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Estratto del documento

FORMAZIONE DEL GOVERNO

Il pdr si limita a conferire l’incarico al pdc senza nominarlo in quanto

spetta ai cittadini, nominerà invece i ministri su proposta del pdc che

potrà anche proporre una revoca di questi.

Tra governo e parlamento deve sussistere rapporto fiduciario: il governo

entro 10 gg dalla sua formazione deve presentarsi alle camere per

ottenerlo.

Nel caso la fiducia non venga data il pdr darà al pdc il compito di

rieleggere un nuovo governo che dovrà ottenere la fiducia delle camere,

qualora non venga dato un’altra volta il pdr scioglierà le camere. Nel caso

in cui il pdc venga meno per dimissioni può chiedere entro 7 giorni al pdr

di sciogliere le camere che in alternativa può conferire l’incarico allo

stesso o ad un altro parlamentare collegato all’ex pdc di formare un

nuovo governo; se questo otterrà la fiducia la legislatura proseguirà ma

questo tentativo può essere fatto una sola volta quindi nel caso non vada

a buon fine il capo di stato dovrà sciogliere le camere rimettendo la

situazione nelle mani dei cittadini.

Anche se fosse il parlamento a sfiduciare il governo in carica il pdr dovrà

sciogliere le camere; così facendo il parlamento rimane in carica tanto

quanto il governo quindi non vi possono più essere maggioranze

parlamentari discordanti col governo attuale.

I poteri del pdr sono più limitati, questo non potrà più formare governi

tecnici e non dovrà più fare da mediatore per trovare una maggioranza. Il

limite del semestre bianco previsto dall’ art.88 cost. ossia quell’istituto

per cui il presidente non può sciogliere le camere negli ultimi 6 mesi del

suo mandato a meno che questi non coincidano in tutto o in parte con gli

ultimi 6 mesi della durata delle camere, ideato perché il presidente non

possa sciogliere le camere nella speranza che le prossime approvino la

sua rielezione, viene tolto nella riforma perché non può essere un atto

politico e perché pure il pdc ha il potere di chiedere al pdr di sciogliere le

camere.

Viene abrogata la norma che consente al pdr di nominare un massimo di

5 senatori a vita tra persone del popolo che hanno difeso la patria o

hanno spiccato valore culturale, gli unici senatori a vita sarebbero i

presidenti della repubblica una volta finito il mandato.

GOVERNO (parlamentare)

Organo complesso composto da:

- Presidente consiglio ministri: vertice dell’esecutivo ha compito di

direzione dell’indirizzo politico, può sostituire ministri in caso di

dimissioni dare loro direttive o assumere a sé funzioni destinate ai

(art. 95 cost)

ministri

- Ministri: organi costituzionali individuali con funzioni sia politiche, in

quanto concorrono a determinare l’indirizzo politico, sia

amministrative perché che sono a capo di un ministero/dicastero

quindi ne esercita le funzioni assegnate allo stato

- Consiglio dei ministri: organo costituito dall’unione di presidente del

consiglio e ministri, serve a determinare l’indirizzo politico sempre in

concordanza col parlamento

La costituzione stabilisce riserva di legge: la costituzione attribuisce alla

dell’art 95 viene

legge la disciplina di una determinata materia, nel caso

riservata alla legge la disciplina dell’ordinamento di presidenza del

consiglio e determinazione di attribuzioni e numero dei ministeri nella

legge 400/del 1998.

Il governo si articola ulteriormente con figure di:

- Vicepresidente del consiglio: ausiliario al pdc

- Ministri senza portafoglio: ministri che non sono a capo di un

ministero ma svolgono funzioni delegate dal pdc, partecipano al

consiglio quindi sono collegialmente responsabili, vengono nominati

dal pdr

- Viceministri e sottosegretari di stato: non entrano nel Consiglio dei

ministri tranne il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei

ministri che funge da segretario, gli altri svolgono funzioni date dai

ministri a capo dei ministeri

- Commissari interministeriali: nominati per esercitare coordinamento

dei vari ministeri come il comitato interministeriale per la

coordinazione economica o il consiglio superiore della difesa, questo

è presieduto dal pdr e ha lo scopo di analizzare questioni politiche e

tecniche per la difesa dell’Italia

- Comitati straordinari: nominati per coordinare enti territoriali in casi

straordinari come per i terremoti o le alluvioni.

Conflitto di interessi

Chi ha il compito di gestire gli interessi del paese deve esercitare le

proprie funzioni esclusivamente indirizzato dalla finalità di perseguire

interessi collettivi e non individuali.

Le cariche di governo possono presentare incompatibilità tra loro

specialmente quando riguardano questioni economiche: con la legge del

2004 viene disciplinata l’incompatibilità tra cariche a meno che non vi sia

una commissione ad approvare che siano per la collettività; i membri del

governo sono incompatibili con qualsiasi carica di enti pubblici economici,

cariche di gestione in attività con fini di lucro… per garantire che facciano

sempre gli interessi della nazione. Questo può perdurare anche 12 mesi

dopo la fine del mandato. L’ incompatibilità dei membri del governo è

l’impossibilità di questi di assumere altre cariche pubbliche o private.

