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LA FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONSENSO
Si tratta di quelle ipotesi in cui il consenso si forma
progressivamente attraverso una prima fase prodromica
(preannunziatrice) rispetto alla seconda e, in seguito, una fase
finale.
Le ipotesi sono:
1) Contratto preliminare: Contratto con il quale una o entrambe
le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo.
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L’art 1351 ---> la forma del contratto preliminare deve essere la
stessa pretesa dalla legge per la conclusione del contratto
definitivo.
L’art 2932 ---> Tale norma riguarda l’esecuzione forzata in forma
specifica dell’obbligo di contrarre.
In caso di inadempimento del promittente il promissario potrà:
a) Chiedere la risoluzione del contratto.
b) Può ottenere una sentenza costitutiva, ovvero una sentenza che
costituisce gli stessi effetti che avrebbe ottenuto qualora il
preliminare fosse stato spontaneamente adempiuto.
2) Opzione: L’opzione è definita dall’art 1331 --> “Quando le parti
convengono che una di essa rimanga vincolata alla propria
dichiarazione di volontà e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno,
la dichiarazione della prima vale come proposta irrevocabile”.
NB: l’art 1329 disciplina la proposta irrevocabile, che si ha quando il
proponente si impegna a mantenere ferma la propria dichiarazione
per un certo tempo, in questo caso la revoca è senza effetto.
Ma che differenza c’è tra il contratto di opzione e la proposta
irrevocabile?
L’opzione ha natura bilaterale perché è un contratto, mentre la
proposta irrevocabile ha natura negoziale e uni laterale.
3) Patto di prelazione: prelazione significa preferenza, priorità;
con tale patto una parte (promittente) promette di preferire l’altra
parte detta (prelazionario) a parità di condizioni, qualora in futuro
deciderà di alienare il bene oggetto della preferenza.
Differenza tra contratto preliminare e patto di prelazione: nel
secondo c’è la libertà, nel primo no. Differenza tra patto di
prelazione e patto di opzione: nel primo vi è la libertà, nel secondo
no.
4) Contratto normativo: il contratto normativo è un contratto che
contiene le regole delle future contrattazioni tra le parti.
pactum de modum contraendi
Si tratta di un cioè un contratto che
ha ad oggetto le modalità delle contrattazioni successive.
LA CONDIZIONE NEL CONTRATTO
Agli elementi essenziali del contratto, si distinguono gli elementi
accidentali, ossia degli elementi che le parti sono libere di apporre
al contratto.
La condizione è un accadimento futuro ed incerto dal quale o fino
al quale le parti fanno dipendere gli effetti del contratto; la
condizione non attiene alla fattispecie ma agli effetti. Non tutti i
contratti sopportano la condizione, ci sono infatti degli atti
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cosiddetti puri a cui non sono apponibili né condizione né termine
(es. matrimonio).
La condizione può essere sospensiva (quando l’efficacia del
contratto è subordinata all’avverarsi della condizione) e risolutiva
(quando dall’avveramento della condizione dipende la risoluzione
del contratto).
Essa, secondo un’altra classificazione, può essere:
- Condizione casuale: il suo avverarsi dipende dal caso.
- Condizione potestativa: il suo avverarsi dipende dalla volontà
di una delle parti.
- Condizione mista: dipende in parte dal caso ed in parte dalla
volontà di una delle parti.
- Condizione meramente potestativa: dipende dall’arbitrio,
dalla mera volontà del soggetto. La condizione sospensiva che
dipende dal mero capriccio del soggetto è nulla; non può infatti
ritenersi seriamente vincolante un contratto la cui efficacia
dipende dal mero arbitrio di una parte. Nella condizione
potestativa, al contrario, l’avveramento dipende bensì da un
comportamento della parte, la quale però è spinta ad agire
sulla base di motivi oggettivi, che rappresentano un
giustificato interesse e non un mero capriccio.
La condizione illecita determina la nullità del contratto; quando la
condizione è impossibile invece, si ha la nullità del contratto se la
stessa era sospensiva, si considera non apposta quando risolutiva.
Come possono comportarsi le parti in pendenza della condizione?
Si spiega anzitutto cosa si intenda per pendenza della condizione.
La condizione pende quando l’avvenimento che ne costituisce
l’oggetto e che sblocca gli effetti del contratto non si è ancora
verificato, ma non si esclude che si verificherà.
La norma (art. 1356) distingue il comportamento a seconda che la
condizione sia sospensiva o risolutiva. In entrambi i casi, in modo
inverso, possono essere compiuti atti conservativi ovvero atti utili a
conservare la cosa materialmente e giuridicamente.
L’articolo successivo, il 1357, dispone che l’obbligato condizionato
sospensivamente o risolutivamente può compiere atti di
disposizione che tuttavia producono i loro effetti al verificarsi della
condizione.
Inoltre, la buona fede è necessaria a stabilire un vincolo fra le parti
al fine di fare in modo che l’evento desiderato si verifichi e si
producano gli effetti del contratto.
