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CONTROLLO POLITICO

Quando il controllo circa la conformità di un atto alla costituzione viene affidato ad uno o più organi costituzionali che esercitano la funzione di indirizzo politico (Parlamento e governi) si parla di controllo politico. Esso viene attivato su esclusiva richiesta di un organo costituzionale ed ha carattere preventivo rispetto all'entrata in vigore dell'atto. Può essere suscitato dalla richiesta di un organo costituzionale e non da soggetti esterni agli organi, e comporta, ove si accerti l'incostituzionalità, la mancata pubblicazione ed entrata in vigore dell'atto.

In Italia, in seguito a una riforma dei regolamenti parlamentari del 1981, si è prevista una forma di controllo preventivo di costituzionalità in sede di esame del disegno di legge di conversione di un decreto-legge governativo, da affidarsi alle commissioni parlamentari. Le commissioni sono chiamate ad esprimere un proprio parere sulla esistenza dei presupposti di

e richiesti dall'articolo 77, 2° c. della costituzione. Ove il parere sia negativo, spetta all'assemblea deliberare in via pregiudiziale sull'esistenza dei presupposti (art. 96 bis, Regolamento della Camera dei Deputati e, in modo parzialmente difforme, art. 78, Regolamento del Senato). Soltanto il vaglio positivo delle assemblee consente al disegno di legge di conversione di proseguire il proprio iter parlamentare. Il controllo di costituzionalità tramite organo politico è caratteristico dell'ordinamento francese in cui si è radicata a partire dal periodo rivoluzionario, la dottrina della "sovranità" parlamentare in base alla quale non sarebbe pensabile consentire ad un organo estraneo al parlamento, e in particolare ai giudici, di invalidare una norma di legge (legge del 16 e 24 agosto 1790). In seguito le costituzioni dell'anno VIII e quella del 1852 affidarono al Senato, "conservatore" della costituzione,il Consiglio costituzionale sia influenzato da considerazioni politiche. Inoltre, il Consiglio costituzionale non può intervenire su leggi già promulgate, ma solo su quelle in fase di promulgazione.lorodato sia influenzabile. CONTROLLO GIURISDIZIONALE - Il controllo si definisce giurisdizionale quando viene affidato ad organi (giudici o tribunali specializzati) autonomi e indipendenti rispetto agli organi di indirizzo politico, e si verifica successivamente all'entrata in vigore dell'atto normativo. È un controllo successivo al perfezionamento dell'atto. L'accettazione della forma di controllo giurisdizionale non è stata facile perché i tribunali costituzionali, formati attraverso procedimenti non elettivi e irresponsabili verso il corpo elettorale, e privi quindi di legittimazione popolare, sono stati visti come inconciliabili con la tradizionale concezione della sovranità popolare. Per ammetterli si è dovuto riconoscere non solo l'astratta superiorità della costituzione, ma anche la preminenza sul ruolo dell'organo politico elettivo-rappresentativo di quello di un organo tecnico cui la costituzione affida il compito di verificare il rispetto delprincipio di cost. (o legalità cost.) da parte del primo.
CONCRETO ASTRATTO
PREVENTIVO SUCCESSIVO
1] Tipico del sistema americano:
Consente a qualsiasi giudice di sollevare la questione di legittimità cost.
Qualora il giudice consideri incost. la norma stessa, la può disapplicare ma non annullarla(salvo la successiva conferma della Corte Suprema).
In tale tipo di controllo, poiché ciascun giudice è abilitato a sollevare e risolvere la questione di legittimità cost. nell’esercizio della suo ordinaria attività giudicante, è insito il rischio che giudici diversi emettano sentenze contrastanti.
Tuttavia, negli ord. anglosassoni (di Common law) i giudici inferiori sono vincolati alle pronunce dei giudici superiori (c.d. stare decisis).
2] Introdotto dalla cost. austriaca del 1920; adottato dalla cost. italiana 1948:
È affidato ad un giudice unico e specializzato.
Può essere attivato sia per iniziativa del giudice, sia sueccezione di parte (in viaincidentale). (la questione deve essere rilevante e non manifestamente infondata). La pronuncia di incost. ha efficacia generalizzata e produce così l'annullamento della norma impugnata. Nell'ipotesi del controllo diffuso ogni giudice è titolare del potere di verifica della compatibilità rispetto alla costituzione delle norme che è chiamato ad applicare. Non ha tuttavia il potere di annullare queste norme ma semplicemente quello di non applicarle al caso che gli è sottoposto. Ogni giudice quindi è abilitato a riesaminare la questione potendosi dare evidenti contrasti giurisprudenziali, riproponendosi lo stesso caso nel tempo. Tuttavia, negli ord. quali quelli anglosassoni, in cui i giudici inferiori sono vincolati dalle sentenze le sentenze di quest'ultimi che accertano la precedenti di quelli superiori (stare decisis), incostituzionalità possono in pratica equivalere ad un annullamento. Nell'ipotesidi controllo accentrato il giudizio sulla conformità a costituzione viene affidato:
  1. Ad un organo al vertice della struttura giurisdizionale; oppure
  2. Ad organi ad hoc che in tal modo operano in via primaria come garanti della costituzione.
Si tratta dei tribunali o corti cost., organi formati in prevalenza da tecnici del diritto, che sono scelti di regola da organi titolari della funzione di indirizzo, e svolgono un rilevante ruolo politico nell'equilibrio tra organi costituzionali. Caratteristica dei procedimenti di fronte alle corti cost. è che viene riconosciuta la possibilità di iniziarli oltre che in occasione di un processo pendente, per iniziativa del giudice o su eccezione di parte, anche con azione diretta e che la sentenza ha effetto erga omnes, consistendo in un annullamento delle norme impugnate. All'interno della più generale categoria del controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, si distinguetra:
  • Ipotesi di controllo concreto delle norme esercitato dalle corti cost. ove venga sollevata la questione di costituzionalità da parte del giudice a quo o dalle parti del processo, che rimane sospeso in attesa della pronuncia del giudice cost. (ricorso in via incidentale);
  • Ipotesi di controllo astratto delle norme si verifica quando le corti cost. sono investite della questione di costituzionalità a prescindere dall'esistenza di un processo pendente, di regola su iniziativa del governo o di una frazione dell'organo rappresentativo.
All'interno della categoria del controllo astratto, si distingue tra controllo astratto preventivo e successivo, secondo che il sindacato di cost. sia esercitato dalle corti cost. in un momento precedente o susseguente alla promulgazione o all'entrata in vigore della legge. Particolarmente significativa appare la facoltà accordata in alcuni ordinamenti ad una frazione dell'assemblea rappresentativa.

