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Sezione IV ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE
Le leggi di indirizzo politico
Esse sono considerate quelle leggi con cui il Parlamento partecipa direttamente ed immediatamente alla
determinazione di scelte politiche fondamentali per il raggiungimento di determinati fini e
all’individuazione dei mezzi per darvi attuazione. Appartengono a tale categoria:
La legge di bilancio e la legge di stabilità: L’art. 81, c.1 nella sua formulazione originaria afferma che “Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”. Il bilancio di
previsione è annuale e pluriennale. Il più importante politicamente è il bilancio preventivo annuale che è
un complesso documento contabile che viene approvato con legge e contiene la previsione delle entrate
e delle uscite che lo Stato ritiene di incassare e di spendere, sulla base della legislazione vigente,
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nell’anno finanziario successivo. Il bilancio preventivo si articola in bilancio di competenza (previsione
relativa a spese ed entrate e, una volta approvato, legittima giuridicamente l’accertamento delle entrate
e l’impegno delle spese) e bilancio di cassa (flusso delle entrate che effettivamente si prevedono di
riscuotere e delle spese che si prevede di erogare effettivamente nel corso dell’anno finanziario, le cui
cifre saranno diverse rispetto a quelle del bilancio di competenza. Il bilancio deve essere approvato
entro il 31 dicembre, altrimenti per un periodo non superiore a 4 mesi vi è il cd. esercizio provvisorio.
L’art. 81, c.3 stabilisce che “Con la legge di approvazione del bilancio non si possono istituire nuovi
tributi e spese” e al quarto comma impone l’obbligo di copertura delle leggi di spesa stabilendo che “ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”. In base al divieto
previsto dal terzo comma, la legge di approvazione del bilancio viene definita come “meramente formale”
in quanto non ha un contenuto innovativo per l’ordinamenti. Le spese e le entrate in essa previste
derivano infatti da leggi precedentemente approvate, le eventuali modifiche del bilancio vengono
demandate alla legge finanziaria (legge di stabilità). La legge finanziaria è quindi uno strumento tecnico
giuridico destinato a consentire la modifica del bilancio. Essa definisce annualmente il quadro di
riferimento finanziario coerente con gli obbiettivi di programmazione economica. Ha natura normativa
perché introduce modifiche nell’ordinamento, a differenza del bilancio e la sua approvazione deve
necessariamente precedere l’approvazione della legge del bilancio. La legge 468/1978 ha introdotto il
bilancio pluriennale, in genere triennale, che è il bilancio di sola competenza e contiene la previsione
delle entrate e delle uscite in base alla legislazione vigente tenuto conto degli effetti degli interventi
stabiliti nel documento di programmazione economica e finanziaria (DFP). Il DFP, contiene gli obiettivi
programmatici da perseguire nonché le previsioni economiche e finanziarie per almeno un triennio in
relazione all’evoluzione economica interazione. La stessa legge ha sostituito la legge finanziaria con la
legge di stabilità. Con essa si determinano gli obiettivi da perseguire e gli interessi che si vogliono
tutelare e si decide la destinazione dei mezzi finanziari per realizzarli. I paesi membri dell’UE che hanno
aderito all’Eurozona hanno stipulato ad Amsterdam il Patto di stabilità e crescita che obbliga la parità di
bilancio al fine di ridurre il debito pubblico e tenere sotto controllo le politiche economiche. Per
assicurare il rispetto di tali obblighi e per contenere lo smisurato aumento della spesa pubblica, la legge
448 del 1998 ha introdotto il Patto di Stabilità interno, per cui anche le Regioni e gli enti locali devono
ridurre il rapporto tra deficit e PIL e contenere la spesa pubblica.
Per tali leggi l’iniziativa governativa è vincolata, come adempimento di un preciso obbligo annuale, e
riservata, essendo esclusa la competenza di qualunque altro soggetto.
L’art 119 della Camera prevede che l’approvazione dei bilanci si svolga nella sessione parlamentare di
bilancio (45 giorni) ove è sospesa ogni delibera che possa avere influenze sull’assemblea. Non possono
essere presentati nuovi emendamenti dopo il passaggio del disegno di legge dalla Commissione
all’Assemblea. E’ stato costituzionalizzato, ex 81, il pareggio di bilancio, parificazione tra entrare e
uscite. L’introduzione del vincolo che lo Stato Italiano ha assunto a livello europeo, marzo 2012,
aderendo al Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria
(Fiscal Compact) che prescrive per gli stati contraenti il pareggio di bilancio. La normativa costituzionale
estende anche alle Regioni, Provincie, Comuni e Città metropolitane e alle pubbliche amministrazioni il
vincolo dell’equilibrio del bilancio. Sembra un principio apparentemente utile, ma nasconde una
crescente recessione economica a causa dei mancati investimenti per la crescita ed in particolare per la
tutela dei diritti sociali.
