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Caratteristiche della forma di governo britannica

Dal punto di vista costituzionale l’ordinamento britannico, frutto di una lunga evoluzione storica, risulta caratterizzato da una Costituzione non scritta e convenzionale. Esiste comunque un diritto costituzionale, il quale studia il rapporto dei diversi organi costituzionali. In assenza di un testo costituzionale scritto, vi sono come fonti costituzionali delle leggi ordinarie che hanno come oggetto la materia costituzionale, dato che non esiste nel Regno Unito una distinzione tra leggi ordinarie e costituzionali. La seconda fonte è caratterizzata dalle convenzioni costituzionali, ovvero regole di pratica politica che se vengono disattese non comportano una sanzione di tipo giuridico, ma di tipo politico. Queste due fonti servono a regolamentare la materia costituzionale. Le convenzioni sono sensibili anche alla personalità politica di chi ricopre i diversi organi costituzionali quindi, se vi è la presenza di un primo ministro con una forte personalità e con un forte appoggio politico, questo riuscirà a condizionare anche la forma di governo stessa.

La forma di governo britannica attuale è una monarchia parlamentare; la sua evoluzione ha visto un graduale passaggio da una forma di governo parlamentare classica a una forma di governo monistica a prevalenza dell’esecutivo, definita forma di governo di Gabinetto o di Primo Ministro anche in relazione al particolare momento storico. All’interno del sistema elettorale, viene utilizzata la formula maggioritaria, in particolar modo il plurality, che prevede l’assegnazione del seggio al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciò determina, all’interno del parlamento, la presenza di due partiti, uno dei quali riesce ad ottenere la maggioranza assoluta; vi consegue un governo monopartitico, il quale ha la certezza che il partito che ha la maggioranza assoluta voterà a favore di tutti i suoi provvedimenti. Questo è il motivo per cui è una forma di governo parlamentare a prevalenza dell’esecutivo.

Rapporto tra governo e parlamento nel Regno Unito

Il Governo è responsabile prevalentemente nei confronti dei Comuni, che costituiscono una delle due camere presenti all’interno del parlamento inglese (Camera dei Comuni e Camera dei Lords). Tale responsabilità si è affermata nel corso del XVIII secolo, prima come responsabilità individuale del ministro, poi, collegiale. Il rapporto tra Governo e Parlamento inglese è di tipo fiduciario; tale fiducia può essere in entrata, attraverso cui il Governo entra in carica, o in uscita. Questa si distingue tra mozione di censura, approvata dalla Camera dei Comuni, e questione di fiducia presentata dal governo, le quali comportano le dimissioni dell’esecutivo. Il rapporto tra i due organi è, inoltre, di tipo convenzionale: il sovrano nomina come Primo Ministro il leader del partito che ha ottenuto la maggioranza alla Camera dei Comuni e, nel momento in cui l’esecutivo non ha più la fiducia da parte di tale Camera, è obbligato a dimettersi. Il controllo sul governo è effettuato anche attraverso alcuni comitati, i quali controllano l’attività di ogni singolo dicastero. Dal 2011, una legge – sulla durata fissa del parlamento –, ha stabilito due ipotesi di scioglimento anticipato del Governo, ovvero mediante il voto a maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea oppure attraverso il voto di sfiducia e la mancata formazione di un altro governo entro 14 giorni.

La riforma del 2005

Nel 2005 è stata introdotta una riforma riguardante i poteri del Lord Cancelliere. Prima di tale riforma egli svolgeva tre diverse funzioni:

  • Esponente del potere esecutivo, nonché ministro della giustizia
  • Esponente del potere legislativo (Speaker della Camera dei Lords)
  • Componente del potere giudiziario (capo del comitato giudiziario della Camera dei Lords)

