LA CODIFICAZIONE MODERNA
Nel corso dell'Ottocento per codice si intendeva un corpo di leggi organizzate; i giuristi
dell'epoca lo intendevano come "un libro compatto e cucito sul dorso".
Oggi, invece, quando si parla di codice ci si riferisce a una classe di oggetti i cui collegamenti
con il libro cucito sul dorso sono remoti. Infatti per codificazione si intende quel processo storico
e culturale che consiste nell'opera di ordinamento sistematico, il più possibile completo, astratto
ed organico riferito a un determinato ambito giuridico tale da sfociare nella costituzione di un
codice o di una raccolta di leggi territoriali. Emergono in questo periodo i primi confini
disciplinari (diversamente tracciati nelle precedenti tradizioni giuridiche) che consentono di
suddvidere il diritto in vari ambiti. Infatti il processo di codificazione moderno comprende:
privato (codice civile + codici commerciali + codici del commercio marittimo);
diritto
diritto penale (codice penale);
il procedure di amministrazione della giustizia (codici di procedura civile + codici di procedura
le
penale) costituzionale (Costituzioni + Carte dei diritti).
diritto
Tale suddivisione è importante sotto il profilo delle gerarchie disciplinari (per esempio si è
stabilito che le norme costituzionali prevalgono su tutte le altre ecc..)
Il processo di codificazione in senso moderno inizia verso la fine del 1700; nel 1800 esse si
susseguono già con ritmo accellerato. Il fenomeno della codificazione interessa tutto il
continente eurpoeo, l'America Latina, e per quanto concerne le codificazioni costituzionali anche
gli Stati Uniti; non interessa invece altri stati, come per esempio la Gran Bretagna, dove
all'inizio dell'1800 vennero messe in pratica importanti riforme e riorganizzazioni del diritto che
però non possono essere considerate vere e proprie codificazioni moderne.
CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO
E DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
Il processo di costituzionalizzazione (inteso come processo culturale e reale che porta alla
produzione di un documento giuridico sistematico chiamato "costituzione", "dichiarazione" o
"carta") inizia alla fine del 1700 nel Nord America, in Gran Bretagna e in Francia dando luogo a
codificazioni costituzionali moderne.
Nel corso dell'1800 il processo di codificazione costituzionale interessa tutta l'Europa e alcune
regioni extraeuropee di cultura europea; nel corso del 1900, infine, esso si espanderà un tutto il
mondo. Il processo ottocentesco sembra essersi quindi storicamente esuarito.
Non sempre la codificazione costituzionale e quella privata sono collegate; sono cioè processi
indipendenti. (Secondo alcuni giuristi germanici, però, bisognava condurre una battaglia politica
per consentire ai cittadini germanici una codificazione liberal borghese sulla base del Codice
Napolèon del 1804. Secondo altri giuristi, di ispirazione socialista, la codificazione privata e
quella costituzionale sarebbero una cosa sola. Verranno poi smentiti dagli studi giuridici dei
secoli successivi. Secondo altri giuristi, di ispirazione corporativista e comunitaristica, il
collegamento tra i 2 codici si sarebbe attuata attraverso l'eliminazione degli organismi intermedi
tra Stato e cittadini).
Alla fine, prevalse l'idea che la codificazione costituzionale e quella privata sono processi
indipendenti che hanno però permesso (congiuntamente) di agevolare la tecnicizzazione della
professione giuridica deresponsabilizzando (allo stesso tempo) dal punto di vista politico gli
uomini di legge. LA CODIFICAZIONE COME SUPERAMENTO
DEL PARTICOLARISMO GIURIDICO
Per particolarismo giuridico si intende una mancanza di unitarietà e di coerenza dell’insieme
delle leggi vigenti in una determinata sfera spazio-temporale, all'interno della quale ci dovrebbe
invece essere unità e coerenza di leggi. L'espressione particolarismo giuridico è stata inventata
dai giuristi positivisti dell'Ottocento al fine di contrapporre questa situazione infelice a quella
felice del diritto codificato. Il Particolarismo giuridico si può vedere da più punti di vista: in
ragione delle persone e in ragione dei territori. Il primo è dato dalla diversificazione normativa
che si aveva a seconda dello status delle persone, cioè in base alla loro categoria sociale di
appartenenza. Il secondo consisteva nella varietà di normative in relazione alle diverse realtà
locali. Per esempio nel 1600 nel nord della Francia c'erano i paesi di diritto consuetudinale (nei
quali si usavano le norme di tradizione franca, di origine germanica) mentre al sud c'erano i
paesi di diritto scritto (nei quali si usava il diritto romano: circolavano il Corpo giustinianeo e il
codice teodosiano).
