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La responsabilità da contatto
La responsabilità da contatto riguarda fattispecie di danno in cui il danneggiante e il danneggiato non sono legati da un vero e proprio rapporto obbligatorio (perché fra loro non si è concluso nessun contratto) e tuttavia non possono considerarsi degli estranei, bensì sono entrati in contatto creando fra loro una relazione qualificata.
Esempio: Il paziente che entra in contatto con il medico entro la struttura sanitaria in cui è ricoverato. La giurisprudenza preferisce trattare questo danno secondo le regole della responsabilità contrattuale.
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Capitolo 9 - Altre fonti di obbligazioni
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Promesse unilaterali <<Quasi contratti>>
1. Le fonti di obbligazioni, diverse dal contratto e dalla responsabilità extracontrattuale
Riferimento: Art 1173. Terza fonte delle obbligazioni: Ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento
giuridico.Queste fonti si caratterizzano in termini negativi e in via residuale. Sono tutte le fonti di obbligazioninon qualificabili né come contratto né come illecito extracontrattuale. Per tutte esiste una qualchenorma che le qualifica fonti di obbligazioni.Queste fonti sono:- Promesse unilaterali;
- Quasi contratti: gestione di affari altrui, pagamento dell'indebito, arricchimento senza causa.
- Promessa: È la dichiarazione di volontà, con cui il dichiarante assume un'obbligazione. Spessorisulta inserita in un contratto ma può anche risultare da un atto unilaterale.Tutti gli atti unilaterali hanno in comune un elemento relativo alla loro struttura, si formano con ladichiarazione di volontà di una sola parte. Ma possono produrre effetti giuridici diversi. Alcuniincidono sui diritti reali, altri fanno nascere obbligazioni.
Unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. Le promesse unilaterali sono dunque soggette a un principio di tipicità. Una promessa fa nascere obbligazioni a carico del promittente solo se la promessa è inserita in un contratto o corrisponde a uno degli schemi legali tipici di promessa unilaterale.
3. LA PROMESSA AL PUBBLICO
Promessa al pubblico: È la promessa, rivolta a una collettività indistinta, di eseguire una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione (Art 1989). Per effetto della promessa nasce solo un vincolo a carico del promittente, e nasce immediatamente, non appena la promessa è resa pubblica (Art 1989, primo comma).
L'effetto giuridico, essendo un atto unilaterale, si produce senza bisogno dell'accettazione di nessuno. Il vincolo del promittente è assimilabile a una soggezione. Il promittente è esposto
Subire la nascita dell'obbligazione a suo carico, e non può fare nulla per evitare questo risultato. Questo vincolo tiene il promittente in uno stato di incertezza. È giusto che questa situazione non si protragga indefinitamente e per questo la legge prevede che la promessa abbia un termine di efficacia, oltre il quale la promessa decade. Tale termine può essere fissato dal promittente stesso, in mancanza è fissato direttamente dalla legge in un anno. Trascorso il termine di efficacia senza che nessuno comunichi al promittente che la situazione si è avverata o l'azione compiuta, la promessa perde efficacia e il vincolo cessa (Art 1989, secondo comma). Il promittente ha la possibilità di liberarsi dal vincolo con la revoca della promessa prima della scadenza del termine. La revoca è ammessa solo se (Art 1990) è sorretta da una giusta causa, è fatta nella stessa forma della promessa o in forma equivalente, o se
L'azione e le situazioni indicate nella promessa non si sono ancora verificate. Es: Promessa di ricompensa in denaro, pubblicata su un quotidiano, a favore di chi ritroverà o riconsegnerà un cane smarrito. L'obbligazione nascerà quando qualcuno riconsegnerà il cane smarrito. Nessuno è però obbligato, per effetto della promessa, a cercare di riportare l'animale.
Pagina 101 di 2184. PROMESSA DI PAGAMENTO E RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
- Promessa di pagamento e riconoscimento del debito: Sono dichiarazioni unilaterali con cui un soggetto promette a un altro di eseguire una prestazione a suo favore, o riconosce di avere un debito verso di lui.
- Es: A scrive e firma una dichiarazione indirizzata a B, in cui gli promette di procurargli un biglietto aereo per New York, andata e ritorno e di coprirgli le spese dell'albergo e del soggiorno in quella città per una settimana.
