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IL CONTRATTO A FORMAZIONE PREDISPOSTA E LE NUOVE CLAUSOLE VESSATORIE
ART. 1341 c.c condizioni generali di contratto : a) “efficacia concludente” della proposta in quanto bisogna
conoscerla usando l’ordinaria diligenza b) attitudine della proposta a predisporsi per una serie indefinita di
rapporti contrattuali (contratto in serie) c) per le qualità professionali del proponente, di norma un
imprenditore non piccolo d) per l’assenza di contrattazione nel contenuto (contraente forte) che utilizza il
contratto come fase o elemento dell’organizzazione della propria attività economica e) per le modalità di
manifestazione della proposta (formulari o moduli), le clausole aggiunte se incompatibili prevalgono sulle
prestampate a meno che non siano specificazione o integrazione delle clausole prestampate f) per la
limitazione della libertà contrattuale del contraente debole (prendere o lasciare)
TUTELA CONTRAENTE DEBOLE CODICE CIVILE
Le clausole particolarmente sfavorevoli devono avere una doppia sottoscrizione senza la quale le clausole
non vincolano l’aderente, la giurisprudenza muta l’inefficacia in nullità, ne ammette la rilevabilità d’ufficio,
elabora specifici indici per riconoscere le clausole onerose, permette l’impugnazione della clausola, estende
il controllo anche ai contratti della pubblica amministrazione. Considera però tassativa quindi di stretta
interpretazione (numero chiuso) le clausole vessatorie (divieto d’analogia) che devono avere la caratteristica
di predisposte unilateralmente e per regolare una serie indefinita di rapporti contrattuali.
TUTELA CODICE CONSUMO E DIRETTIVA EUROPEA
Le nuove clausole vessatorie sono vietate (nulle) per l’aderente anche se da lui specificatamente approvate
per iscritto (ART.1469 c.c, ART.36 c.consumo), sul predisponente grava l’onere di informare l’aderente, in
modo chiaro e trasparente sul contenuto delle clausole ed entrambe le regole risultano applicabili
esclusivamente ai contratti conclusi fra un professionista e un consumatore.
Prevale comunque il principio che a tutela della figura del consumatore prevale sempre l’applicazione della
disciplina più favorevole indifferentemente dalla fonte legislativa da cui proviene (gerarchia delle fonti).
La nozione di clausola abusiva emerge nell’ambito di :
a) norme di qualificazione e interpretazione
- devono avere la caratteristica di predisposte unilateralmente e per regolare una serie indefinita di rapporti
contrattuali
- è abusiva solo quella clausola che obiettivamente determini un significativo squilibrio tra le parti
- se è stata oggetto di contrattazione individuale (in parte o per intero) ciò non impedisce che l’accertamento
di abusività si possa estendere alle restanti parti del contratto, l’onere della prova spetta dunque al
professionista che deve dimostrare : a) che si tratta di una clausola aggiunta oggetto di contrattazione
individuale, b) che si tratta di una clausola incompatibile con le prestampate
- sono in ogni caso nulle le clausole contenenti : a) limitazioni della responsabilità in caso di morte o danno
alla persona del consumatore, b) limitazioni della proponibilità dei terzi di azioni o eccezioni del
consumatore in caso di inadempimento parziale o totale del professionista, c) limitazioni al diritto del
consumatore di essere informato e prendere visione di tutte le clausole
- in caso di dubbio sul significato di una clausola dovrà essere interpretata a favore del consumatore
Il diritto all’accertamento del carattere vessatorio incontra tuttavia limitazioni :
- quando la clausola riproduce disposizioni di legge, non basta il semplice rinvio alla disposizione ma deve
essere riportata integralmente a conoscenza del consumatore (consenso informato)
b) norme di ordine pubblico di protezione
ba) regole di diritto interno
- l’accertamento dell’abusività determina la nullità della clausola ed opera solo a vantaggio del consumatore
(nullità di protezione) o rilevata d’ufficio (no dai terzi) , l’azione diretta a far valere l’inefficacia è
imprescrittibile.
- l’inefficacia non si propaga all’intero contratto ma è solo motivo di nullità parziale (ART.1419) contro
l’orientamento della giurisprudenza all’ART.1341
- il professionista è dunque tenuto a mantenere un contratto “spuntato” delle clausole a lui più favorevoli
bb) regole diritto internazionale privato
- per alcuni casi viene limitata la scelta della lex contractus quando per effetto di questa il consumatore
posso essere privato dalla protezione garantita da disposizioni imperative della legge di residenza abituale,
se la clausola di rinvio a una legge straniera sia difforme o elusiva della protezione verrà integrata
automaticamente da una clausola legale correttiva
bc) regole di prevenzione
predisposte per ridurre l’inserzione di clausole abusive, i rimedi comprendevano : a) legittimazione di
persone (fisiche e giuridiche) o organizzazioni predisposte per tutelare i consumatori, b) i rimedi potrebbero
essere diretti oltre che al singolo professionista anche a più professionisti che utilizzassero o facessero
raccomandazione all’inserzione di clausole abusive.