Organi ausiliari del governo:

- Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.): nasce per

volere dei costituenti come organo rappresentativo delle categorie

produttive, ha sia compiti consultivi verso il governo che di

presentare proposte di legge alle camere riguardanti tematiche

economiche e sociali. Non è mai spiccato particolarmente

- Consiglio di stato: organo giurisdizionale d’appello dei tribunali

regionali ma anche di consulenza per il governo; in alcuni casi è

obbligatorio per il governo acquisire parere del consiglio di stato.

- Corte dei conti: svolge controllo preventivo di legittimità sugli atti

dell’amministrazione pubblica e sul bilancio dello stato, può operare

come organo giurisdizionale in maniera pensionistica e di

responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari

- Avvocatura dello stato: organo che assiste e difende stato ed

amministrazioni pubbliche in tutte le cause che li coinvolgono.

Il governo è quindi titolare di:

- indirizzo politico cioè dell’individuazione degli obbiettivi e finalità

della società in quel determinato periodo ma anche nel reperire e

distribuire le risorse dello stato; è quindi collegato al parlamento

visto che quando questo gli da là fiducia approva l’idea di indirizzo

politico;

- funzione esecutiva che consiste nell’attuare le attività concrete

necessarie ad attuare le scelte fatte; è stato da subito previsto un

decentramento della funzione amministrativa che è stata attribuita a

tutte le regioni così da non farle svolgere unicamente dagli organi

centrali dello stato. La funzione esecutiva non è quindi esclusiva del

governo ma decentrata.

Responsabilità politica dei ministri

Art. 95 cost. i ministri sono responsabili sia collegialmente per gli atti

approvati dal consiglio sia individualmente per gli atti del proprio

dicastero, questa responsabilità viene fatta valere dal parlamento

attraverso il controllo politico effettuato sul governo da cui possono

partire atti che interrompono il rapporto tramite sfiducia collettiva o

individuale

Responsabilità giuridica dei ministri

Rispondono in sede civile penale ed ammnistrativa per tutti gli atti

compiuti nell’ esercizio delle loro funzioni:

- Civile: per danni civili causati nell’ esercizio delle loro funzioni

- Penale: abusando dei propri poteri o in violazione delle norme che

disciplinano le loro funzioni, reati ministeriali comuni commessi nello

svolgimento della funzione ministeriali

- Amministrativa: riguarda i danni provocati allo stato stesso qualora

lo arrecassero nell’ esercizio delle loro funzioni.

Autonomia delle camere

Autonomia normativa: sono le camere stesse a determinare le regole che

definiscono la propria organizzazione interna e la gestione dell’operato

parlamentare, si disciplinano autonomamente. Questa è una riserva di

regolamento parlamentare stabilita dall’art 64 cost.

Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta

dei suoi componenti (50% *+1); questo a favore delle minoranze

parlamentari in situazione di parlamentarismo compromissorio, non più

così tutelate ora perché più frequente parlamentarismo maggioritario.

I regolamenti parlamentari sono fonti che pongono radici nella

costituzione e sono quindi subordinate a questa; rispetto alla legge sono

autonome e separate in quanto è presente una riserva di regolamento

parlamentare.

In scala gerarchica sono al di sotto della costituzione e quindi ad essa

legati, tuttavia, non è ammessa la possibilità di sindacare i regolamenti

parlamentari sottoponendoli al controllo della Corte costituzionale per due

motivi: l’art. 134 cost.

- Ragione formale: indica che la Corte costituzionale

giudica la legittimità costituzionale degli atti normativi, ossia, leggi

ed atti aventi forza di legge non includendo quindi i regolamenti

parlamentari

- Ragione sostanziale: impedire che qualsiasi altro soggetto esterno

alle camere possa sindacare un atto interno alle camere stesse visto

che queste godono di autonomia normativa; la corte non è abilitata

ad effettuare controllo sui regolamenti parlamentari perché

andrebbe a ledere questa autonomia normativa. L’intento è proprio

quello di impedire il controllo nonostante i regolamenti parlamentari

siano subordinati alla costituzione. La Corte costituzionale rifiuta

anche di utilizzare i regolamenti parlamentari come parametro per la

legittimità costituzionale della legge perché spetta alle camere il

rispetto del regolamento parlamentare (la costituzione delega parte

della formazione del processo normativo al regolamento

parlamentare quindi una norma che viola il regolamento

parlamentare viola indirettamente anche la costituzione)

Insindacabilità interna corporis: tutti i componenti delle camere non sono

giudicabili da terzi esterni.

Questo è stato limitato nel caso dei parlamentari pianisti che esercitavano

il metodo utilizzato è quello del voto

diritto di voto per i colleghi assenti (

elettronico tramite un pulsante che si attiva con la scheda del

parlamentare), questi si facevano dare la scheda degli altri parlamentari e

votavano per tutti gli assenti sdraiandosi sui banchi; ciò costituisce reato

di falso quindi la magistratura aprì

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
74 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ably di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Torretta Paola.