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II
giuridica) dedicate a temi vari (diritto penale e processuale, il patrimonio ecclesiastico e il
matrimonio) e divise in Qaestiones (singoli problemi giuridici) e poi in capitoli, ognuna su un
problema ipotetico per il quale vi sono varie soluzioni. Per ogni Quaestio, Graziano illustra le sue
soluzioni, con i suoi dicta magisti (o dicta del Maestro = tecnica interpretativa sorretta da
passi dottrinali dello stesso Graziano). Nella Causa 33, nell'ambito del trattato sul matrimonio,
dopo la quaestio II da un continuatore di Graziano ne è stata aggiunta un'altra molto ampia
sulla penitenza (un vero e proprio Tractatus de poenitentia suddiviso in 7 distinctiones).
parte suddivisa in sole 5 distinctiones, relativa a un trattato sui sacramenti che è stato
III
anch'esso aggiunto dopo la redazione originaria ed è privo dei dicta magistri .
Graziano distingue il diritto dalla teologia cioè per primo cerca di segnare una linea di
demarcazione fra teologia e diritto canonico ovvero fra una scienza sacra e un sapere
tendenzialmente profano. Secondo Graziano l'uomo agisce e pensa: con l'azione può
danneggiare l'ordine sociale; non può farlo con il pensiero inespresso. Il giudice terreno valuta
le azioni compiute contro la società: deve punire i reati e gli illeciti per il bene della collettività.
Il giudice spirituale (il confessore), invece, valuta tutto, azioni e pensieri compiuti contro i
precetti divini: deve punire i peccati per consentire all'anima del peccatore di espiare le proprie
colpe e di salvarsi.
LE "QUINQUE COMPILATIONES ANTIQUAE"
Bernardo da Pavia (vero nome Bernardo Balbi), autore privato medioevale, scrisse tra il 1188
e il 1191 la sua più importante opera intitolata "Breviarium extravagantium". Bernardo fu
studente e professore di diritto canonico a Bologna. L'opera (chiamata anche Compilatio
Antiqua) è divisa in 5 volumi e le materie sono suddivise per grandi temi: "iudex, iudicium,
clerus, connubia, crimen" e tale schema da lui adottato verrà seguito dai suoi posteri per opere
simili.. Egli infatti redasse la prima delle Quinque Compilationes Antiquae: la sua Compilatio
Antiqua, composta presumibilmente intorno al 1191, racchiuse gran parte del Decretum di
Graziano, completato da vecchio materiale tralasciato dal suo precursore. Aggiunse anche
canoni di concili, frammenti di scritti patristici e persino leggi germaniche e romane.
Giovanni de Galles fu un canonista della seconda metà del XII secolo, autore della
Compilatio secunda delle Decretali, dove sono raccolte, sullo schema ideato da Bernardo da
Parma, i decretali dei papi Clemente III, Celestino III, Alessandro III, Lucio III, Urbano III,
Gregorio VII (mancano però i canoni del IV Concilio Lateranense). Essa comprende in totale 331
canoni, divisi in 106 titoli; fu glossata, dallo stesso autore e da numerosi canonici medioevali
tra cui Alano, Vincenzo, e Tancredi. Innocenzo III appena viene nominato papa, promulga
una compilazione di norme ufficiali della Chiesa universale, intorno al 1210. Approva oralmente ,
nello stesso anno, la Prima regola francescana. Giovanni Teutonico è stato uno studioso di
diritto canonico probabilmente di origini tedesche. Egli raccolse i 71 canoni del IV concilio
lateranense (1215) e altri 104 testi del pontificato di Innocenzo III nella quarta delle "Quinque
compilationes antiquae", (Compilatio IV).La compilazione fu di carattere privato e non
ufficiale, non avendo ottenuto l'approvazione dal papa.
Successivamente papa Onorio III promulga un'altra raccolta ufficile; redasse una raccolta di
Decretali conosciuta sotto il nome di Compilatio Quinta, considerata il primo testo ufficiale di
diritto canonico. Scrisse inoltre il Liber Censuum, il quale conteneva il censimento delle
proprietà della Santa Sede terminato sotto l'impulso di Papa Celestino III.
LE GRANDI COMPILAZIONI DI LEGGI DELLA CHIESA
Nel 1234 Gregorio IX promuga le sue Decretales, dette anche Liber Extra. È un testo di
diritto canonico che il pontefice fece redigere nel 1234 dal monaco ñdomenicano di Barcellona
San Raimondo di Penafort. Fa parte del Corpus Iuris Canonici e le disposizioni in esso contenute
sono rimaste in vigore fino alla stesura del Codice di diritto canonicodel 1917. Nel 1298 papa
Bonificio VIII promulga il suo Liber Sextus, raccolta di norme di diritto canonico. Doveva
essere inizialmente un'appendice al Liber Extra di papa Gregorio IXma viene considerato una
vera e propria raccolta in quanto suddivisa anch'essa in 5 libri. È la prima raccolta che
assomiglia a un vero e proprio codice moderno poiché l'ultima parte è affidata a un civilista
dell'epoca, Dino del Mugello, che vi inserisce 88 regole di diritto che indicano come bisogna
interpretare e applicare le norme inserite nella raccolta.
Intorno al 1315 su richiesta di papa Clemente V, il nuovi papa Giovanni XXII promulga una
sua raccolta di norme, costituzioni, decisioni e rescritti detta Clementinae, emanata a partire
dal 1298. Tali decretali concernevano la disciplina ecclesiastica ed i rapporti dei laici con le Corti
ecclesiastiche. Questa raccolta è inserita nel Corpus Iuris canonici e costituiscono la terza
raccolta ufficiale di decretali (dopo il Liber Extra e il Liber Sextus).