Per quanto riguarda il diritto penale, esso:
una disciplina criminale estremamente frammentata;
aveva una scarsa riconducibilità a pochi principi chiari;
aveva
pene previste erano molte e non sempre proporzionate al reato -> non esisteva una scala
le
ben definita di gravità dei reati ;
attribuito ampio potere discrezionale ai giudici;
veniva
pene previste cambiavano in base allo status della persona che aveva compiuto il reato o in
le
base allo status della persona alla quale veniva leso un diritto -> in altre parole non esisteva
una "figura di reato" e non c'era uguaglianza di fronte alla legge.
Tali incovenienti si riassumevano nell'estrema incertezza del diritto, causata dai frequenti dubbi
circa la legge regolatrice dei rapporti giuridici.
Nel corso del 1700 giuristi pratici (avvocati, notai, giudici minori) tentarono in ogni modo di
ostacolare ogni semplificazione del sistema giuridico per tutelare i propri interessi e i propri
poteri arbitrari. Al contrario le università si dimostrarono favorevoli all'ipotesi di rinnovamento;
ipotesi che però naufragò appunto per l'opposizione del ceto forense e notarile.
SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO E CODIFICAZIONE BORGHESE
Al termine del 1700 si iniziò ad avvertire in gran parte dell'Europa l'esigenza di avere un
sistema giuridico semplificato (in base ad un diritto certo e comprensibile) e una codificazione
borghese di diritto costituzionale, civile e penale.
La semplificazione dei sistemi giuridici richiedeva che si verificassero alcune condizioni:
fossero introdotti e applicati criteri economici nella riformulazione delle norme;
che il diritto riformulato con criteri economici non fosse un'aggiunta al diritto precedentemente
che
vigente, ma fosse totalmente abrogativo di quest'ultimo -> in altre parole non era consentita
l'eterointegrazione;
il contenuto del diritto riformulato e non eterointegrabile consentisse la massima
che
semplificazione.
Le prime 2 condizioni erano realizzabili attraverso l'adozione di riforme tecniche, mentre la 3° si
poteva realizzare solamente medianre l'adozione di un ordinamento liberal-borghese (non era
quindi una condizione tecnica ma politica).
La codificazione borghese prevedeva:
del soggetto di diritto (uguaglianza di fronte alla legge)
l'unificazione
di quante più materie fosse possibile dal corpo del codice.
l'esclusione
È ovvio, quindi, che un sistema semplice non può prevedere differenze normative in base al
ceto e ad altri elementi soggettivi altrimenti ci sarebbe una pluralità di norme per ogni diverso
status sociale.
Per quanto concerne l'adozione di criteri economici di formulazione delle norme, la codificazione
potè avvalersi dell'aiuto di 3 importanti filoni della cultura settecentesca:
germanico -> favoriva l'enunciazione di norme in forme di divieti,
giusnaturalismo
permettendo così di intendere come diritti tutte le attività non colpite da tali divieti.
germaniche circolate attraverso le opere di Leibniz e Wolff -> sostengono che il diritto è
idee
formato da un'insieme di proposizioni che non devono essere incompatibili reciprocamente
francesi circolate attraverso le opere di Domat e Pothier -> è un filone di formazione
idee
romanistica, volto a suggerire una semplice cartografia delle discipline giuridiche (in particolare
della parte del diritto privato che si riferisce ai contratti e alle obbligazioni).
Non tutte le organizzazioni giuridiche liberal borghesi si espressero nella codificazione.
CODIFICAZIONE, GIURISDIZIONE E PROCEDURE
La codificazione delle procedure ha avuto importanti risvolti politico-organizzativi.
Nei secoli passati ogni organo detentore di un potere giurisdizionale sviluppava una propria
prassi. Successivamente la giurisdizione venne intesa come la funzione di applicazione del
diritto: da quel momento in poi si manifestò la tendenza di unificare le procedure seguendo le
norme riportate nei codici vigenti dei vari stati.
