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Il grande successo della giustizia costituzionale

Il grande successo della giustizia costituzionale, testimoniato sia dalla sua progressiva e continua diffusione che dai giudizi, solitamente assai positivi, che vengono dati sulle singole esperienze nazionali, non vuol dire che questo processo sia avvenuto in modo indolore. Nonostante l'opzione ormai quasi universale in favore di costituzioni rigide, evidente è la difficoltà ad ammettere l'esistenza di una sfera di giustizia (e conseguentemente dei suoi custodi) svincolata da quella della politica (e dalle sue maggioranze).

Molteplici sono i sintomi della permanente tensione tra giustizia costituzionale e democrazia: si va dalle semplici parole (dichiarazioni di esponenti delle maggioranze politiche che si "ribellano" a decisioni delle corti), a tentativi di incidere surrettiziamente sulla composizione delle corti per acquisirne il controllo (per esempio modificandone il numero dei componenti, o revocandoli, o facendoli comunque decadere).

primadel termine), a proposte di riforma del sistema di giustizia costituzionale (che vadano o meno a buon fine,è secondario), alla disapplicazione delle decisioni sgradite da parte delle maggioranze politiche (attraversola riapprovazione di leggi dichiarate incostituzionali o l'inerzia nel dar esecuzione alle sentenze). Anche lapresenza di revisioni costituzionali fatte “contro” decisioni del giudice costituzionale rappresenta unindicatore di questa tensione: è vero che il “diritto all'ultima parola”, nel rapporto tra giustizia costituzionalee legislazione costituzionale spetta a quest'ultima, ma si tratta davvero dell'ultima risorsa della politica. Laricerca di strumenti che consentano una più agevole convivenza tra politica e giurisdizione rappresenta unacostante di tutte le democrazie costituzionali: con il rischio, sempre presente, che venga in tal modo postain dubbio l'effettività della giustizia costituzionale,

E in particolare la sua capacità di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti.

Tania Groppi

Bibliografia essenziale

Bickel A., The Least Dangerous Branch, Bobbs-Merrill, Indianapolis 1962

Cappelletti M., Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, Giuffrè, Milano 1968

Ely J. H., Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1980

Favoreu L., Les cours constitutionnelles, PUF, Parigi 1996

Fromont M., La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Parigi 1996

Habermas J., Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia (1992), Guerini e Associati, Milano 1996

Kelsen H., La garanzia giurisdizionale della costituzione (1928), in Id., La giustizia costituzionale, a cura di C. Geraci, Giuffrè, Milano 1981

Olivetti M. e Groppi T., La giustizia

costituzionale in Europa, Giuffrè, Milano 2003 | Pegoraro L., Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, Giappichelli, Torino 1998 | Pizzorusso A., I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi, in "Quaderni costituzionali", 2, 1982, pp. 521-533 | Rousseau D., La justice constitutionnelle en Europe, Montchrestien, Parigi 1992 | Rubio Llorente F., Tendances actuelles de la jurisdiction constitutionnelle en Europe (1996), in Annuaire international de justice constitutionnelle, Economica-PUAM, Parigi-Aix-en-Provence 1997, vol. XII, pp. 11-22 | Zagrebelsky G., La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna 1988 Tutela tramite il controllo di costituzionalità sugli atti Una forma particolare di garanzia della costituzione è offerta dal riconoscimento a un organo o a un sistema di organi della competenza a verificare se gli atti di altri organi siano o meno conformi alla costituzione, con possibilità diadottare eventuali provvedimenti di ripristino della legalità costituzionale. Gli atti sottoponibili a verifica di compatibilità con la costituzione sono sia quelli amministrativi, sia quelli normativi adottati da organi quali le assemblee legislative che sono titolari della funzione di indirizzo politico. Negli ordinamenti a separazione di poteri dell'Europa continentale, un atto amministrativo contrario alla costituzione può essere annullato dalla stessa autorità amministrativa, oppure da un giudice che ha una competenza specifica ad esaminare su ricorso gli atti dell'amministrazione. Questo sistema è quello seguito negli ordinamenti che riconoscono la distinzione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, come quello italiano. In altri ordinamenti che non conoscono il giudice amministrativo, prevale il principio della disapplicazione degli atti contrari alla costituzione. I problemi più delicati si pongono tuttavia a proposito della verifica di compatibilità con la costituzione di.

Atti che formulano precetti normativi di attuazione primaria o secondaria della costituzione, adottati di regola dai parlamenti o dai governi e quindi da organi che sono titolari dellafunzione di indirizzo politico. È di tutta evidenza la difficoltà a consentire che vi siano organi che possano sindacare l’operato degli organi di indirizzo politico allo scopo di verificare se la cost. è stata o meno violata. Gli orientamenti affermatisi negli ord. che ammettono il controllo sono di 2 tipi:

  1. L’uno tende a consentire una verifica della costituzionalità dell’atto o delle sue singole disposizioni nell’ambito degli stessi organi cost. che esercitano la funzione di indirizzo: controllo politico.
  2. L’altro ammette che la verifica sia affidata anche ad organi diversi da quelli di indirizzo, terzi e imparziali rispetto alla questione di costituzionalità, distinguendosi ulteriormente l’ipotesi in cui ogni giudice possa procedere ad

una verifica della compatibilità da quellain cui tale verifica sia concentrata in un solo giudice specializzato: controllogiurisdizionale.