Queste promesse non fanno nascere un'obbligazione che
prima non c'era, ma hanno un effetto diverso. L'obbligo di eseguire una prestazione a favore di un altro soggetto è valido ed efficace solo se ha una causa che lo giustifica. Il problema è che qui un "perché" non risulta dalla promessa, la quale non indica la causa per cui è fatta. Es: A sostiene le spese per il viaggio di B a New York perché gli ha dato mandato di compiere per lui un certo affare in quella città. Chi vuol far valere un diritto, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Es: Se B pretende che A gli paghi il viaggio e il soggiorno a New York dovrebbe provare la causa che giustifica l'obbligazione di A nei suoi confronti. Avere ricevuto la promessa unilaterale da A esonera B da tale prova, a B basta esibire la promessa di A. Se la causa non esiste (o è viziata o già esaurita) A ha la possibilità di opporsi alla pretesa di B, e farla respingere. Riferimento: Art 1988. LaPromessa o il riconoscimento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'onere della prova si rovescia a carico del convenuto, che deve provare in via d'eccezione l'inesistenza o l'invalidità o l'esaurimento del titolo su cui si basa il diritto fatto valere contro di lui. L'esistenza del rapporto fondamentale (cioè della causa) si presume fino a prova contraria, che l'interessato può sempre dare provando che l'obbligazione invocata contro di lui è in realtà senza causa. Si tratta in questo caso di un'astrazione processuale della causa.
5. I TITOLI DI CREDITO: RINVIO
Un'ulteriore tipo di promesse unilaterali è rappresentato dai titoli di credito.
6. LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI
- Gestione di affari altrui: Si ha quando un soggetto (il gestore) agisce nell'interesse di un altro soggetto (l'interessato), senza averne
quando il gestore interviene contro il divieto dell'interessato. Un intervento del gestore fatto al di fuori di questi limiti potrebbe esporlo a responsabilità per illecita invasione della sfera altrui. Riferimento: Art 2028, primo comma. La gestione deve essere assunta con la convinzione di intervenire, senza obbligo, nell'interesse altrui. Dall'iniziativa del gestore nascono obbligazioni del gestore stesso. L'obbligo di continuare a condurre a termine la gestione finché l'interessato non sia in grado di provvedere da sé (Art 2028, primo comma). Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (Art 2030, primo comma). L'inadempimento delle obbligazioni del gestore può determinare la sua responsabilità per il danno che ne derivi all'interessato. Il giudice può moderare il risarcimento (Art 2030, secondo comma). Le obbligazioni dell'interessato possono essere varie (Art 2031,
primo comma), a seconda del tipo di intervento eseguito dal gestore:
- Se il gestore è intervenuto personalmente, sopportando in proprio le spese, l'interessato gli deve rimborsare tutte le spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi.
- Se il gestore, per realizzare l'intervento, ha assunto obbligazioni verso terzi, l'interessato deve tenere indenne il gestore delle obbligazioni assunte in nome proprio.
- Se il gestore ha assunto obbligazioni in nome dello stesso interessato, l'interessato deve adempiere direttamente le obbligazioni assunte dal gestore in nome di lui.
Le obbligazioni dell'interessato sorgono alla condizione che la gestione sia utilmente iniziata (Art2031, primo comma).
L'interessato può ratificare la gestione. In tal caso si producono tutti gli effetti di un mandato (Art2032).
7. IL PAGAMENTO DELL'INDEBITO
Indebito = non dovuto. —> Due parti: Il solvens (chi paga) e l'accipiens (chi
riceve).
- Pagamento dell'indebito: Si ha quando il solvens esegue a favore dell'accipiens una prestazione che non gli deve. È fonte dell'obbligazione dell'accipiens di restituire al solvens quanto questi gli ha indebitamente pagato. Vi corrisponde il diritto del solvens di chiedere la restituzione, e per questo si parla di ripetizione dell'indebito. L'obbligazione vale come giusta causa dell'attribuzione patrimoniale che si realizza con l'adempimento della prestazione. Dunque vale come giustificazione dello spostamento di ricchezza che ne deriva. Se l'obbligazione non c'è, il pagamento perde giustificazione perché il diritto non ammette trasferimenti di ricchezza senza causa giustificativa.
Bisogna distinguere:
- Indebito oggettivo: Si ha quando l'accipiens non ha alcun credito, per cui il pagamento viene fatto a chi non ha diritto di riceverlo (Art 2033). Cioè quando:
solvens non ha quel debito e laccipiens non ha quel credito (es: