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IL CONTRATTO A FORMAZIONE PREDISPOSTA E LE NUOVE CLAUSOLE VESSATORIE

ART. 1341 c.c condizioni generali di contratto : a) “efficacia concludente” della proposta in quanto bisogna

conoscerla usando l’ordinaria diligenza b) attitudine della proposta a predisporsi per una serie indefinita di

rapporti contrattuali (contratto in serie) c) per le qualità professionali del proponente, di norma un

imprenditore non piccolo d) per l’assenza di contrattazione nel contenuto (contraente forte) che utilizza il

contratto come fase o elemento dell’organizzazione della propria attività economica e) per le modalità di

manifestazione della proposta (formulari o moduli), le clausole aggiunte se incompatibili prevalgono sulle

prestampate a meno che non siano specificazione o integrazione delle clausole prestampate f) per la

limitazione della libertà contrattuale del contraente debole (prendere o lasciare)

TUTELA CONTRAENTE DEBOLE CODICE CIVILE

Le clausole particolarmente sfavorevoli devono avere una doppia sottoscrizione senza la quale le clausole

non vincolano l’aderente, la giurisprudenza muta l’inefficacia in nullità, ne ammette la rilevabilità d’ufficio,

elabora specifici indici per riconoscere le clausole onerose, permette l’impugnazione della clausola, estende

il controllo anche ai contratti della pubblica amministrazione. Considera però tassativa quindi di stretta

interpretazione (numero chiuso) le clausole vessatorie (divieto d’analogia) che devono avere la caratteristica

di predisposte unilateralmente e per regolare una serie indefinita di rapporti contrattuali.

TUTELA CODICE CONSUMO E DIRETTIVA EUROPEA

Le nuove clausole vessatorie sono vietate (nulle) per l’aderente anche se da lui specificatamente approvate

per iscritto (ART.1469 c.c, ART.36 c.consumo), sul predisponente grava l’onere di informare l’aderente, in

modo chiaro e trasparente sul contenuto delle clausole ed entrambe le regole risultano applicabili

esclusivamente ai contratti conclusi fra un professionista e un consumatore.

Prevale comunque il principio che a tutela della figura del consumatore prevale sempre l’applicazione della

disciplina più favorevole indifferentemente dalla fonte legislativa da cui proviene (gerarchia delle fonti).

La nozione di clausola abusiva emerge nell’ambito di :

a) norme di qualificazione e interpretazione

- devono avere la caratteristica di predisposte unilateralmente e per regolare una serie indefinita di rapporti

contrattuali

- è abusiva solo quella clausola che obiettivamente determini un significativo squilibrio tra le parti

- se è stata oggetto di contrattazione individuale (in parte o per intero) ciò non impedisce che l’accertamento

di abusività si possa estendere alle restanti parti del contratto, l’onere della prova spetta dunque al

professionista che deve dimostrare : a) che si tratta di una clausola aggiunta oggetto di contrattazione

individuale, b) che si tratta di una clausola incompatibile con le prestampate

- sono in ogni caso nulle le clausole contenenti : a) limitazioni della responsabilità in caso di morte o danno

alla persona del consumatore, b) limitazioni della proponibilità dei terzi di azioni o eccezioni del

consumatore in caso di inadempimento parziale o totale del professionista, c) limitazioni al diritto del

consumatore di essere informato e prendere visione di tutte le clausole

- in caso di dubbio sul significato di una clausola dovrà essere interpretata a favore del consumatore

Il diritto all’accertamento del carattere vessatorio incontra tuttavia limitazioni :

- quando la clausola riproduce disposizioni di legge, non basta il semplice rinvio alla disposizione ma deve

essere riportata integralmente a conoscenza del consumatore (consenso informato)

b) norme di ordine pubblico di protezione

ba) regole di diritto interno

- l’accertamento dell’abusività determina la nullità della clausola ed opera solo a vantaggio del consumatore

(nullità di protezione) o rilevata d’ufficio (no dai terzi) , l’azione diretta a far valere l’inefficacia è

imprescrittibile.

- l’inefficacia non si propaga all’intero contratto ma è solo motivo di nullità parziale (ART.1419) contro

l’orientamento della giurisprudenza all’ART.1341

- il professionista è dunque tenuto a mantenere un contratto “spuntato” delle clausole a lui più favorevoli

bb) regole diritto internazionale privato

- per alcuni casi viene limitata la scelta della lex contractus quando per effetto di questa il consumatore

posso essere privato dalla protezione garantita da disposizioni imperative della legge di residenza abituale,

se la clausola di rinvio a una legge straniera sia difforme o elusiva della protezione verrà integrata

automaticamente da una clausola legale correttiva

bc) regole di prevenzione

predisposte per ridurre l’inserzione di clausole abusive, i rimedi comprendevano : a) legittimazione di

persone (fisiche e giuridiche) o organizzazioni predisposte per tutelare i consumatori, b) i rimedi potrebbero

essere diretti oltre che al singolo professionista anche a più professionisti che utilizzassero o facessero

raccomandazione all’inserzione di clausole abusive.

