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Tutela tramite il controllo di costituzionalità sugli atti

Una forma particolare di garanzia della costituzione è offerta dal riconoscimento a un organo o a un sistema di organi della competenza a verificare se gli atti di altri organi siano o meno conformi alla costituzione, con possibilità di adottare eventuali provvedimenti di ripristino della legalità costituzionale.

Atti sottoponibili a verifica

Gli atti sottoponibili a verifica di compatibilità con la costituzione sono:

  • Sia quelli amministrativi.
  • Sia quelli normativi adottati da organi quali le assemblee legislative che sono titolari della funzione di indirizzo politico.

Negli ordinamenti a separazione di poteri dell’Europa continentale, un atto amministrativo contrario alla costituzione può essere annullato dalla stessa autorità amministrativa, oppure da un giudice che ha una competenza specifica ad esaminare su ricorso gli atti dell’amministrazione. Questo sistema è quello seguito negli ordinamenti che riconoscono la distinzione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, come quello italiano. In altri ordinamenti che non conoscono il giudice amministrativo, prevale il principio della disapplicazione degli atti contrari alla costituzione.

Verifica di compatibilità costituzionale

I problemi più delicati si pongono tuttavia a proposito della verifica di compatibilità con la costituzione di atti che formulano precetti normativi di attuazione primaria o secondaria della costituzione, adottati di regola dai parlamenti o dai governi e quindi da organi che sono titolari della funzione di indirizzo politico.

È di tutta evidenza la difficoltà a consentire che vi siano organi che possano sindacare l'operato degli organi di indirizzo politico allo scopo di verificare se la costituzione è stata o meno violata.

Orientamenti sul controllo di costituzionalità

Gli orientamenti affermatisi negli ordinamenti che ammettono il controllo sono di due tipi:

  • L’uno tende a consentire una verifica della costituzionalità dell’atto o delle sue singole disposizioni nell’ambito degli stessi organi costituzionali che esercitano la funzione di indirizzo: controllo politico.
  • L’altro ammette che la verifica sia affidata anche ad organi diversi da quelli di indirizzo, terzi e imparziali rispetto alla questione di costituzionalità, distinguendosi ulteriormente l’ipotesi in cui ogni giudice possa procedere ad una verifica della compatibilità da quella in cui tale verifica sia concentrata in un solo giudice specializzato: controllo giurisdizionale.

Controllo politico

Quando il controllo circa la conformità di un atto alla costituzione viene affidato ad uno o più organi costituzionali che esercitano la funzione di indirizzo politico (Parlamento e governi) si parla di controllo politico di costituzionalità. Esso viene attivato su esclusiva richiesta di un organo costituzionale ed ha carattere preventivo rispetto all’entrata in vigore dell’atto. Può essere suscitato dalla richiesta di un organo costituzionale e non da soggetti esterni agli organi, e comporta, ove si accerti l'incostituzionalità, la mancata pubblicazione ed entrata in vigore dell’atto.

In Italia, in seguito a una riforma dei regolamenti parlamentari del 1981, si è prevista una forma di controllo preventivo di costituzionalità in sede di esame del disegno di legge di conversione di un decreto-legge governativo, da affidarsi alle commissioni parlamentari. Le commissioni sono chiamate ad esprimere un proprio parere sulla esistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, 2º comma della costituzione. Ove il parere sia negativo, spetta all'assemblea deliberare in via pregiudiziale sull'esistenza dei presupposti (art. 96 bis, Regolamento della Camera dei Deputati e, in modo parzialmente difforme, art. 78, Regolamento del Senato). Soltanto il vaglio positivo delle assemblee consente al disegno di legge di conversione di proseguire il proprio iter parlamentare.

Il controllo di costituzionalità tramite organo politico è caratteristico dell'ordinamento francese in cui si è radicata a partire dal periodo rivoluzionario, la dottrina della «sovranità» parlamentare in base alla quale non sarebbe pensabile consegnare tale verifica a organi esterni.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ridola Paolo.
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