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SOGGETTO E PERSONA
1. Il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto è il soggetto, di diritti e obblighi capo
d’imputazione di situazioni e rapporti giuridici e soggetto di attività giuridica o capo d’imputazione di atti
giuridici, ogni ordinamento giuridico individua i propri soggetti. Il nostro Codice non contiene una regola che
espressamente attribuisca la qualità di soggetto di diritto, vengono indicati con il termine persona le persone
fisiche (esseri umani) e giuridiche (centri d’interessi diversi dall’uomo singolo).
2. Per quanto riguarda le persone fisiche il legislatore usa l’espressione capacità giuridica ovvero l’attitudine a
essere titolari di diritti e obblighi. La condizione dello straniero è parificata a quella del cittadino nell’ambito
dell’U.E. I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati alla nascita e sono di carattere
patrimoniale come il testamento o la donazione e carattere non patrimoniale come l’interruzione della
gravidanza o la formazione dell’embrione in vitro. Quando si tratta di stabilire se una persona è considerata dal
nostro ordinamento idonea a essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico si parla di capacità
giuridica speciale. L’inizio della capacità giuridica è legato al momento della nascita (il feto deve nascere
vivo), la fine della capacità coincide con la morte celebrale del soggetto. Una particolare disciplina si applica in
caso di scomparsa, dove immediatamente il tribunale nomina un curatore che amministri i beni dello
scomparso, dopo due anni si può richiedere una dichiarazione di assenza dove si ottiene l’immissione nel
possesso temporaneo dei beni, dopo 10 anni si può richiedere una dichiarazione di morte presunta, gli aventi
diritto alla successione conseguono normalmente come se il titolare fosse morto.
3. Il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, dal domicilio
generale si distinguono quello speciale e elettivo. La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale
quindi dove vive abitualmente, la residenza è un fatto giuridico oggetto di pubblicità nei registri anagrafici che
se non denunciato il cambiamento è inopponibile ai terzi di buona fede.
4. La capacità d’agire è l’attitudine a compiere validamente atti giuridici riguardo ai proprio interessi, essa si
acquisisce per la maggioranza degli atti al compimento del 18° anno d’età. Il criterio standard è quindi quello
che si considerano in grado di provvedere ai propri interessi tutti quelli che hanno raggiunto il 18 anni d’età. Vi
sono però dei correttivi a) la capacità può essere perduta o limitata (interdizione, inabilitazione, amministratore
di sostegno), b) si attribuisce una limitata rilevanza alla concreta incapacità d’intendere e di volere del soggetto
capace d’agire.
Una persona può essere totalmente o parzialmente privata della capacità d’agire nei casi di interdizione legale,
interdizione giudiziale o inabilitazione Una limitazione della capacità con riferimento solo ad alcuni atti si
realizza con l’amministratore di sostegno. L’interdizione e inabilitazione sono provvedimenti che pongono la
persona in uno stato d’incapacità dichiarata, minore età e incapacità legale d’agire.
L’incapacità naturale o di fatto è causa di annullamento (intendere e volere) per qualsiasi causa anche transitoria
al momento in cui l’atto è compiuto. Occorre però che l’atto sia gravemente pregiudizievole per l’incapace; se
si tratta di contratto occorre invece la malafede dell’altra parte.
Per gli atti illeciti il criterio per riferire l’atto al soggetto imputabile è la pura capacità d’intendere e di volere
sussistente nel momento in cui l’atto è compiuto.
5. Il figlio sino a maggiore età è soggetto alla potestà dei genitori : cura della persona fisica, potere- dovere di
amministrazione dei beni, - potere di rappresentanza legale, - l’usufrutto legale dei beni del figlio, la potestà si
esercita di comune accordo tra i genitori. Si perde nei casi di decadenza (sentenza Tribunale) in caso di
violazione di doveri o abuso di poteri. Se il minore entra in un rapporto di lavoro a 15 anni acquista la capacità
di esercitare diritti relativi al contratto di lavoro, a 16 anni può contrarre matrimonio (minore emancipato) e
riconoscere un figlio naturale. Il minore emancipato è capace di compiere atti di ordinaria amministrazione e
per gli altri è assistiti (non sostituito) da un curatore.
6. L’interdizione o inabilitazione sono spesso presentati come mezzo di protezione dell’incapace.
Il presupposto per l’interdizione giudiziale è un’abituale infermità di mente, tale da rendere l’infermo incapace
di provvedere ai propri interessi. La perdita della capacità in seguito all’interdizione è totale. L’attività preclusa
all’interdetto è svolta per suo conto da un rappresentante legale il tutore che non può siglare atti personalissimi,
tutti i provvedimenti sono soggetti a una doppia pubblicità : nel registro delle tutele e a margine dell’atto di
nascita.
