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STATUS DEI GIUDICI
L’ufficio di giudice costituzionale è incompatibile con:
La carica di parlamentare e di consigliere regionale;
• L’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge;
• L’assunzione o conservazione di uffici pubblici o privati;
• L’esercizio di attività professionali commerciali o industriali e con la carica di amministratore o
• sindaco di società aventi fine di lucro;
Con la candidatura in elezioni politiche o amministrative.
•
I giudici costituzionali godono poi di una serie di garanzie di indipendenza:
Inamovibilità;
• Immunità penale analoga a quella riconosciuta i parlamentari ex art. 68 comma 2 Cost.;
• Insindacabilità;
• Verifica dei requisiti soggettivi di ammissione alla Corte operata dalla stessa;
• Diritto ad una retribuzione mensile determinata con legge.
•
La Corte elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, il Presidente che resta
in carica per tre anni e può essere nuovamente rieletto, fermo restando il limite massimo del proprio
mandato (nove anni).Il Presidente rappresenta la Corte e svolge tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi e dal
regolamento interno alla Corte, e il cui voto, nella delibera delle sentenze e delle delibere, incide in caso di
parità. In tal caso si nota un certa preminenza della figura del Presidente rispetto all’intero collegio.
IL GIUDIZIO SULLE LEGGI
TIPOLOGIA
Per controllo di costituzionalità si intende la conformità di una legge a Costituzione, ed esso può essere di
due tipi:
Accentrato si ha nel momento in cui viene istituito un organo ad hoc il cui compito è quello di
• verificare la conformità di una legge a Costituzione e nel nostro ordinamento tale compito spetta alla
Corte costituzionale. Tale controllo di costituzionalità è però successivo e concreto in quanto
interviene successivamente all’entrata in vigore della legge e nel momento della sua applicazione;
Diffuso è il controllo svolto da ciascun giudice nel momento in cui applica la legge al caso concreto.
• Tale controllo si basa sul principio in base al quale, in caso di contrasto tra una norma di grado
superiore ed una di grado inferiore, prevale quella di grado superiore, e quindi in questo caso la
norma costituzionale. Dal controllo diffuso potrebbero derivare varie interpretazioni di una stessa
legge dando vita così a varie sentenze contrastanti che potrebbero essere risolte in un’unica soluzione
Vincenzo DE LISO
tramite l’istituto dell’impugnazione con cui si giunge alla decisione finale della Corte Suprema, il cui
giudizio vincola tutti gli altri giudici.
IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE (art. 1 l.c. 1/1948; art. 23 ss. l. 87/1953)
La prima è più rilevante competenza attribuita alla Corte dal’art.134 Cost. riguarda il sindacato di
costituzionalità sulle leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. La legge costituzionale
1/1948 ha escluso la possibilità per il singolo, che ritenga lesa una sua posizione soggettiva da una legge
considerata costituzionalmente illegittima, di adire direttamente nei confronti della Corte. In questo caso si
perviene alla Corte in via incidentale (o di eccezione), così denominata in quanto l’impugnativa della legge
ritenuta incostituzionale costituisce un incidente o un eccezione nel corso di un comune giudizio (civile,
penale o amministrativo).
Secondo una valutazione sistematica delle disposizioni contenute nelle leggi costituzionali 1/1948 e 1/1953
e contemporaneamente anche della legge 87/1953, è possibile rilevare che la questione di legittimità di una
legge o di un atto avente forza di legge può essere sollevata innanzi ad un autorità giurisdizionale:
D’ufficio, ossia da parte della stessa autorità avanti alla quale pende il giudizio, la quale potrà
• sollevare direttamente la questione davanti alla Corte;
Da una delle parti o dal pubblico ministero, mediante la presentazione di un’istanza al giudice
• dinanzi al quale si svolge il processo principale. A quest’ultimo (cd giudice a quo o da cui proviene
la questione di legittimità costituzionale) spetterà adire la Corte una volta riscontrata la sussistenza
dei requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
L’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale è condizionata dalla presenza di una serie di
presupposti sostanziali, inerenti gli atti sottoponibili al giudizio, limitati alle sole fonti primarie, in quanto i
regolamenti governativi, essendo fonti secondarie, non sono sottoponibili al controllo di costituzionalità ma
a un controllo da parte della giurisdizione amministrativa, e presupposti processuali.
Gli atti impugnabili dinanzi alla Corte sono:
Tutte le leggi dello Stato (anche anteriori alla Costituzione);
• Gli atti aventi forza di legge dello Stato;
• Le leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
• I decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali.
•
Anche le leggi costituzionali e di revisione costituzionale sono sottoponibili al sindacati della Corte sia per
violazione dell’art.138 Cost. sia per violazione dei principi fondamentali enunciati all’interno della stessa
costituzione e che rappresentano un limite implicito al potere di revisione.
