; il
regolamento non abroga la legge ordinaria dello Stato. Il principio cronologico si applica solo su leggi che
nella gerarchia delle fonti sono sullo stesso piano. Il regolamento e la legge ordinaria si pongono sullo stesso
piano, però essendo una fonte di diritto europeo che entra direttamente in vigore senza bisogno di una legge
di attuazione (come invece ha bisogno la direttiva), il regolamento che entra in vigore e si pone in cotrasto
con una norma di legge ordinaria in quel caso si applica il regolamento per ordine cronologico ma anche
perchè, essendo promanazione degli Stati europei, è sovraordinato rispetto alla legge ordinaria. Il fatto che
trovi immediata appliazione significa che diventa sovraordinato rispetto alle norme precedenti.
Normalmente quando arriva una nuova legge che contrasta con una precedente è nella nuova legge stessa
che è prevista l’abrogazione della legge precedente. Può non accadere ciò, e allora semplicemente si applica
la nuova legge e l’altra rimane solo formalmente in vigore perchè è stata tacitamente abrogata da quella
successiva.
E poi vige anche il principio di competenza: determinate fonti del diritto possono creare norme solo in
determinati ambiti.
• PRINCIPIO DI COMPETENZA
• Ha la funzione di delimitare il raggio d’azione delle fonti di produzione, in base alle materie da
disciplinare.
Ad esempio, a livello di leggi, ci sono quelle statali e quelle regionali; e c’è una ripartizione di competenze: le
leggi regionali non possono legiferare in materia di diritto penale, ma solo in materia di competenza devoluta
alle Regioni; mentre per le materie che sono di competenza dello Stato possono legiferare solo ed
esclusivamente le leggi dello Stato.
1. La Costituzione è la legge fondamentale perchè tutte le altre fonti del diritto (provvedimenti
normativi) non possono contrastare/derogare le norme contenute nella costituzione, che si tratti di
altre leggi ordinarie dello Stato, decreti legge/legislativi, regolamenti, usi. Se derogano alle norme
della Costituzione interviene la Corte Costituzionale, con i meccanismi di diritto costituzionale
(normalmente c’è una sollevazione dell’eccezione di incostituzionalità da parte del giudice che
propone la questione alla Corte Costituzionale, la quale può emettere diverse sentenze tra le quali
anche la vera e propria abrogazione di una norma perchè in contrasto con la Costituzione)
abrogazione della norma perchè in contrasto con la Costtuzione. Accanto alle fonti legislative interne
(del diritto italiano) si pongono sullo stesso piano della Costituzione, in virtù dell’art. 10-11 della
Costituzione stessa:
Art. 10 cost. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute
Art. 11 cost. L’Italia ripudia a guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; inoltre consente in condizioni di parità on gli altri Stati alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento. Di fondo è il fatto che si applicano anche nello Stato
italiano delle normative di derivazione europea, è una limitazione di sovranità statale perchè l’Italia permette
al potere legilativo dell’Unione Europea di legiferare/introdurre norme che sono applicabili anche allo Stato
italiano.
2. Poi c’è il Trattato dell’Unione Europea, e in seguito le direttive e i regolamenti (fonti comunitarie o
fonti primarie “esterne”).
• Direttiva: sono più generiche, perchè indicano gli scopi che devono essere raggiunti, NON sono
direttamente applicabili nello Stato italiano, ma necessitano di una legge interna dello Stato che
attui la direttiva, che è obbligatoria, che disciplini secondo i principi dati dalla direttiva stessa quella
materia all’interno dello Stato italiano (legge di attuazione della direttiva).
→ direttiva sul copyright
• Regolamento: sono atti normativi “esterni”, emanati dagli organi dell’UE, che contengono norme
giuridiche automaticamente operative negli Stati aderenti. Cioè, le norme create dai regolamenti
comunitari sono direttamente applicabile su territorio italiano. Può succedere anche che il
regolamento necessiti di un dec
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