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Estratto del documento

NON TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI SONO TRASMISSIBILI MORTIS CAUSA.

Questi sono:

1. Diritti della personalità -> es. diritto alla salute o diritto all’immagine.

2. Crediti di natura strettamente personale -> es. alimenti, se l’alimentando

muore finiscono gli alimenti, non possono essere ereditati.

3. Obblighi di fare -> (tranne quelli legati ad alcuni tipi di impresa).

Capacità a succedere mortis causa

Hanno la capacità a succedere tutti i soggetti nati o concepiti al momento

dell’apertura della successione la successione viene aperta nel luogo e nel

momento della morte del de cuius; può succedere per testamento anche il nascituro

non concepito, purché figlio di persona vivente al momento dell’apertura della

successione.

NON TUTTI però HANNO LA CAPACITÀ A SUCCEDERE, non tutti possono

ereditare.

Indennità

L’indegno è un soggetto che ha commesso fatti condannati dal sistema giuridico tali

per cui non è ritenuto meritevole di poter divenire erede. I casi di indennità (DA

IMPARARE -> art. 463) si possono raggruppare in 2 tipologie: a) casi di violazione

della libertà del testatore -> es. tizio ha occultato o manomesso il testamento di caio;

b) casi di condanna penale per determinati reati (gravi) -> es. omicidio o tentato

omicidio. Qualche anno fa, però, è stata inserita una terza ipotesi di indennità, ovvero

la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Esiste un rimedio per l’indennità, ovvero la riabilitazione atto formale (atto

pubblico o testamento), con il quale chi lo compie, consapevole del fatto che un

soggetto sia nei suoi confronti indegno, esprime la volontà di rimuovere l’indennità.

È possibile anche che il de cuius in vita abbia proceduto ad una attribuzione specifica

con testamento, pure a conoscenza dell’indennità -> l’indegno rimane tale, non viene

riabilitato, ma può succedere limitatamente a quel limitato diritto attribuito.

L’indegno quindi è incapace a succedere? In dottrina ci sono 2 tesi: una prima tesi

sostiene che l’indegno sia incapace a succedere; una seconda, invece, sostiene che

l’indegno potest capere sed non potest retinere, cioè egli può ricevere la successione,

ma non può trattenere: nel momento in cui qualcuno e lo fa dichiarare indegno, egli

deve restituire ciò che ha precedentemente ricevuto.

-

Quando un soggetto viene chiamato all’eredità, egli si trova in una situazione di

aspettativa di diritto e può compiere atti conservativi (atti finanziati a conservare il

patrimonio, ad evitare che si impoverisca), atti di amministrazione temporanea (può

gestire momentaneamente il matrimonio), azioni possessorie e può anche ottenere

l’autorizzazione dal giudice a vendere determinati beni dell’eredità in caso di

necessità.

- Prima ipotesi: chiamato non identificato

- Seconda ipotesi: chiamato di cui si ignora l’esistenza

- Terza ipotesi: chiamato che non accetta e non è nel possesso dei beni -> il

chiamato non accetta ma non ha nemmeno il possesso dei beni in senso fisico

(poiché magari si trovano in un’altra città); nell’attesa qualcuno deve occuparsi

dei beni.

In questi tre casi si fa ricorso ad un istituto chiamato “eredità giacente”, che prevede

la nomina di un curatore per l’eredità, nominato dal giudice, su richiesta di ogni

soggetto interessato. Il curatore ha poteri temporanei di amministrazione conservativa

dell’eredità. Se in un secondo momento, si è riusciti a contattare il chiamato che ha

accettato l’acquisizione dell’eredità, questa passa direttamente a lui.

Accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità è un atto con il quale si assume la qualifica di erede.

Semel heres semper heres: Una volta erede, sempre erede.

Chi accetta l’eredità si considera erede sin dal momento dell’apertura della

successione (retroattivamente, ex tunc), anche se questa è stata accettata mesi dopo.

Essa, inoltre, è irrevocabile: se l’eredità viene accettata, ad essa non si può più

rinunciare (in tal senso, si dice che l'accettazione sia un atto puro, al quale non può

essere apposto alcun termine o condizione).

Non si può neanche accettare parzialmente.

Il diritto di accettare l’eredità si può esercitare mediamente per 10 anni dall’apertura

della successione, ma questo può cambiare a seconda che il chiamato sia o no nel

possesso dei beni.

Esiste, inoltre, l’actio interrogatoria, ovvero un’azione giudiziale con la quale si

chiede al giudice di fissare un termine breve di decadenza per esercitare il diritto di

accettare; normalmente il termine indicato è di 6 mesi.

L’accettazione può avvenire in vari modi:

- Accettazione espressa: accettazione fatta per atto pubblico o scrittura privata,

quindi per iscritto, con la quale si dichiara espressamente l’accettazione

dell’eredità.

- Accettazione tacita: si manifesta tramite comportamenti concludenti, ovvero

comportamenti che il chiamato non potrebbe tenere se non nella qualità di

erede; bisogna quindi indagare se quel comportamento abbia effettivamente

accertato l’accettazione dell’eredità.

- Accettazione presunta: non si indaga l’animus dell’accettante, ma si presume

per legge (artt 477 e 478).

- Acquisto ex lege: acquisto automatico, per volontà della legge. Si tratta di casi

in cui la legge fa acquistare al chiamato la qualifica di erede anche contro la

sua volontà. La funzione di questo acquisto è spesso sanzionatoria (es. art 527).

Guardando alla funzione dell’accettazione, è possibile fare un’altra distinzione:

- Accettazione pura e semplice.

Accettazione con beneficio di inventario: (artt. 484 e seguenti del CC) è un

tipo di accettazione dell’eredità ed è un rimedio che il sistema giuridico

appresta al fine di evitare effetti negativi legati all’accettazione di una eredità

dannosa, in cui il passivo prevale sull’attivo; essa è un atto formale, deve

essere fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del

tribunale territorialmente competente. Entro un certo tempo, variabile

(variabile sulla base del possesso dei beni ereditari), è necessario redigere

l’inventario -> l’inventario lo deve redigere colui che accetta l’eredità; questo è

un documento in cui è presente una particolareggiata e fedele elencazione e

descrizione di tutti i cespiti ereditari. Perché viene fatto? Per evitare sorprese

negative; infatti, solitamente, l’accettazione con beneficio di inventario viene

designata quando si ha timore che si tratti di una eredità dannosa.

Alcuni soggetti sono costretti ad accettare l’eredità con beneficio di inventario:

è vietato per loro accettare puramente e semplicemente Art. 489 CC: questi

soggetti sono per esempio i minori, gli interdetti, gli inabilitati ed alcuni enti

giuridici.

Il tempo massimo che deve intercorrere tra l’accettazione e l’inventario varia a

seconda che il soggetto sia o no in possesso dei beni ereditari (Possesso: avere

la materiale disponibilità di un bene).

Quali sono gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario?

Gli effetti sono indicati nell’articolo 490 del CC e sono fondamentalmente 3:

1. L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che

aveva verso il defunto. Vi è una mancata confusione del patrimonio

dell’eredità con il patrimonio personale dell’erede. (L’eredità e l’erede

rimangono distinti, non si confondono)

2. L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre al

valore dei beni a lui pervenuti responsabilità intra vires.

3. I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio

ereditario rispetto ai creditori dell’erede (creditori personali).

Inoltre, esiste un rimedio a beneficio dei creditori dell’eredità e dei legatari al

fine di essere preferiti rispetto ai creditori personali dell’erede sul patrimonio

ereditario, laddove l’accettante (erede) decida di non avvalersi del beneficio di

inventario separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede (artt 512

e seguenti del CC.)

Come fa l’erede a soddisfare i creditori? Attraverso 3 modi:

1. Liquidazione individuale

2. Liquidazione concorsuale

3. Cessione dei beni ai creditori

RINUNCIA ALL’EREDITÀ

La rinuncia all’eredità è un atto attraverso il quale il chiamato manifesta la volontà di

non divenire erede, quindi di rinunciare alla chiamata ereditaria (artt 519 e seguenti).

La rinuncia, esattamente come l’accettazione, è un atto puro. Essa inoltre è retroattiva

(ex tunc, chi rinunzia si considera come mai chiamato) e può essere fatta con

dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere competente.

Art. 524 CC impugnazione della rinuncia da parte dei creditori; i creditori sono

contrari alla rinuncia dell’eredità fatta da un soggetto (LEGGI ARTICOLO).

Art. 525 CC revoca della rinunzia per accettare l’eredità. È possibile accettare

l’eredità dopo la rinunzia a 2 condizioni: 1. che altri chiamati nel frattempo non

abbiano accettato. 2. purché entro il termine di prescrizione per accettare.

Azione di petizione ereditaria

Artt 533 e seguenti. Essa è un’azione giudiziale, un’azione con la quale l’erede

chiede al giudice di accertare la propria qualifica di erede contro chi si professi erede

o semplicemente contro chi possieda, senza titolo, i beni ereditari. Quest’azione è

molto simile all’azione di rivendica (rei vindicatio), che serve ad accettare la

proprietà di un bene ed ottenere la condanna al rilascio, da chi illegittimamente ne

contesti la proprietà stessa. Entrambe sono dirette a tutelare il titolare di beni contro

una contestazione (sono azioni reali, esperibili quindi erga omnes). Però tra le due vi

è una grande differenza: l’azione di rivendica ha ad oggetto un bene determinato,

l’azione di petizione ha invece ad oggetto un’universalità di beni (azione universale).

-

Se un soggetto non può o non vuole accettare un’eredità, si deve trovare

necessariamente un altro erede. Vi sono 3 modalità per trovare l’erede, che operano in

graduator

Dettagli
A.A. 2021-2022
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federica_alparone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Frezza Giampaolo.