CONTROLLO POLITICO

Quando il controllo circa la conformità di un atto alla cost. viene affidato ad uno o più organi cost. che esercitano la funzione di indirizzo politico (Parlamento e governi) si parla di controllo politico di cost. esso viene attivato su esclusiva richiesta di un organo cost. ed ha carattere preventivorispetto all’entrata in vigore dell’atto. Può essere suscitato dalla richiesta di un organo cost. e non da soggetti esterni agli organi, e comporta, ove si accerti la incostituzionalità, la mancata pubblicazione ed entrata in vigore dell’atto.

In Italia, in seguito a una riforma dei regolamenti parlamentari del 1981, si è prevista una forma di controllo preventivo di costituzionalità in sede di esame del disegno di legge di conversione di un decreto-legge governativo, da

Affidarsi alle commissioni parlamentari. Le commissioni sono chiamate ad esprimere un proprio parere sulla esistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, 2° c. della costituzione. Ove il parere sia negativo, spetta all'assemblea deliberare in via pregiudiziale sull'esistenza dei presupposti (art. 96 bis, Regolamento della Camera dei Deputati e, in modo parzialmente difforme, art. 78, Regolamento del Senato). Soltanto il vaglio positivo delle assemblee consente al disegno di legge di conversione di proseguire il proprio iter parlamentare.

Il controllo di costituzionalità tramite organo politico è caratteristico dell'ordinamento francese in cui si è radicata a partire dal periodo rivoluzionario, la dottrina della "sovranità" parlamentare in base alla quale non sarebbe pensabile consentire ad un organo estraneo al parlamento, e in particolare ai giudici, di invalidare una norma di legge (legge del

16 e 24 agosto 1790). Inseguito le costituzioni dell'anno VIII e quella del 1852 affidarono al Senato, "conservatore" dellacostituzione, il compito di verificare la costituzionalità delle leggi prima della promulgazione. Lacostituzione del 1958 (artt. 56-63) ha previsto il Consiglio costituzionale, corpo politico compostoda nove membri nominati dal presidente della repubblica e dai presidenti delle due assembleeparlamentari e integrato dagli ex presidenti della repubblica, utilizzante procedure di tipogiurisdizionale, incaricato dell'esame preventivo alla promulgazione della costituzionalità delleleggi e dei regolamenti parlamentari, su richiesta del presidente della repubblica, del primoministro, dei presidenti di assemblea (artt. 61 e 62 cost. e legge organica del 7 novembre 1958) esu istanza di sessanta deputati o senatori (revisione dell'art. 61 cost. del 4 e 26 dicembre 1974).Limite del controllo politico è dato dal fatto che ilrispetto della costituzione è affidato allo stesso circuito degli organi di decisione politica per cui non è difficile che il giudizio che viene da loro dato sia influenzabile. CONTROLLO GIURISDIZIONALE Il controllo si definisce giurisdizionale quando viene affidato ad organi (giudici o tribunali specializzati) autonomi e indipendenti rispetto agli organi di indirizzo politico, e si verifica successivamente all'entrata in vigore dell'atto normativo. È un controllo successivo al perfezionamento dell'atto. L'accettazione della forma di controllo giurisdizionale non è stata facile perché i tribunali costituzionali, formati attraverso procedimenti non elettivi e irresponsabili verso il corpo elettorale, e privi quindi di legittimazione popolare, sono stati visti come inconciliabili con la tradizionale concezione della sovranità popolare. Per ammetterli si è dovuto riconoscere non solo l'astratta superiorità della costituzione, ma la
  • Tipico del sistema americano: Consente a qualsiasi giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Qualora il giudice consideri incostituzionale la norma stessa, la può disapplicare ma non annullarla (salvo la successiva conferma della Corte Suprema). In tale tipo di controllo, poiché ciascun giudice è abilitato a sollevare e risolvere la questione di legittimità costituzionale nell'esercizio della sua ordinaria attività giudicante, è insito il rischio che giudici diversi emettano sentenze contrastanti. Tuttavia, negli ordinamenti anglosassoni (di Common law) i giudici inferiori sono vincolati alle pronunce dei giudici superiori (c.d. stare decisis).
  • Introdotto dalla costituzione austriaca del...
  • 1920; adottato dalla cost. italiana 1948: È affidato ad un giudice unico e specializzato. Può essere a
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    A.A. 2011-2012
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    SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ridola Paolo.