Tali atti possono essere impugnati per:
Vizi formali, attinenti cioè alla violazione di norme costituzionali sul procedimento di formazione
• degli stessi atti;
Vizi materiali o sostanziali, attinenti cioè alla violazione di una norma costituzionale da parte del
• legislatore ordinario nell’esercizio della funzione legislativa.
Una sintesi della linea giurisprudenziale della Corte si trova nell’ordinanza n.6/2008, dove la Corte statuisce
che la questione di legittimità costituzionale è ammissibile se: a) sussistono entrambi i presupposti (giudice e
Vincenzo DE LISO
giudizio)); l’attività posta in essere dal remittente ha natura giurisdizionale; il giudizio presenta garanzie di
contraddittorio e culmina in u provvedimento finale che abbia i tratti tipici del provvedimento
giurisdizionale.
Il giudice a quo deve innanzitutto valutare la rilevanza della questione. La corte ha più volte ribadito che tra
il giudizio costituzionale e il giudizio a quo deve necessariamente esistere “un effettivo e concreto rapporto
di strumentalità”, nel senso che la decisione della Corte deve incidere sulla soluzione del processo
principale.
Ulteriore elemento di cui deve tenere conto il giudice a quo per sollevare la questione di legittimità
costituzionale, è quello della non manifesta infondatezza, ossia il dubbio da parte del giudice sulla
legittimità della legge da applicare, anche perché spetterà poi alla Corte cost. pronunciarsi sulla fondatezza o
meno della questione.
Compiuti i giudizi che la legge richiede, qualora il giudice respinga l’eccezione di costituzionalità deve con
ordinanza adeguatamente motivare il suo rifiuto. Se, invece, il giudice ritiene la questione rilevante e non
manifestamente infondata, con ordinanza motivata dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e contestualmente sospende il giudizio in corso. L’ordinanza di rinvio deve contenere la descrizione della
controversia in atto con le motivazioni inerenti i giudizi di rilevanza e non manifesta infondatezza. In
particolare deve contenere l’indicazione della norma o delle norme di cui si contesta la legittimità
costituzionale, indicando anche quale principio della Costituzione funge da parametro della legittimità di
quest’ultime. Il parametro della legittimità può essere anche dato da norme interposte, ossia norme di legge
ordinaria la cui violazione costituisce violazione indiretta della Costituzione. Tali norme si definiscono
“interposte” perché si collocano tra la norma da sindacare e la Costituzione. Tale è ad esempio il caso del
decreto delegato (decreto legislativo) che non osserva i limiti imposti dalla legge delega (norma interposta),
violando in tal modo l’art.76 Cost. che ne prevede l’osservanza. L’ordinanza, infine, per ordine del PdC,
viene pubblicata sulla G.U. e, nel caso in cui si tratti di una legge regionale, sul B.U.R. interessata, ciò
affinché tutti vengano a conoscenza dell’instaurazione del giudizio di costituzionalità ed in particolare i
giudici avanti ai quali penda un processo in cui dovrebbe applicarsi la norma sottoposta a controllo. Così si
conclude la prima fase del giudizio di legittimità, che si svolge innanzi al giudice a quo.
La seconda fase del giudizio si svolge invece innanzi alla Corte costituzionale (cd giudice ad quem). La
Corte giudica la legge sottoposta al suo sindacato e non entra nel merito della controversia che
incidentalmente ha determinato il suo intervento. Entro 20 giorni le parti possono costituirsi in giudizio
mediante deposito in cancelleria delle loro deduzioni scritte. Entro lo stesso termine anche il PdC e il
Presidente della Giunta regionale, possono intervenire nel giudizio presentando le loro deduzioni,
rappresentati il primo dall’Avvocatura di Stato e il secondo da un avvocato libero professionista. Trascorso
tale termine, il Presidente della Corte nomina un giudice per l’istruzione e la relazione ed entro i successivi
20 giorni convoca la Corte per la discussione. Le decisioni, che possono assumere la forma dell’ordinanza o
della sentenza, sono deliberate in Camera di consiglio; vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti e
in caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Non possono essere rese pubbliche le eventuali
opinioni in dissenso.
IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE (o in via d’azione) (artt.127 e 134 Cost.; art. 2 l.c. 1/1948; art.
31-34 l.87/1953)
Il giudizio in via principale, ossia la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte cost., per vedere
dichiarata l’incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge, è consentita nel nostro
ordinamento esclusivamente:
Vincenzo DE LISO
Allo Stato nei confronti di una legge regionale, della legge regionale di approvazione dello Statuto e
• delle leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano che eccedano dalla propria competenza;
Alla Regione nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato nonché delle leggi
• delle altre Regioni che ledano la sua sfera di competenza;
Alle Province autonome di Trento e Bolzano nei confronti delle leggi statali, delle leggi delle
• Regioni o dell’altra Provincia per violazione dello Statuto o del principio di tutela delle minoranze
linguistiche tedesca e ladi