Redditi personali dei coniugi e comunione dei beni
I redditi personali dei coniugi, sia come frutto dei loro beni sia come proventi di attività lavorativa, non cadono automaticamente in comunione, né sono considerati tra i beni personali, questi ultimi elencati all'articolo 179. L'articolo 177 afferma che i redditi personali si considerano oggetto della comunione ai soli fini della sua divisione, qualora non siano stati consumati al momento della comunione. Tali norme riguardano essenzialmente i risparmi, disponendo che tali risparmi, anche quelli formalmente appartenenti solo al marito o alla moglie, debbano essere anch’essi divisi tra i coniugi quando la comunione si scioglie per qualsivoglia motivo (comunione de residuo).
Beni destinati all’esercizio di un’impresa
Lo stesso principio vale per i beni destinati all’esercizio di un’impresa costituita da uno dei coniugi e da lui esclusivamente gestita dopo il matrimonio e per gli incrementi di un’impresa di uno dei coniugi costituita prima del matrimonio.
Beni personali e comunione
Beni personali: esclusi dalla comunione, sono disciplinati dall'articolo 179. Sono: i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio; beni acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione in suo favore, sempre che non siano espressamente attribuiti alla comunione; beni di uso strettamente personale; beni necessari all’esercizio della professione, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione (si applica l'articolo 177); beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione conseguente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purché sia espressamente dichiarato all’atto di acquisto.
La giurisprudenza ha affermato che è necessario che i presupposti della qualità personale di un bene esistano obiettivamente. Quindi il coniuge dell’acquirente, che abbia preso parte all’atto attestando il carattere personale dell’acquisto, può in seguito agire per far accertare la falsità di tale dichiarazione e dunque l’appartenenza del bene alla comunione.
Crediti dei coniugi durante la comunione
Questione complicata è quella che riguarda i crediti di cui i coniugi diventano titolari durante il regime della comunione. Gli articoli 178 e 179, nella rubrica del testo parlano genericamente di beni, ma si ritiene che il legislatore utilizzando il termine beni, abbia inteso riferirsi a ogni genere di utilità economica, anche ai crediti. Ma questa soluzione creerebbe un serio problema di coordinamento con l'articolo 177 lettera c, secondo cui i proventi di attività separata di uno dei coniugi entrano in comunione solo de residuo. Siccome questi proventi giuridicamente assumono la forma del credito, ammettere che un qualsiasi credito del coniuge in comunione legale divenga oggetto della comunione significherebbe elidere in gran parte l'ambito di applicazione della comunione de residuo. In una sentenza della Cassazione del 2008 è stato enunciato che si esclude che cadano nella comunione i crediti derivanti dalla stipulazione di contratti, ma non quelli incorporati in documenti.
Beni acquistati a titolo originario
Altro tema controverso è quello relativo alla caduta in comunione di beni acquistati a titolo originario. La soluzione prevalente è quella positiva, ad esempio relativamente all’acquisto per usucapione, anche se non è ancora individuabile una regola generale.
Amministrazione dei beni della comunione
L’amministrazione dei beni della comunione, immediata, rispettando il principio di uguaglianza, spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi, ai sensi dell'articolo 180, comma 1. Il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la stipula di contratti con cui si concedono o acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni, spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (articolo 180, comma 2). La giurisprudenza ha precisato che tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione rientra il preliminare di vendita con cui un coniuge si impegna a trasferire un bene oggetto della comunione, dato che con tale preliminare si può pregiudicare la comunione e l’altro coniuge.
In caso di atti necessari per la famiglia e un coniuge non abbia dato il suo consenso, l’altro può rivolgersi al giudice per ottenere autorizzazione e compiere ugualmente l'atto, se questo necessita amministrazione congiunta. Se un coniuge è minore o non può amministrare per qualsivoglia motivo o ha male amministrato, l’altro può chiedere di escluderlo dall’amministrazione (articolo 183).
Atti compiuti senza necessario consenso
Atti compiuti da un coniuge senza necessario consenso dell’altro, e da questo non convalidati, sono annullabili se riguardano beni immobili o beni iscritti nei pubblici registri, ai sensi dell'articolo 184, comma 1. Se invece riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti senza necessario consenso è tenuto a ricostituire la comunione legale nello stato in cui era in precedenza o, se non è possibile, a pagare alla comunione l’equivalente. L’atto però rimane valido ed efficace nei confronti del terzo acquirente.
