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Sezione IV ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE

Le leggi di indirizzo politico

Esse sono considerate quelle leggi con cui il Parlamento partecipa direttamente ed immediatamente alla

determinazione di scelte politiche fondamentali per il raggiungimento di determinati fini e

all’individuazione dei mezzi per darvi attuazione. Appartengono a tale categoria:

La legge di bilancio e la legge di stabilità: L’art. 81, c.1 nella sua formulazione originaria afferma che “Le

Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”. Il bilancio di

previsione è annuale e pluriennale. Il più importante politicamente è il bilancio preventivo annuale che è

un complesso documento contabile che viene approvato con legge e contiene la previsione delle entrate

e delle uscite che lo Stato ritiene di incassare e di spendere, sulla base della legislazione vigente,

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nell’anno finanziario successivo. Il bilancio preventivo si articola in bilancio di competenza (previsione

relativa a spese ed entrate e, una volta approvato, legittima giuridicamente l’accertamento delle entrate

e l’impegno delle spese) e bilancio di cassa (flusso delle entrate che effettivamente si prevedono di

riscuotere e delle spese che si prevede di erogare effettivamente nel corso dell’anno finanziario, le cui

cifre saranno diverse rispetto a quelle del bilancio di competenza. Il bilancio deve essere approvato

entro il 31 dicembre, altrimenti per un periodo non superiore a 4 mesi vi è il cd. esercizio provvisorio.

L’art. 81, c.3 stabilisce che “Con la legge di approvazione del bilancio non si possono istituire nuovi

tributi e spese” e al quarto comma impone l’obbligo di copertura delle leggi di spesa stabilendo che “ogni

altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”. In base al divieto

previsto dal terzo comma, la legge di approvazione del bilancio viene definita come “meramente formale”

in quanto non ha un contenuto innovativo per l’ordinamenti. Le spese e le entrate in essa previste

derivano infatti da leggi precedentemente approvate, le eventuali modifiche del bilancio vengono

demandate alla legge finanziaria (legge di stabilità). La legge finanziaria è quindi uno strumento tecnico

giuridico destinato a consentire la modifica del bilancio. Essa definisce annualmente il quadro di

riferimento finanziario coerente con gli obbiettivi di programmazione economica. Ha natura normativa

perché introduce modifiche nell’ordinamento, a differenza del bilancio e la sua approvazione deve

necessariamente precedere l’approvazione della legge del bilancio. La legge 468/1978 ha introdotto il

bilancio pluriennale, in genere triennale, che è il bilancio di sola competenza e contiene la previsione

delle entrate e delle uscite in base alla legislazione vigente tenuto conto degli effetti degli interventi

stabiliti nel documento di programmazione economica e finanziaria (DFP). Il DFP, contiene gli obiettivi

programmatici da perseguire nonché le previsioni economiche e finanziarie per almeno un triennio in

relazione all’evoluzione economica interazione. La stessa legge ha sostituito la legge finanziaria con la

legge di stabilità. Con essa si determinano gli obiettivi da perseguire e gli interessi che si vogliono

tutelare e si decide la destinazione dei mezzi finanziari per realizzarli. I paesi membri dell’UE che hanno

aderito all’Eurozona hanno stipulato ad Amsterdam il Patto di stabilità e crescita che obbliga la parità di

bilancio al fine di ridurre il debito pubblico e tenere sotto controllo le politiche economiche. Per

assicurare il rispetto di tali obblighi e per contenere lo smisurato aumento della spesa pubblica, la legge

448 del 1998 ha introdotto il Patto di Stabilità interno, per cui anche le Regioni e gli enti locali devono

ridurre il rapporto tra deficit e PIL e contenere la spesa pubblica.

Per tali leggi l’iniziativa governativa è vincolata, come adempimento di un preciso obbligo annuale, e

riservata, essendo esclusa la competenza di qualunque altro soggetto.

L’art 119 della Camera prevede che l’approvazione dei bilanci si svolga nella sessione parlamentare di

bilancio (45 giorni) ove è sospesa ogni delibera che possa avere influenze sull’assemblea. Non possono

essere presentati nuovi emendamenti dopo il passaggio del disegno di legge dalla Commissione

all’Assemblea. E’ stato costituzionalizzato, ex 81, il pareggio di bilancio, parificazione tra entrare e

uscite. L’introduzione del vincolo che lo Stato Italiano ha assunto a livello europeo, marzo 2012,

aderendo al Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria

(Fiscal Compact) che prescrive per gli stati contraenti il pareggio di bilancio. La normativa costituzionale

estende anche alle Regioni, Provincie, Comuni e Città metropolitane e alle pubbliche amministrazioni il

vincolo dell’equilibrio del bilancio. Sembra un principio apparentemente utile, ma nasconde una

crescente recessione economica a causa dei mancati investimenti per la crescita ed in particolare per la

tutela dei diritti sociali.