Fino alla legge del 2005 la camera dei Lords, in particolare il comitato giudiziario, svolgeva oltre a funzioni legislative, anche di corte di giustizia. Erano 12 i giudici che entravano a far parte della camera dei Lords; il Lord Cancelliere era uno dei 12 giudici, capo della corte di giustizia, un ministro e presidente della camera dei Lords. Vi era, quindi, una confusione di funzioni, accentuata dal fatto che egli era anche incaricato della nomina dei giudici. Nel momento in cui il Regno Unito è entrato a far parte dell’UE, la convenzione ha richiesto la presenza di un giudice imparziale, svincolato, dunque, dalle altre funzioni. Ciò ha spinto il Paese all’introduzione di tale riforma, la quale ha comportato innanzitutto che la funzione principale del Lord Cancelliere fosse quella esecutiva; egli è soprattutto ministro della giustizia e la legge stabilisce che possa essere anche un deputato della Camera dei Comuni. Questo risolve il problema della responsabilità dell’amministrazione della giustizia di fronte alla Camera dei Comuni dove risiedono i rappresentati del popolo. Questa riforma inoltre ha eliminato l’obbligo che il Lord Cancelliere dovesse anche essere Speaker della Camera. È stata eliminata, inoltre, la carica di giudice del Lord Cancelliere, poiché la legge ha introdotto una corte suprema che ha assunto le funzioni svolte fino a quel momento dal comitato giudiziario della camera dei Lords, e limitato il suo potere di nomina dei giudici. La legge del 2005 ha ridotto, infine, le funzioni legislative.

Bicameralismo britannico

Il Parlamento inglese è caratterizzato da un bicameralismo imperfetto, per via di motivi prevalentemente storici: con l’espansione del suffragio nell’800, infatti, la Camera dei Comuni diviene la più importante poiché rappresentativa della volontà popolare. Tale preminenza, prevalentemente per ciò che concerne il procedimento legislativo, è stata formalizzata nel 1911 mediante l’emanazione di una legge -Parliament Act-, la quale distingue 2 tipologie di disegni di legge affermando che quelli in materia finanziaria possono essere approvati dalla sola Camera dei Comuni mentre, per tutti gli altri, i Lords hanno solo un potere di veto sospensivo e, qualora un disegno di legge fosse due volte dalla Camera dei Comuni, questo diviene legge anche senza l’appoggio della Camera dei Lords. Anche per ciò che concerne il controllo dell’esecutivo, il bicameralismo non è paritario, in quanto il governo è responsabile esclusivamente nei confronti della Camera dei Comuni e, nel caso in cui un ministro sia esponente della Camera dei Lords, egli ne è singolarmente responsabile. La Camera dei Comuni è composta da 650 deputati, eletti con sistema maggioritario plurality, in carica per 5 anni. La camera dei Lords, invece, ha una composizione più particolare perché, essendo l’erede dell’antica camera nobiliare medievale, continua ad essere una camera non elettiva. La legge del 1911 prevedeva, inoltre, l’introduzione di una riforma della camera alta, non ancora attuata. La camera dei Lords è composta: nobili, laici ed ecclesiastici. I lord vengono distinti in lords spirituali e lords temporali. I lords spirituali sono i 26 vescovi della chiesa anglicana; i lord temporali si dividono a loro volta in diverse categorie: lords (pari) ereditari, lords a vita e giudici (law lords).

Rapporto tra Regno Unito e Unione Europea

Il RU è entrato a far parte della CE il 1° gennaio del 1973, più tardi rispetto ai sei paesi fondatori. L’ingresso all’interno della Comunità europea, tuttavia, era incompatibile con uno dei principi cardine del sistema britannico, quello della sovranità del Parlamento: il Parlamento inglese può approvare qualsiasi legge voglia; i giudici britannici non possono rifiutarsi di applicare le leggi; nessun parlamento può vincolare il successivo. In tal modo, dunque si accetta un sistema di fonti diverso rispetto a quelle nazionali, il quale prevale. Al fine di far partecipare il più possibile il Parlamento nella fase ascendente, quella della formazione del diritto comunitario, il Parlamento inglese ha introdotto una prassi per cui i Ministri possono dare il loro assenso alle proposte legislative in sede comunitaria solo mediante il consenso da parte del parlamento nazionale. Importante è il ruolo della Camera dei Lords, specializzata in materia europea. Per ciò che concerne la fase discendente, ovvero il modo in cui viene recepito il diritto comunitario, invece, per evidenziare ancor più la sovranità parlamentare, esso può entrare in vigore solo tramite un atto regolamentare da parte dell’esecutivo. Il complicato rapporto tra RU e CE, portò, nel ’75, ad un primo referendum, nel quale la maggioranza dei cittadini votò a favore della permanenza del RU all’interno dell’CE. La situazione è divenuta più complessa a partire dal 2010, quando i conservatori sono tornati al potere insieme ai liberal democratici, chiedendo all’attuale Primo Ministro Cameron di istituire un referendum sull’uscita del RU dalla UE. Nel frattempo tra il 2010-15 è stato raggiunto un gran successo dal partito UKIP di estrema destra, che ha tra i suoi pochi obiettivi l’uscita del regno unito dall’UE. La paura di perdere le elezioni del 2015 e i voti a favore dell’UKIP, hanno spinto Cameron a fare una campagna elettorale in cui ha evidenziato che, in caso di vittoria, avrebbe chiesto attraverso referendum di uscire dall’UE. Egli ha vinto le elezioni il 7 maggio del 2015 e, fin da subito si è impegnato a rivedere il rapporto tra il RU e l’Europa e ad indire il referendum, previsto per 23 giugno. Il referendum, chiamato “Brexit” non comporterebbe l’uscita immediata, ma l’apertura di una fase di trattative che dovrebbe durare fino a 2 anni come stabilito dall’art.50 del trattato di Lisbona che disciplina le modalità di uscita di un paese dall’unione.

