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Il ruolo dell'articolo 36 nel nostro ordinamento giuridico
L'articolo 36 ha svolto nel nostro ordinamento giuridico un ruolo interessante, soprattutto grazie al suo primo comma che parla del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro. Questa retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo articolo ha avuto un ruolo storico nel nostro ordinamento giuridico. Dopo 10-15 anni dalla sua costituzione, si sono presentati dei problemi nell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro per le diverse categorie. Normalmente, vengono fissati dei minimi salariali, ma in quel periodo alcuni datori di lavoro non hanno rispettato tali limiti, ritenendosi non obbligati in quanto non legati da contratto e non facenti parte di nessuna organizzazione. Oggi le cose sono diverse, grazie all'intervento della giurisprudenza che ha intelligentemente risolto il problema obbligando i datori di lavoro al rispetto del minimo salariale. I nostri giudici hanno adoperato l'articolo 36 per sostenere che non possono applicare contratti che non garantiscano una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.All'imprenditore ma l'art 36 si. L'art 37 si riferisce alla tutela della donna lavoratrice, già visto per la parità comunque.
Ordinamento internazionale
L'ordinamento internazionale disciplina i rapporti tra stato Italiano e gli altri. Non è materia del diritto costituzionale, è diverso dagli OG statuali perché: è un OG che tecnicamente si definisce ANORGANICO perché la comunità internazionale non dispone di un governo universale proprio dello stato esercitante sovranità. Sono però state costituite delle organizzazioni internazionali che comunque hanno un certo potere anche se non sovrano. Ad esempio: l'ONU è contrario alla pena di morte ma comunque alcuni stati la mantengono.
Mancando un apparato di governo spetta agli stati facenti parte della comunità internazionale il compito produrre delle NG internazionali e asoggettarvisi. Si tratta quindi di NG di origine pattizia, convenzionale.
Oggi ci sono trattati pluristatali che interessano gran parte degli stati del mondo se non quasi tutti. Si tratta di trattati dai quali normalmente uno stato può decidere di recedere anche se con procedure solitamente complesse. Il diritto internazionale contiene anche norme consuetudinarie che per altro occupano unospazio piuttosto rilevante. L'organizzazione internazionale può produrre al suo interno degli organi derivati. Ad esempio le innumerevoli organizzazioni internazionali che hanno un loro ordinamento e apparati. Queste organizzazioni sono istituite con un trattato internazionale previsto e regolato dal diritto internazionale. Rapporti con l'ordinamento internazionale Hanno due profili: - rapporti con l'organizzazione internazionale in generale - rapporti con le organizzazioni internazionali (organi derivati) Rapporti con l'ordinamento internazionale in generale Le norme giuridiche internazionali hanno ripercussioni sulle norme giuridiche interne di ogni singolo stato. Il diritto costituzionale si occupa proprio del problema.Dell'adeguamento del diritto interno a quello internazionale che la costituzione italiana disciplina negli articoli 10 1° comma e in particolare 11. La nostra costituzione è carente in questa materia. Mentre con la globalizzazione la maggior parte degli stati europei ha adeguato la costituzione al nuovo ambiente socio-economico, l'Italia non ha apportato nessuna modifica perché non riesce mai a raggiungere la maggioranza. Le vecchie norme della costituzione del '48 non bastano più. Le uniche norme riconosciute sono quelle consuetudinarie. Ad esempio: in materia di prigionia di guerra. L'art 10 sancisce l'adeguamento automatico e permanente della NG internazionale consuetudinaria. (questa è l'unica questione che ha raggiunto accordo per il resto ci sono divari) Ma nasce il problema del rapporto tra la NG consuetudinaria e la legge interna: le NG consuetudinarie prevalgono sulla legge interna? Possono essere derogate da una legge interna.
Qual è l'efficacia precisa della consuetudine nell'ordinamento giuridico italiano?
Le tesi prevalenti erano che la norma giuridica consuetudinaria avesse valore di legge atipica. La legge atipica presenta disfunzione tra l'efficacia attiva e l'efficacia passiva perché è in grado di modificare leggi precedenti e non può contrastare con la costituzione (efficacia attiva) ma non può essere modificata o derogata da una legge successiva, ha la resistenza passiva di una legge costituzionale.
Oggi però si tende a dare alla consuetudine la capacità di derogare anche la costituzione incontrando però il limite nei principi fondamentali. Resta comunque aperto il problema della rilevanza delle norme giuridiche internazionali dei trattati che costituiscono la maggior parte dell'ordinamento giuridico internazionale, le consuetudini sono accolte ma sono anche poche. Ci sono diverse posizioni dottrinali.
