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La riscoperta delle leggi di Giustiniano e le leggi della Chiesa universale

Premessa

A fronte della pluralità degli ordinamenti e delle normative locali sta un diritto comune vigente nell'intera Europa cristiana. È un diritto che si presenta con due ordini normativi integrati in un unico sistema giuridico: ius civile, relativo a ogni settore del diritto costituito con i testi legislativi della riscoperta compilazione di Giustiniano, e ius canonicum, che si forma a metà del XII secolo.

Si può pensare che la vigenza del ius civile e del ius canonicum siano state volute e attuate da chi aveva nel mondo la suprema potestà legislativa, l'imperatore e il pontefice romano; l'idea è errata. Entrambi i diritti hanno valore di diritto positivo e perciò sono applicabili nei tribunali e utilizzabili nella prassi negoziale, ma il momento della promulgazione ufficiale è secondario: in alcuni casi è dimenticato come per le leggi di Giustiniano, in altri è inesistente come per il Decretum di Graziano, in altri invece è tardivo come per le raccolte di Innocenzo III, di Gregorio IX, Bonifacio VIII e Giovanni XXII. È un'opinione errata che il ius commune sia stato un deposito di principi, di regole.

Nell'Europa dell'alto medioevo c'è un diritto comune che vige e ha valore di per sé, indipendentemente da una promulgazione imperiale o pontificia; inoltre ha valore solo nei testi che ne costituiscono il libro certo e indiscutibile. Le costituzioni imperiali e molte norme pontificie restano fuori dal libro: anche se promulgate per l'intero orbe cristiano, esse non diventano ius commune; così il diritto cerca il suo libro e lo trova nel "libro delle leggi" di Giustiniano.

Nella città, nei borghi e nella campagna alcuni intellettuali cominciano a porsi il problema di una reductio ad unum di tanta moltitudine di leggi e di linguaggi. Ci sono ragioni profonde; la concezione dell'unico corpus misticum della Chiesa universale, per l'aspirazione di fare corrispondere ad esso un corpus terreno unitario. Alcuni uomini di cultura non varcano la soglia della fede, e sentono l'aspirazione all'unità solo come problema di fede. Altri strumentalizzano l'esigenza dell'unità e la piegano a servizio di propri interessi. Altri, impegnati in attività pratiche, pensano a convenienze: i grandi mercanti hanno bisogno di un riferimento giuridico unitario.

Si scopre che le leggi di Giustiniano servono alle aspirazioni ideali e ai bisogni concreti. All'inizio compaiono l'opera di due privati, un maestro di arti liberali e forse ecclesiastico, Irnerio, e un monaco, Graziano.

Irnerio e la riscoperta del diritto giustinianeo

Nei territori feudalizzati viene riscoperto il diritto romano-giustinianeo; Irnerio è uno dei protagonisti che ha rapporti solidali con la contessa Matilde di Canossa. Irnerio avvia un movimento di riscoperta delle leggi antiche giustinianee; egli è un personaggio leggendario. Tra le poche tracce certe della sua vita ci sono pochi documenti compresi tra giugno 1112 e dicembre 1125. Non si sa quando e dove sia nato: è stato ritenuto per molto tempo un laico, ma non è da escludere che sia stato un ecclesiastico. Forse è nato a Bologna ma alcune testimonianze lo vorrebbero teutonico (un'area vicino Strasburgo), mentre sembrerebbe che sia morto a Parigi, nel convento di San Vittore.

Altre tracce sono le glosse ai testi di Giustiniano, che sono importanti perché Irnerio è entrato nella leggenda come interprete e teorico del diritto, più che per l'attività pratica. La raffigurazione che ne ha consacrato la mitica immagine di fondatore del nuovo diritto è di Odofredo Denari, giurista del XIII secolo, professore a Bologna. Odofredo racconta ai suoi studenti che Irnerio fu maestro di arti liberali nel tempo in cui a Bologna erano stati portati i "libri legales"; cominciò a leggere e a insegnare mentre studiava: Irnerio fu definito "lucerna iuris", perché dava luce al testo delle leggi con note marginali, dette glosse.

Il primo dato che affiora con chiarezza è che Irnerio pensa di accostarsi a certi libri legali che circolavano a Bologna, con lo spirito di chi cerca una risposta ai problemi che erano del suo tempo; questi libri riportavano in copia, su pergamena, le antiche leggi di Giustiniano.

