Estratto del documento

DIRITTI ASSOLUTI:

- Diritti reali (diritto di proprietà): sono diritti su una cosa e attribuiscono al

titolare una signoria del volere che può essere piena (come la proprietà) o

limitata (diritti reali su cosa altrui).

1. Struttura: sotto questo profilo, si attribuisce carattere immediato ai

diritti reali, in quanto il titolare del bene esercita il diritto di godere e di

disporre delle cose (art. 132 cc) e così realizza il proprio interesse, senza

il bisogno della cooperazione di altri soggetti. Gli altri soggetti si

identificano nella generalità dei consociati, stanno cioè sullo sfondo, e

possono assumere rilievo in una distinta prospettiva, ovvero nella

concreta ipotesi in cui essi interferiscano nell’esercizio da parte del

titolare del diritto. In questo caso (interferenza di fatto), i soggetti

commetterebbero illecito ai sensi dell’art. 2043 cc (principio romano di

“neminem laedere”).

2. Efficacia: si caratterizzano per l’assolutezza, in quanto per la tutela del

(erga omnes)

suo diritto, può agire nei confronti di tutti i consociati per

ottenere la reintegrazione del proprio diritto e il risarcimento del danno,

con ulteriore garanzia che atti di disposizione sul bene di cui si è

proprietari non fanno venir meno il diritto.

3. Funzione: i diritti reali assolvono la funzione di garantire forme di

appartenenza o di godimento di beni in misura più o meno intensa. I diritti

reali a loro volta si distinguono in:

a. Diritti reali di godimento:

b. Diritti reali di garanzia: ad esempio il diritto di ipoteca, la banca concede

un mutuo e iscrive ipoteca di un immobile a garanzia della restituzione

del pegno

- Diritti della personalità: diritto al nome, all’immagine, al nome ecc. Questi

erga omnes.

garantiscono al titolare che egli può far valere

DIRITTI RELATIVI:

- Diritti di credito:

1. Struttura: c’è un soggetto che entra in dialettica con un altro soggetto.

In essi il potere del creditore è mediato, in quanto il soddisfacimento

dell’interesse dipende dalla cooperazione del debitore, che pone in

essere la condotta dovuta, considerabile come uno strumento volto a far

ottenere al creditore il suo interesse.

2. Efficacia: si caratterizzano per la relatività, perché possono essere fatti

valere esclusivamente nei confronti di uno o più soggetti determinati,

invocando una tutela operante solo nei confronti del soggetto obbligato.

3. Funzione: se guardati sotto il punto di vista delle fonti atipiche svolgono

una duplice funzione:

quella di assicurare, per mezzo dei contratti, operazioni di scambio,

o di beni o utilità;

quella di garantire, mediante la tutela risarcitoria contro l’illecito, il

o rispetto della persona e dei beni di essa contro ingerenze non

consentite ad opera di terzi.

Vanno poi distinti, all’interno dei diritti di credito:

- Fenomeno di esercizio: un diritto di credito viene esercitato ad esempio

quando si richiede il pagamento, se si tratta di una somma di denaro.

- Fenomeno di realizzazione: un diritto di credito si dice realizzato quando si

riceve il pagamento.

La dipendenza del diritto di credito da una condotta futura è la condotta del

pieno dominio del creditore, e solleva l’esigenza, nei diritti di obbligazione, di

un riferimento attuale e concreto: il debitore risponde dell’adempimento

dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (responsabilità

patrimoniale) ai sensi dell’art. 2740 cc.

Il diritto di recesso (diritto potestativo), è uno strumento più forte, perché

attiene ad un’autonomia privata, e gli effetti del recesso si verificano

modificando unilateralmente la sfera giuridica altrui. Nel diritto potestativo

l’esercizio e la realizzazione di un diritto sono fenomeni autonomi e distinti o

sono fenomeni correlati come abbiamo visto nel caso del diritto di credito? Nel

diritto potestativo io sono titolare del diritto di recesso, e nel momento in cui

esercito il mio diritto di recesso, questo diritto viene realizzato, quindi i due

fenomeni sostanzialmente coincidono.

Le situazioni giuridiche soggettive (p. 72 paragrafo 35).

L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione,

che consiste nella soddisfazione materiale dell’interesse protetto, sebbene i

due fenomeni possano coincidere. Quando i due fenomeni coincidono

rileggendo la proposizione tra parentesi? La parentesi distingue i diritti reali,

che una volta esercitati vengono anche realizzati gli interessi personali, mentre

nei diritti di credito l’interesse personale è soddisfatto solo quando il debitore

adempie, ma il diritto è esercitato nel momento in cui il creditore richiede la

somma di denaro. Quindi nei diritti reali (diritto di proprietà) l’esercizio del

diritto e la realizzazione degli interessi personali coincidono, ciò non avviene

invece nei diritti di credito, in cui l’esercizio del diritto e la realizzazione degli

interessi personali sono due fenomeni distinti.

Nella prescrizione istintiva del diritto, c’è il fattore tempo, che è presupposto di

applicazione di alcune norme. In particolare, il trascorrere di un certo periodo di

tempo può determinare modificazioni della realtà giuridica.

