Diritto privato
Diritto privato = disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati
Ordinamento giuridico
Ordinamento giuridico = insieme delle norme che regolano la vita di una comunità
Diritto positivo
Diritto positivo = insieme delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico
Parte
Parte = centro d’interessi, si può avere una parte composta da più persone. Da non confondere con individuo
Fattispecie
Fattispecie = parte della norma che descrive l’evento che intende regolare
Tipologie di fattispecie
- F. Astratta = fatto non realmente accaduto, ma descritto ipoteticamente da una norma che specifica cosa deve verificarsi affinché produca una data conseguenza giuridica (modello ipotetico)
- F. Concreta = fatto o più fatti realmente accaduti e rispetto ai quali si deve accertare quali effetti giuridici producano
- F. Semplice = quando consiste in un unico fatto giuridico
- F. Complessa = quando consiste in più fatti giuridici
- F. A formazione progressiva = quando consiste in una serie di fatti che si succedono nel tempo e che producono effetti prodromici e/o preliminari
Il soggetto del rapporto giuridico
Le situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi, doveri) fanno capo a quelli che vengono definiti soggetti.
Capacità giuridica
Capacità giuridica = idoneità a essere soggetti (persone fisiche, enti), la capacità di essere titolare tendenzialmente di tutte le situazioni giuridiche soggettive connesse alla tutela dei propri interessi
Capacità di agire
Capacità di agire = idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica (capacità di compiere personalmente ed autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi). Si acquisisce di norma al compimento dei 18 anni.
Incapacità di agire
- Minore età = non può stipulare direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica e neppure decidere il loro comportamento. La gestione del patrimonio del minore e il compimento di ogni atto relativo competono in via esclusiva ai genitori disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di amministrazione straordinaria e gli atti in cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
- Interdizione giudiziale = l’interdetto non può compiere direttamente alcun atto negoziale se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Può essere pronunciata solo alla maggiore età del soggetto e deve contenere le seguenti caratteristiche per essere pronunciata con sentenza del tribunale:
- Infermità mentale = malattia che mini profondamente il soggetto nella sua sfera intellettiva e volitiva
- Abitualità = malattia non transitoria seppur con brevi intervalli di lucidità
- Incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi = vista l’infermità mentale
- Necessità di adeguata protezione = si può procedere all’interdizione solo quando gli strumenti di protezione dell’incapace siano non sufficienti o non idonei
- Interdizione legale = l’interdetto non può compiere atti dispositivi del proprio patrimonio. Viene interdetta legalmente una persona in grado di intendere e di volere che sia stata condannata all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni per delitti non colposi. Misura punitiva.
- Inabilitazione = l’inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione, ma necessita dell’assistenza di un curatore per gli atti di amministrazione straordinaria. È pronunciata dal tribunale quando si verificano uno dei seguenti presupposti:
- Infermità mentale non talmente grave da far luogo all’interdizione = il soggetto è in grado di intendere e di volere ma non è in grado di attendere personalmente ai propri affari
- Prodigalità = impulso patologico allo sperpero, che induce il soggetto e/o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici
- Abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti = a condizione che il soggetto esponga se stesso e/o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici
- Sordità o cecità dalla nascita/prima infanzia = a condizione che il soggetto non abbia ricevuto un’educazione sufficiente a fargli acquisire la capacità necessaria per attendere personalmente ai propri affari
- Emancipazione = il soggetto di 16 anni compiuti che abbia contratto il matrimonio può compiere autonomamente gli atti di amministrazione ordinaria, ma necessita l’assistenza di un curatore per gli atti di amministrazione straordinaria, fino al compimento della maggiore età.
- Amministrazione di sostegno = può essere richiesta dalla maggiore età. Consiste nell’affiancamento del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. Può essere richiesta quando si verifichino congiuntamente i seguenti presupposti:
- Infermità o menomazione fisica o psichica della persona = che precluda anche solo in parte l’espletamento delle funzioni di vita quotidiane in modo autonomo, sia in via abituale che temporanea
- Impossibilità di provvedere ai propri interessi dovuta alla detta infermità = anche in caso che l’infermità agisca su alcuni profili della sua personalità
- Incapacità naturale = il soggetto pur non essendo legalmente incapace di agire, è per qualsiasi causa anche transitoria incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono compiuti. È consentito l’annullamento di qualsiasi atto a condizione che si possa provare la temporanea incapacità e il pregiudizio subito dall’incapace naturale.
