DIRITTI ASSOLUTI:
- Diritti reali (diritto di proprietà): sono diritti su una cosa e attribuiscono al
titolare una signoria del volere che può essere piena (come la proprietà) o
limitata (diritti reali su cosa altrui).
1. Struttura: sotto questo profilo, si attribuisce carattere immediato ai
diritti reali, in quanto il titolare del bene esercita il diritto di godere e di
disporre delle cose (art. 132 cc) e così realizza il proprio interesse, senza
il bisogno della cooperazione di altri soggetti. Gli altri soggetti si
identificano nella generalità dei consociati, stanno cioè sullo sfondo, e
possono assumere rilievo in una distinta prospettiva, ovvero nella
concreta ipotesi in cui essi interferiscano nell’esercizio da parte del
titolare del diritto. In questo caso (interferenza di fatto), i soggetti
commetterebbero illecito ai sensi dell’art. 2043 cc (principio romano di
“neminem laedere”).
2. Efficacia: si caratterizzano per l’assolutezza, in quanto per la tutela del
(erga omnes)
suo diritto, può agire nei confronti di tutti i consociati per
ottenere la reintegrazione del proprio diritto e il risarcimento del danno,
con ulteriore garanzia che atti di disposizione sul bene di cui si è
proprietari non fanno venir meno il diritto.
3. Funzione: i diritti reali assolvono la funzione di garantire forme di
appartenenza o di godimento di beni in misura più o meno intensa. I diritti
reali a loro volta si distinguono in:
a. Diritti reali di godimento:
b. Diritti reali di garanzia: ad esempio il diritto di ipoteca, la banca concede
un mutuo e iscrive ipoteca di un immobile a garanzia della restituzione
del pegno
- Diritti della personalità: diritto al nome, all’immagine, al nome ecc. Questi
erga omnes.
garantiscono al titolare che egli può far valere
DIRITTI RELATIVI:
- Diritti di credito:
1. Struttura: c’è un soggetto che entra in dialettica con un altro soggetto.
In essi il potere del creditore è mediato, in quanto il soddisfacimento
dell’interesse dipende dalla cooperazione del debitore, che pone in
essere la condotta dovuta, considerabile come uno strumento volto a far
ottenere al creditore il suo interesse.
2. Efficacia: si caratterizzano per la relatività, perché possono essere fatti
valere esclusivamente nei confronti di uno o più soggetti determinati,
invocando una tutela operante solo nei confronti del soggetto obbligato.
3. Funzione: se guardati sotto il punto di vista delle fonti atipiche svolgono
una duplice funzione:
quella di assicurare, per mezzo dei contratti, operazioni di scambio,
o di beni o utilità;
quella di garantire, mediante la tutela risarcitoria contro l’illecito, il
o rispetto della persona e dei beni di essa contro ingerenze non
consentite ad opera di terzi.
Vanno poi distinti, all’interno dei diritti di credito:
- Fenomeno di esercizio: un diritto di credito viene esercitato ad esempio
quando si richiede il pagamento, se si tratta di una somma di denaro.
- Fenomeno di realizzazione: un diritto di credito si dice realizzato quando si
riceve il pagamento.
La dipendenza del diritto di credito da una condotta futura è la condotta del
pieno dominio del creditore, e solleva l’esigenza, nei diritti di obbligazione, di
un riferimento attuale e concreto: il debitore risponde dell’adempimento
dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (responsabilità
patrimoniale) ai sensi dell’art. 2740 cc.
Il diritto di recesso (diritto potestativo), è uno strumento più forte, perché
attiene ad un’autonomia privata, e gli effetti del recesso si verificano
modificando unilateralmente la sfera giuridica altrui. Nel diritto potestativo
l’esercizio e la realizzazione di un diritto sono fenomeni autonomi e distinti o
sono fenomeni correlati come abbiamo visto nel caso del diritto di credito? Nel
diritto potestativo io sono titolare del diritto di recesso, e nel momento in cui
esercito il mio diritto di recesso, questo diritto viene realizzato, quindi i due
fenomeni sostanzialmente coincidono.
Le situazioni giuridiche soggettive (p. 72 paragrafo 35).
L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione,
che consiste nella soddisfazione materiale dell’interesse protetto, sebbene i
due fenomeni possano coincidere. Quando i due fenomeni coincidono
rileggendo la proposizione tra parentesi? La parentesi distingue i diritti reali,
che una volta esercitati vengono anche realizzati gli interessi personali, mentre
nei diritti di credito l’interesse personale è soddisfatto solo quando il debitore
adempie, ma il diritto è esercitato nel momento in cui il creditore richiede la
somma di denaro. Quindi nei diritti reali (diritto di proprietà) l’esercizio del
diritto e la realizzazione degli interessi personali coincidono, ciò non avviene
invece nei diritti di credito, in cui l’esercizio del diritto e la realizzazione degli
interessi personali sono due fenomeni distinti.
Nella prescrizione istintiva del diritto, c’è il fattore tempo, che è presupposto di
applicazione di alcune norme. In particolare, il trascorrere di un certo periodo di
tempo può determinare modificazioni della realtà giuridica.
