CAPITOLO VII. IL CAPO DELLO STATO
1. La gura del Capo dello Stato la gura del capo dello Stato è un organo ormai formalmente
Monarca o presidente della Repubblica, a seconda della forma di Stato,
presente pressoché in tutti gli ordinamenti costituzionali. svolge da sempre una
Generalmente di tipo monarchico, il capo dello Stato
pluralità di funzioni, a partire da quella principale di rappresentare la comunità statale nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Dotato in
ragione di ciò di immunità sul piano del diritto internazionale, il capo dello Stato nei suoi poteri e nelle sue funzioni concorre a determinare e
quali care la forma di Stato e la forma di governo, sia quando è elettivo ed è investito dal compito di dirigere l’attività di governo (per
esempio, negli Stati Uniti o in Francia), sia quando viene eletto dal Parlamento in piena separazioni di poteri e funzioni rispetto all’istituzione
di governo (come in Germania o in Grecia). alla gura del capo dello Stato
D’altronde, a seconda del contesto giuridico-costituzionale in cui agisce, possiamo riscontrare che
vengono attribuire molte diverse funzioni. Non a caso, dunque, proprio questa varia e ampia di erenziazione del suo ruolo e dei suoi
fa sì che le trasformazioni del ruolo e della funzione che svolge la gura del capo dello Stato abbiamo sempre accompagnato
poteri
le forme di Stato e quelle di governo.
2. Natura e ruolo
La gura del capo dello Stato nasce alle origini dall’età moderna, trovando le sue ragioni nella tradizione storia che connota quest’organo,
derivante innanzitutto da quella del monarca assoluto. Caratterizzato dunque dall’essere in posizione di preminenza rispetto a tutti gli altri
soggetti dell’ordinamento, l’istituzione “capo dello Stato” vene a emergere infatti solo quando si viene progressivamente a sterilizzare il
potere assoluto del monarca. In tal senso, la nascita, lo sviluppo e l’a ermazione del costituzionalismo come processo storico e politico, da
un lato, provocando la crescente riduzione del potere assoluto del monarca, sostituto via via dai principi e dai criteri propri dello Stato di
Tradizionalmente gli ordinamenti si
diritto e, dall’altro, grazie all’a ermazione di quelli caratterizzanti la separazione dei poteri.
distinguono in “monarchie” e “repubbliche”, proprio a seconda della natura del capo di Stato.
Per i teorici dello Stato moderno, anche in ragione del tipo di struttura del sistema in cui l’organo “capo dello Stato” viene a essere
come
inserito, vi possono essere due modi distinti di interpretare la natura e il carattere della sua superiorità, intorno a due criteri: o
preminenza in posizione come preminenza in funzione.
o
In particolare, nella de nizione della natura del capo dello Stato alla luce del principio monarchico emerge l’elemento di quella
• preminenza in posizione che è espressione di un ordinamento costituzionale strutturalmente immaginato e basato su una con gurazione
giuridico-formale in qualche modo di tipo gerarchico. In ogni caso, la gura del capo dello Stato come espressione di una preminenza in
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posizione rende la natura di quest’organo sempre coincidente con quella di una gura monarchica, cioè di un vero e proprio sovrano,
anche laddove, come negli ordinamenti odierni (come Regno Unito, Spagna, Belgio e Paesi Bassi), alla preminenza in posizione ormai
non corrisponde più - come invece si potrebbe immaginare - una preminenza in funzione.
Al contrario, per quegli ordinamenti che vengono a de nire la natura del capo dello Stato come espressione del principio repubblicano,
• tale gura viene a essere conformata intorno a una preminenza di funzione. È stata nel tempo progressivamente delineata e modellata
dall’evoluzione del costituzionalismo, di modo che il capo dello Stato è venuto a essere identi cato sempre più come un organo
rappresentativo. In questo senso, la natura del capo di Stato secondo il criterio della preminenza della funzione, propria degli
ordinamenti di tipo repubblicano, fa emergere una centralità in quanto questa concezione del capo di Stato rappresenta essa stessa la
sintesi di quel processo di trasformazione storico-politica che ha permesso alla sovranità popolare di a ermarsi.
Per cui, al di là delle singole interpretazioni del ruolo e delle funzioni che, come vedremo a bere, sono attribuite all’organo capo dello Stato,
gli ordinamenti che si quali cano per considerare la natura di questa istituzione intorno a una sua preminenza in funzione danno
inevitabilmente una lettura di essa come derivazione e conseguenza della piena stabilizzazione dei principi del costituzionalismo moderno, a
nel passaggio da re a presidenti,
partire da quello di separazione dei poteri. In ragione di ciò, ossia da una preminenza in posizione a una
varie teorie sono state delineate per interpretare la complessità e il ruolo da attribuire alla gura del capo
preminenza in funzione,
dello Stato.
prima concezione
Una vede il capo dello Stato come soggetto espressivo di un vero e proprio potere esecutivo. In questo senso, il suo
• ruolo viene a essere plasmato e de nito proprio intorno a una convenzione che tras gura il principio monarchico.
