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Estratto del documento

DIRITTI REALI MINORI

7-11

Il legislatore si occupa di articoli minori costruiti sulla logica di un soggetto proprietario di un bene e

attribuiscono delle prerogative minori al proprietario. Il titolare del diritto minore e quello di proprietà

sono divisi in due sottogruppi che appartengono alla famiglia dei diritti reali: di godimento e di

garanzia con un contenuto differente. Quella riferita ai diritti di godimento è disciplinata al 3 libro

mentre quelli di garanzia sono al libro sesto. I diritti di godimento si trovano agli articoli

952-957-978-1021-1022 al 1026, dal 1027 fino a 1099 (servitù prediali). Questi diritti attribuiscono

al titolare quella parte del diritto di proprietà di godere del bene 832. Se c'è un diritto di godimento

di un bene il bene lo usa chi non è il proprietario. Servono ad attribuire a un soggetto diverso dal

proprietario di usare il bene. Il proprietario decide di attribuire ad altri il diritto di godimento di un

bene. Il diritto di superficie è un diritto di godimento particolare, regolato dall’articolo 952. Il titolare

di un diritto di superficie è diverso dal titolare del diritto di proprietà, quello della superficie riguarda

il suolo. Con il diritto di superficie si acquista il diritto di edificare. L’usufrutto è molto comune

(articolo 978 e seguenti), abbiamo un soggetto diverso dal proprietario che ha il diritto di usare

qualcosa. Vendesi nuda proprietà vuole dire cedere ad un altro il diritto di proprietà (lo si fa a un

prezzo inferiore che se vendesse la proprietà piena). Un soggetto che è proprietario del bene lo

può vendere costituendo però ancora il diritto di usufrutto, così da non essere ancora proprietario

ma ancora usufruttuario. L’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Può nascere dalla

legge o per volontà personale. In alcuni casi il legislatore da il diritto di usufrutto su un determinato

bene. Se un figlio minore riceve la proprietà del bene, lui è proprietario ma i genitori possono

usufruirne. Non si può costituire un diritto di usufrutto a tempo indeterminato (tranne che per il

suolo). La durata massima può essere fino alla morte dell’usufruttuario o dopo 30 anni a seconda

che sia un soggetto o un ente. C'è un principio di elasticità cioè che si può comprimere un diritto

reale minore.

Servitù prediali

Il primo articolo che si occupa delle servitù prediali è il 1027. Servitù prediale è la servitù tra

fondi.

L’articolo 1031 ci dice come le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o

volontariamente e anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

Abbiamo un fondo servente e uno dominante, un fondo servente che è costretto a subire un

peso da un altro fondo, detto dominante. Ci sono le servitù volontarie cioè costituite per accordo,

per volontà (in cambio di un corrispettivo), o sono parte da un contratto. Accanto a queste ci sono

16

le servitù coattive, sono servitù dove c'è in gioco un interesse come ad esempio l’acquedotto che

va al di là dell’autonomia privata. Le servitù coattive possono andare anche contro la volontà del

proprietario. L’articolo 1032 ci dice che se siamo di fronte a una servitù coattiva e non si trova un

accordo, si necessita una sentenza dalla quale scaturisce il diritto di servitù. Questa è una

sentenza costitutiva perché modifica i diritti di un soggetto. Serve a determinare inoltre l’indennità

dovuta. Il legislatore decide in quali casi si può applicare l’articolo.

I diritti reali minori di garanzia

Lo scopo che si vuole realizzare è quello di rafforzare la posizione del creditore su un bene. Esiste

per tanto il pegno e l’ipoteca. Questa è una garanzia. Si costituisce nel momento in cui si vuole

rendere più sicura la posizione del creditore in caso di adempimento. L’articolo 2740 dice che tutti i

miei creditori possono soddisfarsi con le azioni esecutive sul mio patrimonio presenti e futuri. Il

limite è dato dalla capienza dei miei possedimenti, infatti presuppone il patrimonio di una certa

consistenza. L’articolo 2741 dice che i creditori hanno il diritto di soddisfarsi sul debitore, salvo

cause di prelazione. Sono cause di prelazione le ipoteche, privilegi, pegni. I creditori senza

garanzie sono detti chirografari sono tra di loro in una posizione paritaria e sussiste la regola della

parcondicio. Deve soddisfarsi per prima colui o coloro che possiedono una causa di prelazione

rispetto ai creditori chirografari che non potrò risarcire se non ho un patrimonio superiore al mio

indebitamento. Esistono tre principali istituti di garanzia: privilegi, pegni e ipoteche. I pegni e le

ipoteche sono diritti minori di garanzia. Servono ad essere preferiti ad altri creditori che non hanno

pegni e ipoteche. Mi servono per una protezione futura. Hanno un senso quando si accompagna

un diritto di credito. C'è un legame inscindibile tra il diritto di garanzia e di credito, garanzia e

credito di un debito. Se c’è garanzia c'è un diritto garantito.

I diritti di garanzia possono essere reali come pegno e ipoteca e diritti personali di garanzia che

non sono cause di prelazione come ad esempio la fideiussione.

