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Le cause di estinzione della procura
Compimento dell'affare
Scadenza del termine o avveramento condizione risolutiva
Estinzione rapporto interno
Morte rappresentato o rappresentante
Revoca da parte del rappresentato
Rinuncia del rappresentante
"Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto." (ossia falso rappresentante)
Ci sono 2 casi di FALSUS PROCURATOR:
- Quindi il contratto non ha effetto per il rappresentato. Non ha alcun potere di rappresentanza.
- Eccesso di poteri: vi sono danni al terzo contraente, se diligente, trattandosi di responsabilità precontrattuale corrisponde (spese sostenute e chances perse); all'interesse negativo. "Il danno risarcibile ex art."
1398 c.c. subito dal Cass. 29 settembre 2000, n. 12969 contraente che abbia confidato senza colpa nella esistenza della procura invocata dal falsus procurator, si limita alc.d. "interesse negativo", e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si estende perciò al lucro cessante ricavabile dall'adempimento del contratto;
falsus procurator Il contratto stipulato dal non è né nullo né annullabile, ma semplicemente inefficace fino dominus; all'eventuale ratifica da parte del
Nel caso particolare, che il falsus procurator abbia usato il nome del legale rappresentante di una società, la ratifica dovrà pervenire dall'organo rappresentativo della stessa così come l'intenzione di far propri gli effetti del contratto stipulato sotto falso nome.
RATIFICA
1399-ratifica-dice: "Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essereL'Art.ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi."
La ratifica è un atto unilaterale, espresso o tacito. Ha effetto retroattivo, anche se sono fatti salvi i diritti dei terzi ed è rilevabile d'ufficio quando la validità del contratto sottoscritto dal rappresentante costituisca un elemento della domanda esercitata dall'attore.
IL RAPPRESENTANTE APPARENTE
La rappresentanza apparente è la situazione che si genera, allorquando un soggetto agisce come rappresentante di un altro senza aver alcun potere, ma il presunto rappresentato, con il proprio contegno, ingenera affidamento nei terzi.
In questo caso il contratto stipulato dal rappresentante apparente è vincolante per il rappresentato.
È necessaria la prova della buona fede di chi ha invocato l’apparenza senza colpa. “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col L’Art. 1394-conflitto d’interessi-dice: rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”
Il rappresentante dovrebbe concludere il contratto nell’interesse del rappresentato. Ma quando non lo fa? Significa che antepone il proprio interesse a quello del rappresentato, quindi è in conflitto d’interessi con il rappresentato. Il contratto concluso è annullabile su istanza del rappresentato se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo. Lo stato di «conflitto d’interessi» deve sussistere al momento della conclusione del contratto. Non è richiesto un profitto per il rappresentante. “È annullabile il contratto che il rappresentante L’Art.
1395-contratto con se stesso-dice: conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato."
È considerata un'ipotesi tipica del conflitto d'interessi; sono due diversi casi in cui è prevista:
- un soggetto conclude il contratto nella duplice veste di rappresentante e di rappresentato
- un soggetto agisce da un lato come rappresentante di Tizio e nella veste di rappresentante di Caio
L'ANNULLAMENTO del contratto è previsto, a meno che vi sia l'autorizzazione ad hoc o se il contenuto del contratto è predeterminato
LA RAPPRESENTANZA LEGALE
Si ha quando il potere di rappresentanza è attribuito dalla legge (genitori - tutore -)
curatore ereditàgiacente). Diretta attribuzione al rappresentato degli effetti giuridici del contratto.
LA RAPPRESENTANZA ORGANICA
Sussiste quando un soggetto, per la funzione di organo esterno di ente, è investito del potere di (es. Associazioni che hanno governance con dichiarare la volontà negoziale dell’ente medesimo. persone fisiche, che fanno da front-man per quell’associazione)
LA RAPPRESENTANZA INDIRETTA o INTERPOSIZIONE REALE:
Il rappresentante compie atti giuridici in nome proprio e poi ritrasferisce al rappresentato. Agisce per conto altrui ma in nome proprio. L’interposto reale è partecipe degli effetti giuridici del contratto che nuncius (portavoce): stipula. Da non confondere con il qui le volontà del rappresentato sono chiare e tutti gli elementi del contratto sono stati predeterminati dal rappresentato; il soggetto si limita a formulare la volontà altrui: non è un rappresentante.
IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE:
Art.
1401-riserva di nomina del contraente dice: “Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso”.
La rappresentanza innominata riflette la situazione di chi non intende figurare al momento della conclusione del contratto.
Il contraente dichiara di concludere il contratto per l’altro soggetto che si riserva di indicare;
La dichiarazione di nomina deve avvenire entro 3 gg e la nomina deve essere accompagnata dall’accettazione del nominato o dalla procura anteriore al contratto;
La forma della nomina è uguale alla forma del contratto;
Gli effetti della nomina: la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
La nomina ha effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto, come se questo
fosse stato stipulato direttamente tra il nominato e l'altra parte.
Se la nomina non è tempestiva o non è regolare, il contratto produce effetti fra i suoi contraenti (si chiama anche rappresentanza eventuale) originari (a differenza della cessione del contratto).
Non è richiesto l'assenso dell'altro contraente "per quanto questi deve aver preventivamente accettato la clausola di riserva di nomina o per persona da nominare".
I VIZI DEL CONSENSO (art. 1427 - 1440 c.c.)
Per vizi del consenso si fa riferimento all'alterazione del processo di formazione della volontà negoziale.
I vizi del consenso sono ERRORE, VIOLENZA E DOLO.
Il contratto con un consenso viziato è invalido e quindi annullabile. (Art. 1427 - 1433 c.c.)
ERRORE
Si intende per errore, la mancata conoscenza o errata percezione di situazioni di fatto o di diritto, che si genera spontaneamente ignoranza.
Ci sono 2 tipi di errore e sono:
errore vizio: è una falsa rappresentazione della realtà presente che induce ad unadichiarazione; è un vizio nel processo di formazione della volontà- errore ostativo: è il vizio della dichiarazione e non della volontà; oppure ricade sull’erroredelladichiarazione emessa dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione
L’errore vizio rende annullabile il contratto se è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.
L’errore è ESSENZIALE quando cade su una di queste 4 ipotesi
- Sulla natura o sull’oggetto del contratto
- NATURA: credo di aderire a un’associazione no-profit ma aderisco a una società commerciale.
- OGGETTO: credi di aver comprato un biglietto di Jovanotti (Lorenzo Cherubini) ma in realtà è un concerto di Peppino Cherubini, un emergente mai sentito.
- Sull’identità o qualità dell’oggetto, determinanti del consenso
QUALITÀ: Volevo acquistare una sedia anni Trenta e invece ne ho acquistata una prodotta in serie di recente, avendolo saputo non le avrei acquistate! (per contratti intuitu personae)
Sull'identità o qualità dell'altro contraente
IDENTITÀ: Credo di star contrattando col signor Riccardo ma in realtà sto contrattando con Pasquale
QUALITÀ: Pensavo che Marco Muto fosse ricco in realtà è povero
Sui motivi del contratto, se si tratta di errore di diritto: i motivi del contratto (errori di fatto); sono, di regola, irrilevanti sono rilevanti, però, qualora siano inficiati dall'ignoranza o dalla falsa conoscenza di una delle norme di legge o di regolamento.
Castro il costruttore vuole costruire una villetta sul terreno che ha comprato, ma non conosce la
nuova legge che gli vieta di costruirla sul tipo di terreno che ha acquistato.
Errore sul valore: credevo di aver fatto un affare a comprare il tavolo da Tizio aa.100, in realtà in negozio ho scoperto questo costare 70.
Sui motivi: mi si è rotta la caldaia, sono andato a comprarla nuova, tornato ab.casa ho trovato mia moglie con una caldaia nuova appena comprata.
L’errore è RICONOSCIBILE quando in base al contenuto, alle circostanze ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (dell’errore).
La riconoscibilità dell’errore tende a proteggere l’affidamento di chi contrae con chi cade in errore, nonché la sicurezza nella circolazione dei beni.
Colui che è in errore ha l’onere di provare la riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro.