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FORMAZIONE DEL GOVERNO (FRANCIA)

La nomina e la revoca del Primo Ministro sono di competenza presidenziale; l’esecutivo ha un

rapporto fiduciario con l’Assemblea Nazionale e la sua nomina è caratterizzata da una fiducia in

entrata implicita. Al primo ministro e al governo sono attribuiti poteri che consentono loro di

dominare l’assemblea nazionale. I poteri che spettano al governo sono disciplinati dagli articoli 20

e successivi. Secondo l’art.21 il Primo Ministro ha un ruolo di supremazia rispetto agli altri

componenti dell’esecutivo e dirige l’azione del governo. Quando vi sono delle situazioni in cui

presidente della repubblica e primo ministro sono espressione della stessa maggioranza, vi è la

prevalenza del Capo di Stato sul Primo Ministro; contrariamente, se non vi è la stessa espressione

della maggioranza (quindi una coabitazione), il Primo Ministro assume un ruolo principale rispetto

al Presidente della Repubblica, al quale viene attribuito un ruolo marginale, limitato alla politica

estera. Il primo ministro è, inoltre, l’interlocutore privilegiato del parlamento, ha il compito di

comunicare con esso e possiede poteri in campo legislativo.

BICAMERALISMO FRANCESE

Al Parlamento è dedicato il TITOLO IV, art. 24 e 33. Si tratta di un parlamento bicamerale, formato

dall’Assemblea Nazionale e il Senato. Il bicameralismo non è paritario, difatti si mantiene la

tradizione francese dove solo l’assemblea nazionale è la camera elettiva e solo questa ha un

rapporto fiduciario con il Governo. Essa è eletta per 5 anni ed è composta da 577 Deputati.

L’Assemblea Nazionale, inoltre, può essere soggetta a scioglimento anticipato, potere attribuito al

Presidente della Repubblica, sentito il primo ministro e i presidenti delle assemblee. Il Senato,

invece, viene eletto indirettamente dalle collettività locali, comprese le collettività d’oltremare (le ex

colonie) ed è composto da 348 Senatori.

CONSIGLIO COSTITUZIONALE

Il Consiglio Costituzionale, all’interno della V Repubblica, esercita un controllo preventivo della

costituzionalità delle leggi, dunque prima che queste vengano promulgate mediante la firma da

parte del capo dello stato. La composizione di questo organo è di tipo politico, ed è un potere di

nomina e non di elezione che spetta al presidente della repubblica, al presidente dell’assemblea

nazionale e al presidente del senato. Sono tre, dunque, gli organi monocratici che hanno il compito

di nominare i 9 giudici che comporranno l’organo, tre per presidente, i quali restano in carica per 9

anni. Hanno diritto a sedervi tutti gli ex presidenti della repubblica. Il Consiglio Costituzionale

esercita sia un controllo preventivo obbligatorio, sugli atti che hanno bisogno obbligatoriamente di

tale controllo per entrare in vigore di questo controllo (leggi organiche, le proposte di legge, i

regolamenti delle assemblee parlamentari), sia un controllo facoltativo, che può essere richiesto

dal presidente della repubblica, il primo ministro, il presidente dell’assemblea nazionale, il

presidente del senato e anche 60 deputati o 60 senatori. Con la riforma del 2008 si è stabilita una

forma di controllo successivo (a posteriori) su una legge già entrata in vigore. L’intervento può

essere richiesto dal consiglio di stato e dalla corte di cassazione. La legge su cui è possibile

richiedere questo controllo è solo la disposizione che pregiudichi i diritti di libertà previsti dalla

costituzione.

BICAMERALISMO STATI UNITI

Il Parlamento negli Stati Uniti prende il nome di Congresso, ed è composto da due camere, la

camera dei rappresentanti e il senato. La prima viene eletta per due anni ed è composta da 435

rappresentanti sempre in campagna elettorale, poiché la loro carica è molto breve. Molto spesso il

Congresso è caratterizzato da una determinata maggioranza politica e un presidente con una

maggioranza politica diversa: si parla, così, di governo diviso. La Camera dei Rappresentanti è

presieduta da uno speaker, eletto all’interno della camera stessa. Il senato, invece, è composto da

due senatori per ogni stato ed è presieduto dal vicepresidente degli Stati Uniti, eletto ogni quattro

anni; esso dura in carica per sei anni ed ogni senatore dura in carica per sei anni, poiché ogni due

anni viene rieletto 1/3 della camera. Il potere legislativo viene esercitato da entrambe le camere, si

ha quindi un bicameralismo paritario. Le leggi hanno bisogno, dunque, dell’assenso di entrambe le

camere. L’unica differenza riguarda il fatto che solo la camera dei rappresentanti ha il potere di

presentare i disegni di legge in materia finanziaria. Sebbene il bicameralismo degli stati uniti venga

definito paritario, in realtà è parzialmente differenziato, poiché vi sono delle competenze che

spettano in egual misura alle camere, competenze esclusive o di una o dell’altra, e competenze

che sono concorrenti. Le competenza paritarie sono quelle legislative; per ciò che concerne le

competenze esclusive, invece, alla camera dei rappresentanti spetta il potere di presentare i

disegni di legge in materia finanziaria, mentre al Senato, considerato come la camera federale,

dunque in cui è possibile rappresentare tutti gli stati in modo uguale, viene attribuita la competenza

esclusiva di approvare tutte le nomine che vengono fatte dal presidente, e di ratificare i trattati

internazionali con la maggioranza dei 2/3; infine, le competenze concorrenti, riguardano i poteri di

impeachment: il Congresso ha la possibilità di mettere in stato di accusa tutti i funzionari pubblici.