La condizione ha efficacia retroattiva e pertanto gli effetti liberati al
suo avverarsi si estendono dal momento in cui è stato stipulato il
negozio. L’articolo 1360 del codice civile infatti conferma che “Gli
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effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in
cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o
per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione
debbano essere riportati a un momento diverso”.
L’articolo 1359 infine afferma che “La condizione si considera
avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che
aveva interesse contrario all’avveramento di essa”. Questa è
un’ipotesi di finzione di avveramento in cui, chi impedisce il
verificarsi della condizione deve agire con dolo o colpa, non
essendo sufficiente il mero comportamento inerte. In tal caso la
condizione si considera ugualmente avverata.
IL TERMINE
Le parti nel contratto possono inserire una clausola, chiamata
termine, per limitarne nel tempo gli effetti oppure per stabilire il
momento entro il quale dev’essere adempiuta un’obbligazione. La
disciplina dunque distingue due tipi di termine:
- termine di efficacia: è di efficacia se incide sugli effetti del
contratto ovvero se e da quando questi si producono o se e da
quando questi cessano di prodursi. Sarà, dunque, un termine
iniziale o un termine finale. Si distingue dalla condizione
essenzialmente per la certezza dell’evento futuro a cui
corrisponde, che può essere una data o appunto un
avvenimento certo.
- termine di adempimento: il termine è di adempimento se
stabilisce il momento di esecuzione dell’obbligazione o delle
obbligazioni dedotte nel contratto.
Quando è impossibile, perché materialmente (la data non esiste) o
giuridicamente inesistente (contrario alla durata prevista dalla
legge) si ha la nullità del contratto se si trattava di termine iniziale,
la non apposizione del termine se era finale.
L’apposizione di un termine in contrasto a norme imperative di
legge determina la nullità del contratto.
IL MODUS
Del modus il legislatore non ha dettato una disciplina organica. Le
uniche norme si rinvengono in materia di donazione e di
testamento.
Il modus o onere, “è un peso imposto dall’autore di un atto di
liberalità (donazione, legato, istituzione di erede) che grava sul
beneficiario”. 13
L’obbligazione oggetto del modus è secondaria rispetto a quella di
liberalità cui è apposta e di cui costituisce un limite.
Il modus si distingue dalla condizione, perché forma un precetto
autonomo rispetto alla disposizione principale per la cui attuazione
non è necessario attendere che venga adempiuto l’onere.
Se il modus non viene adempiuto gli interessati possono agire per
chiedere l’adempimento dell’obbligo oggetto dell’onere senza che
cada l’atto.
Il modus impossibile o illecito è considerato come non apposto,
salvo che abbia costituito l’unico motivo determinante, perché
allora è nullo. Risoluzione e rescissione
Risoluzione
La risoluzione contrattuale è lo scioglimento del vincolo
contrattuale.
Il CC distingue 3 ipotesi di risoluzione:
1. La risoluzione per inadempimento -> riguarda i contratti a
prestazioni corrispettive. Presupposto è l’inadempimento, ossia
la violazione di una obbligazione contrattuale. A seguito
dell’inadempimento, l’altra parte ha due possibilità: può
scegliere di richiedere nuovamente l’adempimento, oppure
può richiedere la risoluzione del contratto. In entrambi i casi,
se l’inadempimento ha prodotto un danno, la parte
danneggiata avrà diritto ad un risarcimento; nel primo caso, il
danno e il conseguente risarcimento corrisponderanno al
ritardo dell’adempimento, nel secondo caso, corrisponderanno
alla prestazione mai adempiuta.
Nel caso in cui venga richiesta l’azione di adempimento, la
parte proponente, ha comunque la possibilità di chiedere in un
momento successivo la risoluzione; se, al contrario, si è deciso
di agire con la risoluzione, la parte non potrà poi
successivamente chiedere nuovamente l’adempimento.
Perché? perché richiesta la risoluzione, la parte inadempiente
potrà in un momento successivo non essere più nelle
condizioni di poter adempiere alla prestazione (es. un bene
che, in seguito alla risoluzione, è stato venduto a qualcun
altro).
Invece, nel caso in cui sia stato già posto l’atto di risoluzione e,
nel mentre, la parte inadempiente abbia adempiuto in ritardo,
la parte può rifiutare la prestazione.
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Affinché il giudice accolga la richiesta per la risoluzione del
contratto, è necessario che l’inadempimento sia di non scarsa
importanza.
La giurisprudenza si è pronunciata in merito alla prova
dell’inadempimento ed ha ritenuto che il creditore debba
soltanto provare l’esistenza del contratto dal quale sorge il
diritto alla prestazione (non è tenuto a provare anche
l’inadempimento); dovrà invece, in caso, essere la parte
inadempiente a dimostrare di aver adempiuto.
La risoluzione del contratto, pronunciata con sentenza dal