Alla fine del secolo XV si forma il vero e proprio Corpus Iuris Canonici: ai tre testi
findamentali si aggiungono altri 2 testi:
Extravagantes = raccolta del XV secolo, curata da un privato compilatore anonimo.
le
Comprende 20 decretali emanate dal Pontefice Giovanni XXII posteriormente al 1317.
Extravagantes communes = nel 1500 il giurista francese Giovanni Chappuis raccolse
le
tutte le compilazioni di diritto canonico che si erano succedute dal Decreto di Graziano in poi.
I libri legales di diritto civile e di diritto canonico vengono raccolti in un'unica opera intitolata
utrumque ius. Essa infatti è un'espressione utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza
medievale per designare l’intima correlazione esistente tra il diritto civile e quello canonico.
Entrambi gli ordinamenti venivano considerati universali, espressione di due supremi poteri
(l’imperatore ed il papa) e potenzialmente in grado di disciplinare tutti i rapporti giuridicamente
rilevanti (sia in ambito temporale che spirituale).
Solo i giuristi conoscono i libri legales. Questo loro monopolio di conoscenza gli consente di
difendere i propri spazi di potere nelle città, nel Regnum Siciliae, nella corte pontificia e nella
corte imperiale, nei confronti di signori e feudatari.
I giuristi di maggior livello (doctores in iure) non dipendono nè dai signori nè dai feudatari; il
loro potere è riconosciuto e garantito da: famiglia e parentela, schola, corporazione
(collegium), ceto di appartenenza.
PARTE III CAPITOLO II L'UNIVERSITA'
LE SCUOLE DI DIRITTO NEL XII SECOLO
La maggior parte delle scuole medioevali sono private e molto spesso si trovano in concorrenza
tra di loro. I caratteri principali delle scuole medioevali furono:
collecta = è un'onorario (equivalente dello stipendio) che gli studenti si impegnano a
la
pagare al professore per tenere alcune lezioni
comitiva = gruppo di studenti e professori: il professore chiama "mie socii" i propri studenti
la
mentre costoro lo chiamano "dominus".
Il professore impartisce le lezioni, dette lecturae. Non ci sono corsi predeterminati: molto
dipende dallo studente, dalla sua volontà di imparare e dalle sue disponibilità finanziarie.
Dipende da lui rinnovare di anno in anno il contratto con il dominus. Il controllo finale
dell'apprendimento si tiene generalmente in una chiesa per consentire la partecipazione e
l'intervento di molte persone (socii, professori di altre scuole, autorità ecclesiastiche e laiche). I
trapporti della scuola con:
civitatis = rapporto di grande tensione perchè il commune e le schole tendono ad
commune
occupare ed esaurire lo stesso ambito di potere cittadino.
economico = vi è una convergenza di interessi tra le schole e le arti e ciò
mondo
Iniziarono ad avere grande successo anche le scuole giuridiche.
Irnerio fu un giurista medioevale ed è ricordato come uno dei fondatori dell'Università di
Bologna. Tra i suoi allievi più famosi denominati i "quattro dottori" ricordiamo Bulgaro,
Martino, Iacopo e Ugo. Essi fecero in modo che la scuola di Bologna non si riducesse ad un
episodio temporaneo legato alla vita di Irnerio. La leggenda narra che Irnerio, prossimo alla
morte, sia stato accerchiato dai sui discepoli che gli avrebbero chiesto quale di essi dovesse
essere suo successore. Egli rispose: "Bulgaro è bravo nella dialettica, Martino è bravo nelle
citazioni, Ugo ha la capacità di comprendere le interpretazioni del legislatore mentre Iacopo è
quello che mi assomiglia maggiormente: quindi scelgo luicome mio successore".
Federico II Barbarossa chiese alcune consulenze ai 4 dottori; in cambio emanò nel 1158 la
"Constitutio habita". I suoi contenuti erano a favore di professori e studenti. Agli studenti
vennero riconosciuti 4 privilegi:
I privilegio è un salvacondotto (carta di libera circolazione) = chiunque rechi danno agli
il
studenti durante la loro circolazione nel regno per raggiungere l'Università, verrà punito come
se avesse recato danno all'imperatore stesso in quanto tutti gli studenti sono sotto la sua tutela;
privilegio è di tipo fiscale = gli studenti sono esentati dal pagamento delle tasse che i
II
feudatari riscuotono per consentire ai viaggiatori di passare sulle loro terre;
privilegio gli sudenti vengono sottratti dall'istituto della rappresaglia = era un istituto
III
giuridico il quale affermava che se un soggetto era inadempiente verso un altro, si poteva
imporre l'adempimento a qualsiasi concittadino del soggetto che non adempie ai propri obblighi.
privilegio viene creato un foro privilegiato = gli studenti non vengono giudicati dalla
IV
giurisdizione locale ma da un foro composto dai loro professori.
La natio è una delle forme principali di tendenza a una vita comune scolastica; si formano così
alcune nationes. Esse si danno una propria organizzazione, eleggono i loro capi (rettori o
rectores) e altri organi di governo. Succcessivamente si uniscono numerose nationes e nasce
l'universitas scholarium. Durante il 1200 gli studenti di Bologna vengono divisi in 2
universitates: ultramontanorum = associazione di nationes d'oltr'Alpe;
universitas citramontanorum = associazione delle nationes italiane.
universitas
Molte città in Inghilterra, Francia e Italia ambiscono ad avere scuole di diritto attive nel loro
territorio. Avviene in questo periodo (fine XII secolo, inizi del XIII) la diff