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Gli strumenti previsti per la filiazione

Gli strumenti previsti a tale scopo sono essenzialmente due:

  1. L'adozione
  2. L'affidamento familiare

La filiazione adottiva

Un rapporto di filiazione può costituirsi anche fra due coniugi, e un figlio non generato da loro. Esso non si basa sulla procreazione biologica, ma su un procedimento e un provvedimento giudiziale, che si chiama adozione.

La legge parte dal presupposto che la famiglia ("del sangue") sia l'ambiente più idoneo per un equilibrato e felice sviluppo della personalità di bambini e adolescenti. Pertanto, afferma che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (art.1, 1 comma, l.ad.). Lo stesso principio è introdotto dall'art.315 bis, 2 comma, che aggiunge il diritto di mantenere anche oltre la cerchia della famiglia nucleare rapporti significativi con i parenti. Sottolinea che i nonni hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con.

i nipoti minori. Ma può accadere che la famiglia - nonostante il doveroso sostegno pubblico (art.31, 1 comma, C.) qualunque ne sia la causa, la legge deve - si dimostri inadatta a svolgere bene il suo ruolo educativo→ allora trovare il modo di supplire all'incapacità educativa della famiglia, nell'interesse del figlio è un principio affermato dalla stessa costituzione, là dove stabilisce che nei casi di minori→incapacità dei genitori, la legge provvede che siano assolti i loro compiti (art.30, 2 comma, C.), e che la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art.31, 2 comma, C.). Il principale fra gli strumenti finalizzati a questi obbiettivi è appunto l'adozione, disciplinata dalla l.194/1983 (rivista e aggiornata, da ultimo con la l.149/2001). Si tratta di un rimedio previsto per i casi di incapacità permanente e definitiva della famiglia.

danni subiti dal minore sono causati da negligenza o abuso da parte dei genitori o dei parenti; ✔ che siano state esaurite tutte le possibilità di mantenere il minore nella sua famiglia d'origine o di reintegrarlo in essa; ✔ che l'adozione sia nell'interesse superiore del minore. L'adozione può essere effettuata da coppie sposate o conviventi, da persone singole o da coppie dello stesso sesso, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L'adozione di minori è un atto giuridico che comporta una serie di diritti e doveri sia per i genitori adottivi che per il minore adottato. È un processo complesso che richiede un'attenta valutazione da parte degli enti competenti e un percorso di preparazione e accompagnamento per i genitori adottivi. L'obiettivo dell'adozione è quello di garantire al minore una famiglia stabile e amorevole, che possa soddisfare le sue esigenze emotive, fisiche e materiali. L'adozione offre al minore la possibilità di crescere in un ambiente sicuro e protetto, dove possa sviluppare il suo pieno potenziale e realizzare i suoi sogni. È importante sottolineare che l'adozione non è solo un atto legale, ma anche un atto di amore e di responsabilità. Richiede impegno, dedizione e pazienza da parte dei genitori adottivi, ma può portare grandi gioie e soddisfazioni. L'adozione di minori è regolamentata dalla legge e prevede una serie di procedure e controlli per garantire la tutela del minore e la correttezza del processo adottivo. È fondamentale seguire le norme e le indicazioni degli enti competenti e cercare il supporto di professionisti esperti nel campo dell'adozione. In conclusione, l'adozione di minori è un'opportunità preziosa per dare una nuova famiglia a bambini e ragazzi che ne hanno bisogno. È un gesto di amore e di solidarietà che può cambiare la vita di un minore e regalargli un futuro migliore.

genitori e i parenti rifiutano ingiustificatamente il sostegno dei servizi sociali.

La legge fissa poi i requisiti degli adottanti (art.6 l.ad.). L'adozione può essere fatta da coppie di coniugi che:

  • per il computo degli anni, la disciplina sia no sposati da almeno tre anni e non siano separati → prevede un'eccezione, facendo valere anche l'eventuale periodo di tre anni di convivenza di more uxorio, fermo restando che la coppia deve essere coniugata al momento della presentazione della domanda;
  • siano effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
  • presentino, rispetto al minore da adottare, uno scarto di età compreso fra un minimo di 18 e un massimo di 45 anni → derogato in alcuni casi specifici, e, in generale, tutte le volta che la mancata adozione causerebbe un grave danno al minore.

Gli stessi coniugi possono adottare

più minori, sia contestualmente sia con atti successivi.Il procedimento di adozione si sviluppa attraverso tre fasi.

  1. La prima è quella della dichiarazione di adottabilità (art.8-21 l.ad.). Quando riceve notizia di un minore che potrebbe essere in stato di abbandono, il tribunale per i minori, in stretta collaborazione con i servizi sociali del Comune, avvia una procedura per accertare la situazione effettiva:
    • sente il minore;
    • se ci sono i genitori e/o altri parenti, li convoca per verificare se e come siano in grado di provvedere in modo più adeguato alla cura del minore;
    • può emettere provvedimenti provvisori nell'interesse del minore;
    • se dalle indagini risulta che il minore si trovi effettivamente in situazione di abbandono, così come definita dalla legge, emette una sentenza che lo dichiara in stato di adottabilità.
    La sentenza può essere impugnata dai familiari del minore, e può essere
successivamente revocata se viene meno lo stato di abbandono. La legge si preoccupa di garantire a tutti i soggetti coinvolti il diritto al contraddittorio, cioè la possibilità di far sentire la propria voce e far valere le proprie ragioni. Può essere sentito se ha più di 12 anni, o anche meno in relazione alla sua capacità di discernimento; i genitori e gli altri parenti devono essere muniti di un difensore, anche d'ufficio. 2) La seconda fase è l'affidamento preadottivo (art. 22-24 l.ad.): - le coppie di coniugi, fornite dei necessari requisiti, che intendono adottare un minore abbandonato devono farne domanda al tribunale dei minorenni, il quale svolge (anche qui, con l'ausilio dei servizi sociali) una verifica circa la loro idoneità; - quando ci sia un minore dichiarato in stato di adottabilità, il tribunale sceglie fra le coppie richiedenti quella che risulta