Le leggi di autorizzazione e ratifica dei trattati internazionali
Sancita dall’art. 80 Cost. è legge di indirizzo politico in quanto vede la compartecipazione di Governo e
Parlamento alla determinazione dell’indirizzo politico in materia internazionale. E’ il governo,
rappresentato dal Ministro degli affari esteri, che stipula il trattato con le altri parti contraenti, ma perché
sorgano obblighi giuridici deve intervenire la ratifica, autorizzata con legge, del PdR (ex 85, c.8) che è
l’atto finale del procedimento. Tale legge contiene l’ordine di esecuzione con cui si manifesta la volontà
di dare esecuzione al trattato nel nostro ordinamento. Con lo scambio delle ratifiche il trattato diventa
obbligatorio. La legge di autorizzazione non è sottoponibile a referendum abrogativo ed è coperto da
riserva di Assemblea per cui deve seguire il procedimento ordinario. In alcune ipotesi vengono poi
stipulati accordi in forma semplificata che necessitano solo della sottoscrizione da parte di un membro
del Governo e della parte contraente. Questa procedura viene adottata generalmente per atti che hanno
carattere modificativo, integrativo o esecutivo dei precedenti trattati.
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Le leggi di amnistia e di indulto
L’art. 79 prevede che “L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”. Questa procedura
rinforzata è stata introdotta con legge 1/1992 dell’art. 79 che affidava questo potere al PdR su
delegazione delle Camere. L’amnistia è quell’istituto che estingue il reato, mentre l’indulto estingue la
pena.
Attività di indirizzo
Atti tipici della funzione di indirizzo politico sono la mozione e la risoluzione.
La mozione è lo strumento con il quale si porta a votazione, sollecitando il Parlamento ad esprimersi,
una determinata questione che attiene all’attività del governo. Alla camera può essere presentata da un
Presidente di Gruppo o da 10 deputati e l’esame della mozione segue poi lo stesso procedimento di
quello dei disegni di legge. Il governo può porre la questione di fiducia. Lo stesso accade al senato,
dopo la presentazione di una mozione da parte di 8 senatori.
La risoluzione è lo strumento che consente al Parlamento di manifestare orientamenti o definire indirizzi
in merito ad argomenti specifici.
Il RC prevede che possa essere votato anche in commissione, su proposta di un singolo deputato. Alla
discussione deve essere invitato il rappresentante di Governo, che può chiedere che della votazione sia
investita l’Assemblea.
Il RS prevede che le commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro orientamento e
gli indirizzi che ne derivano in ordine all’argomento in discussione. Deve anche in questa Camera essere
invitato il rappresentante del Governo. Rientrano nell’attività di indirizzo anche la mozione di fiducia, di
sfiducia e la questione di fiducia.
Attività di controllo e informazione
L’attività di controllo da un lato è volta a far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del
Parlamento cui è legato tramite rapporto fiduciario; dall’altro è uno strumento che consente
all’opposizione di contrapporsi alla maggioranza. Strettamente connessa all’attività di controllo è l’attività
di informazione, necessaria alla camera per conoscere e controllare l’azione di governo.
Interrogazioni: strumento di controllo più semplice, è una domanda che un parlamentare rivolge, in
forma scritta, al Governo per avere notizia sulla veridicità di un determinato fatto, se il Governo ne sia a
conoscenza e se intenda prendere provvedimenti in proposito. La risposta può essere scritta o orale e il
governo può, motivando, non rispondere o di dover differire la risposta. VI sono le interrogazioni a
risposta immediata (question time) consistenti in una domanda su di un argomento di interesse generale
rivolta al PdC o ai ministri competenti.
Interpellanza: domanda motivata che chiede una risposa motivata. Il parlamentare dà per acquisito un
determinato fatto di rilievo generale e chiede che il Governo motivi il proprio comportamento in relazione
ad esso. Non sono semplici strumenti di conoscenza, bensì mirano a far emergere l’indirizzo politico del
Governo su di un fatto noto.
Azioni e indagini conoscitive: Le commissioni possono chiedere informazioni e documenti ai ministri
competenti; possono chiedere l’intervento dei ministri per chiarimenti su questioni amministrative e
politiche di loro competenza (audizioni) nonché chiedere che questi facciano intervenire i dirigenti
pubblici alle loro dipendenze. Possono disporre anche indagini conoscitive, ossi una serie di audizioni
coordinate, per acquisire informazioni utili alle Camere.
Inchieste: a norma dell’art. 82 ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
Istituisce a tal fine una commissione che procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
del giudice istruttore(p.m.) (indagine e ricerca della prova). Tra i limiti vi sono il segreto di stato, di ufficio,
professionale. In relazione all’obiettivo si distinguono:
inchieste legislative: mirano all’accertamento di importanti fenomeni sociali di particolare complessità
ad es. la condizione giovanile
inchieste politiche: mirano all’accertamento di responsabilità. Es. terrorismo o assassinio di Moro.
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Capitolo VI: Il Presidente d