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Contrasto con norme imperative e autonomia del privato

Non qualsiasi contrasto con norme di diritto determina l'illiceità del negozio: occorre che si tratti di norme imperative. Le norme imperative con maggiore importanza sono quelle contenute nel codice civile e quelle del codice penale e poi quelle contenute in leggi speciali che vogliono integrare l'ordinamento.

La norma imperativa limita l'autonomia del privato per realizzare interessi generali, e talvolta anche per proteggerlo. Sono inderogabili gli interessi generali, che riguardano soggetti oltre le parti, le norme che riguardano solo le parti sono dette dispositive e sono derogabili.

Le norme imperative limitano l'autonomia privata nelle particolari ipotesi in cui il legislatore ritiene che non sia assicurata la coincidenza tra le valutazioni individuali dei singoli e interessi generali. Infine la norma imperativa esclude talvolta la possibilità del singolo del disporre del proprio diritto quando ciò contrasterebbe con convinzioni etiche fondamentali.

È per questa ragione che sono indisponibili i diritti della personalità e quelli derivanti dai rapporti familiari. Inoltre può limitare l'autonomia negoziale al fine di proteggere il singolo contro i suoi stessi atti di disposizione, quando si possa presumere che siano imposti da un abuso di potere economico dell'altro contraente o che siano non sufficientemente ponderati. Vi sono casi in cui la norma imperativa di protezione pone una disciplina giuridica, la quale implica che in particolari circostanze sorgano a favore della parte protetta determinati diritti patrimoniali, che sono per loro natura disponibili, non sono rinunciabili preventivamente, si possono solo non fare valere. Nel diritto del lavoro la protezione di legge è spinta oltre e sono previste particolari cautele circa le rinunce e le transazioni che il lavoratore possa stipulare circa i suoi diritti, derivanti da disposizioni inderogabili, anche dopo che siano sorti, permane la presunzione di.approfittamento ai danni del lavoratore. Tra le disposizioni civilistiche vanno distinte: - Norme imperative: dispongono la nullità dell'atto, compiuto in suaviolazione; - Norme dispositive: se fa salva una diversa volontà delle parti. In mancanza di una precisa indicazione, spetta all'interprete stabilire la natura della norma, in considerazione del suo scopo. L'art. 1343 dopo aver menzionato la contrarietà a norme imperative, aggiunge che il negozio è illecito quando è contrario anche all'ordine pubblico. Il concetto di ordine pubblico esprime i principi di struttura politica ed economica della società, immanenti nell'ordinamento giuridico vigente. Inserendo il concetto di ordine pubblico, si aggiunge alla violazione delle norme imperativi, la violazione ai principi a cui queste sono ispirate, ricavati per induzione o dalla Costituzione. Il giudice ha il compito di tradurli in regole applicabili ai casi concreti, ad

Integrazione del complesso delle disposizioni di ordine pubblico espressamente dettate dal legislatore. Al fine di una visione d'insieme delle norme e dei principi di ordine pubblico possiamo distinguere, l'ordine pubblico politico e l'ordine pubblico economico. L'ordine pubblico politico attiene alla difesa della struttura dello Stato, della famiglia e alla difesa della libertà e dell'integrità dell'individuo. Sono così illeciti i negozi che possono turbare il funzionamento dell'organizzazione dello Stato, della sua organizzazione costituzionale, della pubblica amministrazione e dell'amministrazione della giustizia. Contrari all'ordine della famiglia sono, per esempio, i patti di sposarsi o non sposarsi o sposare una terza persona, e ogni negozio che tenda a limitare la libertà di decisione circa la costituzione, l'impugnazione o lo scioglimento di vincoli familiari, o tenda a influenzare tali decisioni con.

remunerazioni o altri incentivi impropri. Nulli, perché lesivi di libertà fondamentali dell'individuo, sono gli accordi di boicottare una determinata confessione politica o associazione che persegua fini leciti. Ma non basta difendere la libertà dell'individuo contro gli attacchi di terzi; essa va difesa anche contro gli impegni limitativi che lo stesso soggetto tutelato eventualmente si assuma. In certi campi è possibile limitare la propria libertà personale, assumendo obblighi lavorativi, a patto che il limite non sia eccessivo. Nulli sono gli atti con cui si dispone del proprio corpo, in modo tale da cagionare una diminuzione permanente dell'integrità fisica. Nell'ambito dell'ordine pubblico economico si possono distinguere l'ordine pubblico di protezione e l'ordine pubblico di struttura e di direzione economica. L'ordine pubblico di protezione ha lo scopo di proteggere, la parte economicamente debole.

