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Diritto Costituzionale
Cap I: le fon,
Fonte del diritto: si intende, in diritto, ogni atto ed ogni fatto a cui l'ordinamento giuridico (statale, locale o
federale) riconnette l'effetto di far sorgere, modificare o estinguere una o più norme giuridiche.
Fonti atto: manifestazione di volontà di organi dello Stato o di altri enti pubblici, abilitati dall’ordinamento con
norme sulla produzione giuridica a porre norme giuridiche contenute in un testo scritto (atti normativi).
Fonti fatto: Fonti non scritte determinate da fatti sociali o naturali (nascita) considerati idonei a produrre
diritto.
Fonte: è un atto in grado di produrre norme.
Atto normativo: testo scritto articolato in disposizioni
Disposizione: enunciati linguistici di senso compiuto
Norma: interpretazione della disposizione.
Sez II: le antinomie e i criteri di risoluzione
Antinomie: sono due o più norme in contrapposizione tra loro
Ordinamento giuridico: sistema ordinato secondo i principi di unità formale (fanno parte integrante
dell’ordinamento solo le norme poste da quei fatti e atti autorizzati dallo stesso ordinamento a produrre diritto
oggettivo) e sostanziale (una e una sola norma sarà quella valida ed efficiente per un determinato caso).
Criteri di risoluzione:
Cronologico
: in caso di contrasto tra due norme poste da fonti omogenee, ossia di pari grado, ma
emanate in tempi diversi si deve applicare quella prodotta successivamente (lex posterior derogat priori). La
norma “vecchia” sarà abrogata. La norma precedente viene eliminata non perché è viziata, ma per stare al
corso coi tempi. 3 tipi di abrogazione. Espressa (il legislatore in una disp. norm. indica le norme da
abrogare), Implicita (una o più disp. di una nuova legge vanno in contrasto con quella precedente), Tacita (la
nuova legge disciplina ex novo l’intera materia regolata da una legge precedente). Art 11 preleggi:
abrogazione ex nunc (da ora, principio della irretroattività della legge). La norma abrogata non verrà quindi
eliminata ma utilizzata per i casi non ancora esauriti sotto la loro vigenza. CERTEZZA DEL DIRITTO.
Gerarchico : Le norme provenienti da fonte di grado superiore prevalgono su quelle di grado inferiore (lex
superior derogat legi inferiori) e ne determinano le condizioni di validità e di efficacia. Le norme inferiori, in
caso di contrasto, saranno viziate nella legittimità e quindi invalide. Da ciò discende l’annullamento dell’atto
che opererà ex tunc (efficacia retroattiva). L’annullamento riguarda solo i rapporti giuridici ancora pendenti e
non quelli già esauriti). Contrasto Cost e leggi (Corte cost.). Contrasto leggi e regolamenti (TAR (primo
grado) e consiglio di Stato).
Competenza : sfera di potere che qualcuno assegna a qualcun altro. Le fonti si rapportano le une alle altre
in base ad una attribuzione specifica di competenza relativa alla materia o all’ambito territoriale di efficacia.
Specialità : la norma è speciale quando contiene tutti gli elementi della fattispecie generale ed anche
un’ulteriore disciplina che le conferisce il carattere della specialità. Si assiste quindi al fenomeno della
deroga. Se la norma derogante viene meno, la generale si riapplicherà in tutta la sua efficacia.
Il giudizio di ragionevolezza ha una stru2ura complessa, è composto da una serie di
Ragionevolezza :
giudizi che ne cos8tuiscono le varie fasi (stazioni). Consideriamo che il giudice “X” solleva la seguente
ques8one: una legge consente a una madre lavoratrice di assentarsi dal lavoro in caso di malaCa del figlio;
è legiCmo che dalla sua applicazione sia escluso il padre? Quantomeno nel caso in cui la madre sia
gravemente impedita? La corte procede a2raverso un ragionamento trilaterale, simile a quello per analogia.
La corte pone a confronto due norme, la norma impugnata (nel nostro caso quella che esclude il padre dal
beneficio) e la norma assunta a confronto (ter8um compara8onis), nel nostro caso quella che prevede il
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beneficio per la madre. Ma il confronto può svolgersi solo se è ricostruita la ra8o legis (i mo8vi che hanno
portato alla creazione della legge) dalla norma assunta a ter8um compara8onis. La corte deve capire quale
principio tutela la norma presa a paragone per poter valutare se dal punto di vista della ra8o legis sia
gius8ficabile la diversa norma8va data dalla norma impugnata rispe2o a quella prevista dal ter8um
compara8onis. Nel nostro esempio la corte spiegherà che la ra8o del permesso di astensione dal lavoro
della madre è la tutela dell’interesse del minore e il suo diri2o all’assistenza da parte dei genitori: da questo
punto di vista nessuna dis8nzione può a2uarsi tra padre e madre, entrambi tutori naturali del minore in
ques8one.
Sez. III: le fon, del diri3o
Cos,tuzione: fonte suprema del nostro ordinamento. Fonte di produzione e fonte sulla produzione.
Rigida, Scri2a, Votata, Lunga, Compromissoria.
Formale: quella che risulta nel testo norma8vo scri2o con tu2e le disposizioni in esso contenute
Materiale: la cos8tuzione come vigente e a2uata nel tempo a2raverso le scelte delle forze poli8che
prevalen8, cos8tuzione vivente.
Leggi cos8tuzionali: riserva di legge cos8tuzionale.
