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DIRITTI REALI MINORI
7-11
Il legislatore si occupa di articoli minori costruiti sulla logica di un soggetto proprietario di un bene e
attribuiscono delle prerogative minori al proprietario. Il titolare del diritto minore e quello di proprietà
sono divisi in due sottogruppi che appartengono alla famiglia dei diritti reali: di godimento e di
garanzia con un contenuto differente. Quella riferita ai diritti di godimento è disciplinata al 3 libro
mentre quelli di garanzia sono al libro sesto. I diritti di godimento si trovano agli articoli
952-957-978-1021-1022 al 1026, dal 1027 fino a 1099 (servitù prediali). Questi diritti attribuiscono
al titolare quella parte del diritto di proprietà di godere del bene 832. Se c'è un diritto di godimento
di un bene il bene lo usa chi non è il proprietario. Servono ad attribuire a un soggetto diverso dal
proprietario di usare il bene. Il proprietario decide di attribuire ad altri il diritto di godimento di un
bene. Il diritto di superficie è un diritto di godimento particolare, regolato dall’articolo 952. Il titolare
di un diritto di superficie è diverso dal titolare del diritto di proprietà, quello della superficie riguarda
il suolo. Con il diritto di superficie si acquista il diritto di edificare. L’usufrutto è molto comune
(articolo 978 e seguenti), abbiamo un soggetto diverso dal proprietario che ha il diritto di usare
qualcosa. Vendesi nuda proprietà vuole dire cedere ad un altro il diritto di proprietà (lo si fa a un
prezzo inferiore che se vendesse la proprietà piena). Un soggetto che è proprietario del bene lo
può vendere costituendo però ancora il diritto di usufrutto, così da non essere ancora proprietario
ma ancora usufruttuario. L’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Può nascere dalla
legge o per volontà personale. In alcuni casi il legislatore da il diritto di usufrutto su un determinato
bene. Se un figlio minore riceve la proprietà del bene, lui è proprietario ma i genitori possono
usufruirne. Non si può costituire un diritto di usufrutto a tempo indeterminato (tranne che per il
suolo). La durata massima può essere fino alla morte dell’usufruttuario o dopo 30 anni a seconda
che sia un soggetto o un ente. C'è un principio di elasticità cioè che si può comprimere un diritto
reale minore.
Servitù prediali
Il primo articolo che si occupa delle servitù prediali è il 1027. Servitù prediale è la servitù tra
fondi.
L’articolo 1031 ci dice come le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o
volontariamente e anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Abbiamo un fondo servente e uno dominante, un fondo servente che è costretto a subire un
peso da un altro fondo, detto dominante. Ci sono le servitù volontarie cioè costituite per accordo,
per volontà (in cambio di un corrispettivo), o sono parte da un contratto. Accanto a queste ci sono
16
le servitù coattive, sono servitù dove c'è in gioco un interesse come ad esempio l’acquedotto che
va al di là dell’autonomia privata. Le servitù coattive possono andare anche contro la volontà del
proprietario. L’articolo 1032 ci dice che se siamo di fronte a una servitù coattiva e non si trova un
accordo, si necessita una sentenza dalla quale scaturisce il diritto di servitù. Questa è una
sentenza costitutiva perché modifica i diritti di un soggetto. Serve a determinare inoltre l’indennità
dovuta. Il legislatore decide in quali casi si può applicare l’articolo.
I diritti reali minori di garanzia
Lo scopo che si vuole realizzare è quello di rafforzare la posizione del creditore su un bene. Esiste
per tanto il pegno e l’ipoteca. Questa è una garanzia. Si costituisce nel momento in cui si vuole
rendere più sicura la posizione del creditore in caso di adempimento. L’articolo 2740 dice che tutti i
miei creditori possono soddisfarsi con le azioni esecutive sul mio patrimonio presenti e futuri. Il
limite è dato dalla capienza dei miei possedimenti, infatti presuppone il patrimonio di una certa
consistenza. L’articolo 2741 dice che i creditori hanno il diritto di soddisfarsi sul debitore, salvo
cause di prelazione. Sono cause di prelazione le ipoteche, privilegi, pegni. I creditori senza
garanzie sono detti chirografari sono tra di loro in una posizione paritaria e sussiste la regola della
parcondicio. Deve soddisfarsi per prima colui o coloro che possiedono una causa di prelazione
rispetto ai creditori chirografari che non potrò risarcire se non ho un patrimonio superiore al mio
indebitamento. Esistono tre principali istituti di garanzia: privilegi, pegni e ipoteche. I pegni e le
ipoteche sono diritti minori di garanzia. Servono ad essere preferiti ad altri creditori che non hanno
pegni e ipoteche. Mi servono per una protezione futura. Hanno un senso quando si accompagna
un diritto di credito. C'è un legame inscindibile tra il diritto di garanzia e di credito, garanzia e
credito di un debito. Se c’è garanzia c'è un diritto garantito.
I diritti di garanzia possono essere reali come pegno e ipoteca e diritti personali di garanzia che
non sono cause di prelazione come ad esempio la fideiussione.
