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Appunti di Sofia Maria Pedro

Istituzioni di diritto privato 2

Definizione di bene

il concetto di bene sul piano economico differisce da quello giuridico.

Il concetto di bene sul piano economico, nel linguaggio comune, è molto più ampio: bene è

qualunque utilità a soddisfare un bisogno dell'uomo. In questa accezione i beni sono risorse molto

limitate ed è per questa ragione che l'ordinamento interviene, disciplinando l'utilizzo di questi beni

e i suoi diritti→ l'ordinamento

per garantirne l'uso risolve i conflitti di interessi.

Sul piano giuridico l'art.810 del codice civile definisce i beni come quelle cose che possono formare

oggetto dei diritti. Definizione ridotta rispetto a quella di prima per due ragioni:

1) perché non tutte le utilità sono cose es. prestazione di fare: un falegname è obbligato a

costruire un mobile; la prestazione di un avvocato. le due prestazioni sono attività, non beni.

L'immagine di una persona fisica è oggetto di diritti ma non è un bene, una cosa;

2) non qualunque utilità che soddisfi il bisogno dell'uomo è un bene in senso giuridico, ma solo

quello che può formare oggetto di diritti. Devono essere suscettibili di appropriazione e non

tutti i beni sono soggetti ad appropriazione es. res commune omium, le cose comuni a tutti:

quei beni come l'aria che bastano per tutti e quindi non c'è un conflitto per essi, l'ordinamento

non interviene. Nessuno può averli in proprietà esclusiva!

E la stessa logica in base alla quale le energie naturali si considerano beni solo se hanno valore

economico, (art.814). Se hanno valore economico possono dare luogo a conflitti di interessi, e

dunque sono beni. In caso contrario non sono beni es. energia solare.

Il criterio qui considerato permette di escludere che la persona umana possa considerarsi un bene:

l'uomo non è oggetto di diritti, bensì è soggetto di diritti → no schiavitù

Beni materiali e beni immateriali

I beni vengono definiti come cose, che sono porzioni di materia. Non sarebbero beni veri e propri, in

senso giuridico, i beni immateriali, cioè quelle entità utili all'uomo, pure suscettibili di aprire conflitti

di interessi e quindi formare oggetto di diritti, ma che non sono porzioni di materia es. una

performance artistica.

I giuristi però preferiscono allargare la nozione di bene, includendovi qualsiasi entità utile all'uomo,

materiale o immateriale, purché suscettibile di aprire conflitti di interessi regolabili dal diritto.

Beni materiali= sono cose capaci di formare oggetto di diritti

Beni immateriali=sono entità diverse dalle cose, utili all'uomo e suscettibili di aprire conflitti di

interessi regolabili dal diritto.

La prima distinzione che viene fatta è tra beni pubblici e beni privati che implica determinati regimi

giuridici. Beni pubblici

Disciplinati nel diritto pubblico, in particolare nel diritto amministrativo, sono beni appartenenti

allo Stato e agli enti pubblici ed ecclesiastici. Presentano due requisiti:

• un requisito soggettivo= devono appartenere allo Stato o a un altro ente pubblico;

• un requisito oggettivo= devono essere destinati a soddisfare interessi generali della

collettività.

Per quanto riguarda i beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici ci sono delle distinzioni molto

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Appunti di Sofia Maria Pedro

importanti: l'art 822 definisce i beni del demanio dello Stato e degli altri enti pubblici, e le norme

successive definiscono invece i beni del patrimonio dello Stato, che si distinguono a loro volta in

patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile.

Elenco dei beni del demanio pubblico contenuto nell'art.822.

Caratteristiche:

 sono inalienabili, per cui non posso essere trasferiti da persona diversa dall'ente pubblico

proprietario

• non possono essere fatti oggetto di proprietà di diritti reali né di possesso da parte dei privati

–->no usucapione. La pubblica amministrazione può però darli in concessione temporale ai

privati verso corrispettivo.