- Art 2043 cc: responsabilità extracontrattuale (illecito civile). In tutte le

fattispecie, io, in quanto titolare di un diritto di credito risarcitorio, ho diritto

al risarcimento del danno nei confronti del danneggiante. Questo diritto al

risarcimento del danno è un diritto perpetuo o è previsto un limite? Il titolare

del diritto di credito (diritto al risarcimento del danno) si estingue se

trascorrono 5 anni. In questi 5 anni, in cui ho l’onore di esercitare il diritto,

interrompo la prescrizione e da quel momento ripartono altri 5 anni di

tempo. Questo perché c’è l’idea di certezza dei rapporti giuridici, e affinché

il limite di tempo non impedisca l’esercizio dei diritti. Il diritto di risarcimento

in questo caso si esercita in vari modi, tutti utili per interrompere la

dies a quo,

prescrizione. Il giorno da cui decorrono i 5 anni, è il giorno in cui

il diritto può essere fatto valere (art. 2395 cc). In questo caso il giorno in cui

il diritto può essere fatto valere è il giorno dell’evento dannoso.

La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva.

- Art 1218 cc: responsabilità contrattuale. Se il diritto di credito deriva da un

contratto il limite temporale è di 10 anni. In questo caso il giorno in cui il

diritto può essere fatto valere è il giorno di stipula del contratto o il giorno di

scadenza del contratto.

L’abuso del diritto soggettivo è vietato da alcune norme, ad esempio l’art.

833 cc. Si ha abuso quando il titolare del diritto si avvale delle facoltà e dei

poteri che gli sono concessi non per perseguire il suo interesse ma per

realizzare finalità eccedenti l’ambito che la legge intende tutelare. Con questa

espressione si intende un esercizio anomalo di un diritto, al fine di danneggiare

qualcuno. Come si fa a provare l’elemento psicologico, cioè il fatto che si sta

esercitando quel diritto al solo fine di nuocere? Come si fa a provare che lo

scopo esclusivo di un’azione sia quello di danneggiare terzi? Parte della

dottrina richiede che ci sia una prova della componente psicologica, ovvero che

il fine esclusivo sia quello di danneggiare altri, nonostante fornire la prova sia

difficile.

La sentenza 20106/2009 ricalca ciò che si può leggere riguardo la buona fede

nella stipulazione del contratto. La clausola dava al contraente il diritto di

recedere al contratto in ogni momento. Dopo un periodo di vigenza del

contratto, il contraente decide di esercitare il diritto di recesso (diritto

potestativo).

La fattispecie si articola in più segmenti, acquisterò un diritto una volta che

tutti i suoi elementi si realizzeranno, prima sono titolare di un’aspettativa.

L’ipotesi è quella in cui si ha un’eredità lasciata a qualcuno a condizione

sospensiva che si consegua la laurea. C’è quindi un atto programmatico di

volontà, a condizione che si consegua la laurea (sospensiva). Egli non

acquisterà il diritto alla proprietà se non quando conseguirà la laurea. In

pendenza della fattispecie a formazione progressiva, si è titolari di

un’aspettativa, e il diritto si acquisterà solo al momento della proclamazione di

laurea. Il titolare, prima che acquisti il diritto, è titolare di un’aspettativa che è

però tutelata dall’ordinamento perché si possono compiere atti conservativi o

cautelari per impedire che qualcuno disperda i beni lasciati può ottenerne il

sequestro (atto conservativo). L’aspettativa è perciò un interesse individuale

tutelato dall’ordinamento temporaneamente. Si parla infatti di fattispecie a

formazione progressiva: prima viene l’aspettativa poi il diritto.

Le condizioni possono essere di due tipologie:

- Sospensiva: evento futuro e incerto il cui verificarsi determina determinati

effetti giuridici. Gli effetti sono sospesi finché non si verifica l’evento futuro e

incerto. Un esempio ne è l’art. 1353 cc.

- Risolutiva: quando le parti subordinano la risoluzione del contratto al

verificarsi di un evento futuro e incerto.

LE SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE

neminem ledere,

Il dovere generico di contenuto nell’art. 2043 cc, si distingue

dall’obbligo di eseguire una prestazione, dall’altra parte del quale c’è un

diritto di credito. Altro ancora è la soggezione, al di là della quale c’è un

diritto potestativo. Qualificare una situazione deontica come dovere, come

obbligazione, come soggezione o come onere è importante perché ognuna di

esse è disciplinata in modo diverso.

L’onere (art. 2697 cc) è la condizione per l’esercizio di una condotta.

Osservando l’onere si risolve un conflitto intrasubiettivo, cioè è strumentale a

realizzare un nostro interesse. Se non si assolve ad un onere non ci sono

conseguenze giuridiche, noi abbiamo ad esempio l’onere di iscriverci all’esame.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti che

costituiscono il fondamento del proprio diritto (per farlo viene depositato in

cancelleria il contratto). L’onere significa che se non deposito il contratto, non

incorrerò in una sanzione, ma incorrerò nel rigetto della mia pretesa fatta

valere in giudizio. L’osservanza dell’oner

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 24
Appunti Diritto privato 1 Pag. 1 Appunti Diritto privato 1 Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato 1 Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato 1 Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato 1 Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato 1 Pag. 21
1 su 24
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora0222 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Gambino Francesco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community