Le leggi di autorizzazione e ratifica dei trattati internazionali

Sancita dall’art. 80 Cost. è legge di indirizzo politico in quanto vede la compartecipazione di Governo e

Parlamento alla determinazione dell’indirizzo politico in materia internazionale. E’ il governo,

rappresentato dal Ministro degli affari esteri, che stipula il trattato con le altri parti contraenti, ma perché

sorgano obblighi giuridici deve intervenire la ratifica, autorizzata con legge, del PdR (ex 85, c.8) che è

l’atto finale del procedimento. Tale legge contiene l’ordine di esecuzione con cui si manifesta la volontà

di dare esecuzione al trattato nel nostro ordinamento. Con lo scambio delle ratifiche il trattato diventa

obbligatorio. La legge di autorizzazione non è sottoponibile a referendum abrogativo ed è coperto da

riserva di Assemblea per cui deve seguire il procedimento ordinario. In alcune ipotesi vengono poi

stipulati accordi in forma semplificata che necessitano solo della sottoscrizione da parte di un membro

del Governo e della parte contraente. Questa procedura viene adottata generalmente per atti che hanno

carattere modificativo, integrativo o esecutivo dei precedenti trattati.

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Le leggi di amnistia e di indulto

L’art. 79 prevede che “L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due

terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”. Questa procedura

rinforzata è stata introdotta con legge 1/1992 dell’art. 79 che affidava questo potere al PdR su

delegazione delle Camere. L’amnistia è quell’istituto che estingue il reato, mentre l’indulto estingue la

pena.

Attività di indirizzo

Atti tipici della funzione di indirizzo politico sono la mozione e la risoluzione.

La mozione è lo strumento con il quale si porta a votazione, sollecitando il Parlamento ad esprimersi,

una determinata questione che attiene all’attività del governo. Alla camera può essere presentata da un

Presidente di Gruppo o da 10 deputati e l’esame della mozione segue poi lo stesso procedimento di

quello dei disegni di legge. Il governo può porre la questione di fiducia. Lo stesso accade al senato,

dopo la presentazione di una mozione da parte di 8 senatori.

La risoluzione è lo strumento che consente al Parlamento di manifestare orientamenti o definire indirizzi

in merito ad argomenti specifici.

Il RC prevede che possa essere votato anche in commissione, su proposta di un singolo deputato. Alla

discussione deve essere invitato il rappresentante di Governo, che può chiedere che della votazione sia

investita l’Assemblea.

Il RS prevede che le commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro orientamento e

gli indirizzi che ne derivano in ordine all’argomento in discussione. Deve anche in questa Camera essere

invitato il rappresentante del Governo. Rientrano nell’attività di indirizzo anche la mozione di fiducia, di

sfiducia e la questione di fiducia.

Attività di controllo e informazione

L’attività di controllo da un lato è volta a far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del

Parlamento cui è legato tramite rapporto fiduciario; dall’altro è uno strumento che consente

all’opposizione di contrapporsi alla maggioranza. Strettamente connessa all’attività di controllo è l’attività

di informazione, necessaria alla camera per conoscere e controllare l’azione di governo.

Interrogazioni: strumento di controllo più semplice, è una domanda che un parlamentare rivolge, in

forma scritta, al Governo per avere notizia sulla veridicità di un determinato fatto, se il Governo ne sia a

conoscenza e se intenda prendere provvedimenti in proposito. La risposta può essere scritta o orale e il

governo può, motivando, non rispondere o di dover differire la risposta. VI sono le interrogazioni a

risposta immediata (question time) consistenti in una domanda su di un argomento di interesse generale

rivolta al PdC o ai ministri competenti.

Interpellanza: domanda motivata che chiede una risposa motivata. Il parlamentare dà per acquisito un

determinato fatto di rilievo generale e chiede che il Governo motivi il proprio comportamento in relazione

ad esso. Non sono semplici strumenti di conoscenza, bensì mirano a far emergere l’indirizzo politico del

Governo su di un fatto noto.

Azioni e indagini conoscitive: Le commissioni possono chiedere informazioni e documenti ai ministri

competenti; possono chiedere l’intervento dei ministri per chiarimenti su questioni amministrative e

politiche di loro competenza (audizioni) nonché chiedere che questi facciano intervenire i dirigenti

pubblici alle loro dipendenze. Possono disporre anche indagini conoscitive, ossi una serie di audizioni

coordinate, per acquisire informazioni utili alle Camere.

Inchieste: a norma dell’art. 82 ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Istituisce a tal fine una commissione che procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni

del giudice istruttore(p.m.) (indagine e ricerca della prova). Tra i limiti vi sono il segreto di stato, di ufficio,

professionale. In relazione all’obiettivo si distinguono:

inchieste legislative: mirano all’accertamento di importanti fenomeni sociali di particolare complessità

ad es. la condizione giovanile

inchieste politiche: mirano all’accertamento di responsabilità. Es. terrorismo o assassinio di Moro.

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Capitolo VI: Il Presidente d

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A.A. 2013-2014
54 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AleMiccio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof De Minico Giovanna.