Beni del patrimonio dello stato

beni patrimoniali disponibili= sono tutti quelli che, pur appartenendo allo stato alle regioni o alle

province, non sono beni demaniali né beni patrimoniali indisponibili. Di questi beni la disciplina è la

medesima dei beni privati→ diritto privato, no diritto pubblico

beni patrimoniali indisponibili= sono indicati nell'art.826. Sono soggetti ad un vincolo di

destinazione, quindi devono essere utilizzati per la loro destinazione e conseguentemente hanno una

limitata alienabilità in conformazione alla loro destinazione

Beni mobili e immobili

Beni immobili= sono individuati attraverso due criteri:

1) beni immobili in natura, che sono il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua e gli edifici, in genere

tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, anche a scopo transitorio

(art.812, 1 comma);

2) beni immobili per destinazione, cioè gli edifici galleggianti che ancorati saldamenti alla riva

come i mulini e i bagni (art.812, 2 comma).

Beni mobili= si individuano in via residuale, giacché sono mobili tutti gli altri beni (art.812, 3

comma). L'art.814 qualifica beni mobili anche le energie naturali aventi valore economico.

La legge collega differenze e aspetti fisico-economiche nella disciplina tra beni mobili e immobili:

• le possibilità di uso degli immobili da parte dei privati sono soggette a vincoli più stretti di

quelli che valgono per i mobili;

• esiste per gli immobili una speciale organizzazione pubblica per l'accertamento e la

documentazione della loro consistenza es. il catasto riguarda solo per beni immobili mentre

per i beni mobili non vi sono forme di controllo;

• la circolazione degli immobili richiede formalità più rigorose di quelle previste per i mobili→

è soggetta a un regime di pubblicità che permette di seguire i loro trasferimenti e le altre

principali modifiche delle situazioni giuridiche che i riguardano → meccanismo della

trascrizione nei pubblici registri (art.2633 e ss). Gli atti devono essere trascritti sotto forma

di pubblicità per essere opponibili ai terzi. La forma dei contratti aventi per oggetto beni

immobili è vincolata (art.1350).

Per i beni mobili forma è libera e la sua pubblicità è collegata al trasferimento del possesso;

• Alcuni diritti reali possono avere ad oggetto solo beni immobili es. il diritto di superficie e il

diritto di abitazione; altri solo beni mobili es. il diritto di pegno; altri ancora sia beni mobili

che immobili es. usufrutto;

• si trovi a non appartenere a nessun proprietario→

mentre è ammissibile che un bene mobile

proprietà per occupazione di res nullius . Questo non è concepibile per i beni immobili,che

non possono non avere un proprietario → se non appartengono a nessuno diventano

automaticamente di proprietà dello Stato (art.827).

Beni mobili registrati

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Appunti di Sofia Maria Pedro

All'interno della distinzione tra mobili e immobili è presente una categoria ibrida, i beni mobili

registrati nei pubblici registri, che sono gli automobili, gli aeromobili e le navi. Questi beni prima

dell'immatricolazione sono mobili, quando invece vengono registrati diventano dei beni mobili

registrati. I meccanismi di registrazione e delle vicende che li riguardano sono fondati quindi sulla

iscrizione in pubblici registri (art.815).

Come regola generale, se la legge non dice diversamente, si applicherà la disciplina dei beni mobili;

ma se è richiesta l'applicazione di regole particolari, questa sarà più simile a quella dei beni immobili

es. un contratto avente come oggetto un automobile ha forma libera, mentre uno che abbia come

oggetto un aeromobile ha forma vincolata, ma, per tutti e due i contratti, è obbligatoria la trascrizione

a lato, altrimenti se non è stato trascritto l'atto, questo non è opponibile a terzi.

A questi beni non si applica l'art.1153, cioè la regola del possesso vale titolo.

Cose generiche e cose specifiche

Cose specifiche= sono determinate nella loro individualità es. quadro di Picasso.

Cose generiche=sono determinate per la loro appartenenza a un genere e a una quantità.

La distinzione tra cose generiche e specifiche dipende dalla considerazione che i soggetti hanno della

cosa:

• una stessa cosa può venir considerata come generica o specifica secondo le intenzioni delle

parti. Se mi impegno a vendere un cavallo arabo posso concordare con il compratore che la

vendita può avere ad oggetto un qualsiasi animale del genere, ma potrebbe accadere che

l'accordo riguardi un particolare cavallo arabo, con certe caratteristiche ben precise, ed

allora ecco che vendita avrà ad oggetto una cosa specifica e non più generica;

• all'opposto può accadere che una cosa comunemente intesa come specifica, ad es. un quadro,

possa essere considerata come generica, magari perché interessa più per le sue dimensioni

che per la sua individualità.