- Art 2043 cc: responsabilità extracontrattuale (illecito civile). In tutte le
fattispecie, io, in quanto titolare di un diritto di credito risarcitorio, ho diritto
al risarcimento del danno nei confronti del danneggiante. Questo diritto al
risarcimento del danno è un diritto perpetuo o è previsto un limite? Il titolare
del diritto di credito (diritto al risarcimento del danno) si estingue se
trascorrono 5 anni. In questi 5 anni, in cui ho l’onore di esercitare il diritto,
interrompo la prescrizione e da quel momento ripartono altri 5 anni di
tempo. Questo perché c’è l’idea di certezza dei rapporti giuridici, e affinché
il limite di tempo non impedisca l’esercizio dei diritti. Il diritto di risarcimento
in questo caso si esercita in vari modi, tutti utili per interrompere la
dies a quo,
prescrizione. Il giorno da cui decorrono i 5 anni, è il giorno in cui
il diritto può essere fatto valere (art. 2395 cc). In questo caso il giorno in cui
il diritto può essere fatto valere è il giorno dell’evento dannoso.
La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva.
- Art 1218 cc: responsabilità contrattuale. Se il diritto di credito deriva da un
contratto il limite temporale è di 10 anni. In questo caso il giorno in cui il
diritto può essere fatto valere è il giorno di stipula del contratto o il giorno di
scadenza del contratto.
L’abuso del diritto soggettivo è vietato da alcune norme, ad esempio l’art.
833 cc. Si ha abuso quando il titolare del diritto si avvale delle facoltà e dei
poteri che gli sono concessi non per perseguire il suo interesse ma per
realizzare finalità eccedenti l’ambito che la legge intende tutelare. Con questa
espressione si intende un esercizio anomalo di un diritto, al fine di danneggiare
qualcuno. Come si fa a provare l’elemento psicologico, cioè il fatto che si sta
esercitando quel diritto al solo fine di nuocere? Come si fa a provare che lo
scopo esclusivo di un’azione sia quello di danneggiare terzi? Parte della
dottrina richiede che ci sia una prova della componente psicologica, ovvero che
il fine esclusivo sia quello di danneggiare altri, nonostante fornire la prova sia
difficile.
La sentenza 20106/2009 ricalca ciò che si può leggere riguardo la buona fede
nella stipulazione del contratto. La clausola dava al contraente il diritto di
recedere al contratto in ogni momento. Dopo un periodo di vigenza del
contratto, il contraente decide di esercitare il diritto di recesso (diritto
potestativo).
La fattispecie si articola in più segmenti, acquisterò un diritto una volta che
tutti i suoi elementi si realizzeranno, prima sono titolare di un’aspettativa.
L’ipotesi è quella in cui si ha un’eredità lasciata a qualcuno a condizione
sospensiva che si consegua la laurea. C’è quindi un atto programmatico di
volontà, a condizione che si consegua la laurea (sospensiva). Egli non
acquisterà il diritto alla proprietà se non quando conseguirà la laurea. In
pendenza della fattispecie a formazione progressiva, si è titolari di
un’aspettativa, e il diritto si acquisterà solo al momento della proclamazione di
laurea. Il titolare, prima che acquisti il diritto, è titolare di un’aspettativa che è
però tutelata dall’ordinamento perché si possono compiere atti conservativi o
cautelari per impedire che qualcuno disperda i beni lasciati può ottenerne il
sequestro (atto conservativo). L’aspettativa è perciò un interesse individuale
tutelato dall’ordinamento temporaneamente. Si parla infatti di fattispecie a
formazione progressiva: prima viene l’aspettativa poi il diritto.
Le condizioni possono essere di due tipologie:
- Sospensiva: evento futuro e incerto il cui verificarsi determina determinati
effetti giuridici. Gli effetti sono sospesi finché non si verifica l’evento futuro e
incerto. Un esempio ne è l’art. 1353 cc.
- Risolutiva: quando le parti subordinano la risoluzione del contratto al
verificarsi di un evento futuro e incerto.
LE SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE
neminem ledere,
Il dovere generico di contenuto nell’art. 2043 cc, si distingue
dall’obbligo di eseguire una prestazione, dall’altra parte del quale c’è un
diritto di credito. Altro ancora è la soggezione, al di là della quale c’è un
diritto potestativo. Qualificare una situazione deontica come dovere, come
obbligazione, come soggezione o come onere è importante perché ognuna di
esse è disciplinata in modo diverso.
L’onere (art. 2697 cc) è la condizione per l’esercizio di una condotta.
Osservando l’onere si risolve un conflitto intrasubiettivo, cioè è strumentale a
realizzare un nostro interesse. Se non si assolve ad un onere non ci sono
conseguenze giuridiche, noi abbiamo ad esempio l’onere di iscriverci all’esame.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti che
costituiscono il fondamento del proprio diritto (per farlo viene depositato in
cancelleria il contratto). L’onere significa che se non deposito il contratto, non
incorrerò in una sanzione, ma incorrerò nel rigetto della mia pretesa fatta
valere in giudizio. L’osservanza dell’oner
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