Legge sui diritti umani

La legge sui Diritti Umani è stata approvata nel 1998 ed è entrata in vigore nel 2000. Tale legge ha permesso ai cittadini britannici, nel caso in cui ritenessero una legge britannica incompatibile con la Convenzione europea dei diritti umani, di rivolgersi direttamente alle corti nazionali e non più a Strasburgo. Nel momento in cui il parlamento inglese decida, nell’esercizio della sua sovranità, di approvare una legge contraria ai diritti umani, è possibile rivolgersi alle corti di giustizia ma, per rispettare il principio della sovranità del parlamento, i giudici non possono annullare la legge, bensì emanare una declaratoria di incompatibilità. Successivamente il governo e il parlamento possono intervenire approvando una nuova legge o riformando la parte della legge. In tal modo, il principio della sovranità del parlamento, viene rispettato dal punto di vista formale ma, dal punto di vista sostanziale, è forte l’influenza che la magistratura riesce ad avere. Vi sono state diverse pronunce di incompatibilità da parte delle corti nazionali e di Strasburgo, le quali hanno spinto il Parlamento ad intervenire suscitando una grande polemica anche tra l’opinione pubblica, e il Primo Ministro Cameron a voler modificare tale legge.

Il bicameralismo italiano

Il Bicameralismo in Italia è caratterizzato dalla presenza della Camera e del Senato e si basa sul modello della tradizione pre-fascista. In assemblea costituente (1946/1947) vi fu acceso dibattito in quanto vi erano tesi contrapposte circa l’adozione di un sistema bicamerale o monocamerale e la determinazione delle funzioni della seconda camera e la sua composizione. Venne raggiunto un compromesso tra progetti differenti e posizioni difficilmente conciliabili: vi era la rappresentanza monocamerale (sinistre) vs rappresentanza basata sul neocorporativismo (cattolici) vs rappresentanza regionale (repubblicani). Si discusse sulla piena parità di attribuzioni tra le 2 Camere, riuscendo a mediare sull’ipotesi di istituire una seconda camera basata sul criterio della rappresentanza regionale. Il dibattito si focalizzò anche sull’assetto della seconda camera e dunque, come previsto dall’ art. 57 cost., sull’elezione dei membri del senato a “base regionale”. A ciò seguì una proposta secondo cui un terzo dei Senatori doveva essere eletto dai componenti dei Consigli Regionali, mentre due terzi dovevano essere eletti a suffragio universale diretto dagli elettori, ma non ebbe seguito. La maggioranza concordò sulla creazione di una seconda camera – identica alla prima sia per funzioni, sia per poteri e simile per composizione – “equilibratrice”. Si tentò allora di differenziare sul piano del sistema elettorale: venne previsto un sistema proporzionale per l’elezione della Camera, mentre per il Senato maggioritario uninominale ma con soglia 65% che se non fosse stata raggiunta, avrebbe portato ad una ripartizione dei seggi mediante un sistema proporzionale nell’ambito della regione. Si arrivò ad una scelta, un modello eguale paritario e indifferenziato caratterizzato dalla presenza di due rami del legislativo con stessi poteri e atti normativi (e parlamentari). Il senato si sarebbe distinto dalla camera per:

  • Limiti d’età imposti a elettorato attivo e passivo
  • Numero inferiore di senatori rispetto a quello dei deputati (315 - 630)
  • Investitura di cinque personalità eminenti e degli ex presidenti della repubblica alla carica di senatore
  • Durata della seconda camera, poi abrogata
  • Sistema elettorale la cui disciplina ha svuotato le previsioni dell’art. 57 cost. “Senato eletto a base regionale”