Queste regole di prevenzione sono state attuate :
a) natura giuridica del rimedio
- è stata istituita un’azione inibitoria diretta ad ottenere con l’accertamento del carattere abusivo della
clausola la consequenziale condanna a non inserire o a non ripete l’inserzione in futuro, quando ricorrono i
presupposti l’azione inibitoria può essere concessa per giusti motivi prima della sentenza di condanna,
nell’ambito di procedimento cautelare. La tutela quindi punta all’eliminazione dal sistema delle clausole
abusive e può essere applicata anche quando le clausole non siano state inserite in un contratto ma soltanto
raccomandate da professionisti o da loro associazioni.
b) legittimazione dei soggetti interessati al rimedio
ba) legittimazione attiva
- consumatori, associazioni inserite nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale, Autorità antitrust che da autorità ad agire a chiunque ne abbia interesse
comprese le associazioni di consumatori e dei professionisti in applicazione della legge antitrust (libera
concorrenza del mercato).
- per i professionisti, limitazioni dell’oggetto del controllo alle sole clausole abusive utilizzate o
raccomandate da professionisti (ART.37 c.consumo)
bb) legittimazione passiva
- spetta al professionista o all’associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l’uso di
condizioni generali di contratto contenenti clausole abusive.
c) efficacia soggettiva del rimedio
- per la legittimazione attiva è destinata a produrre effetti erga omnes, l’azione inibitoria assume dunque i
connotati tipici di un’azione di massa destinata a produrre giudicati di massa a protezioni d’interessi di
massa.
Tali regole predisposte a tutela preventiva di interessi diffusi rispondono a una serie di ragioni :
a) assicurare la massima estensione del controllo e quindi dell’attuazione dell’oggetto giuridico della tutela
b) consentire la diffusione del controllo sui contratti predisposti dalle imprese intese come entità
economicamente unitarie
- estendere l’efficacia inibitoria del giudicato, riconoscendo al venditore finale un’azione di regresso nei
confronti del fornitore per i danni subiti in conseguenza della nullità di clausole abusive
- garantire la leale concorrenza fra le imprese nell’interesse del mercato e dei consumatori (lealtà e
trasparenza) che portano sul mercato se attuate lievitazione di costi dei beni e servizi e alterazione delle
regole della concorrenza tutto a vantaggio dei professionisti sleali, a tutela è predisposto per il professionista
danneggiato il risarcimento del danno a titolo extracontrattuale, ammettendo l’azione di classe per il caso di
pratiche scorrette e contrarie alla concorrenza
- danno per i consumatori dove correttezza, trasparenza e equità nei rapporti contrattuali vengono qualificati
come diritti soggettivi azionabili individualmente o collettivamente.
APPLICAZIONE DISCIPLINA
Ora estesa a tutti i contratti ma per la singola fattispecie di consumo oggetto cessione di beni o servizi
purchè stipulati da :
- consumatori persona fisica con fini diversi dalla sua attività professionale
- professionisti qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale
La direttiva è quindi sicuramente applicabile a :
- persone fisiche rappresentate per il compimento di atti estranei agli scopi di un’attività professionale
- consumatore / professionista per contratti conclusi come fattispecie d’interposizione fittizia o reale di
persona
- all’imprenditore per conto proprio
Risulta invece più difficoltosa l’applicazione per :
- organizzazioni, diverse dalla persona giuridica e dalle società commerciali a base personale, che non
siano titolari d’impresa (volontariato) nell’ambito di attività economiche non profit
- imprese familiari (art.230 bis)
- impresa artigiana (art.2083)
- imprenditore agricolo (art.2135)
Sono da considerarsi professionisti :
- le persone fisiche che agiscono, direttamente o indirettamente, nell’esercizio della propria attività
professionale
- le persone fisiche “organo” di persona giuridica o di società commerciali
- i rappresentanti dell’imprenditore
- il procuratore del professionista
- il professionista che svolge attività connesse
Non sono invece mai consumatori le persone giuridiche.
ELENCO CLAUSOLE VESSATORIE
Si presumono vessatorie nonostante il carattere tassativo dell’elencazione :
a) le clausole di limitazione della responsabilità
- per il caso di morte o lesione personale del consumatore (violazione diritti inviolabili dell’uomo)
- limitazioni della responsabilità del professionista per dolo o colpa grave
b) le clausole che ampliano il potere contrattuale del professionista
- il diritto di variare unilateralmente le condizioni di contratto compreso il prezzo del bene fino alla
consegna, fanno eccezione le clausole di indicizzazione dei prezzi che siano permesse dalla legge e con
modalità e criteri espressamente dichiarati.
- nei contratti di durata o a tempo indeterminato, il diritto di recedere dal contratto senza congruo preavviso
o in mancanza di motivi gravi
- la clausola che consente di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non
conclude il contratto e ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di richiedere il doppio della
somma corrisposta se quest&rs