In aggiunta alle Institutiones, in parte circolanti e già conosciute, i Digesta, il Codex e le Novellae riacquistano un significato nel corso dell'XI secolo. Con Irnerio si riportano alla luce, per intero, le leggi giustinianee, se ne ritoccano alcune parole e si riordinano le pergamene sparse e consumate dal tempo, si copiano le vecchie scritture su nuove pergamene, si assegna un primario valore ai Digesta e ai primi nove libri del Codex, mentre passano in secondo piano le Institutiones.

Il ritrovamento dei "Digesta" e di altre parti della compilazione giustinianea

È avvolto nella leggenda il rinvenimento di tutte le parti dei Digesta. Irnerio avrebbe avuto a disposizione in un primo tempo manoscritti comprendenti una vasta parte iniziale, i libri dal 1 al 24 titolo II, e poi altri manoscritti con i libri dal 39 al 50. La prima serie è detta Digestum vetus, mentre l'ultima Digestum novum. Per qualche tempo sono mancati i libri intermedi dal 24 titolo III al 38 compreso: Irnerio riconoscendoli disse che "il nostro diritto si è rafforzato": da qui il nome Digestum infortiatum.

L'intera compilazione giustinianea è originariamente di quattro parti:

  • Digesta (50 libri)
  • Codex (12 libri)
  • Institutiones (4 libri)
  • Novellae

Questa compilazione si ricompone in una partizione diversa:

  • Il Digesta diviso in tre volumi:
    • Digestum vetus
    • Digestum novum
    • Digestum infortiatum
  • Il Codex rifluisce in un quarto volume ma solo nei primi 9 libri e in un quinto volume detto ‘volumen parvum’ in cui sono messe insieme:
    • Institutiones
    • Tres libri del Codex
    • Novellae in numero di 134 distribuite in 9 ‘collationes’
    • Alcune Costitutiones imperiali recenti
    • I libri feudali che costituiscono una decima collatio di seguito alle Novelle

Tutti questi testi sono detti libri legales, cioè i libri delle leggi su cui si forma la nuova scienza iuris.

Dalla sapientia alla scientia iuris

Nella sua prima formazione culturale Irnerio si muove dentro un quadro di riferimento tradizionale, in cui domina la sapientia, che è la summa enciclopedica delle arti liberali:

  • Trivium, cioè grammatica, dialettica, retorica
  • Quadrivium; cioè geometria, aritmetica, astrologia, armonia

Alla fine dell'XI secolo il diritto non si distingue nettamente dalla logica e dall'etica, e stenta a costituire un oggetto di studio specifico e autonomo.

Il tempo e le energie si concentrano sulla lettura dei testi integri di Giustiniano, soprattutto dei Digesta, mentre si trascurano altri studi. Spetta a Irnerio il merito di aver distinto il diritto dall'etica e dalla logica. Irnerio riconosce e teorizza il fenomeno giuridico in termini di autonomia, senza rifiutare il rapporto sostanziale: in modo che la norma qualificata come giuridica sia considerata nei suoi contenuti etici. Non solo Irnerio, ma altre generazioni di giuristi continuano a porsi il problema della corrispondenza tra una norma giuridica razionale e autorevole e una norma etica necessaria.

Graziano

Alle sue spalle c’è un secolo di sconvolgimenti e riforme:

  • Il distacco nel 1054 per lo scisma tra Chiesa Occidentale di Roma e Chiesa Orientale di Bisanzio
  • La rilatinizzazione del clero occidentale
  • La riforma di Gregorio VII, testimoniata dal Dictatus Papae dal 1074

Graziano nasce a Chiusi, vive in un monastero vicino a Ravenna, si trova a Bologna negli anni dell'ultimo insegnamento di Irnerio. Tra il 1140 e il 1142 stende una raccolta di norme “Concordia discordantium canonum” comunemente nota come Decretum.

La raccolta non ha carattere ufficiale e l’iniziativa è privata e non sarà mai promulgata come legge universale della Chiesa. Esso ha una struttura complessa:

  • Egli sistema materiali selezionati direttamente da manoscritti sparsi, estrapolandoli da raccolte precedenti come quella di Chartres, la “collezione dei tre libri”
  • Antologie di Sant’Isidoro di Siviglia
  • Scritti dei padri della Chiesa
  • Recupera brani del vecchio e del nuovo testamento
  • Canoni di concili
  • Frammenti di diritto romano
  • Brevi annotazioni di incerto autore, definite “Edicta”, in cui sono richiamati testi delle sacre scritture e istituti e principi di diritto romano a confronto con il diritto della Chiesa
  • Aggiunzioni anonime designate con il nome di “Paleae”

Graziano assume posizioni rinnovatrici di fronte alla posizione del diritto e della teologia; bisogna distinguere il diritto, civile e canonico, dalla teologia. Concorrono a fissare questi confini:

  • Il giudice terreno, che vestito o meno l’abito ecclesiastico, deve utilizzare il diritto umano e l’equità, per giudicare solamente i comportamenti degli uomini, mai i loro pensieri inespressi, e deve operare solo al fine di restaurare le lacerazioni dell’ordine sociale e assicurare al meglio la pace sociale.
  • L’uomo di Chiesa invece, deve servirsi dei precetti divini per giudicare ogni azione tentata o compiuta e ogni pensiero espresso o recondito, deve mirare al pentimento del peccatore per imporre la penitenza, e tutto ciò deve fare solo per il fine di salvare l’animo umano nel suo destino dell’oltre tomba: mai per ragioni terrene.

Per Dante Graziano merita il paradiso, perché ha separato l’uno e l’altro foro, però per molti Graziano appare come un incomodo personaggio; proprio quando sulla linea secolare delle riforme Pre-gregoriana e gregoriana e della cultura monastica dei camaldolesi, egli sta rigenerando nel diritto l’ordinamento universale della Chiesa.

Le “Quinque compilationes antiquae”

Il diritto canonico, fondato da Graziano, ha la sorte di un processo lento e articolato a differenza del diritto civile: questo si completa già nel momento di Irnerio, e poco o nulla vi si aggiunge dopo di lui; invece il diritto canonico si arricchisce fino al XIV secolo e mentre si consolida rivela capacità che mancano al diritto civile, perché a differenza di questo è flessibile e pronto ad adattarsi a nuove realtà sociali e politiche.

Le “Quinque Compilationes Antiquae” (le 5 compilazioni antiche del diritto canonico) sono formate da:

  • Breviarium extravagantium è un’opera di Bernardo da Pavia. È composta tra il 1188 e il 1191 ed’è articolata in 5 libri, ciascuno dei quali riguarda una materia che viene ricordata attraverso un versetto mnemonico;
  • La seconda collezione ugualmente privata è di Giovanni Di Galles;
  • La terza collezione invece ha carattere ufficiale, per la prima volta nella storia della compilazione dello ius canonicum. Promulgata nel 1209 o 1210 da Innocenzo III;
  • La quarta collezione segue negli anni 1216 o 1217 ed’è di Giovanni Teutonico;
  • La Quinta è di Onorio III; riprende la prassi di Innocenzo III dell’invio ai maestri bolognesi, con l’auspicio e l’ordine che costoro non solo lo usino nelle scuole e nei processi, ma anche “da altri la facciano recepire tanto nei giudizi che nelle scuole”.

Malgrado i tentativi di dare ordine alle norme della Chiesa e alla loro circolazione, molte disposizioni restano fuori da queste raccolte. Accanto al ius canonicum, il diritto della Chiesa universale e perciò ius commune vigente nell’Europa cristiana, c’è il diritto dello stato pontificio che è ius proprium, vigente su un territorio limitato.

Il “Liber Extra” (o “Decretales”) di Gregorio IX – Il “Liber Sextus” di Bonifacio VIII – Le “Clementinae” e la formazione del “Corpus iuris canonici”

Nel 1284 Gregorio IX promulga una nuova collezione di decretales con il nome di “Liber extra”, un’opera al di fuori del Decretum di Graziano e che viene aggiunta come completamento. Circola anche con il nome di Decretales.

Nel 1298 Bonifacio VIII invece da alla Chiesa una nuova legislazione ufficiale, e promulga il “Liber sextus” poiché viene aggiunto ai 5 libri del Liber extra; a sua volta è suddiviso in 5 libri.

Clemente V inizia le “Clementinae” che verranno completate e pubblicate dopo la sua morte da Giovanni XXII; poco dopo, con carattere non ufficiale, le “Extravagantes” di Giovanni XXII e le cosiddette “Extravagantes communes”.

Il Decretum di Graziano e le più importanti legislazioni ufficiali della Chiesa, cioè il Liber Extra, il Liber Sextus, le Clementinae e le Extravagantes si solidificano in una collezione privata in cui ciascuna parte conserva il valore originario, privato o ufficiale. È curata da Giovanni Chappuis alla fine del XV secolo, ed’è chiamata “corpus iuris canonici” e si pone in parallelo con il corpus iuris civilis.