Il bicameralismo nel diritto comparato

Il principio bicamerale si basa sul principio di divisione dei poteri. Si affermò inizialmente in Inghilterra, per la necessità di tenere distinti e separati i due lati del parlamento (nobiltà e borghesia). La prima riunione del parlamento come unica assemblea si ebbe nel 1295: tra lords spirituali e temporali e i rappresentanti delle città, delle contee e dei borghi. Dal 1341 vi furono due assemblee diverse, le quali si riunirono negli stessi locali, ma la separazione definitiva avvenne tra il 1351 e il 1377. Successivamente il bicameralismo si affermò in Europa, nel periodo della monarchia costituzionale. Negli stati federali il bicameralismo trova giustificazione nella natura dello stato, difatti la seconda camera rappresenta gli stati membri (es. Stati Uniti); gli stati non federali, invece, adottano il bicameralismo seppur con trasformazioni strutturali e funzionali. Le prime riguardano la composizione: elezione diretta (Italia), o membri designati dalle collettività territoriali (Francia e Paesi Bassi), o composizione mista, o in alcuni casi rappresentanza delle categorie professionali. Le seconde individuano due tipi di bicameralismo: quello imperfetto, in cui vi sono diversi poteri, vi è la mancanza del voto fiducia della II camera e vengono limitate le competenze legislative in alcune materie; quello perfetto, caratterizzato da medesime funzioni, anche se non è esclusa la titolarità di funzioni specifiche e differenziate. Vi sono numerose ragioni per cui gli ordinamenti prediligono separare il potere legislativo e affidarlo a due distinte assemblee: innanzitutto per evitare l’eccessiva concentrazione dei poteri; per migliorare qualitativamente la legislazione; per integrare la rappresentanza parlamentare; per consentire la rappresentanza di interessi di settore, accanto a quella degli interessi politici. Ci sono però dei rischi che riguardano: il rallentamento dell’attività parlamentare; la presenza di eccessivi contrasti; la seconda camera come inutile doppione. Oggi il bicameralismo viene scelto per avere una maggiore ponderazione, migliore qualità e un’attività più intensa.

Caratteristiche nella costituzione di Weimar

La Costituzione della Repubblica di Weimar nasce nel 1919, dopo la prima guerra mondiale. Tale costituzione rappresenta la prima costituzione democratica, ovvero si afferma nel testo costituzionale: in particolare nell’art.1 si sottolinea il fatto che il potere è nelle mani del popolo e gli organi costituzionali derivano proprio da questo. Molto importante è anche il fatto che si tratta di una forma di governo parlamentare razionalizzata. Alla base di questa costituzione vi sono grandi giuristi tedeschi che hanno contribuito mediante le loro teorie a darle vita. Tali teorie sono: l’idea di avere un sistema con 2 poteri e 3 organi; i 2 poteri sono: esecutivo e legislativo, i quali devono essere tra loro in equilibrio dato che si tratta di una forma di governo parlamentare; i 3 organi, invece, sono: il governo, il capo dello stato e il parlamento. Tutti questi poteri devono derivare dal popolo, al quale viene conferito il potere di eleggere non solo il parlamento, ma anche il capo dello stato. Il capo dello Stato viene eletto dal popolo per 7 anni e non ci sono limiti alla sua rielezione; viene definito come un potere neutro ma di fatto, essendo eletto dal popolo, ha bisogno del sostegno delle forza politiche principali per riuscire ad essere eletto e dev’essere perlopiù un organo schierabile. Nonostante il presidente sia sempre rieleggibile, su iniziativa del parlamento è possibile sottoporre a voto popolare il presidente per la sua deposizione e nel caso in cui il voto popolare sia a favore del presidente, il presidente viene rieletto per 7 anni e il parlamento viene sciolto. Il parlamento è caratterizzato da un bicameralismo non paritario ed è composto da due camere: Reichstag (camera bassa), la quale prevale in quanto eletta da tutto il popolo e Reichsrat (camera alta), che rappresenta i diversi stati federati. Si tratta di un federalismo molto poco accentuato, tantché alcuni lo definiscono come uno stato unitario fortemente decentralizzato perché il potere è soprattutto nelle mani dello stato federale. Il governo è composto dal cancelliere (primo ministro) e dai ministri. Esiste un rapporto di responsabilità tra il governo e il parlamento...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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