Persona fisica
Persona fisica = singolo essere umano, acquisisce la capacità giuridica alla nascita
Incapacità speciali
Incapacità speciali = non idoneità ad essere soggetti giuridici in determinate circostanze, che necessitano di ulteriori presupposti oltre alla nascita (es. min. 16 anni per sposarsi, min. 16 anni per stipulare un contratto di lavoro subordinato)
Tipologie di incapacità speciali
- Assolute = se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o di atto
- Relative = se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o di atto, ma solo con determinate persone o solo in determinate circostanze
Fatti, atti e negozi
Fatto giuridico
Fatto giuridico = qualsiasi avvenimento che produca effetti giuridici
Fatto giuridico in senso stretto o naturale
Fatto giuridico in senso stretto o naturale = avvenimento non imputabile ad opera dell’uomo che produce effetti giuridici
Atto giuridico
Atto giuridico = avvenimento imputabile ad opera dell’uomo (atti umani consapevoli e volontari) che produce effetti giuridici
Atti giuridici in senso stretto
Atti giuridici in senso stretto = atti umani consapevoli e volontari che non siano negozi giuridici
Atti giuridici
- Leciti = atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento
- Illeciti = atti compiuti in violazione di doveri giuridici che producono la lesione del diritto soggettivo altrui
Atti leciti
- Operazioni/atti reali/materiali = atti che consistono nella modificazione del mondo esterno (es. costruzione di un edificio)
- Dichiarazioni = atti diretti a comunicare la propria volontà, opinione, pensiero o stato d’animo
Dichiarazioni
- Negozi giuridici = dichiarazioni con cui i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi, nell’autonomia a loro riconosciuta dall’ordinamento. “dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti (intenti) ed alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto”
Elementi del negozio
- Presupposti = circostanze estrinseche al negozio, indispensabili perché il negozio sia valido (capacità e legittimazione della persona, che stipula il negozio, a disporre del rapporto)
- Elementi essenziali = se mancanti o viziati comportano la nullità del contratto
- Elementi accidentali = se presenti incidono sull’efficacia del negozio
- Elementi naturali = effetti che la legge considera connaturati al negozio posto in essere dalle parti stesse (si producono senza previsione delle parti, salvo contraria volontà manifestata dalle parti)
Dichiarazione
Dichiarazione = la volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici deve essere dichiarata, che sia espressa o tacita.
Dichiarazioni di scienza
Dichiarazioni di scienza = atto in cui si comunica ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione del passato di cui si è a diretta conoscenza (confessione) o che si ha preso in esame (inventari, bilanci)
Negozi giuridici: struttura soggettiva
Numero delle parti
- N. unilaterale = perfezionato con la dichiarazione di volontà di una sola parte (testamento, atto costitutivo di una fondazione)
- N. u. recettizi = per produrre un effetto giuridico la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona attraverso comunicazione/notifica
- N. u. non recettizi = producono un effetto giuridico a prescindere dalla comunicazione ad uno specifico destinatario
- Atto collegiale = dichiarazione di volontà di un organo pluripersonale, di una persona giuridica o di una collettività organizzata con fine comune (assemblea condominiale, deliberazione di un’assemblea di società per azioni)
- Atto complesso = dichiarazione di volontà di più parti aventi lo stesso contenuto ed espressione di un unico interesse che si fondono in una sola volontà unitaria
- N. bilaterale = se le parti sono 2
- N. plurilaterale = se le parti sono più di 2 e ognuna ha una sua autonoma posizione di interesse
Vivi e mortis causa
- N. mortis causa = gli effetti giuridici presuppongono la morte di una persona (testamento)
- Inter vivos = il negozio viene stipulato da parti vive (vendita)
N. patrimoniali
- A titolo gratuito = quando un soggetto acquisisce qualsiasi tipo di diritto/beneficio/vantaggio senza alcun correlativo sacrificio
- A titolo oneroso = quando un soggetto per acquisire qualsiasi tipo di diritto/beneficio/vantaggio accetta un correlativo sacrificio
- Di attribuzione patrimoniale = spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro (vendita, donazione)
- Negozi di disposizione = diminuzione del patrimonio mediante alienazione o rinunzia
- Traslativi = se attuano il trasferimento del diritto a favore di altri
- Traslativo costitutivi = se costituiscono un diritto reale limitato su un bene del disponente
- Abdicativi = dismette un diritto senza trasferirlo ad altri (rinunzia)
- Negozi di obbligazione = danno luogo alla nascita di un’obbligazione sebbene possa essere diretta al trasferimento di un diritto
N. apatimoniali
- N. di accertamento = servono ad eliminare controversie e dubbi sulla condizione giuridica esistente (ha effetto retroattivo)
Di forma
- N. solenni = è richiesta dalla legge una determinata forma per la loro validità (forma ad substantiam) oppure per provarne l’esistenza (forma ad probationem)
- N. non solenni = la forma è libera
- Convenzionali = è richiesto dai privati una determinata forma per la loro validità (es. recesso in forma scritta o per raccomandata)
Diritti reali e rapporti obbligatori
Diritti reali
Diritti reali = è un diritto soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto e immediato su una cosa. Le caratteristiche dei diritti reali sono:
- Tipicità = sono ammessi solo i diritti tipizzati dal legislatore
- Immediatezza = il titolare può soddisfare il proprio interesse in maniera diretta
- Assolutezza = il titolare può far valere il proprio diritto nei confronti di tutti
- Diritto di seguito = il titolare potrà perseguire il diritto nei confronti di qualsiasi soggetto, in quanto il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto
Rapporti obbligatori
Rapporti obbligatori = un soggetto (debitore) è tenuto ad una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto (creditore)
Contratto
Contratto = figura del negozio giuridico, “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”, incontro della volontà di due soggetti, volto a produrre un effetto giuridico (acquisto di un bene/servizio, noleggio/locazione, offerta di un bene/servizio in cambio di denaro). Il contratto è uno strumento fondamentale del sistema economico, in quanto veicolo di scambi. Il contratto è un accordo, ovvero esiste in quanto due o più parti concordino nel volere la produzione di determinati effetti giuridici. Contratto e accordo non coincidono sempre tra loro.
Elementi essenziali
- Accordo delle parti = incontro della volontà delle parti
- La causa = la somma degli scopi perseguiti dalle parti / funzione obiettiva economico-sociale del negozio giuridico / funzione giuridica dell’atto
- L’oggetto = deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile e può essere inteso sia come regolamento dei rapporti giuridici sia in senso materiale
- La forma = modo in cui si manifesta la volontà negoziale
Tipologie
- Tipici = contratti previsti dalla legge
- Atipici = contratti non previsti ed espressamente regolati dalla legge, che hanno validità solo se... (testo incompleto)
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