La codificazione del diritto penale in Francia
Capitolo primo
La Costituente e le prime riforme
Il primo tentativo di rilievo è costituito dalle misure progettate dal cancelliere Lamoignon con uno degli editi imposti dal re al parlamento di Parigi l'8 maggio 1788. La rottura drastica con il sistema penale dell’antico regime si consuma quindi soltanto con la Rivoluzione e il primo atto formale di grande rilievo anche in questo campo è la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789.
Con la dichiarazione dei diritti, su diciassette articoli, undici riguardano il diritto penale, anche se ci si mantiene al momento al livello di dichiarazioni programmatiche. Sono sanciti il principio dell'unicità del soggetto di diritto, di legalità (nulla poena sine lege) e di irretroattività.
Il primo passo verso la codificazione penale passa attraverso una completa riforma della procedura. Viene creato un ordinamento giudiziario gerarchico e uniforme sul territorio; vengono introdotte le giurie di accusa, l’elezione dei giudici e giurati, l’oralità e pubblicità dei dibattimenti in contraddittorio, il principio del libero convincimento di giudici e giurati, e la possibilità di ricorrere in Cassazione.
In occasione di questa riforma, il medico ex gesuita Guillotin propone un progetto di legge che afferma il principio dell'assoluta unicità del soggetto penale, della personalità della pena e della decapitazione per le condanne a morte. In seguito a queste proposte viene emanato il decreto concernente le condanne pronunciate a causa di delitti e di crimini.
Il progetto Le Pelletier e il Codice del '91
Assemblea Costituente
Con decreto 25 settembre-6 ottobre 1791 viene approvato il codice penale in base a un progetto, parzialmente diverso, presentato all'assemblea da Le Pelletier. Questo testo, per le sue finalità immediatamente operative, è uno dei più interessanti documenti dell'Illuminismo penale. Le Pelletier infatti proclama che le pene devono essere umane, giustamente graduate in un rapporto esatto con la natura del delitto, uguali per tutti i cittadini, esenti da ogni arbitrio giudiziario.
Le Pelletier affronta in particolare la questione della pena di morte proponendone l'abolizione (derivazione da ideologia Beccariana). Inoltre, riguardo ai lavori forzati li ritiene leciti solo come mezzo per emendare le disposizioni morali del condannato, di mitigare il rigore delle sue privazioni durante la pena, nonché di preparargli una risorsa per quando avrà finito di scontare la pena. Non ritiene utile la deportazione in quanto non può essere efficacemente repressiva poiché porta il malfattore lontano dal luogo del delitto.
L'assemblea quasi all'unanimità decide che la pena di morte non sarà abrogata. Un po' si apre riguardo all'esecuzione delle sentenze capitali. Viene deliberato che la pena di morte sarà ridotta alla semplice privazione della vita. Ci sarà una graduazione nell'apparato delle esecuzioni. Alla fine viene decretato semplicemente che a tutti i condannati a morte verrà tagliata la testa, salvo indicare il reato punito con un abbigliamento di diverso colore.
Riguardo all’infamia viene adottato il principio che la reintegrazione nello stato di cittadino potrà aver luogo e nessun marchio perpetuo sarà posto sul corpo del condannato. Viene accolto il principio della temporaneità delle pene, quindi finalizzate all’emenda e con possibilità di riabilitazione. Viene discusso il problema se il condannato debba essere obbligatoriamente impiegato in lavori pubblici. Viene adottata anche l'espressione lavori forzati.
Il risultato finale è un testo breve composto da 225 articoli divisi in due parti: nel testo definitivo le pene previste sono:
- La morte senza ulteriori supplizi.
- I ferri, cioè lavori pubblici forzati.
- La reclusione e la detenzione.
- La deportazione a vita.
- La degradazione civica.
Il Codice mitiga la severità delle pene dell’antico regime, opera una riduzione qualitativa delle pene che sono fondate soprattutto sulla privazione della libertà, sono uguali per tutti e personali, trovano fondamento sulla loro utilità sociale ossia devono servire d’esempio agli altri oltre a migliorare l’animo del condannato.
L'innovazione più rilevante è però costituita dall'introduzione dell'assoluta fissità delle pene che viene ad eliminare qualsiasi discrezionalità del giudice, abolizione dei delitti immaginati, personalità della pena. Un'altra novità è la possibilità di riduzione della pena per i minori di 16 anni.
La parte speciale intitolata “dei crimini e della loro punizione” comprende 155 articoli divisi in due titoli dedicati rispettivamente ai crimini e attentati contro la cosa pubblica e a crimini contro i privati. Il 5 luglio 1791, mentre è ancora in discussione il testo del codice penale, con una relazione di Demeunier, viene presentato anche il progetto di legge relativo alla polizia municipale e correzionale preparato dal comitato di costituzione.
Viene approvata, ancor prima del codice, la legge 17 luglio 1791 che regola la repressione delle contravvenzioni nei delitti minori. Le competenze per risse, tumulti, delitti dei negozianti, ferite leggere in deroga al principio della separazione dei poteri vengono affidate alle amministrazioni municipali. Alla giustizia correzionale spetta invece la repressione dei comportamenti intermedi tra le contravvenzioni e i crimini: delitti contro i costumi, oltraggio a pudore, istigazione alla dissolutezza dignità, opere oscene.
Infine, fra il 19 luglio e il 28 settembre 1791, l'assemblea costituente approva articoli che compongono il codice rurale diviso in due titoli: dei beni e usi rurali e della polizia rurale. Del complesso di queste tre leggi, cioè il codice penale, la legge di polizia correzionale e municipale e il codice rurale, esauriscono tutta la materia penale sostanziale. La demolizione del vecchio sistema del diritto penale e la creazione di uno completamente nuovo è così compiuta in brevissimo tempo.
L'assemblea legislativa del 1791 e il problema delle esecuzioni capitali
L'assemblea legislativa, eletta in un'applicazione del testo costituzionale durante la sua breve vita, non interviene ad introdurre modifiche di rilievo al codice penale appena provato, ma dopo le decisioni assunte sul tempo dalla costituente, deve affrontare anzitutto la questione sui mezzi da impiegare per le esecuzioni capitali.
La vicenda trova una sua soluzione definitiva con il decreto del 25 marzo 1792 proposto da Carlier e adottato d'urgenza e senza discussione. La soluzione adottata sarà quella della ghigliottina anche previo parere del segretario perpetuo dell'accademia di chirurgia, stabilendo che la morte sia il meno possibile dolorosa nella sua esecuzione.
Risolto tale problema.
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