Sullo sfondo resta un materiale che circola disordinatamente: le disposizioni papali. Questo materiale è sprovvisto di garanzia e di autenticità e può restare inapplicato se la magistratura ecclesiastica ritiene di non potersene servire. In ogni caso questo materiale normativo farà parte del ius commune canonicum che circola nell’Europa cristiana e nei nuovi territori delle Americhe.

La civiltà dell’“utrumque ius”

Per qualche tempo, durante il XII secolo non si legge e non si studia nelle scuole il Decretum di Graziano con la stessa ampiezza riservata alla compilazione giustinianea.

Le cose cambiano a cominciare dal XIII secolo quando nelle scuole diventa usuale la lettura del Liber Extra e del Liber Sextus, con attenzione riservata anche alle Clementinae. Ciò che caratterizza il diritto canonico nell’uso pratico e nell’elaborazione teorica che se ne fa è la coerenza degli interpreti con gli interessi e il patrimonio spirituale della Chiesa universale.

La formazione di ogni giurista è imperniata sul diritto civile, i canonici sono considerati i parenti poveri tra tutti i giuristi. È possibile avere un buon giurista che non conosce il diritto canonico ma non ci può essere un buon canonista che ignori il diritto romano. Il prestigio e la diffusione del diritto romano crescono a misura che la Chiesa assuma quel diritto nel corpo delle proprie leggi e lo riconosce come diritto comune, accanto al canonico.

Un diritto autonomo dall’etica e dalla teologia: i problemi della sua gestione

Accursio considera che tutto è compreso nel corpus iuris di Giustiniano. A cominciare dal problema filologico del dettato originario del testo delle leggi, i tentativi di scegliere con qualche criterio, tra due o più possibili varianti, una parola dell’originario testo giustinianeo o delle nuove norme della Chiesa, sono condotti marginalmente da giuristi, nell’ambito di un’attività che li impegna come operatori del diritto o come professori di scuole universitarie.

È necessario un testo certo con parole non modificabili, per consentire una proponibile interpretatio delle parole e del senso di ogni legge; serve per evitare che ogni giudice o avvocato scelga le parole a capriccio e a capriccio si costituisca la relativa interpretatio.

All’interno di un tale processo, l’uso di un diritto autonomo consente la creazione e la difesa di una zona di potere nella città, da garantire con solidali relazioni internazionali connesse con l’universalità territoriale dello ius commune, e da fare fruttare nel rapporto con il commune civitatis, con le signorie cittadine, con quelle della campagna, con i regna europei, con l’imperatore o il pontefice.

L’indipendenza dei giuristi è garantita:

  • In primo luogo dalla potenza della famiglia e dalla parentela a cui essi appartengono.
  • È garantita in secondo luogo dalla schola che i doctores posseggono e fanno funzionare; in questo modo
  • A cominciare dai primi decenni del XIII secolo, l’indipendenza dei legisti e dei canonisti è garantita in terzo luogo dalla corporazione in cui essi si raccolgono: corporazioni dei tecnici più modesti che operano per il comune sul piano giurisdizionale e amministrativo, alcune volte unica perché comporta giudici e notai, e corporazioni dei dottori di legge. Nel Regnum Siciliae tuttavia la corporazione dei giuristi è blanda o inesistente, perché sono prevalenti i legami familiari più che quelli professionali.
  • È garantita dal ceto che emerge nell’Europa centrale, e consolidandosi tra la fine dell’XI secolo e del XII secolo, con comuni obiettivi economici e politici, nell’uniformità sostanziale di comportamenti che nascono dalla solidarietà delle funzioni e creano solidarietà variamente intrecciate con quelle familiari, corporative e di scuola

In questo contesto l’uso dei diritti universali, della Chiesa e dell’Impero e la costituzione di testi normativi locali (ius regium, consuetudini cittadine e statuti comunali), rappresentano due momenti importanti e complementari:

  • Importanti perché appaiono informati da questo modo prevalente di affrontare i problemi del governo e dalla convivenza civile.
  • Importanti anche perché si rivelano come forze capaci di far progredire la civilitas della città in via di espansione, nel Settentrione come nel Meridione.

Al di là dell’irriducibile contrapposizione tra diritto delle città e diritto signorile e all’interno del processo formativo di un diritto e di una civilitas propriamente cittadina, i due diritti universali, i

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher oafel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Morello Maria.
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