Regole per i creditori
La legge fissa, all'articolo 186, regole apposite riguardanti la possibilità per i creditori di soddisfarsi sui beni comuni. I beni della comunione rispondono di:
- Tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto
- Tutti i carichi dell’amministrazione
- Ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche se separatamente, nell’interesse della famiglia
- Ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
I creditori particolari dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni della comunione se non in quanto i beni personali del loro debitore non siano capienti. In questo caso possono soddisfarsi sui beni della comunione solo limitatamente al valore della quota del loro debitore, ossia la metà, sempre che non entrino in conflitto con i creditori della comunione, che sono sempre preferiti ai creditori particolari (articolo 189). I creditori personali possono procedere a esecuzione forzata non sulla quota di comproprietà indivisa dei beni nella loro interezza. Infatti, al momento della vendita giudiziale, al coniuge in comunione verrà attribuita metà del ricavato, ed è sulla restante metà che il creditore potrà soddisfarsi. Creditori della comunione inoltre non possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi (articolo 190).
Scioglimento della comunione
La comunione legale si scioglie per una delle cause indicate all'articolo 191:
- Morte di un coniuge
- Sentenza di divorzio
- Dichiarazione di assenza o di morte presunta
- Annullamento del matrimonio, annullamento che dunque opera ex nunc, come causa di scioglimento della comunione
- Separazione personale legale, non basta quella di fatto
- Fallimento di un coniuge
- Convenzione tra i coniugi per abbandonare il regime di comunione
- Separazione giudiziale dei beni
Per quanto riguarda la separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza riteneva che la comunione si sciogliesse solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, cosicché i coniugi erano costretti a vivere in regime di separazione anche se era in atto una crisi coniugale e autorizzati a vivere separatamente. Per rimediare a questo problema è stato integrato l'articolo 191 (Legge 55/2015), prevedendo che in caso di separazione personale la comunione tra coniugi si sciolga nel momento in cui il presidente del tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati o alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale coniugi davanti al presidente, purché omologato. È necessario rendere conoscibile a terzi il nuovo regime legale costituitosi, e dunque l’ordinanza con cui l’autorizzazione a vivere separati viene comunicata all’ufficiale di stato civile.
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata dal tribunale su richiesta di uno dei coniugi se ricorre una delle cause indicate all'articolo 193:
- Interdizione di un coniuge
- Inabilitazione di un coniuge
- Cattiva amministrazione della comunione da parte di un coniuge
- Disordine negli affari personali di un coniuge tale da mettere in pericolo gli interessi dell’altro o della famiglia
- Condotta tenuta da un coniuge nell’amministrazione tale da mettere in pericolo gli interessi dell’altro o della famiglia
- Mancata o insufficiente contribuzione di un coniuge al soddisfacimento dei bisogni familiari, relativamente all’entità delle sostanze e alla capacità lavorativa.
Tra le cause di separazione giudiziale dei beni, l'articolo 193 non menziona la nomina di un amministratore di sostegno, ma si ritiene sia estendibile a tale nomina. La sentenza di separazione giudiziale dei beni retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda. Verificatasi una delle cause all'articolo 193 di scioglimento giudiziale della comunione dei beni, cessa il regime legale di coacquisto, e tutti i beni acquistati individualmente dai singoli coniugi rimangono nella loro esclusiva disponibilità. Resta però la situazione di contitolarità dei cespiti acquistati prima dello scioglimento: si procede alla divisione dei beni comuni, divisione da effettuare sempre in parti uguali tra moglie e marito o loro eredi (articolo 194). La partecipazione dei coniugi alla comunione in quote eguali è un principio inderogabile, ex articolo 210.
Divisione dei beni comuni
Il legislatore della riforma non precisa quale sia il procedimento da seguire per la divisione, ma si ritiene siano applicati i principi generali: la divisione può essere giudiziale o convenzionale, e si deve effettuare tenendo conto anche delle passività gravanti sui beni comuni. Se possibile, in ciascuna porzione dovrà essere compresa identica quantità di beni mobili, immobili o crediti; se ciò non è possibile, si devono compensare gli squilibri con conguagli. Il giudice, in relazione alla necessità dei figli e al loro affidamento, può costituire in favore di uno dei coniugi un usufrutto su beni attribuiti all’altro (articolo 194).
Comunione convenzionale
In mancanza di apposita convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale legale che si applica tra i coniugi è quello della comunione legale. Tuttavia, anche una convenzione (disciplinata all'articolo 162) non deve per forza escludere una comunione, che ovviamente sarebbe convenzionale.
Non è valida una convenzione che mirerebbe a modificare il regime di comunione legale per:
- Derogare al principio che le quote spettanti ai coniugi nella comunione devono essere uguali, per lo meno limitatamente a tutti i beni che formerebbero oggetto di comunione (articolo 210)
- Derogare al principio in base al quale l’amministrazione della comunione spetta ad entrambi con pari poteri (articolo 210)
- Ricomprendere in comunione i beni di uso strettamente personale, i beni necessari all’esercizio della professione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa (ai sensi dell'articolo 179).
