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INVLAIDITA’ E INEFFICACIA

Quando il negozio è invalido? Cioè privo di idoneità ad acquistare pieno valore giuridico

L’invalidità si divide in:

Nullità: (più grave della annullabilità). Il contratto nullo è invalido e anche non idoneo a

§ produrre in alcun modo i suoi effetti.

Le cause di nullità del contratto (art.1418):

a. Caso in cui la nullità sia specificamente combinata (prevista in modo specifico) da una

norma di legge (NULLITA’ TESTUALE)

b. Caso in cui la nullità sia per mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali (NULLITA’

STRUTTURALI)

c. Caso in cui si verifica contrarietà a norme imperative, anche se la nullità non è

espressamente prevista da una specifica norma (NULLITA’ VIRTUALE)

d. Caso in cui si ha la NULLITA’ di PROTEZIONE, dove la nullità non è prevista nell’interesse

generale, ma a tutela di un singolo contraente, in particolare il consumatore

e. La NULLITA’ può essere TOTALE (quando riguarda tutto il contratto) e parziale (quando

riguarda una o più clausole). MICHELA CARENZI 24

Nel caso del contratto affetto da una nullità parziale va considerato nullo interamente nullo se risulta

che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte che è nulla.

Come si agisce per accertare la nullità?

Con una azione di accertamento giudiziale della nullità: azione imprescrittibile (può essere proposta

sempre), inoltre il contratto nullo non può essere convalidato, quindi è esclusa qualsiasi sanatoria.

L’azione di nullità è un’azione di mero accertamento.

E chi sono i legittimati attivi che possono far valere la nullità?

Chiunque vi abbia interesse.

La nullità può essere rilevata d’ufficio (è il contrario di ufficio è a distanza di parte, quindi quando una

qualità dell’atto è rilevabile di ufficio significa che non c’è bisogno che la parte lo richieda) dal giudice

(Il contratto nullo può essere soggetto a conversione, quando presenta tutti i requisiti di un contratto

diverso da quello concretamente posto in essere e quando risulti che le parti se fossero state

consapevoli della nullità, avrebbero concluso quel contratto diverso.)

Importanti sono le conseguenze nella nullità:

Il negozio nullo non produce nessun effetto.

Se il negozio nullo è stato eseguito si può pretendere la restituzione delle prestazioni eseguite

Annullabilità: i casi previsti dal codice sono:

§ a. Incapacità legale o naturale del soggetto

b. I vizi della volontà (errore, violenza e dolo)

Il negozio annullabile è originariamente efficace, non inefficace come il negozio nullo, quindi

è idoneo a produrre i suoi effetti. (es: contratto stipulato da un soggetto incapace di intendere e

di volere, fino a quando non viene annullato con sentenza produce i suoi effetti)

L’azione che tende a far annullare un negozio, è un’azione costitutiva, non di mero

accertamento come nella nullità (perché il contratto essendo nullo dall’origine, andava solo

accertato che lo fosse, ma la sentenza del giudice non cambiava la situazione).

Qui invece la sentenza del giudice modifica la realtà perché un contratto prima efficace diventa

inefficace proprio perché annullato dalla sentenza.

L’annullabilità non può essere invocata da chiunque ma solo dalla parte nel cui interesse è

prevista.

L’annullabilità dell’atto non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma occorre una domanda

di parte

L’azione di annullamento a differenza dall’azione di nullità è soggetta a prescrizione (il termine

è 5 anni), e mentre l’azione è soggetta a prescrizione, se io voglio eccepire la annullabilità

posso farlo in ogni tempo.

EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO:

Se la domanda viene accolta, l’annullamento è retroattivo, quindi si considera come se il

negozio non avesse mai prodotto alcun effetto e vanno restituite le prestazioni eseguite in

attuazione del negozio annullabile.

Il negozio annullabile può essere sanato (cosa non possibile per il negozio nullo) con la

convalida; la parte che può proporre azione di annullamento rinuncia a proporla e può

MICHELA CARENZI 25

farlo o in modo espresso (dichiarando che intende convalidare il negozio) o tacito (dando

esecuzione al contratto essendo consapevole del vizio)

Poi altri elementi importanti sono:

INESISTENZA: creata dalla dottrina, il codice non la prevede.

§ DISTINZIONE

§ VALIDITA’-INVALIDITA’

§ EFFICACIA-INEFFICACIA

§ Efficacia: concreta idoneità del negozio a produrre gli effetti giuridici ai quali è preordinato.

Non tutti i negozi validi sono efficaci e non tutti i negozi efficaci sono per forza validi. Sono due

categorie distinte.

Di norma, di regola, un atto valido, è anche efficace. Ma ci possono anche essere casi di atti

validi però inefficaci. Ci sono anche atti invalidi ma efficaci (un contratto annullabile, quindi

invalido, ma fino a quando non viene annullato, è un contratto efficace, quindi produce i suoi

effetti fino a quando non vinee annullato con la sentenza)

Atto nullo: è un atto originariamente invalido e inefficace

Inefficacia può essere:

Originaria: quando il contratto è inefficace dall’origine

§ Successiva: quando dipende dall’impugnazione di una parte o di un terzo

§

RESCISSIONE E RISOLUZIONE

Rescissione: per il contratto concluso in stato di pericolo.

