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FORMAZIONE DEL GOVERNO (FRANCIA)
La nomina e la revoca del Primo Ministro sono di competenza presidenziale; l’esecutivo ha un
rapporto fiduciario con l’Assemblea Nazionale e la sua nomina è caratterizzata da una fiducia in
entrata implicita. Al primo ministro e al governo sono attribuiti poteri che consentono loro di
dominare l’assemblea nazionale. I poteri che spettano al governo sono disciplinati dagli articoli 20
e successivi. Secondo l’art.21 il Primo Ministro ha un ruolo di supremazia rispetto agli altri
componenti dell’esecutivo e dirige l’azione del governo. Quando vi sono delle situazioni in cui
presidente della repubblica e primo ministro sono espressione della stessa maggioranza, vi è la
prevalenza del Capo di Stato sul Primo Ministro; contrariamente, se non vi è la stessa espressione
della maggioranza (quindi una coabitazione), il Primo Ministro assume un ruolo principale rispetto
al Presidente della Repubblica, al quale viene attribuito un ruolo marginale, limitato alla politica
estera. Il primo ministro è, inoltre, l’interlocutore privilegiato del parlamento, ha il compito di
comunicare con esso e possiede poteri in campo legislativo.
BICAMERALISMO FRANCESE
Al Parlamento è dedicato il TITOLO IV, art. 24 e 33. Si tratta di un parlamento bicamerale, formato
dall’Assemblea Nazionale e il Senato. Il bicameralismo non è paritario, difatti si mantiene la
tradizione francese dove solo l’assemblea nazionale è la camera elettiva e solo questa ha un
rapporto fiduciario con il Governo. Essa è eletta per 5 anni ed è composta da 577 Deputati.
L’Assemblea Nazionale, inoltre, può essere soggetta a scioglimento anticipato, potere attribuito al
Presidente della Repubblica, sentito il primo ministro e i presidenti delle assemblee. Il Senato,
invece, viene eletto indirettamente dalle collettività locali, comprese le collettività d’oltremare (le ex
colonie) ed è composto da 348 Senatori.
CONSIGLIO COSTITUZIONALE
Il Consiglio Costituzionale, all’interno della V Repubblica, esercita un controllo preventivo della
costituzionalità delle leggi, dunque prima che queste vengano promulgate mediante la firma da
parte del capo dello stato. La composizione di questo organo è di tipo politico, ed è un potere di
nomina e non di elezione che spetta al presidente della repubblica, al presidente dell’assemblea
nazionale e al presidente del senato. Sono tre, dunque, gli organi monocratici che hanno il compito
di nominare i 9 giudici che comporranno l’organo, tre per presidente, i quali restano in carica per 9
anni. Hanno diritto a sedervi tutti gli ex presidenti della repubblica. Il Consiglio Costituzionale
esercita sia un controllo preventivo obbligatorio, sugli atti che hanno bisogno obbligatoriamente di
tale controllo per entrare in vigore di questo controllo (leggi organiche, le proposte di legge, i
regolamenti delle assemblee parlamentari), sia un controllo facoltativo, che può essere richiesto
dal presidente della repubblica, il primo ministro, il presidente dell’assemblea nazionale, il
presidente del senato e anche 60 deputati o 60 senatori. Con la riforma del 2008 si è stabilita una
forma di controllo successivo (a posteriori) su una legge già entrata in vigore. L’intervento può
essere richiesto dal consiglio di stato e dalla corte di cassazione. La legge su cui è possibile
richiedere questo controllo è solo la disposizione che pregiudichi i diritti di libertà previsti dalla
costituzione.
BICAMERALISMO STATI UNITI
Il Parlamento negli Stati Uniti prende il nome di Congresso, ed è composto da due camere, la
camera dei rappresentanti e il senato. La prima viene eletta per due anni ed è composta da 435
rappresentanti sempre in campagna elettorale, poiché la loro carica è molto breve. Molto spesso il
Congresso è caratterizzato da una determinata maggioranza politica e un presidente con una
maggioranza politica diversa: si parla, così, di governo diviso. La Camera dei Rappresentanti è
presieduta da uno speaker, eletto all’interno della camera stessa. Il senato, invece, è composto da
due senatori per ogni stato ed è presieduto dal vicepresidente degli Stati Uniti, eletto ogni quattro
anni; esso dura in carica per sei anni ed ogni senatore dura in carica per sei anni, poiché ogni due
anni viene rieletto 1/3 della camera. Il potere legislativo viene esercitato da entrambe le camere, si
ha quindi un bicameralismo paritario. Le leggi hanno bisogno, dunque, dell’assenso di entrambe le
camere. L’unica differenza riguarda il fatto che solo la camera dei rappresentanti ha il potere di
presentare i disegni di legge in materia finanziaria. Sebbene il bicameralismo degli stati uniti venga
definito paritario, in realtà è parzialmente differenziato, poiché vi sono delle competenze che
spettano in egual misura alle camere, competenze esclusive o di una o dell’altra, e competenze
che sono concorrenti. Le competenza paritarie sono quelle legislative; per ciò che concerne le
competenze esclusive, invece, alla camera dei rappresentanti spetta il potere di presentare i
disegni di legge in materia finanziaria, mentre al Senato, considerato come la camera federale,
dunque in cui è possibile rappresentare tutti gli stati in modo uguale, viene attribuita la competenza
esclusiva di approvare tutte le nomine che vengono fatte dal presidente, e di ratificare i trattati
internazionali con la maggioranza dei 2/3; infine, le competenze concorrenti, riguardano i poteri di
impeachment: il Congresso ha la possibilità di mettere in stato di accusa tutti i funzionari pubblici.