cheabbia subito l'imposizione di condizioni contrattuali inique o la parte cheabbia stipulato il contratto senza una sufficiente ponderazione, nonrendendosi conto del carattere vessatorio di certe clausole sottovalutandolo. Esempi sono il divieto dell'usura, regime inderogabile del contratto di lavoro subordinato, rapporti imprenditore minore con imprese maggiori o il franchising, vengono ritenute nulle le clausole ingiustificatamente gravose o discriminatorie imposte con approfittamento di una posizione economica superiore. Patti iniqui imposti a contraenti economicamente deboli o malaccorti, che la legge intende tutelare. L'ordine pubblico di struttura e di direzione economica è costituito dai criteri i quali va condotta l'attività economica degli operatori privati e pubblici. Rientrano in questo ambito le norme e i principi che regolano la concorrenza, per assicurarne la libertà e la correttezza. A tutela del corretto funzionamento del mercato la

La legge dispone la nullità degli accordi tra imprenditori con lo scopo di impedire, falsare o restringere la concorrenza. È da considerarsi contrario all'ordine pubblico ogni vincolo eccessivo alla libertà delle attività di lavoro, professionali, artistiche e delle attività economiche in generale. Rientrano nell'ordine pubblico di struttura economica anche il regime di circolazione dei beni, illecita la costituzione di un diritto reale atipico o della locazione di una durata superiore a quella consentita dalla legge. Anche i divieti connessi alla disciplina urbanistica e la tutela del passaggio, gli edifici abusivi sono fuori commercio e nulli i negozi aventi per oggetto terreni abusivamente lottizzati. Il negozio è illecito quando è contrario al buon costume. Il buon costume è costituito dall'insieme di quelle regole di comportamento sociale, la cui violazione è ritenuta immorale e scandalosa dalla generalità dei consociati.

Le regole del buon costume sono storicamente determinate e variabili con il tempo, sono quindi più numerose e stabili in una società omogenea e unita. Tuttavia esistono delle regole di buon costume in qualsiasi società, corruzione pubblica o politica, alla decenza e all'onestà sessuale, impegno alla menzogna, alla reticenza e al silenzio sleale. Altra categoria tipica è quella dei contratti per l'organizzazione e la gestione di una casa da gioco, insieme con il mutuo fatto al giocatore allo scopo di consentirgli di continuare a giocare. Secondo la giurisprudenza i contratti attinenti al gioco sono nulli anche se il gioco stesso si svolga in una casa autorizzata: l'autorizzazione esclude sanzioni penali, ma non elimina la contrarietà al buon costume. Spesso il negozio è contrario sia al buon costume sia a una norma imperativa specifica. Di regola chi abbia eseguito una prestazione in base a un negozio nullo, ha diritto di ottenerne la restituzione.

Questa regola trova una deroga nel caso sia contrario al buoncostume, se chi ha eseguito la prestazione è coinvolto nell'immoralità del negozio, non può pretendere la restituzione di quanto ha pagato, né l'ordinamento può porsi al servizio di chi per provare un diritto deve richiamarsi al fatto di avere agito contrariamente al buon costume. L'azione per la restituzione è invece ammessa se l'immoralità è solo di chi ha ricevuto la prestazione.

Si è già detto che i vizi della causa influiscono senz'altro sulla validità del negozio causale, l'erroneità o l'illiceità dei motivi sono rilevanti solo in ipotesi circoscritte. È senz'altro illecito il negozio che impegni a compiere un atto illecito, oppure che le prestazioni siano lecite e che sia però illecito fare oggetto di scambio. E lo stesso a dirsi per ogni negozio il quale tenda a realizzare

immediatamente un risultato vietato: in tali ipotesi l'illiceità è intrinseca al negozio. Le difficoltà sorgono quando il contenuto è lecito in sé e per sé, ma il negozio stesso costituisce un momento nella realizzazione di un piano illecito di una delle parti. In tal caso l'illiceità non è più intrinseca al negozio, bensì estrinseca, essa riguarda solo il motivo di una delle parti. È chiaro che se dall'illiceità del motivo dovesse sempre derivare la nullità del negozio, ciò scuoterebbe in modo intollerabile la sicurezza dei rapporti giuridici. Perciò la legge dispone che in tema di contratto a titolo oneroso, che esso è illecito e nullo solo quando le parti si sono determinate a concludere esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe le parti. Non basta che il motivo sia noto all'altra, occorre che sia comune, mosse dallo stesso motivo o che una

parte che ne tragga profitto dal motivo illecito. Nelle donazioni il motivo illecito è causa di nullità quando risulta dall'atto ed è il solo che abbia determinato il donante a disporre. Le condizioni di rilevanza sono le stesse di quelle già viste per il motivo erroneo, così le liberalità fatte allo scopo di ricompensare attività illecite. La legge non estende la nullità alle ipotesi in cui una parte abbia conosciuto il motivo illecito dell'altra, pur senza parteciparvi, poiché si ritiene opportuno far dipendere la validità del negozio giuridico da circostanze estrinseche, alle quali esso è indirettamente collegato. Per combattere l'illecito sembra perciò più appropriato limitarsi a colpirlo direttamente. Accade spesso che per raggiungere il risultato vietato, l'ostacolo costituito dalla legge venga aggirato, si ricorre a una combinazione di negozi leciti ma elaborando il contenuto.

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A.A. 2021-2022
118 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Michele1984. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Castelli Luca.