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FORMAZIONE DEL GOVERNO
Il pdr si limita a conferire l’incarico al pdc senza nominarlo in quanto
spetta ai cittadini, nominerà invece i ministri su proposta del pdc che
potrà anche proporre una revoca di questi.
Tra governo e parlamento deve sussistere rapporto fiduciario: il governo
entro 10 gg dalla sua formazione deve presentarsi alle camere per
ottenerlo.
Nel caso la fiducia non venga data il pdr darà al pdc il compito di
rieleggere un nuovo governo che dovrà ottenere la fiducia delle camere,
qualora non venga dato un’altra volta il pdr scioglierà le camere. Nel caso
in cui il pdc venga meno per dimissioni può chiedere entro 7 giorni al pdr
di sciogliere le camere che in alternativa può conferire l’incarico allo
stesso o ad un altro parlamentare collegato all’ex pdc di formare un
nuovo governo; se questo otterrà la fiducia la legislatura proseguirà ma
questo tentativo può essere fatto una sola volta quindi nel caso non vada
a buon fine il capo di stato dovrà sciogliere le camere rimettendo la
situazione nelle mani dei cittadini.
Anche se fosse il parlamento a sfiduciare il governo in carica il pdr dovrà
sciogliere le camere; così facendo il parlamento rimane in carica tanto
quanto il governo quindi non vi possono più essere maggioranze
parlamentari discordanti col governo attuale.
I poteri del pdr sono più limitati, questo non potrà più formare governi
tecnici e non dovrà più fare da mediatore per trovare una maggioranza. Il
limite del semestre bianco previsto dall’ art.88 cost. ossia quell’istituto
per cui il presidente non può sciogliere le camere negli ultimi 6 mesi del
suo mandato a meno che questi non coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi 6 mesi della durata delle camere, ideato perché il presidente non
possa sciogliere le camere nella speranza che le prossime approvino la
sua rielezione, viene tolto nella riforma perché non può essere un atto
politico e perché pure il pdc ha il potere di chiedere al pdr di sciogliere le
camere.
Viene abrogata la norma che consente al pdr di nominare un massimo di
5 senatori a vita tra persone del popolo che hanno difeso la patria o
hanno spiccato valore culturale, gli unici senatori a vita sarebbero i
presidenti della repubblica una volta finito il mandato.
GOVERNO (parlamentare)
Organo complesso composto da:
- Presidente consiglio ministri: vertice dell’esecutivo ha compito di
direzione dell’indirizzo politico, può sostituire ministri in caso di
dimissioni dare loro direttive o assumere a sé funzioni destinate ai
(art. 95 cost)
ministri
- Ministri: organi costituzionali individuali con funzioni sia politiche, in
quanto concorrono a determinare l’indirizzo politico, sia
amministrative perché che sono a capo di un ministero/dicastero
quindi ne esercita le funzioni assegnate allo stato
- Consiglio dei ministri: organo costituito dall’unione di presidente del
consiglio e ministri, serve a determinare l’indirizzo politico sempre in
concordanza col parlamento
La costituzione stabilisce riserva di legge: la costituzione attribuisce alla
dell’art 95 viene
legge la disciplina di una determinata materia, nel caso
riservata alla legge la disciplina dell’ordinamento di presidenza del
consiglio e determinazione di attribuzioni e numero dei ministeri nella
legge 400/del 1998.
Il governo si articola ulteriormente con figure di:
- Vicepresidente del consiglio: ausiliario al pdc
- Ministri senza portafoglio: ministri che non sono a capo di un
ministero ma svolgono funzioni delegate dal pdc, partecipano al
consiglio quindi sono collegialmente responsabili, vengono nominati
dal pdr
- Viceministri e sottosegretari di stato: non entrano nel Consiglio dei
ministri tranne il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei
ministri che funge da segretario, gli altri svolgono funzioni date dai
ministri a capo dei ministeri
- Commissari interministeriali: nominati per esercitare coordinamento
dei vari ministeri come il comitato interministeriale per la
coordinazione economica o il consiglio superiore della difesa, questo
è presieduto dal pdr e ha lo scopo di analizzare questioni politiche e
tecniche per la difesa dell’Italia
- Comitati straordinari: nominati per coordinare enti territoriali in casi
straordinari come per i terremoti o le alluvioni.
Conflitto di interessi
Chi ha il compito di gestire gli interessi del paese deve esercitare le
proprie funzioni esclusivamente indirizzato dalla finalità di perseguire
interessi collettivi e non individuali.
Le cariche di governo possono presentare incompatibilità tra loro
specialmente quando riguardano questioni economiche: con la legge del
2004 viene disciplinata l’incompatibilità tra cariche a meno che non vi sia
una commissione ad approvare che siano per la collettività; i membri del
governo sono incompatibili con qualsiasi carica di enti pubblici economici,
cariche di gestione in attività con fini di lucro… per garantire che facciano
sempre gli interessi della nazione. Questo può perdurare anche 12 mesi
dopo la fine del mandato. L’ incompatibilità dei membri del governo è
l’impossibilità di questi di assumere altre cariche pubbliche o private.