La procedura di adozione si articola in tre fasi:

  1. La prima fase consiste nella valutazione della coppia richiedente da parte dei servizi sociali. Vengono analizzate le condizioni economiche, abitative e psicologiche dei richiedenti, al fine di verificare se sono idonei ad accogliere il minore come figlio.
  2. La seconda fase prevede l'affidamento preadottivo del minore alla coppia prescelta. Prima di prendere una decisione, il tribunale ascolta anche il minore, e se ha più di 14 anni, richiede il suo consenso. Durante l'affidamento preadottivo, il minore viene accolto presso la coppia richiedente. Si avvia una convivenza "sperimentale" per verificare se la nuova situazione di vita del minore si presenta soddisfacente. Se nel corso di questa fase si manifestano difficoltà e problemi insuperabili, l'affidamento viene revocato e si cerca un'altra coppia. L'affidamento preadottivo ha una durata di un anno, eventualmente prorogabile di un altro anno.
  3. Infine, si apre la terza e ultima fase, che consiste nella dichiarazione di adozione (art. 25-26 l.ad.). Il tribunale, con l'ausilio dei servizi sociali, valuta i risultati dell'affidamento. Se constata che il minore è inserito felicemente nella famiglia affidataria, emana una sentenza di adozione. Se il minore ha più di 14 anni, anche il suo consenso è richiesto per l'adozione.
di 14 anni, occorre il suo espresso consenso all'adozione; e se la coppia affidataria hagià figli legittimi oltre i 12 anni, il tribunale deve preventivamente sentirli. Con l'adozione, l'adottato diventa figlio degli adottanti (art.27, 1 comma, l.ad.), con tutte le conseguenze che ciò comporta: - prende il loro cognome, è affidato alla loro responsabilità genitoriale; - stabilisce rapporti familiari con gli altri membri della famiglia degli adottanti; - cessano i rapporti dell'adottando con la sua famiglia d'origine, con la sola eccezione degli impedimenti matrimoniali fra consanguinei (art.27, 3 comma l.ad.). Il taglio netto dei rapporti con la famiglia di sangue non esclude che l'adottando abbia interesse a conoscere la sua posizione e le le sue origini (art.28 l.ad.) → condizione di figlio adottivo, nei modi che i nuovi genitori riterranno opportuni. Inoltre, divenuto adulto, ha

diritto di conoscere l'identità dei genitori biologici → e, anche prima, informazioni al riguardo possono essere chieste e ottenute dai genitori adottivi, quando siano necessarie per gravi ragioni ad es. di tipo sanitario.

Adozione internazionale

Regole e procedure particolari sono previste per l'adozione internazionale, che riguarda minori provenienti per lo più da paesi poveri del terzo mondo → si applica tutta una serie di cautele stranieri, e controlli per prevenire odiosi fenomeni di "compravendita" di bambini, sottratti alle loro famiglie di origine approfittando della povertà e ignoranza di queste (art.29 ss. l.ad.).

I passaggi essenziali sono i seguenti:

  • le coppie aspiranti all'adozione, con gli stessi requisiti per l'adozione interna, devono prima di tutto ottenere dal tribunale per i minorenni un decreto di idoneità all'adozione;
  • quindi si mettono in contatto con uno degli enti che si occupano di
adozioni internazionali (e che devono avere ricevuto apposita autorizzazione pubblica), a cui danno incarico di curare la procedura di adozione presso le autorità del paese di origine del minore;
  • la procedura comprende vari passaggi intermedi, fra cui l'incontro degli aspiranti genitori con il minore, e, se si conclude positivamente, conduce a un provvedimento dell'autorità straniera che può essere direttamente di adozione, o di semplice affidamento a scopo adottivo;
  • tale provvedimento passa al vaglio di un'apposita Commissione per le adozioni istituita presso la Presidenza del Consiglio → internazionali, se questa lo riconosce conforme all'interesse del minore, ne autorizza l'ingresso e la residenza in Italia;
  • se il provvedimento è già di adozione, c'è infine un intervento del tribunale per i minorenni → adozione, il tribunale ne verifica la regolarità, e in caso positivo

ne ordina l'iscrizione nei registri di statocivile; se è di semplice affidamento, per un anno il minore resta affidato alla nuova famiglia,e e solo al termine di questo periodo il tribunale pronuncia l'adozione.

Adozione dei maggiorenni

L'adozione di maggiorenni è regolata dal codice (art.291 ss.), e ha una finalità completamente non tanto dare una famiglia a bambini diversa dall'adozione dei minori in stato di abbandono→che non ce l'hanno, quanto piuttosto dare all'adottante una discendenza, attraverso cui trasmettere il suo nome e il suo patrimonio. E così sono diversi i requisiti, le modalità e gli effetti.

Quanto ai requisiti:

  • l'adottato deve essere ovviamente maggiorenne;
  • in tal caso l'adozionee non deve essere figlio naturale dell'adottante→ è vietata (art.293);
  • l'adottante può anche essere un singolo, e deve superare di almeno 18 anni l'età

dell'ado

Dettagli
A.A. 2021-2022
135 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LucreziaeLudovica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cerdonio Chiaromonte Giuliana.