L’ interdizione legale colpisce automaticamente chi è condannato all’ergastolo o alla reclusione per un periodo
non inferiore a cinque anni. La misura qui è punitiva come pena accessoria rispetto alla sanzione primaria.
L’inabilitazione presuppone un’infermità di mente non così grave da richiedere l’interdizione, lasciando
all’inabilitato la capacità di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti personali, per gli
atti di straordinaria amministrazione viene assistito (non sostituito) da un curatore.
L’amministrazione di sostegno si applica a una persona che per effetto di infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri
interessi.
7. Le fonti normative che tutelano i diritti della persona sono la Costituzione, la Convenzione Europea sui
diritti dell’uomo e la Carta dei Diritti Fondamentali, gli articoli del Codice Civile, le Norme Penali e alcune
Leggi Speciali. L’art.2 Costituzione stabilisce una correlazione tra il valore della personalità individuale e la
gamma dei diritti inviolabili dell’uomo garantendo questi diritti non solo al singolo ma anche alle formazioni
sociali, si intendono quindi i diritti della personalità.
7.1 L’integrità fisica e psichica della persona è un valore primario, i limiti dell’art.5 sono derogati dalle leggi
che consentono il trapianto di organi tra i viventi. Il diritto di decidere in merito alla propria sorte si basa sul
principio di autodeterminazione nel rifiutare le cure o dare il consenso al trattamento medico purché capace di
fatto, comprendendo anche la libertà personale, alla circolazione, alla libera riunione, di associazione, di fede
religiosa e di manifestazione del pensiero.
7.2 Il nome è protetto contro l’uso che altri indebitamente ne faccia, il cognome è attribuito secondo criteri
legali come paterno, lo pseudonimo è tutelato quando abbia acquistato l’importanza del nome. L’immagine è
protetta in quanto ne è vietata la riproduzione e diffusione senza il consenso della persona raffigurata. Un altro
aspetto è quello dell’identità personale ovvero quello di non essere presentati agli occhi del pubblico in modo
falsato.
7.3 Vi è il diritto all’intimità e alla riservatezza (essere lasciati in pace) nel controllo sulle informazioni che
riguardano la nostra persona. Per trattamento dei dati si intende la raccolta, conservazione e diffusione ad altri
operatori da parte di banche dati. Per dati personali la legge intende qualsiasi informazione relativa alla persona
fisica e ci vuole il consenso espresso da parte dell’interessato, per il trattamento dei dati sensibili vi è il
controllo e l’autorizzazione anche da parte del Garante della Privacy.
7.4 I mezzi di tutela sono inibitoria, la pubblicazione delle sentenze, e il risarcimento del danno.
8. L’acquisto dello status di cittadino italiano può avvenire per nascita : a) dovunque si sia nati se figli di padre
o madre cittadini (ius sanguinis), b) se nati nel territorio della Repubblica – da genitori apolidi o ignoti, - da
genitori stranieri con legge che non preveda la cittadinanza. La cittadinanza può essere poi acquisita per
adozione, per matrimonio con cittadino italiano dopo sei mesi di residenza in Italia o 3 anni di matrimonio
infine un ultimo modo è la concessione con decreto del Presidente della Repubblica o l’opzione volontaria ad
alcuni presupposti oggettivi (esercito, pubblica amministrazione).
I SOGGETTI COLLETTIVI
1. Le persone giuridiche sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale che distingua la sfera patrimoniale
dell’ente dalle sfere “private” dei suoi componenti. La prima distinzione si ha tra organizzazioni profit (società
di persone e capitali) e non profit (associazioni,fondazioni,comitati,società cooperative e mutue assicuratrici).
La seconda distinzione si ha tra enti con personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di
capitali) e enti non personificati (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone).
Tra gli enti con personalità giuridica occorre distinguere le persone giuridiche private costituite con un atto
d’autonomia privata e perseguono interessi particolari (associazioni, fondazioni e società capitali) e le persone
giuridiche pubbliche sono invece di regola costituite dalla legge o dall’autorità amministrativa per il
soddisfacimento di interessi pubblici.
3. In ogni persona giuridica si trova un elemento materiale ovvero sono tutte organizzazioni (combinazioni
uomini-mezzi) che producono attività diretta ad uno scopo, persone giuridiche private formate da una pluralità
di individui, la persona giuridica ha sempre una base patrimoniale, lo scopo è determinato dall’atto costitutivo.
L’elemento formale invece serve per riconoscere tutti gli elementi materiali e far nascere l’organizzazione,
esistono due sistemi quello concessorio (vetusto concesso dal Re) e il sistema normativo. Carattere comune è la
pubblicità della costituzione, e degli atti che ne modificano l’oganizzazione.
5. L’associazione riconosciuta nasce da un contratto associativo che deve avere forma di atto pubblico,
l’organo di indirizzo è l’assemblea mentre l&rs