Organi ausiliari del governo:
- Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.): nasce per
volere dei costituenti come organo rappresentativo delle categorie
produttive, ha sia compiti consultivi verso il governo che di
presentare proposte di legge alle camere riguardanti tematiche
economiche e sociali. Non è mai spiccato particolarmente
- Consiglio di stato: organo giurisdizionale d’appello dei tribunali
regionali ma anche di consulenza per il governo; in alcuni casi è
obbligatorio per il governo acquisire parere del consiglio di stato.
- Corte dei conti: svolge controllo preventivo di legittimità sugli atti
dell’amministrazione pubblica e sul bilancio dello stato, può operare
come organo giurisdizionale in maniera pensionistica e di
responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari
- Avvocatura dello stato: organo che assiste e difende stato ed
amministrazioni pubbliche in tutte le cause che li coinvolgono.
Il governo è quindi titolare di:
- indirizzo politico cioè dell’individuazione degli obbiettivi e finalità
della società in quel determinato periodo ma anche nel reperire e
distribuire le risorse dello stato; è quindi collegato al parlamento
visto che quando questo gli da là fiducia approva l’idea di indirizzo
politico;
- funzione esecutiva che consiste nell’attuare le attività concrete
necessarie ad attuare le scelte fatte; è stato da subito previsto un
decentramento della funzione amministrativa che è stata attribuita a
tutte le regioni così da non farle svolgere unicamente dagli organi
centrali dello stato. La funzione esecutiva non è quindi esclusiva del
governo ma decentrata.
Responsabilità politica dei ministri
Art. 95 cost. i ministri sono responsabili sia collegialmente per gli atti
approvati dal consiglio sia individualmente per gli atti del proprio
dicastero, questa responsabilità viene fatta valere dal parlamento
attraverso il controllo politico effettuato sul governo da cui possono
partire atti che interrompono il rapporto tramite sfiducia collettiva o
individuale
Responsabilità giuridica dei ministri
Rispondono in sede civile penale ed ammnistrativa per tutti gli atti
compiuti nell’ esercizio delle loro funzioni:
- Civile: per danni civili causati nell’ esercizio delle loro funzioni
- Penale: abusando dei propri poteri o in violazione delle norme che
disciplinano le loro funzioni, reati ministeriali comuni commessi nello
svolgimento della funzione ministeriali
- Amministrativa: riguarda i danni provocati allo stato stesso qualora
lo arrecassero nell’ esercizio delle loro funzioni.
Autonomia delle camere
Autonomia normativa: sono le camere stesse a determinare le regole che
definiscono la propria organizzazione interna e la gestione dell’operato
parlamentare, si disciplinano autonomamente. Questa è una riserva di
regolamento parlamentare stabilita dall’art 64 cost.
Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti (50% *+1); questo a favore delle minoranze
parlamentari in situazione di parlamentarismo compromissorio, non più
così tutelate ora perché più frequente parlamentarismo maggioritario.
I regolamenti parlamentari sono fonti che pongono radici nella
costituzione e sono quindi subordinate a questa; rispetto alla legge sono
autonome e separate in quanto è presente una riserva di regolamento
parlamentare.
In scala gerarchica sono al di sotto della costituzione e quindi ad essa
legati, tuttavia, non è ammessa la possibilità di sindacare i regolamenti
parlamentari sottoponendoli al controllo della Corte costituzionale per due
motivi: l’art. 134 cost.
- Ragione formale: indica che la Corte costituzionale
giudica la legittimità costituzionale degli atti normativi, ossia, leggi
ed atti aventi forza di legge non includendo quindi i regolamenti
parlamentari
- Ragione sostanziale: impedire che qualsiasi altro soggetto esterno
alle camere possa sindacare un atto interno alle camere stesse visto
che queste godono di autonomia normativa; la corte non è abilitata
ad effettuare controllo sui regolamenti parlamentari perché
andrebbe a ledere questa autonomia normativa. L’intento è proprio
quello di impedire il controllo nonostante i regolamenti parlamentari
siano subordinati alla costituzione. La Corte costituzionale rifiuta
anche di utilizzare i regolamenti parlamentari come parametro per la
legittimità costituzionale della legge perché spetta alle camere il
rispetto del regolamento parlamentare (la costituzione delega parte
della formazione del processo normativo al regolamento
parlamentare quindi una norma che viola il regolamento
parlamentare viola indirettamente anche la costituzione)
Insindacabilità interna corporis: tutti i componenti delle camere non sono
giudicabili da terzi esterni.
Questo è stato limitato nel caso dei parlamentari pianisti che esercitavano
il metodo utilizzato è quello del voto
diritto di voto per i colleghi assenti (
elettronico tramite un pulsante che si attiva con la scheda del
parlamentare), questi si facevano dare la scheda degli altri parlamentari e
votavano per tutti gli assenti sdraiandosi sui banchi; ciò costituisce reato
di falso quindi la magistratura aprì