(1/3 dei membri del Bundestag in Germania, 1/3 dei membri del Consiglio Nazionale in Austria, 50 deputati o 50 senatori in Spagna) diricorrere alle rispettive corti cost. in sede di controllo astratto delle norme, impugnando provvedimenti legislativi di cui le forze politiche di opposizione non siano riuscite ad impedire l'approvazione durante l'iter parlamentare di formazione della legge. La prosecuzione con mezzi giuridici della competizione politica consente in tal modo alle minoranze parlamentari di vedere ampiamente valorizzata la propria funzione di opposizione, che viene in tal modo circondata di un'importante ed incisiva garanzia nei confronti di decisioni adottate in parlamento dalla maggioranza. Il controllo di cost. tramite un organo giurisdizionale speciale è stato introdotto in Austria (Corte cost. federale) con la costituzione 1920, venendo ad accogliersi l'impostazione di Hans Kelsen che intendeva in tal modo istituire un mezzo per garantire il

Rispetto della costituzione, norma superiore, adopera delle fonti normative ad essa subordinate. Aspetto fondamentale del sistema austriaco è che il sindacato della Corte, successivo all'entrata in dell'atto, se porta a pronunce di incostituzionalità produce annullamento con effetto vigore generalizzato (erga omnes) con applicazione a partire dalla pubblicazione della sentenza (ex nunc) e con facoltà di dilazione non superiore a 6 mesi. Infine veniva introdotto un ricorso individuale (Beschwerde) contro gli atti amm. per il solo caso di violazione dei diritti fondamentali consacrati in costituzione, successivamente agli esperimenti infruttuosi degli altri rimedi giurisdizionali. Come l'artefice dell'esperienza di giustizia costituzionale, H. Kelsen può essere visto. Kelsen distingue l'esperienza classica del judicial review of legislation, nata negli Stati Uniti, nella quale il sindacato di cost. opera come questione preliminare in controversie il

cui oggetto principale è la tutela di diritti soggettivi, dalla Verfassungsgerichtbarkeit, intesa come garanzia giurisdizionale della costituzione da attuare in via obbiettiva e cioè a prescindere o oltre la tutela dei diritti soggettivi dei consociati. Questa garanzia oggettiva della costituzione massimamente si realizza, secondo Kelsen, ove sia prevista un'azione popolare a difesa dei principi costituzionali. L'intenzione di Kelsen era quella di offrire, attraverso una costituzione rigida ed un sindacato di costituzionalità delle leggi, uno strumento di pacificazione e di raffreddamento delle tensioni sociali, in modo da consentire alla democrazia di operare nei tempi che le sono propri. Il modello austriaco, pur se con diversità rilevanti, è stato seguito dalla costituzione italiana 1948 che ha previsto l'azione diretta ad opera del governo e delle giunte regionali insieme al procedimento incidentale in occasione di processo pendente di fronte a un giudice, che disto di costituzionalità di una norma, davanti alla Corte costituzionale, nel corso di un giudizio pendente davanti ad un giudice ordinario. Tale facoltà è prevista dall'articolo 137, comma 1, della Costituzione italiana.
Dettagli
A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ridola Paolo.