Ex 138. Procedimento aggravato:
. Doppia delibera da parte delle camere. Per la prima si seguono le procedure del procedimento ordinario
ex 72, per cui le commissioni operano in sede referente e l’approvazione avviene in assemblea. Sono
possibili in questa fase eventuali emendamen8 e per l’approvazione è sufficiente la maggioranza semplice.
Per la seconda non vi è possibilità di emendamen8 e la legge viene votata nel suo complesso.
. Tra le due deliberazioni vi deve essere un intervallo di 3 mesi (pausa di riflessione).
. Nella seconda approvazione da parte di ciascuna Camera sono richieste maggioranze qualificate.
. Se si raggiunge in entrambe le camere la maggioranza di 2/3 la l.c. è promulgata dal Pdr e pubblicata in GU
ed entra in vigore. Se si raggiunge la sola maggioranza assoluta la l.c. è pubblicata in GU per rendere
pubblico il contenuto. Se entro 3 mesi ne facciano richiesta 500K ele2ori, un quinto di una camera o 5
Consigli regionali, la l.c. sarà so2oposta a referendum (approva8vo). È Previsto solo la maggioranza dei vo8
validamente espressi favorevoli all’approvazione senza quorum di partecipazione. Se nessuno fa richiesta di
referendum la legge entrerà in vigore decorso il periodo di “vaca8o”.
L’unico limite posto ex 139 è di modificare la forma repubblicana perché scelta dal popolo nel plebiscito del
2 giugno 1946. Non possono essere modifica8 i principi fondamentali, come principi fondamentali appunto
dell’uomo. Il 138 può anch’esso essere modificato in parte, a pa2o che non venga eliminata la doppia
delibera, il referendum e l’ampia maggioranza approva8va.
Art 131: L’Italia è divisa in 20 regioni. Art 116 riconosce forme e condizioni par8colari di autonomia secondo
i rispeCvi statu8 speciali, ado2a8 con legge cos8tuzionale.
L.c. 1/1999 ha visto un ampliamento dell’autonomia statuaria per le regioni ordinarie e l’elezione dire2a del
presidente della Regione.
La l.c. 2/2001 ha previsto per ogni regine speciale un ampliamento della forma di governo. Può scegliere
tramite legge statuaria la propria forma di governo e il sistema di elezioni in armonia con la Cos8tuzione.
Per l’approvazione della legge statuaria è prevista un’unica delibera ed è necessaria la maggioranza assoluta
dei componen8 del CR. L
a delibera è so2oponibile a referendum regionale approva8vo se entro tre mesi
dalla prima pubblicazione in BUR ne facciano richiesta 1/50 del corpo votan8 o 1/5 dei consiglieri regionali.
La legge sarà approvata se, trascorso il periodo di “vaca8o”, non venga formulata nessuna richiesta di
referendum.
La l.c. 2/2001 ha previsto anche per le regioni speciali l’elezione dire2a del Presidente della Giunta regionale
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e la disciplina ele2orale per l’elezione del Consiglio regionale. Ricordiamo che per le regioni ordinarie la
forma di governo è determinata dagli statu8 (ex 123 c.1) ed il sistema ele2orale è disciplinato da legge
regionale rispe2ando i principi fondamentali de2a8 da legge della Repubblica che prevede anche la durata
degli organi eleCvi (ex 122 c.1.).
La l.c. 3/2001 (Riforma del Titolo V) ha previsto che fino all’adeguamento dei rispeCvi statu8, le nuove
disposizioni cos8tuzionali si applichino anche alle Regioni speciali e alle Provincie autonome, nelle par8 in
cui concedano maggiore autonomia rispe2o a quella già a2ribuita (clausola di maggior favore).
La legge ordinaria statale può disciplinare qualunque materia nel rispe2o dei limi8 pos8 dalla Cos8tuzione.
Le leggi-‐provvedimento sono leggi che non hanno cara2eris8che astra2e e generali, ma sono u8lizzate a
“provvedere a una certa situazione!”, ad es. stanziare i fondi per un mondiale di calcio. L’ammissibilità è
stata riconosciuta dalla C.Cost. in quanto non esiste una riserva di amministrazione a favore del Governo
Riserva di legge : si ha quando la cos8tuzione a2ribuisce la disciplina di una determinata materia soltanto
alla legge primaria (legislatore) e non alle fon8 di 8po secondario. Is8tuto di garanzia.
Assoluta: l’intera disciplina è regolata dalla legge, potendo intervenire il Governo esclusivamente con
regolamen8 di esecuzione.
Rela,va: i principi sono stabili8 dalla legge, riducendo la discrezionalità dell’esecu8vo, che potrà intervenire
de2ando la disciplina di de2aglio con propri regolamen8.
Rinforzate: sono le riserve, assolute o rela8ve, quando oltre a riservare alla legge la disciplina della materia,
la Cos8tuzione pone dei limi8 alla discrezionalità del legislatore.
Implicita o d’Assemblea: Riserva contenuta nell’ul8mo comma dell’art 72 che impone l’adozione del
procedimento ordinario per l’approvazione dei disegni di legge in materia cos8tuzionale ed ele2orale ecc.
Tale riserva implicitamente esclude che una fonte diversa dalla legge formale ordinaria possa disciplinare
queste materie.
La cos8tuzione si limita a dis8nguere tra
riserva di legge cos,tuzionale (la materia deve essere disciplinata
da legge cos8tuzionale)
e riserva di legge ordinaria (materia disciplinata da legg
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