Perchè questa differenza è importante? La distinzione è particolarmente rilevante perché la proprietà

delle cose generiche passa solo con l'individuazione della cosa da trasferire (art. 1378 c.c.);

• se la cosa perisce prima della individuazione il venditore non sarà liberato dall'obbligo di

fornire la cosa, poiché questa, appartenendo appunto ad un genere, è sempre reperibile, a

meno che per un disastro perisca tutto il genere es. un virus che uccida tutti i cavalli del mondo;

 Se invece la cosa perisce dopo l'individuazione, il rischio della sua distruzione è addossato

compratore che ne è diventato proprietario.

Individuazione= la scelta o il distacco di una porzione da una massa di cose attraverso la quale le

cose, da generiche, diventano specifiche.

La distinzione è importante anche riguardo il l passaggio del rischio: l'art.1465 dice che il rischio

è su colui che è proprietario→ il passaggio del rischio avviene per perimento della cosa per

impossibilità sopravvenuta.

Se il contratto di compravendita ha per oggetto cose specifiche, la legge prevede che il rischio

passa al compratore al momento del consenso, anche se la cosa non è stata consegnata.

Se invece il contratto di compravendita ha per oggetto cose generiche, il passaggio del rischio

avvenuta l'individuazione,

avviene dopo l'individuazione→ il rischio è a carico del compratore,

anche se le cose non gli sono state consegnate.

Beni fungibili e infungibili

Cose fungibili= sono quelle che possono essere sostituite l'une con le altre perché considerate

equivalenti per qualità e ciò che conta è piuttosto la quantità es. il grano ma anche il denaro.

Cose infungibili= non possono essere sostituite con altri beni, per la presenza di apprezzabili

particolarità qualitative che fanno di quel bene una cosa unica es. il quadro di Picasso.

La distinzione è importante nella materia contrattuale es. mutuo deve avere ad oggetto somma di

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Appunti di Sofia Maria Pedro

denaro o altre cose fungibili che vengono consegnate al mutuatario con l'accordo di restituire

altrettanto dello stesso genere; il comodato ha per oggetto cose infungibili e vi è l'obbligo per il

comodatario di restituire le stesse cose.

Beni consumabili e inconsumabili

Cose consumabili= la loro utilizzazione viene attraverso la loro distruzione fisica o economica anche

il denaro è una cosa consumabile!;

Cose inconsumabili= possono essere utilizzate per un uso continuativo o ripetitivo es. abiti.

La distinzione incide sulla possibilità di compiere atti che attribuiscono a persona diversa dal

proprietario l'uso temporaneo del bene, con l'obbligo di restituirlo dopo un certo periodo es. l'usufrutto

ha per oggetto cose inconsumabili e l'usufruttuario deve consegnare stesse cose, ma c'è anche il quasi

usufrutto in cui invece l'usufruttuario deve restituire l'equivalente.

Beni presenti e futuri

Cose presenti=esistono attualmente.

esistono attualmente→ i contratti possono avere ad oggetto anche

Cose future=non cose future

(art.1348) es. nel contratto di compravendita avente per oggetto una cosa futura produce il suo effetto

traslativo nel momento in cui questa viene ad esistenza (art 1472).

Pertinenze e universalità di mobili

Pertinenze= implica il rapporto fra una cosa accessoria e una cosa principale. Le pertinenze sono

le cose accessorie destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa principale

(art.817). Il rapporto fra pertinenza e cosa principale si chiama rapporto o vincolo pertinenziale.

Esso può correre fra due cose mobili, oppure fra due immobili. o ancora fra un immobile e un mobile.

Il rapporto pertinenziale nasce di solito per iniziativa del proprietario della cosa principale.

Per l'art.817, può nascere anche per iniziativa di chi ha sulla cosa principale un diritto diverso dalla

proprietà→ purché sia un diritto reale, e non un diritto personale, o di credito.

La disciplina delle pertinenze riguarda essenzialmente il trasferimento dei beni:

il proprietario è libero di trasferire la pertinenza insieme con la cosa principale, oppure l'una

separatamente dall'altra. Se però trasferisce la cosa principale senza precisare che il trasferimento

anche questa s'intende trasferita→

non comprende la pertinenza, se si vuole trasferire la cosa

principale senza la pertinenza, bisogna dirlo esplicitamente (art. 818).