Garanzie di credito
8-11
Essere titolari di una garanzia serve quando il debitore è inadempiente. Le garanzie sono
accessorie al credito. Se il credito viene estinto la garanzia non serve più a niente. Quando nasce
un diritto di garanzia, il creditore sa di avere messo una riserva di esclusiva su un bene specifico
del patrimonio del debitore. È una garanzia su un bene quindi è reale. Dissociazione tra la
proprietà del bene e chi mette una garanzia su quel bene. Quando si parla di diritti reali si parla di
diritti assoluti. I casi più comuni sono quando il debitore ha garanzie come ipoteche o pegni.
Esistono garanzie personali in cui abbiamo un soggetto diverso dal debitore che risponde per lui. Il
fideiussore è obbligato a rispondere con il suo patrimonio. Il diritto reale di garanzia si divide in tre
diritti: a fronte dell'inadempimento del debitore, il creditore può fare espropriare all'istante il bene
oggetto della garanzia, è il diritto di espropriazione, cioè diritto di far vendere ai pubblici incanti il
bene in oggetto. In questo caso si parlerà di ius distrahendi. Chi ha un pegno o un ipoteca non può
diventare titolare del bene in oggetto, questo è vietato (patto commissorio) dall'articolo 2744. È
vietato perché di solito il mio bene vale di più di quanto ammonta il mio debito. Il patto commissorio
ovvero la trasferibilità del bene in ipoteca o in pegno al creditore è sempre stato illegale, infatti si
andrà all'asta giudiziaria per far vendere il bene dando inizio a una procedura di esecuzione
forzata. Sul ricavato il creditore si soddisfa con prelazione sugli altri creditori (sulla risoluzione del
debito). La ius prelazionis è la preferenza agli altri creditori in ordine alla distribuzione di quanto
ricavato dalla vendita forzata dell’oggetto della garanzia. Esiste anche il diritto di sequela cioè
che il titolare di un diritto di pegno o ipoteche lo mantiene inalterato anche in caso in cui il bene
cessi di essere di proprietà del debitore ed entra nella proprietà di un altro soggetto, ad esempio
quando decede il debitore e passa ai successori. Il diritto di sequela bilancia due voleri opposti.
Le norme sul pegno sono divise in tre parti: disposizioni generali, pegni di beni mobili, pegni di
credito. L’articolo 2786 dice che il creditore che acquista il possesso del bene oggetto del pegno,
non può goderne, lo deve custodire perché è un diritto di garanzia. Per anni si è sostenuto che lo
spossessamento fosse necessario. Se ho un bene mobile me ne devo spossessare se ho un
debito perché mi viene tolta la possibilità di usare il bene. Sono esclusi dal pegno una serie di beni
di cui è impensabile che un debitore possa spossessarsi. 17
Il pegno non possessorio si è portato a compimento in un processo cominciato nel 1985 che
allarga il pegno mobiliare non possessorio, riguarda gli imprenditori che costituiscono un pegno
per le materie prime che costituiranno i prodotti. Le materie prima devono essere in possesso
dell'imprenditore. Quando il prodotto viene venduto, il pegno può essere spostato sulla successiva
materia prima. Il pegno può essere usato anche per i macchinari utilizzati per l'attività d’impresa,
grossa novità della legge 119. Un altro tipo di beni mobili sono anche le quote di mercato,
rappresentano un'altra categoria importante di beni. Per i titoli si è passati dalla materialità
all'immaterialità, questo soprattutto per risparmiare. Esiste una società chiamata “monte titoli” che
si occupa di gestire la gran parte di titoli di credito nel nostro paese attraverso scritturazioni. Nel
nostro ordinamento il pegno può essere solo volontario, ovvero è il proprietario che accetta di far
gravare una garanzia su un proprio bene. L'ipoteca può originarsi in ipoteca volontaria attraverso
un atto di autonomia privata; dalla legge con l’ipoteca legale; dal giudice attraverso la sentenza
giudiziale. L'articolo 2818 dice che ogni sentenza che condanna qualcuno al pagamento di
qualcosa è titolo per iscrivere ipoteca sul bene del debitore. Questa norma vuole proteggere un
soggetto riconosciuto creditore rispetto a un altro riconosciuto come debitore (ipoteca giudiziaria).
Pegno di crediti
Per consentire al creditore pignoratizio di acquisire lo ius prelationis cioè il diritto di essere preferito
rispetto agli altri creditori, è necessario l'atto scritto, qualunque sia l'ammontare del credito, oppure
la notifica.
Si applica la stessa regola che disciplina l'efficacia della cessione rispetto a terzi (art. 1265). In
considerazione del fatto che la prelazione deve esercitarsi in relazione agli altri creditori che,
essendo estranei al rapporto tra il debitore ed il creditore pignoratizio, sono considerati terzi.
Il creditore pignoratizio deve riscuotere gli interessi del credito ricevuto in pegno e le altre
prestazioni periodiche, deve compiere gli atti conservativi (come gli atti interruttivi). Il creditore
pignoratizio deve inoltre riscuotere alla scadenza il credito ricevuto in pegno. Se il credito garantito
è scaduto il creditore può ritenere del denaro ricevuto pari alla quantità sufficiente per soddisfare le
proprie ragioni, restituendo il residuo (differenza) al costituente. Il debitore del credito dato in
pegno può opporsi al creditore p