La prima posizione ritiene che indirettamente l'articolo 10 faccia riferimento
alle NG dei trattati e preveda che entrino nell'OG interno alla stregua delle consuetudini (adeguamento automatico e permanente). Come si può sostenere questo? Premesse: nell'OG internazionale deve considerarsi vigente il patto sunt serranda (indicata dal padre dell'OG internazionale Grozio) che è l'equivalente della NG del cc sul contratto che genera implicazioni giuridiche. Quindi secondo il patto sunt serranda gli accordi internazionali producono degli effetti per le parti e questa caratteristica rende le NG pattizie come le NG consuetudinarie. La ragione è semplice ed elaborata da Quadri: l'art 10 dice che l'OG italiano deve conformarsi alle NG consuetudinarie quindi deve conformarsi anche alla NG del patto sunt serranda, dovendosi conformare al principio dell'obbligatorietà dei patti. Il problema può nascere se l'art 10 non viene letto in questo senso e quindi viene violato il principio secondo cui ci si deve.conformare a tutte le NG consuetudinarie. Questo è un ragionamento logicamente impeccabile ma è contraddetto da quanto accade nella realtà perché i nostri organi costituzionali non lo eseguono e siccome il diritto va valutato per quello che è e non per come dovrebbe essere si dimostra che la pratica è completamente diversa
Seconda posizione: tradizionalista. Si sostiene che l'art 10 1° comma riguardi i trattati perché per rendere rilevante una NG pattizia nell'OG interno bisogna emanare un atto interno specifico che gli dia rilevanza giuridica. Ci sono diversi modi per rendere efficace un trattato: 1) Normalmente un trattato ratificato finisce per aver efficacia anche all'interno perché la ratifica avviene da parte del capo dello stato previa legge di autorizzazione emanata dal parlamento. Questa legge di autorizzazione normalmente ha due articoli: il primo autorizza il capo dello stato a firmare il trattato, il
Il secondo impegna lo stato ad aderire al trattato: "piena ed intera esecuzione è data al trattato". Cioè nel momento in cui il trattato è vigente a livello internazionale è vigente anche nell'OG interno. Se questa clausola non è contenuta nella legge di autorizzazione resta vigente solo a livello internazionale;
Un altro modo tempestivo ma a volte necessario avviene quando è il legislatore ad emanare delle NG di esecuzione del trattato espressamente dettate. Nell'uno e nell'altro caso c'è la volontà interna di dare esecuzione al trattato. Questi due modi producono due condizioni diverse: 1) nel primo caso quando viene meno il trattato internazionale automaticamente anche la legge interna non produce più effetti giuridici; 2) nel secondo caso restano anche se il trattato cambia. In questa tesi si può dar esecuzione al trattato con atti diversi. È successo più volte in Italia.
didare esecuzione con legge costituzionale quindi diviene poi difficile abrogarla, se doesecuzione con legge ordinaria invece è più facile. Se do esecuzione con un regolamento è ancora più facile ma bisognerebbe assicurarsi che non sia in contrasto con leggi di rango superiore. Si può dar esecuzione anche con atto amministrativo.
Conclusione: in questa dottrina si possono stabilire due principi: la rilevanza delle NG pattizie ha efficacia con un provvedimento interno. Le NG pattizie nel nostro OG hanno l'efficacia propria dell'atto con il quale gli si da esecuzione.
Questa dottrina nel nostro paese è quella dominante e si basa sulla concezione dualistica degli OG. Cioè OG interno e OG internazionale sono separati, comunicano solo se l'OG interno lo accoglie. Questa tesi da un punto di vista della certezza del diritto internazionale è molto carente perché in un mondo in cui i rapporti internazionali hanno rilevanza
enorme non va bene.Ad esempio: se si da esecuzione ad un trattato con legge, significa che una legge successiva può abrogarla o derogarla. Questo non è molto logico in uno scenario internazionale perchè il diritto internazionale non è protetto. Questa tesi si è difesa dicendo che la legge successiva che sembrerebbe contraddire le NG internazionali bisogna che vada interpretata nel modo più simile possibile e conforme alle NG internazionali. Ma se la NG contraddice apertamente è difficile. Il profe pensa che tra la prima e la seconda tesi ci sia lo spazio per una tesi intermedia a suo parere sostenibile anche per effetto di recenti modifiche costituzionali.
Prima di parlare della posizione intermedia bisogna tornare alla prima posizione dottrinale la quale sostiene l’adeguamento automatico e permanente sia per le NG consuetudinarie che per quelle pattizie. Si è obiettato che non può essere così perché di fatto si
da esecuzione altrattato. A questa obiezione l'autore della prima interpretazione si difende dicendo che questi atti hanno semplicemente funzione di rendere noto nel diritto interno che è intervenuto un trattato. Sono semplicemente degli atti di promulgazione che notificano l'esistenza di nuove norme nel diritto internazionale. A questa difesa si può fare ancora un obiezione perché non è sostenibile che questi atti siano di semplice promulgazione perché: se fossero davvero di pura promulgazione come pretende Quadri allora dovrebbero essere sempre uguali cioè utilizzare sempre un certo atto (comunicato del ministero degli esteri per esempio) invece spaziano in tutta la gamma delle fonti del diritto. In realtà si usano atti diversi perché solo così si ottiene l'efficacia necessaria del trattato perché sono il titolo giuridico con cui il trattato entra nell'OG interno. Concludendo la prima posizione.dottrinalenon è sostenibile.Adesso passiamo alla seconda posizione dottrinale: anche questa presenta un difetto