Questo potere, però, è attribuito alle due Camere in maniera differente, difatti l’accusa viene
formulata dalla Camera dei Rappresentanti, mentre il giudizio viene espresso dal Senato. Nel caso
in cui un presidente venga sottoposto a giudizio, il Senato viene presieduto dal presidente della
corte suprema.
CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI E BILL OF RIGHTS
La Costituzione degli Stati Uniti è scritta e breve, in quanto comprende solo 7 articoli. Nei primi 3
articoli viene descritto il principio ispiratore della Costituzione, ovvero quello della separazione dei
poteri, in modo da limitare il potere sovrano e tutelare i diritti di libertà dei cittadini. La Costituzione
non è solo frutto delle idee di Locke e Montesquieu, fautori della separazione dei poteri, ma anche
degli studi di Newton sull’equilibrio e sul rapporto fra i corpi celesti. Alla stregua, agli organi
costituzionali sono attribuiti differenti poteri, e si trovano in equilibrio fra loro (i freni e i contrappesi).
Il principio della separazione dei poteri è visibile già all’interno dei primi tre articoli della
costituzione, dedicati rispettivamente al potere legislativo, esecutivo e giudiziario. L’articolo 4
stabilisce che le Costituzioni dei singoli stati debbano avere una forma di governo Repubblicana.
L’articolo 5 è dedicato alle procedure necessarie alla modifica del testo costituzionale; si tratta di
procedure complesse che comportano la partecipazione dei singoli stati, attuate solo sette volte.
Gli emendamenti effettuati non hanno compromesso il testo originario, poiché sono riportati al
termine di esso. La Costituzione del 1787 è frutto di diversi compromessi tra le esigenze dei 13
stati che parteciparono alla sua formazione. Uno di questi compromessi, è presente nei primi dieci
emendamenti della Costituzione, i quali rappresentano il cosiddetto “Bill Of Rights” (Carta Dei
Diritti). Quando la Costituzione venne approvata, possedeva solo i 7 articoli, di cui l’ultimo
prevedeva che, per l’entrata in vigore del testo, era sufficiente la ratifica di 9 Stati su 13. Vi era la
mancanza della Carta Dei Diritti, in quanto i costituenti di Philadelphia credevano non fosse
necessaria poiché ogni Stato possedeva già una Costituzione e una Carta Dei Diritti. Gli stati anti
federalisti, però, sentirono l’esigenza di introdurre una carta dei diritti che limitasse l’ingerenza
dello stato federale e garantisse una tutela dei diritti dei cittadini. Uno dei padri costituenti,
Madison, allora decise di aggiungere al testo i 10 emendamenti della Carta dei Diritti, approvati
contemporaneamente alla Costituzione. L’articolo 7, infine, si occupa della ratifica della
Costituzione.
POTERI PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI (USA)
Al Presidente degli Stati Uniti vengono attribuiti poteri enumerati, ovvero previsti dalla Costituzione,
e poteri impliciti, specifici di situazioni emergenziali, definiti anche prerogative dell’esecutivo. L’art.2
della Costituzione disciplina all’interno della prima parte l’elezione del Presidente e, all’interno della
seconda, i poteri ad esso attribuiti, tra cui il potere estero. Egli è, infatti, comandate delle forze
armate, rappresenta lo Stato all’estero e nomina gli ambasciatori con il consenso del Senato. Al
Presidente spetta anche un ruolo importante all’interno del potere legislativo, di competenza del
Congresso. Egli, infatti, può intervenire in due momenti dell’iter legislativo: all’inizio di questo,
mediante l’impulso legislativo (previsto dall’art.2 sezione terza), proponendo al Congresso i
Disegni di Legge; alla fine dell’iter, con la possibilità di porre il veto sui Disegni di Legge approvati
dal Congresso. Tale veto può essere superato solo mediante l’approvazione della legge mediante
maggioranza qualificata del Congresso. Contrariamente, il veto presidenziale diviene assoluto,
strumento tra freni e contrappesi mediante il quale il Presidente può contrapporsi al Congresso.
Egli, una volta all’anno può, inoltre, riunire il Congresso per il discorso sullo stato dell’unione, in cui
elenca tutti i provvedimenti che vorrebbe fare approvare. Il Presidente è anche capo dell’esecutivo,
nonché di tutta l’amministrazione interna del Paese; proprio per questo possiede il potere di
nominare gli altri componenti dell’esecutivo, i ministri che lo compongono.
ELEZIONE PRESIDENTE NEGLI STATI UNITI
L’elezione del Presidente avviene in due fasi, di cui solo la seconda viene disciplinata dalla
Costituzione. Nella prima fase, disciplinata da prassi, vi è l’individuazione, in entrambi i partiti
(democratici e repubblicani), del candidato alla carica di Presidente. Questa fase si conclude con
la “nomination”, l’individuazione del partito del cosiddetto “Ticket Presidenziale”, nonché del
Presidente e del Vice-Presidente che saranno eletti. Le modalità principali di selezione del
candidato sono: le elezioni primarie, le quali avvengono all’interno del partito stesso per individuare
il candidato che, successivamente,