Queste regole di prevenzione sono state attuate :

a) natura giuridica del rimedio

- è stata istituita un’azione inibitoria diretta ad ottenere con l’accertamento del carattere abusivo della

clausola la consequenziale condanna a non inserire o a non ripete l’inserzione in futuro, quando ricorrono i

presupposti l’azione inibitoria può essere concessa per giusti motivi prima della sentenza di condanna,

nell’ambito di procedimento cautelare. La tutela quindi punta all’eliminazione dal sistema delle clausole

abusive e può essere applicata anche quando le clausole non siano state inserite in un contratto ma soltanto

raccomandate da professionisti o da loro associazioni.

b) legittimazione dei soggetti interessati al rimedio

ba) legittimazione attiva

- consumatori, associazioni inserite nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti

rappresentative a livello nazionale, Autorità antitrust che da autorità ad agire a chiunque ne abbia interesse

comprese le associazioni di consumatori e dei professionisti in applicazione della legge antitrust (libera

concorrenza del mercato).

- per i professionisti, limitazioni dell’oggetto del controllo alle sole clausole abusive utilizzate o

raccomandate da professionisti (ART.37 c.consumo)

bb) legittimazione passiva

- spetta al professionista o all’associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l’uso di

condizioni generali di contratto contenenti clausole abusive.

c) efficacia soggettiva del rimedio

- per la legittimazione attiva è destinata a produrre effetti erga omnes, l’azione inibitoria assume dunque i

connotati tipici di un’azione di massa destinata a produrre giudicati di massa a protezioni d’interessi di

massa.

Tali regole predisposte a tutela preventiva di interessi diffusi rispondono a una serie di ragioni :

a) assicurare la massima estensione del controllo e quindi dell’attuazione dell’oggetto giuridico della tutela

b) consentire la diffusione del controllo sui contratti predisposti dalle imprese intese come entità

economicamente unitarie

- estendere l’efficacia inibitoria del giudicato, riconoscendo al venditore finale un’azione di regresso nei

confronti del fornitore per i danni subiti in conseguenza della nullità di clausole abusive

- garantire la leale concorrenza fra le imprese nell’interesse del mercato e dei consumatori (lealtà e

trasparenza) che portano sul mercato se attuate lievitazione di costi dei beni e servizi e alterazione delle

regole della concorrenza tutto a vantaggio dei professionisti sleali, a tutela è predisposto per il professionista

danneggiato il risarcimento del danno a titolo extracontrattuale, ammettendo l’azione di classe per il caso di

pratiche scorrette e contrarie alla concorrenza

- danno per i consumatori dove correttezza, trasparenza e equità nei rapporti contrattuali vengono qualificati

come diritti soggettivi azionabili individualmente o collettivamente.

APPLICAZIONE DISCIPLINA

Ora estesa a tutti i contratti ma per la singola fattispecie di consumo oggetto cessione di beni o servizi

purchè stipulati da :

- consumatori persona fisica con fini diversi dalla sua attività professionale

- professionisti qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale

La direttiva è quindi sicuramente applicabile a :

- persone fisiche rappresentate per il compimento di atti estranei agli scopi di un’attività professionale

- consumatore / professionista per contratti conclusi come fattispecie d’interposizione fittizia o reale di

persona

- all’imprenditore per conto proprio

Risulta invece più difficoltosa l’applicazione per :

- organizzazioni, diverse dalla persona giuridica e dalle società commerciali a base personale, che non

siano titolari d’impresa (volontariato) nell’ambito di attività economiche non profit

- imprese familiari (art.230 bis)

- impresa artigiana (art.2083)

- imprenditore agricolo (art.2135)

Sono da considerarsi professionisti :

- le persone fisiche che agiscono, direttamente o indirettamente, nell’esercizio della propria attività

professionale

- le persone fisiche “organo” di persona giuridica o di società commerciali

- i rappresentanti dell’imprenditore

- il procuratore del professionista

- il professionista che svolge attività connesse

Non sono invece mai consumatori le persone giuridiche.

ELENCO CLAUSOLE VESSATORIE

Si presumono vessatorie nonostante il carattere tassativo dell’elencazione :

a) le clausole di limitazione della responsabilità

- per il caso di morte o lesione personale del consumatore (violazione diritti inviolabili dell’uomo)

- limitazioni della responsabilità del professionista per dolo o colpa grave

b) le clausole che ampliano il potere contrattuale del professionista

- il diritto di variare unilateralmente le condizioni di contratto compreso il prezzo del bene fino alla

consegna, fanno eccezione le clausole di indicizzazione dei prezzi che siano permesse dalla legge e con

modalità e criteri espressamente dichiarati.

- nei contratti di durata o a tempo indeterminato, il diritto di recedere dal contratto senza congruo preavviso

o in mancanza di motivi gravi

- la clausola che consente di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non

conclude il contratto e ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di richiedere il doppio della

somma corrisposta se quest&rs

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Publisher
A.A. 2012-2013
21 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.imola93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pellicanò Aldo Alessandro.