Questo potere, però, è attribuito alle due Camere in maniera differente, difatti l’accusa viene

formulata dalla Camera dei Rappresentanti, mentre il giudizio viene espresso dal Senato. Nel caso

in cui un presidente venga sottoposto a giudizio, il Senato viene presieduto dal presidente della

corte suprema.

CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI E BILL OF RIGHTS

La Costituzione degli Stati Uniti è scritta e breve, in quanto comprende solo 7 articoli. Nei primi 3

articoli viene descritto il principio ispiratore della Costituzione, ovvero quello della separazione dei

poteri, in modo da limitare il potere sovrano e tutelare i diritti di libertà dei cittadini. La Costituzione

non è solo frutto delle idee di Locke e Montesquieu, fautori della separazione dei poteri, ma anche

degli studi di Newton sull’equilibrio e sul rapporto fra i corpi celesti. Alla stregua, agli organi

costituzionali sono attribuiti differenti poteri, e si trovano in equilibrio fra loro (i freni e i contrappesi).

Il principio della separazione dei poteri è visibile già all’interno dei primi tre articoli della

costituzione, dedicati rispettivamente al potere legislativo, esecutivo e giudiziario. L’articolo 4

stabilisce che le Costituzioni dei singoli stati debbano avere una forma di governo Repubblicana.

L’articolo 5 è dedicato alle procedure necessarie alla modifica del testo costituzionale; si tratta di

procedure complesse che comportano la partecipazione dei singoli stati, attuate solo sette volte.

Gli emendamenti effettuati non hanno compromesso il testo originario, poiché sono riportati al

termine di esso. La Costituzione del 1787 è frutto di diversi compromessi tra le esigenze dei 13

stati che parteciparono alla sua formazione. Uno di questi compromessi, è presente nei primi dieci

emendamenti della Costituzione, i quali rappresentano il cosiddetto “Bill Of Rights” (Carta Dei

Diritti). Quando la Costituzione venne approvata, possedeva solo i 7 articoli, di cui l’ultimo

prevedeva che, per l’entrata in vigore del testo, era sufficiente la ratifica di 9 Stati su 13. Vi era la

mancanza della Carta Dei Diritti, in quanto i costituenti di Philadelphia credevano non fosse

necessaria poiché ogni Stato possedeva già una Costituzione e una Carta Dei Diritti. Gli stati anti

federalisti, però, sentirono l’esigenza di introdurre una carta dei diritti che limitasse l’ingerenza

dello stato federale e garantisse una tutela dei diritti dei cittadini. Uno dei padri costituenti,

Madison, allora decise di aggiungere al testo i 10 emendamenti della Carta dei Diritti, approvati

contemporaneamente alla Costituzione. L’articolo 7, infine, si occupa della ratifica della

Costituzione.

POTERI PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI (USA)

Al Presidente degli Stati Uniti vengono attribuiti poteri enumerati, ovvero previsti dalla Costituzione,

e poteri impliciti, specifici di situazioni emergenziali, definiti anche prerogative dell’esecutivo. L’art.2

della Costituzione disciplina all’interno della prima parte l’elezione del Presidente e, all’interno della

seconda, i poteri ad esso attribuiti, tra cui il potere estero. Egli è, infatti, comandate delle forze

armate, rappresenta lo Stato all’estero e nomina gli ambasciatori con il consenso del Senato. Al

Presidente spetta anche un ruolo importante all’interno del potere legislativo, di competenza del

Congresso. Egli, infatti, può intervenire in due momenti dell’iter legislativo: all’inizio di questo,

mediante l’impulso legislativo (previsto dall’art.2 sezione terza), proponendo al Congresso i

Disegni di Legge; alla fine dell’iter, con la possibilità di porre il veto sui Disegni di Legge approvati

dal Congresso. Tale veto può essere superato solo mediante l’approvazione della legge mediante

maggioranza qualificata del Congresso. Contrariamente, il veto presidenziale diviene assoluto,

strumento tra freni e contrappesi mediante il quale il Presidente può contrapporsi al Congresso.

Egli, una volta all’anno può, inoltre, riunire il Congresso per il discorso sullo stato dell’unione, in cui

elenca tutti i provvedimenti che vorrebbe fare approvare. Il Presidente è anche capo dell’esecutivo,

nonché di tutta l’amministrazione interna del Paese; proprio per questo possiede il potere di

nominare gli altri componenti dell’esecutivo, i ministri che lo compongono.

ELEZIONE PRESIDENTE NEGLI STATI UNITI

L’elezione del Presidente avviene in due fasi, di cui solo la seconda viene disciplinata dalla

Costituzione. Nella prima fase, disciplinata da prassi, vi è l’individuazione, in entrambi i partiti

(democratici e repubblicani), del candidato alla carica di Presidente. Questa fase si conclude con

la “nomination”, l’individuazione del partito del cosiddetto “Ticket Presidenziale”, nonché del

Presidente e del Vice-Presidente che saranno eletti. Le modalità principali di selezione del

candidato sono: le elezioni primarie, le quali avvengono all’interno del partito stesso per individuare

il candidato che, successivamente,

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A.A. 2015-2016
19 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vale.111 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Caravale Giulia.