Quindi la stipulazione di un accordo per dar vita a una comunione convenzionale di solito si fa o per ricomprendere nella comunione anche beni personali, tranne quelli per i quali la comunione è esclusa (ex articolo 179), o anche per far cadere nella comunione immediata tutti i redditi comunque prodotti da ciascun coniuge.
Separazione dei beni
Il regime di separazione dei beni, in forza del quale ogni coniuge rimane esclusivo titolare dei beni di sua pertinenza e di ogni acquisto fatto anche durante il matrimonio, con diritto di amministrare direttamente ed esclusivamente il suo patrimonio, fino al 1975 era il regime patrimoniale legale, che si instaurava in automatico qualora i coniugi non avessero stipulato una convenzione diversa. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la situazione si è capovolta, e il regime patrimoniale legale è diventato di comunione di beni, fatta salva la pattuizione attraverso cui i coniugi possono stabilire la separazione dei beni (articolo 215). Tale convenzione di separazione patrimoniale può essere stipulata in qualsiasi momento, con atto pubblico, come per tutte le convenzioni matrimoniali, o anche con semplice dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione di matrimonio (articolo 162, co. 2).
In presenza del regime di separazione, il coniuge conserva il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo (articolo 217), restando fermo l’obbligo di contribuire ai bisogni familiari. Durante la convivenza, peraltro, i coniugi compiono acquisti per i quali non è necessario un regime formale per stabilire ex post quale coniuge abbia effettuato l’acquisto; è il caso dei mobili non registrati. La legge comunque stabilisce regole per tali situazioni, per esempio: se in regime di separazione un coniuge abbia di fatto il godimento di beni dell’altro, è soggetto a tutte le obbligazioni cui sarebbe tenuto se fosse usufruttuario; se sorge controversia su titolarità di cespiti, si presume si tratti di beni comuni ad entrambi per pari quota, a meno che un coniuge non fornisca con ogni mezzo di prova di essere il titolare o di avere una quota maggiore.
Fondo patrimoniale
La riforma del 1975 prevede che venga costituito un fondo patrimoniale, assoggettato a un particolare regime, per far fronte ai bisogni della famiglia. Può essere costituito da ciascun coniuge, da entrambi o anche da un terzo. La costituzione deve avvenire con atto pubblico o, se il costituente è un terzo, anche mediante testamento. Possono rientrare nel fondo solo beni immobili, mobili registrati o titoli di credito (articolo 167). La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, a meno che non sia disposto diversamente nell’atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi (articolo 168, co. 1).
L’amministrazione del fondo è regolata dalle stesse norme che regolano l’amministrazione della comunione legale (articolo 168, co. 3). I frutti dei beni del fondo possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia. Salvo diversa disposizione nell'atto costitutivo, i beni del fondo non possono essere alienati, dati in garanzia o vincolati in ogni modo, se non con il consenso di entrambi i coniugi o, se vi sono figli minori, con autorizzazione giudiziale, da concedersi solo per necessità o utilità evidente per la famiglia.
La legge prevede che i beni facenti parte del fondo e i frutti non possano essere sottoposti a esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia (articolo 170). Questa norma che limita l'esecuzione sui beni del fondo ha indotto a un abuso dell'istituto, infatti è stato utilizzato più che per assicurare risorse alla famiglia, per sottrarre cespiti di uno dei coniugi all’aggressione legittima di un creditore, simulando che tali cespiti rientrino nel fondo. In tali casi in frode ai creditori, la giurisprudenza ammette che il conferimento di beni al fondo patrimoniale sia suscettibile di azione revocatoria, secondo la disciplina dura prevista per atti a titolo gratuito. La Cassazione ha confermato di recente che la costituzione di un fondo patrimoniale non integra di per sé l’adempimento di un dovere giuridico, non è infatti obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito.
Impresa familiare
Un'assoluta novità introdotta dalla riforma del 1975 è stato l’articolo 230 bis, disciplinante l'impresa familiare. Tale articolo 230 bis mira a tutelare i familiari dell’imprenditore che lavorino continuativamente nell’attività di famiglia o nell’impresa del loro congiunto, trovando applicazione solo quando non sia espressamente pattuita diversa disciplina volta a regolare l'apporto di collaborazione lavorativa del familiare (contratto di società, di lavoro subordinato,...). Prima della riforma non era riconosciuto alcun diritto di ordine economico al familiare che prestava lavoro nell’impresa familiare.
I familiari dell’imprenditore tutelati dall'articolo 230 bis sono coniuge, parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo. A costoro, ricorrendo i presupposti, si riconosce il diritto al mantenimento e il diritto di partecipare agli utili dell’impresa e agli incrementi dell’azienda. Difficile stabilire l’entità di partecipazione agli utili, quindi il legislatore ha stabilito che sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, criterio molto elastico, spesso stabilito convenzionalmente. La giurisprudenza ha ribadito che l'impresa familiare
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