Garanzie di credito

8-11

Essere titolari di una garanzia serve quando il debitore è inadempiente. Le garanzie sono

accessorie al credito. Se il credito viene estinto la garanzia non serve più a niente. Quando nasce

un diritto di garanzia, il creditore sa di avere messo una riserva di esclusiva su un bene specifico

del patrimonio del debitore. È una garanzia su un bene quindi è reale. Dissociazione tra la

proprietà del bene e chi mette una garanzia su quel bene. Quando si parla di diritti reali si parla di

diritti assoluti. I casi più comuni sono quando il debitore ha garanzie come ipoteche o pegni.

Esistono garanzie personali in cui abbiamo un soggetto diverso dal debitore che risponde per lui. Il

fideiussore è obbligato a rispondere con il suo patrimonio. Il diritto reale di garanzia si divide in tre

diritti: a fronte dell'inadempimento del debitore, il creditore può fare espropriare all'istante il bene

oggetto della garanzia, è il diritto di espropriazione, cioè diritto di far vendere ai pubblici incanti il

bene in oggetto. In questo caso si parlerà di ius distrahendi. Chi ha un pegno o un ipoteca non può

diventare titolare del bene in oggetto, questo è vietato (patto commissorio) dall'articolo 2744. È

vietato perché di solito il mio bene vale di più di quanto ammonta il mio debito. Il patto commissorio

ovvero la trasferibilità del bene in ipoteca o in pegno al creditore è sempre stato illegale, infatti si

andrà all'asta giudiziaria per far vendere il bene dando inizio a una procedura di esecuzione

forzata. Sul ricavato il creditore si soddisfa con prelazione sugli altri creditori (sulla risoluzione del

debito). La ius prelazionis è la preferenza agli altri creditori in ordine alla distribuzione di quanto

ricavato dalla vendita forzata dell’oggetto della garanzia. Esiste anche il diritto di sequela cioè

che il titolare di un diritto di pegno o ipoteche lo mantiene inalterato anche in caso in cui il bene

cessi di essere di proprietà del debitore ed entra nella proprietà di un altro soggetto, ad esempio

quando decede il debitore e passa ai successori. Il diritto di sequela bilancia due voleri opposti.

Le norme sul pegno sono divise in tre parti: disposizioni generali, pegni di beni mobili, pegni di

credito. L’articolo 2786 dice che il creditore che acquista il possesso del bene oggetto del pegno,

non può goderne, lo deve custodire perché è un diritto di garanzia. Per anni si è sostenuto che lo

spossessamento fosse necessario. Se ho un bene mobile me ne devo spossessare se ho un

debito perché mi viene tolta la possibilità di usare il bene. Sono esclusi dal pegno una serie di beni

di cui è impensabile che un debitore possa spossessarsi. 17

Il pegno non possessorio si è portato a compimento in un processo cominciato nel 1985 che

allarga il pegno mobiliare non possessorio, riguarda gli imprenditori che costituiscono un pegno

per le materie prime che costituiranno i prodotti. Le materie prima devono essere in possesso

dell'imprenditore. Quando il prodotto viene venduto, il pegno può essere spostato sulla successiva

materia prima. Il pegno può essere usato anche per i macchinari utilizzati per l'attività d’impresa,

grossa novità della legge 119. Un altro tipo di beni mobili sono anche le quote di mercato,

rappresentano un'altra categoria importante di beni. Per i titoli si è passati dalla materialità

all'immaterialità, questo soprattutto per risparmiare. Esiste una società chiamata “monte titoli” che

si occupa di gestire la gran parte di titoli di credito nel nostro paese attraverso scritturazioni. Nel

nostro ordinamento il pegno può essere solo volontario, ovvero è il proprietario che accetta di far

gravare una garanzia su un proprio bene. L'ipoteca può originarsi in ipoteca volontaria attraverso

un atto di autonomia privata; dalla legge con l’ipoteca legale; dal giudice attraverso la sentenza

giudiziale. L'articolo 2818 dice che ogni sentenza che condanna qualcuno al pagamento di

qualcosa è titolo per iscrivere ipoteca sul bene del debitore. Questa norma vuole proteggere un

soggetto riconosciuto creditore rispetto a un altro riconosciuto come debitore (ipoteca giudiziaria).

Pegno di crediti

Per consentire al creditore pignoratizio di acquisire lo ius prelationis cioè il diritto di essere preferito

rispetto agli altri creditori, è necessario l'atto scritto, qualunque sia l'ammontare del credito, oppure

la notifica.

Si applica la stessa regola che disciplina l'efficacia della cessione rispetto a terzi (art. 1265). In

considerazione del fatto che la prelazione deve esercitarsi in relazione agli altri creditori che,

essendo estranei al rapporto tra il debitore ed il creditore pignoratizio, sono considerati terzi.

Il creditore pignoratizio deve riscuotere gli interessi del credito ricevuto in pegno e le altre

prestazioni periodiche, deve compiere gli atti conservativi (come gli atti interruttivi). Il creditore

pignoratizio deve inoltre riscuotere alla scadenza il credito ricevuto in pegno. Se il credito garantito

è scaduto il creditore può ritenere del denaro ricevuto pari alla quantità sufficiente per soddisfare le

proprie ragioni, restituendo il residuo (differenza) al costituente. Il debitore del credito dato in

pegno può opporsi al creditore p

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matzena di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.