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CONTRATTO
Il contratto è la figura del negozio giuridico, "accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale", incontro della volontà di due soggetti, volto a produrre un effetto giuridico (acquisto di un bene/servizio, noleggio/locazione, offerta di un bene/servizio in cambio di denaro). Il contratto è uno strumento fondamentale del sistema economico, in quanto veicolo di scambi. Il contratto è un ACCORDO, ovvero esiste in quanto due o più parti concordino nel volere la produzione di determinati effetti giuridici. Contratto e accordo non coincidono sempre tra loro.
Elementi essenziali:
- ACCORDO DELLE PARTI = incontro della volontà delle parti
- LA CAUSA = la somma degli scopi perseguiti dalle parti / funzione obiettiva economico-sociale del negozio giuridico / funzione giuridica dell'atto
- L'OGGETTO = deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile e può essere
TIPOLOGIE
- TIPICI = contratti previsti dalla legge
- ATIPICI = contratti non previsti ed espressamente regolati dalla legge, che hanno validità solo se hanno causa lecita a livello giuridico ed economico
TIPOLOGIE IN BASE AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
- CONSENSUALI = si perfezionano e concludono nel momento in cui si è raggiunto il consenso
- Contratti che attuano il trasferimento della proprietà di una determinata cosa
- Contratti che hanno ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali
- Contratti che attuano il trasferimento di altri tipi di diritti diversi da quelli reali
- REALI = si perfezionano nel momento in cui viene consegnata la cosa oggetto del contratto (consenso + consegna). Sono tutti TIPICI.
TIPOLOGIE IN BASE AGLI EFFETTI CHE PRODUCONO
- OBBLIGATORI = non realizzano per effetto del solo consenso il risultato perseguito.
ma obbligano le parti ad attuarlo (producono effetti obbligatori)- AD EFFICACIA REALE = realizzano per effetto del solo consenso il risultato perseguito (producono l'immediato trasferimento/costituzione/modificazione di diritti)
TIPOLOGIE IN BASE AL LEGAME TRA LE PRESTAZIONI
- A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE = vi sono due prestazioni legate tra loro da un nesso che le rende interdipendenti. Una delle parti trasferisce un diritto ad un'altra o si obbliga ad effettuare una prestazione a favore di questa, in quanto a sua volta l'altra parte effettua o si obbliga ad effettuare una controprestazione, cosicché le due prestazioni corrispettive devono essere soggette ad una medesima sorte.
- CON OBBLIGAZIONI A CARICO DI UNA PARTE SOLA = obbligo di eseguire la prestazione a carico di una parte sola (fideiussione, deposito gratuito, comodato).
- BILATERALI IMPERFETTI = vi sono due prestazioni, a carico di entrambe le parti, non legate da nesso di corrispettività.
L'obbligazione è a carico di una sola delle due parti.
TIPOLOGIE IN BASE AI SACRIFICI
- COMMUTATIVI = contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi
- ALEATORI = contratti in cui vi è incertezza sui reciproci sacrifici. Una o l'altra delle prestazioni devono eseguirsi solo al verificarsi di un evento incerto (assicurazione, vendita di cosa futura, rendita vitalizia)
TIPOLOGIE IN BASE AL NUMERO DELLE PARTI
- BILATERALI = 2 parti
- PLURILATERALI = più di 2 parti
TIPOLOGIA IN BASE AGLI ONERI
- TITOLO ONEROSO = quando un soggetto per acquisire qualsiasi tipo di diritto/beneficio/vantaggio accetta un correlativo sacrificio
- TITOLO GRATUITO = quando un soggetto acquisisce qualsiasi tipo di diritto/beneficio/vantaggio senza alcun correlativo sacrificio
TIPOLOGIA IN BASE AL VANTAGGIO
- DI SCAMBIO = la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte
- ASSOCIATIVI = la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di un obiettivo comune
UNICO DOCUMENTO- SCAMBIO DI DUE DICHIARAZIONI SCRITTE IDENTICHE FIRMATE DA CIASCUNA PARTE
ATTI FONDAMENTALI DELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO (PRENEGOZIALI)
Se prima della conclusione dell'accordo il proponente o l'accettante: muoiono, vengono interdetti o revocano la proposta o l'accettazione il contratto non viene a esistenza o è viziato.
