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Diritto pubblico - Giustizia costituzionale Pag. 1
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GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Definizione: Per giustizia costituzionale s'intende un sistema di controllo giurisdizionale del

rispetto della Costituzione; essa è la principale garanzia della rigidità della

Costituzione

Modello ITA Il modello italiano di giustizia costituzionale è prevalentemente orientano al fatto che è

svolto da un unico organo (Corte Cost.), che i cittadini non possono ricorrere

direttamente alla Corte Costituzionale, può essere nominata solo da un giudice, e infine

perchè il giudizio investe leggi già in vigore.

Inoltre esiste: 1- un sindacato preventivo: che si svolgeva sulle leggi regionali

(impugnate dal Governo a seguito di riapprovazione della legge precedentemente

rinviata) esistono invece per i regolamenti amministratitivi governativi/ministeriali (che

devono essere sottoposti al controllo della Corte dei conti);

2- il sindacato diffuso: si attiva nel caso in cui non funziona la Corte costituzionale

3- Il giudizio in via diretta: è previsto in Costituzione, ma è uno strumento riservato allo

Stato, quando impugna la legge regionale, e alla Regione quando impugna la legge

dello Stato o di un'altra regione

Corte Cost. L'Art. 134 della Cost. elenca le funzioni riservate alla Corte costituzionale.

La Corte Cost. è competente a giudicare: 1- sulle controversie relative alla leggitimità

costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge, di Stato e Regioni, L'art 137.1

pone una riserva di legge costituzionale per stabilire (condizione,forme e termini di

proponibilità dei giudizi di leggitimità costituzionale; 2- sui conflitti di attribuizione tra i

poteri dello Stato, 3- conflitti di attribuizione tra Stato e Regioni, 4- sulle accuse contro

il P.D.R. a norma della Costituzione (alto tradimento, attentato alla costituzione),

5- Giudizio di ammissibilità del referendum.

Composizione I componenti della Corte costituzione devono essere scelti fra: magistrati anche a

riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, professori ordinari di

università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio (Art. 135.3)

In Italia vengono eletti: 5 dal Parlamento in seduta comune, la loro elezione procede

per scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'assemblea,dopo

il terzo scrutinio basta la maggioranza dei 3/5 dei componenti (567); 5 sono nominati

dal P.D.R., ciò viene controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri questo è un

semplice controllo esterno. 5 sono nominati dalle supreme magistrature ordinarie e

amministrativa (3 eletti dai magistrati di Cassazione, 1 Consiglio di Stato e 1 Corte dei

Conti). In Italia i giudici durano in carica 9 anni e il loro mandato non è rinnovabile

inoltre vi è un regime di incompatibilità delle cariche politiche elettive

(membro del Parlamento o dei Consigli Regionali) ma anche professionali

(se sono magistrati o professori universitari, vengono collocati fuori ruolo per tutto il

periodo in cui durano in carica); Inoltre durante il loro mandato i giudici della Corte

costituzionale non possono svolgere attività inerenti ad una associazione o partito

politico).

Status giudice I giudici hanno: 1-immunità e improcedibilità: I giudici della Corte cost. non possono

Costituzionale essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni,

finché durano in carica i giudici godono dell'insindacabilitá:non sottoposto a controllo

ed immunitá penale: il giudice non può essere sottoposto a misure restrittive della

libertà personale. 2- inamovibilità: i giudici della Corte costituzionale non possono

essere rimossi ne sospesi dal loro ufficio se non con una deliberazione della stessa

Corte a maggioranza dei 2/3 dei presenti, e solo per sopravvenute incapacità

fisica/civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni; il giudice decade

dalla carica se non esercita per 6 mesi le sue funzioni. 3-convalida delle nomine:

4- trattamento economico: i giudici della Corte hanno un trattamento economico che

non può essere inferiore a quello del magistrato ordinario.

5- autonomia finanziaria e normativa: la Corte amministra un proprio bilancio, il cui

ammontare è fissato dal bilancio dello Stato

6-autodichia: capacità attraverso un organismo giurisdizionale interno di risolvere le

controversie nate con i propri dipendenti

Funzionamento Il rinnovo della composizione della Corte è graduale: i giudici non finiscono il proprio

mandato tutti insieme, ma uno alla volta; i giudici alla scadenza del proprio mandato

"cessano della carica e dall'esercizio delle funzioni" e con ciò non è possibile

applicare la prorogatio, per i soli giudizi d'accusa è previsto il regime di prorogatio

Il Presidente della è un giudice della Corte, eletto dalla Corte a scrutinio segreto e

a maggiormaza assoluta (al terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due giudici

più votati) il suo mandato è triennale ed è rinnovabile.