Problemi possono nascere quando la pertinenza appartiene a persona diversa dal proprietario della

cosa principale, e questi vendi la cosa principale senza escludere la pertinenza→ se ne occupa

l'art.819.

Universalità di mobili=pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una

destinazione unitaria, cioè viene viene attribuita a loro una stessa funzione (art.816, 1 comma) es.

collezione di francobolli. È possibile disporre del complesso unitario con un unico atto, ma è possibile

anche disporre frazionatamente, con atti diversi, dei singoli beni che lo compongono (art.816, 2

comma).

Pure essendo beni mobili, sono trattati dalla legge come beni immobili es. per l'usucapione il tempo

dei beni immobili e universalità mobili è lo stesso, azione di manutenzione a tutela del possesso,

l'applicazione della regola possesso vale titolo.

Frutti

I frutti sono beni che provengono da altri beni. La legge distingue frutti naturali e civili.

Frutti naturali=provengono direttamente dalla cosa, che concorra o no l'opera dell'uomo, quindi

anche in maniera artificiale es. i prodotti agricoli, la legna, i prodotti delle miniere. I frutti naturali

spettano normalmente al proprietario della cosa, ma in certi casi possono aspettare ad altri (art.821,

1 comma) es. i frutti della terra data in affitto spettano all'affittuario che la coltiva.

fino a quando non avviene la

Fino a che non sono separati dalla cosa fruttifera, si dicono pendenti→

sono parte della cosa→ si considerano una (cosa

separazione i frutti futura art.820, 2 comma).

Frutti civili= provengono indirettamente dalla cosa si traggono come corrispettivo del godimento

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Appunti di Sofia Maria Pedro

che gli altri abbiano della cosa stessa (art.820, 3 comma) es. i canoni della locazione di un

appartamento. I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.

Beni divisibili e indivisibili

Beni divisibili= possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni, ciascuna mantiene la funzione

economica del bene originario, sia pure quantitativamente ridotta es. appezzamento di terreno.

Beni indivisibili= la loro suddivisione è materialmente o economicamente impossibile es. quadro.

La distinzione può avere rilievo nei casi comproprietà del bene in vista della divisione.

Diritto di proprietà

Diritti reali e diritti personali di godimento

Diritti reali sono diritti soggettivi che hanno per oggetto una cosa. Le loro caratteristiche sono:

1) immediatezza del potere della cosa, senza che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti.

Il titolare può ricavar le utilità corrispondenti al suo diritto attraverso un rapporto immediato

e diretto con la cosa, senza bisogno dell'intermediazione di un altro soggetto;

2) assolutezza=sono diritti assoluti, e quindi si fanno valere erga omnes, cioè contro chiunque.

Il godimento del diritto reale è un generico dovere di rispetto di astensione nei confronti della

collettività non interferenza altrui. Si può formare una relazione specifica di colui che ha

violato dovere di astensione nei confronti del proprietario, ma tale godimento implica pur

sempre un dovere generico. Questa caratteristica si precisa dicendo che i diritti reali danno

al titolare un diritto di seguito= la possibilità di inseguire il bene, per assoggettarlo al proprio

potere, dovunque il bene si trovi;

3) tipicità= i soggetti non possono costituire diritti reali diversi da quelli previsti e disciplinati

dalla legge.

All'interno della categoria dei diritti reali, si distinguono:

• ius in re propria=il diritto di proprietà;

• ius in re aliena=i diritti reali su cosa altrui, che si distinguono in:

1) diritti di godimento (da non confondere con i diritti personali di godimento!);

2) diritti reali di garanzia.

Diritti personali di godimento=diritto di credito avente ad oggetto il godimento di un bene, e che

ha il carattere di apparente immediatezza. Si differenzia dai diritti reali di godimento perché questi

ultimi non derivano da un rapporto obbligatorio. La possibilità di godere del bene è infatti garantita

da una pretesa specifica che è diretta verso il debitore→ Il debitore è obbligato a garantire il

bene

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LucreziaeLudovica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cerdonio Chiaromonte Giuliana.
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