L'EREDITA' DEL 1600
All'inizio del 1700 i 2 principali elementi ereditati dal secolo precedente furono 2:
"grande segregazione" -> durante il periodo della "grande segregazione" (seconda metà del
la
1600) le organizzazioni politiche infierivano su tutte le categorie sociali che rientravano nella
definizione legale di "mendicanti", "pazzi", "borderline" (disturbo della personalità),
"vagabondi", "disoccupati" ecc..
Tali soggetti subirono soprusi di ogni genere, dallo spossessamento dei beni alla riduzione delle
scelte di vita.
In questo periodo, inoltre, i nobili fecero fluire verso la terra i capitali formatisi nei commerci o
nelle attività manufatturiere. I capitali investiti si tramutarono in titoli di diritti gravanti sui
fondi, i cui coltivatori restavano oberati da rendite, decime, prestazioni in denaro o in natura,
prestazioni di lavoro gratuite (corvèe) ecc..
l'assolutismo monarchico;
monarchico -> esso fu, insieme all'organizzazione burocratica centrale, il profilo
l'assolutismo
politico-amministrativo maggiormente utilizzato nel Settecento, adottato dal secolo precedente.
L'organizzazione assolutistica gravò pesantemente sulle casse dei ceti medio-bassi: gli alti costi
per le spese militari e per il mantenimento dell'apparato amministrativo causarono un'aumento
della tassazione che colpì appunto la parte più umile della popolazione.
Durante il corso del 1600 l'intero mondo germanico fu devastato dalle guerre, in particolare
dalle guerre di religione: le grandi monarchie latine cercarono in tutti i modi di combattere ogni
genere di eterodossia, sia sul proprio territorio, sia nei territori limitrofi per evitare "contagi".
L'ASSOLUTISMO
Verso la fine del 1600 è presente un fattore di unificazione e razionalizzazione: l'assolutismo
monarchico. Ad esso si rivolgono le speranze dei contemporanei di ottenere una codificazione
del diritto, intesa appunto come unificazione e razionalizzazione del sistema giuridico.
All'epoca della formazione delle grandi monarchie territoriali (Francia, Spagna, Inghilterra) si
instaurò un forte potere centrale e supremo, a sfavore di tutte le altre istituzioni dell'universo
giuridico medioevale e rinascimentale, come i ceti, le città, le corporazioni e la Chiesa. Tale
rottura dell'equilibrio interno fu teorizzata nel 1576 da Jean Bodin (filosofo e giurista francese)
nel suo trattato intitolato "Les six livres de la République" (I sei libri dello Stato). Quest'opera
era scritta in volgare francese e non in latino al fine di essere compresa da tutti.
Bodin in questo trattatto riconosce il fondamento giuridico che garantisce la totale autonomia
della dimensione pubblica rispetto a quella privata; allo stesso tempo però giustifica la necessità
di una suprema autorità che si ponga al di sopra di tutti i sudditi per garantire la pace sociale.
Per Bodin «la monarchia assoluta è lo stato più sicuro e, senza confronto, il migliore di tutti». La
democrazia invece <<oltre a disperdere il potere è anche rischiosa per via del progetto
egualitario che l'accompagna>>.
L'ACCENTRAMENTO LEGISLATIVO E LE FONTI DI DIRITTO
Verso la fine del 1600 in Europa molti stati tendono ad adottare un'organizzazione centralizzata
basata sull'accentramento burocratico che limitava i privilegi, le giurisdizioni speciali, le
immunità feudali ecc.. In questo periodo la figura del sovrano monarca non si considera più
come il vertice di una struttura piramidale feudale; si considera invece come il detentore di un
potere diretto, immediato e tendenzialmente illimitato; tendeva quindi ad accentrare tutte le
funzioni nelle proprie mani; i nobili potevano esercitare compiti di prestigio formale presso il re,
ma si vedevano al contempo tolti tutti i poteri giurisdizionali.
La legislazione era quindi concepita come l'espressione della volontà del sovrano, il quale
spesso (come avvenne per esempio in Francia), partecipava attivamente all'attività di raccolta
e/o di riformulazione delle norme. Il re riusciva a esercitare forti pressioni sulle magistrature,
facendo dipendere ogni norma e ogni sentenza dalla volontà regia.
Successivamente, nel 1700, venne attuata una prima formulazione del principio di gerarchia
delle fonti: si stabilì che in caso di contrasto tra una norma superiore e una inferiore prevale
ovviamente la prima, mentre in caso di contrasto tra una legge speciale e una generale prevale
quella speciale. Restò tuttavia incertezza in caso di conflitto tra una norma superiore generale e
una inferiore speciale.
ACCENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE
L'unificazione giuridica (in senso formale) e la sua configurazione nel sistema (in senso
sostanziale) passava attraverso l'accentramento della giurisdizione.
La prevalenza delle norme volute dal sovrano su quelle previgenti, passava invece attraverso la
soggezione dei giudici alla volontà regia.
Nel 1700 si ritennero coincidenti la competenza giurisdizionele con quella amministrativa.
Solamente nel 1748 venne teorizzata la cosiddetta "separazione dei poteri" dal filosofo francese
Montesquieu nella sua opera intitolata "Lo Spirito delle leggi".
Si verificavano in quel periodo sia una graduale e parziale unificazione delle diverse giurisdizioni
territoriali sia una graduale e parziale riduzione dei privilegi e delle immunità.
In molti luoghi sorsero i primi uffici giurisdizionali centrali e supremi (che avevano competenza
assoluta esclusa però sulle materie ecclesiastiche).
Verso la metà del secolo in alcuni stati (es: Inghilterra) la magistratura riuscì progressivamente
a diventare meno dipendente dal potere politico.
L' autorevolezza dei tribunali crebbe in misura inversa a quella del processo di accentramento
del potere.
IL MODELLO TEORICO DI HOBBES RIFERITO AL DIRITTO PENALE
Thomas Hobbes, filoso britannico, è il teorico dell'assolutismo. Il suo modello teorico
dell'organizzazione giuspolitica è quella più coerente all'assolutismo e rappresenta una delle
premesse culturali dello stato moderno. Secondo Hobbes, il fine di ogni individuo deve essere
volto alla pace, alla sicurezza della vita e dei beni. Per lui, lo stato di natura in cui vivevano gli
uomini prima del costituirsi dello stato civile non garantiva nè pace nè sicurezza perchè a
prevalere non era un sistema basato su norme definite ma era l'autoconservazione (autodifesa)
che portava all'autodistruzione poichè determinava una stato di guerra in cui tutti erano contro
tutti. Per passare dallo stato di guerra (o stato di natura) allo stato civile era necessario
stipulare un patto sociale (o contratto sociale) nel quale gli uomini rinunciano alla loro assoluta
libertà individuale (e naturale) e si affidano ad un uomo o ad un gruppo di uomini che li possa
guidare, facendo confluire le molteplici volontà contrastanti dei singoli uomini in una sola
volontà regolamentatrice. Quindi per Hobbes l'unico modo per garantire sicurezza e pace sociale
era costituire un potere assoluto. Gli uomini non avranno più alcun diritto naturale ma solo il
dovere di obbedienza nei confronti del sovrano. Per Hobbes il potere assoluto (cioè illuminato)
del sovrano non deriva da alcun diritto divino; le azioni del sovrano non devono essere giudicate
poichè esse sono giuste per definizione (in altre parole il re non è sottomesso alla legge) e la
sua volontà è l'unico metro di valutazione da utilizzare nei tribunali.
In un capitolo della sua principale opera, il "Leviatano", Hobbes afferma che l'interpretazione
(che crea incertezza) deve sempre essere stroncata dalla volontà del sovrano, il quale è l'unico
interprete e l'unico legislatore. Per quanto riguarda la concezione penalistica, Hobbes si
preoccupa di mettere in rilievo la razionalità della punizione: essa deve pensare al bene futuro e
non al male passato. In altre parole bisogna impedire il verificarsi di un nuovo comportamento
illecito, e, qualora esso si verifichi, bisogna infliggere pene ai soli fini di migliorare il peccatore e
dare il buon esempio ai terzi; in nessun caso bisogna infliggere pene al fine di "retribuire" un
fatto passato. Per Hobbes c'è grande differenza tra vendetta e punizione: le vendette, infatti,
consistono nella retribuzione di un male con un male, mentre le punizioni consistono nella
repressione di un male passato aspirando all'ottenimento di un bene futuro.
Secondo l'autore nello stato naturale ogni soggetto aveva il potere di infliggere una pena a
chiunque; ora invece, nello stato civile, a seguito del contratto sociale, solo il sovrano ha il
potere di infliggere pene; ogni punizione è giusta appunto perchè è stabilita dalla massima
autorità (che è anche l'unica). Hobbes mette in rilievo anche la differenza tra crimine e peccato:
per crimine si intende la violazione di una norma emanata dal sovrano, mentre per peccato si
intende qual
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