Per altri, invece, si deve intendere il capo dello Stato come il “supremo reggente e garante dell’unità statale”, sopratutto di fronte a
• garante della legittimità e
seconda concezione,
potenziali crisi. Questa che vede, in particolare, il capo dello Stato come una gura
della continuità statale attivo
trova fondamento innanzitutto in quella visione che lo intende come il motore dell’ordinamento, se questo,
per diverse ragioni, entra in crisi. Da questo punto di vista, infatti, il capo dello Stato è gura legittimata a intervenire direttamente nelle
dinamiche politiche ordinamenti facendo ciò che è in suo potere, come costituzionalmente previsto. Insomma, un vero e proprio
l’esperienza del testo costituzionale della V Repubblica francese, relativo all’art. 16
“custode della Costituzione”. In questo senso, o
la Costituzione di Weimar all’art. 48, sono gli esempi di una concezione attiva del capo dello Stato. Questo intervento nasce dalla
considerazione che una sua assenza potrebbe comunque rischiare di consentire la produzione di danni alla tenuta dell’ordinamento.
terza concezione
Vi è in ne una delle funzioni e del ruolo del capo di Stato. È la condizione che caratterizza gran parte degli ordinamenti,
• il capo dello Stato come un “potere neutro”,
che vedono al di sopra delle fazioni politiche, una gura capace di rappresentare
l’istanza simbolica, la tutela e la garanzia del rispetto costituzionale e delle regole del gioco democratico contro tutti i potenziali
gura meramente simbolica,
pericoli, interni o esterni. Per alcuni questa neutralità va intesa come se il capo di Stato costituisse una
dotata di poteri esclusivi forti, interprete silenzioso del ruolo antico di rappresentare l’unità di un Paese. Capace di esercitare no in
moral suasion.
fondo un potere discreto e riservato, come quello di
Vi è, tra l’altro, una diversa lettura di questa neutralità politica del capo di Stato: quella di un capo dello Stato che, riconoscendo
un soggetto capace di mediare e intermediari
l’evoluzione e il progresso costituzionale, sia il divenire sociale con i valori delineati nei testi
costituzionali.
3. Derivazione e durata in carica
fonti di legittimazione
Sono tre le che identi cano e delineano le modalità attraverso le quali si diviene capo dello Stato negli ordinamenti
moderni delle democrazie stabilizzate.
la prima fonte di legittimazione dalla quale deriva il capo dello Stato è quella relativa alla successione
In questo senso,
• ereditaria monarchico, Regno Unito.
che quali ca tutti gli ordinamenti costituzionali di tipo come il Infatti, in quegli ordinamenti
l’ascesa al trono avviene, normalmente, secondo la via ereditaria, rispettando dentro quel processo oltre le norme costituzionali scritte
pure tutte quelle norme consuetudinarie dinastiche.
Tuttavia, laddove non vi sia un erede secondo quelle antiche regole, poi per lo più costituzionalizzate, sono gli stessi testi
costituzionali a prevedere comunque una disciplina per regolare la dinamica della successione dinamiche che, viene quindi a data al
Belgio,
Parlamento. In particolare, per alcune realtà delle democrazie stabilizzate, come in si prevede che sia il Parlamento a dover
Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna Svezia,
esprimere comunque il suo consenso al designato dal re. In altre realtà come la e
l’intervento parlamentare mira, invece, direttamente alla nomina di un nuovo monarca.
La seconda fonte dalla quale può derivare il capo dello Stato è l’elezione da parte del corpo elettorale, tanto laddove sia in forma
• presidenziali semipresidenziali,
diretta, tipica dei regimi propriamente o come nella Francia della V Repubblica (1958-1962), in
Finlandia no al 1986 e negli Stati Uniti: in quest’ultimo caso, tuttavia, è noto che la formale elezione di secondo grado che quali ca
l’elezione del capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale statunitense ormai da tempo si manifesta come un’elezione diretta, nella
quale il vincolo dei grandi elettori a mantenersi fedeli nel loro votare al candidato per il quale sono stati eletti è pressoché certo.
Vi sono, in tal senso, naturalmente diversi tipi di sistemi elettorali che quali cano queste elezioni, per lo più disciplinati da leggi
Francia della V Repubblica, Stati Uniti,
ordinarie, sebbene tanto nel caso della quanto nel caso degli la disciplina dell’elezione
presidenziale sia prevista nello stesso testo costituzionale. Riguardo ai requisiti per essere eletti, di regola, si prevede che l’eletto abbia la
cittadinanza del Paese di elezione, apponendo anche un limite di età variabile.
L’elezione da parte del Parlamento è la terza fonte di legittimazione dalla quale può derivare la gura del capo dello Stato.
• parlamentare,
Questa modalità, in particolare, caratterizza le forme di governo repubblicane di tipo quelle nelle quali l’elezione si viene a
realizzare in due modi: o per il tramite di un’elezione da parte dello stesso Parlamento oppure mediante un’elezione derivante dal voto di
ad hoc.
un apposita Assemblea convocata
In particolare, per quanto riguarda le democrazie parlamentari stabilizzate di tipo repubblicano qui prese in considerazione, in
Germania la disciplina dell’elezione del presidente federale prevede il voto di un’Assemblea federale composta dai componenti del
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