Sono entrambe dichiarazioni di volontà individuale che si fondono in una volontà unica
LA PROPOSTA
L'ACCETTAZIONE
VOLONTÀ CONTRATTUALE = fusione delle volontà del proponente e dell'accettante
EFFICACIA TEMPORALE DELLA PROPOSTA = l'accettazione deve pervenire al proponente entro i termini stabiliti (altrimenti la proposta perde di efficacia)
CONFORMITÀ TRA PROPOSTA E ACCETTAZIONE = la dichiarazione dell'accettante deve essere conforme a quella ricevuta dal proponente, senza variazioni delle condizioni proposte
FORMA DELL'ACCETTAZIONE = che l'accettazione sia
compiuta nella forma richiesta dal proponente
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO = conclusione del contratto. Può avvenire nello stesso luogo e nello stesso momento per entrambe le parti, contrariamente per dimostrare che il contratto è stato perfezionato è necessario che la dichiarazione di accettazione sia giunta all'indirizzo del proponente, presumendo che ne sia venuto a conoscenza nella stessa data.
PRINCIPIO DI DICHIARAZIONE = la manifestazione di volontà è efficace non appena espressa dall'accettante
PRINCIPIO DELLA SPEDIZIONE = la manifestazione di volontà è efficace non appena trasmessa all'altra parte dall'accettante
PRINCIPIO DELLA RICEZIONE = la manifestazione di volontà è efficace non appena ricevuta dal proponente
PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE = la manifestazione di volontà è efficace non appena il proponente ne è venuto a conoscenza (è il criterio più scelto)
dallegislatore poiché non può verificarsi una fusione delle volontà e quindi un consenso se non vi è la consapevolezza di entrambe le parti circa l'intesa raggiunta)
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO PER ESECUZIONE = l'accordo si considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione- IL PROPONENTE HA SPECIFICATAMENTE RICHIESTO CHE IL CONTRATTO VENGA ESEGUITO SENZA PREVIA RISPOSTA- L'ACCETTANTE DEVE DARE PRONTAMENTE AVVISO ALL'ALTRA PARTE DELL'INIZIATA ESECUZIONE
CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE = il proponente è vincolato agli effetti della propria dichiarazione non appena questa è resa nota all'altra parte (non può revocare la proposta). L'accettante non è obbligato a nessuna dichiarazione di accettazione perché l'accettazione si può agevolmente presumere (es. fideiussione)
DANNO CONTRATTUALE E INTERESSE POSITIVO = in caso di
inadempimento del contratto da parte di una delle parti, il risarcimento si commisura al danno subito dal contraente per non aver ricevuto la prestazione alla quale in forza del contratto aveva diritto. Comprende sia le perdite conseguenti all'inadempimento dell'altra parte sia l'utile che il creditore avrebbe tratto se l'altra parte avesse regolarmente eseguito la propria prestazione.
LA REVOCA DELLA PROPOSTA E DELL'ACCETTAZIONE
REVOCA DELLA PROPOSTA = il proponente può revocare la proposta purché avvenga prima dell'accettazione del contratto, altrimenti la revoca risulta inefficace a contratto concluso. Nel caso in cui, all'accettante in buona fede abbia iniziato l'esecuzione del contratto, il proponente è tenuto a indennizzare l'accettante delle spese e perdite subite.
REVOCA DELL'ACCETTAZIONE = l'accettante può revocare l'accettazione purché la revoca avvenga prima che sia pervenuta
l'accettazioneOFFERTA AL PUBBLICO = vale come proposta contrattuale benché indirizzata a destinatari indeterminati. Per essere accettata necessita di dichiarazione di accettazione. CONTRATTO APERTO ALL'ADESIONE = tipologia di contratto utilizzata da organizzazioni di carattere associativo. È il contratto stesso a disciplinare la manifestazione della volontà di adesione. DOVERE DI BUONA FEDE = dovere giuridico che sorge in capo alle parti per il solo fatto che abbiano intrapreso un negoziato volto a concludere un contratto. RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE = responsabilità dovuta alla violazione del dovere di buona fede da parte di una delle parti. La condotta scorretta durante le trattative è ritenuta illecita e lesiva degli interessi giuridicamente protetti della controparte. ABBANDONO INGIUSTIFICATO DELLA TRATTATIVA = quando una delle parti interrompe senza giustificato motivo le trattative in fase di conclusione del contratto. La parte cheviene meno al dovere di buona fede è tenuta a risarcire la controparte (contratto non stipulato)
DANNO PRECONTRATTUALE E INTERESSE NEGATIVO = risarcimento delle spese e delle perdite strettamente dipendenti dalle trattative
LUCRO CESSANTE = risarcimento per la perdita del vantaggio che avrebbe potuto conseguire, se invece di impiegare la sua attività nella trattativa fallita, si fosse dedicato ad altre contrattazioni dalle quali avrebbe potuto trarre un determinato profitto (bisogna dimostrare il lucro)
MANCATA INFORMAZIONE SULLE CAUSE DI INVALIDITÀ DEL CONTRATTO = quando una delle parti o entrambe non informano la controparte dell'esistenza di eventuali cause d'invalidità contrattuale (contratto invalido)
INFLUENZA ILLECITA SULLA DET