Le decisioni che la Corte emana sono di 2 tipi: sentenze: "definisce" il giudizio

(cioè l'atto con cui il giudice chiude il processo); ordinanze: è uno strumento che

serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo

(La Corte giudica in via definitiva con sentenza; Tutti gli altri provvedimenti di sua

competenza sono adottati con ordinanza)

Controllo di La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla leggittimità

Costituzionalità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, di Stato/Regioni

delle leggi 1- vengono sottoposte al controllo costituzionale non solo le leggi formali

ordinarie ma anche le leggi di revisione costituzionale controllando la presenza di

"vizi formali" derivanti dalla violazione delle regole procedurali e dai "vizi materiali"

derivanti dalla violazione dei "limiti" d'interpretazione posti dalla Costituzione.

2- le leggi "anteriori" alla costituzione possono essere impugnate solamente per vizi

materiali e non per vizi formali: ciò significa che non possono essere considerati

incostituzionali atti legislativi con procedure regolari per l'ordinamento del tempo

risultino diverse da quelle previste dalla Costituzione attuale.

3- sono escluse dal controllo di legittimità costituzionale le fonti-fatto

4- la tipologia di atti che deve giudicare la Corte devono essere atti con forza di legge

(Decreti legge, decreti legislativi delegati) sono invece esclusi i regolamenti

dell'esecutivo e quelli amministrativi per questi il giudice che controlla la loro

legittimità è il giudice amministrativo che può annullarlo sia per contrasto con le

leggi/atti con forza di legge e per contrasto "diretto" con la Costituzione.

5- Le leggi regionali sono equiparate alle leggi dello Stato: non esistono atti con forza

di legge regionali; la corte ha negato di poter sindacare i regolamenti interni dei

Consigli regionali poichè estranei alle fonti dell'ordinamento generale.

Parametro di Parametro interposto: designa quelle norme che non hanno un rango costituzionale

Giudizio ma la violazione da parte della leggi comporta un'indiretta violazione di norme cost.

Giudizio è detto giudizio incidentale in quanto la questione di legittimità costituzionale sorge

incidentale nel corso di un procedimento giudiziario (comporta la sospensione del giudizio, e la

remissione della questione di legittimità a costituzionale alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale: deve essere sollevata nel corso di un

giudizio e dinnanzi ad una autorità giurisdizionale: cioè la deve sollevare un giudice

d'ufficio o su richiesta delle parti e formulare l'atto introduttivo in presenza di 2 requisit

che la questione sia rilevante e che non sia manifestamente infondata; Qualora il

giudice ritiene che questi 2 requisiti sussitano, emtette un'ordinanza di rinvio

motivata che introduce il giudizio costituzionale e sospende il giudizio principale

Giudizio in via Il giudizio in via principale può essere proposto con ricorso da parte dello Stato

principale contro le leggi regionali o da parte della Regione contro le leggi statali o di altre

Regioni

Tipologie di Le decisioni della Corte nei giudizi di legittimità possono essere:

decisione della 1- decisioni di inammissibilità: cioè quando mancano i presupposti per procedere

Corte ad un giudizio di merito, ciò accade:a) quanto mancano i requisiti soggettivi e

oggettivi (cioè quando la questione è sollevata da un organo non qualificabile come il giudice)

b) quando sia carente l'oggetto del giudizio, (cioè quando l'atto impugnato non rientra

tra quelli indicati "atti aventi forza di legge")

c) quando manchi il requisito di rilevanza

d) quando l'ordinanza di remissione manchi di identificazioni sufficienti per definire la

legittimità; e) quando siano compiuti errori procedurali

f) quando la questione sottoposta alla corte comporti una valutazione di natura politica

(sull'uso del potere discrezionale del Parlamento)

2- sentenze di rigetto: con esse la Corte dichiara "non fondata" la questione

prospettata dall'ordinanza di remissione (la Corte non dichiara non dichiara che la

legge impugnata è legittima,ma si limita a respingere la questione sollevata dal

giudice) essa non ha effetti erga omnes ma agisce inter partes, il suo unico effetto

giuridico è di precludere la riproposizione della stessa questione da parte dello stesso

giudice nello stesso stato e grado dello stesso giudizio. Viene pronunciata con

ordinanza

3-sentenza di accoglimento: con essa la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale

della disposizione impugnata, essa opera erga omnes con l'annullamento e viene

pronunciata con sentenza

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntonioRomeo93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Guazzarotti Andrea.