Può essere chiesta quando il contratto è stato stipulato in stato di pericolo; cioè uno dei contraenti o

un’altra persona si trovava in una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Inoltre, lo stato di pericolo doveva essere noto alla controparte e le condizioni a cui il contraente a cui

dovuto soggiacere erano inique (non eque).

Poi è rescindibile il contratto nel caso in cui vi sia una lesione intesa come sproporzione tra la

prestazione di una parte e quella della dell’altra.

Questa lesione deve essere ULTRA DI MIDIUM, cioè il valore di una prestazione deve essere superiore

rispetto al doppio del valore di una controprestazione.

“lo stato di bisogno della parte danneggiata” (es: una difficoltà economica)

Terzo elemento è soggettivo: la parte avvantaggiata deve aver approfittato dello stato di bisogno della

controparte

L’azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. MICHELA CARENZI 26

Ci sono quindi due tipi di rescissioni: per contratto concluso per pericolo e per lesione ultra di midum

Risoluzione: lo scioglimento del vincolo contrattuale con la cessazione degli effetti che ne derivano.

Questo può avvenire per:

inadempimento: è possibile quando una delle parti non adempie al contratto.

Il contrente non inadempiente può scegliere: o chiede l’adempimento degli accordi e quindi la

manutenzione del contratto con condanna della controparte a eseguire la prestazione, oppure agisce

per la risoluzione del contratto con la quale il contratto viene sciolto e considerato come se non fosse

mai stato stipulato.

In aggiunta in entrambi i casi il contraente non inadempiente può richiedere il risarcimento dei danni.

Rapporto tra le due azioni: se proposta prima l’azione di adempimento, chi l’ha proposta può sempre

cambiare idea e richiedere poi la risoluzione; mentre se viene richiesta la risoluzione, poi non si può

più chiedere l’adempimento.

Per ottenere la risoluzione occorre domandarlo al giudice: la sentenza che accoglie la domanda ha

natura costitutiva perché modifica la realtà sciogliendo il vincolo contrattuale.

Perché venga accolta questa domanda, il giudice deve accertare che l’inadempimento non abbia scarsa

importanza.

A chi spetta la prova dell’inadempimento: spetta al debitore provare di aver adempiuto.

Quindi il creditore deve solo produrre il titolo, mentre spetterà al debitore provare di aver adempiuto.

La risoluzione ha efficacia retroattiva salvo i contratti di esecuzione periodica.

Questa è la risoluzione giudiziale

Ci sono anche casi in cui la risoluzione del contratto, interviene non in seguito a una sentenza del

giudice, ma di diritto, cioè IPSO IURE. E sono appunto casi di risoluzione di diritto.

Questi casi sono:

Clausola risolutiva espressa (clausola del contratto con cui le parti prevedono che se una

§ clausola del contratto non viene adempiuta, il contratto dovrà considerarsi automaticamente

risolto)

Diffida adempiere: quando nel contratto manchi la clausola risolutiva espressa la parte non

§ inadempiente può comunque ottenere una risoluzione di diritto mediante diffida ad adempiere

cioè dichiarazione scritta con cui intima all’altro contraente di provvedere entro un termine

congruo. Avvertendolo che se non adempirà entro il termine il contratto sarà risolto

Il termine essenziale, quindi la scadenza del termine essenziale: scaduto il termine essenziale la

§ prestazione diventa inutile per il creditore, quindi il contratto si intende risolto.

Poi si ha l’eccezione di inadempimento si ha quando un contraente può rifiutare di eseguire la

prestazione se l’altra parte non adempie o non offe di adempiere alla propria

impossibilità sopravvenuta: Fa venire meno la causa del rapporto e quindi da luogo alla risoluzione che

opera di diritto

eccessiva onerosità: Il contratto può essere risolto quando concorrono queste condizioni:

MICHELA CARENZI 27

Deve essere trascorso del tempo dal momento in cui il contratto è stato stipulato e la sua esecuzione;

nel frattempo deve essere intervenuta una situazione di eccessiva onerosità della prestazione per una

delle due parti. Questa eccessiva onerosità deve dipendere da avvenimenti straordinari e

imprevedibili.

Ciò che farà il giudice è appunto considerare risolto il contratto a meno che la controparte non offra di

modificarlo, riducendolo ad equità.

CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Classe speciale di contraenti: consumatori = persone fisiche che agiscono per scopi estranei

dall’attività imprenditoriale, artigianale, o professionale.

Disciplina che si applica ai contratti stipulati da un consumatore e un professionista, non da due

consumatori o due professionisti.

Rispetto a questi contratti si hanno:

obblighi di informazione: ciò comporta una disciplina che vieta le pratiche commerciali

§ scorrette o ingannevoli

disciplina delle clausole vessatorie: clausole che un professionista nella propria attività di

&se

Dettagli
A.A. 2018-2019
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michela.carenzi01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.