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IL COSTITUZIONALISMO

L' ordinamento italiano conosce due carte costituzionali: la vigente costituzione italiana,

promulgata nel 1948 e lo Statuto albertino, promulgato da Carlo Alberto di Savoia nel 1848. Fu lo

statuto adottato dal Regno sardo – piemontese, che con la fondazione del Ragno d' Italia nel 1861

divenne la carta fondamentale dell' Italia unita.

Lo statuto albertino fa parte di u panorama costituzionalistico molto ampio, che comprende la

Spagna, la Germania, il Belgio, la Francia e gli Stati uniti d' America.

Il costituzionalismo conosce due macro modelli:

 La costituzione americana del 1787

 Il costituzionalismo francese, che prende le mosse dalla “Dichiarazione dei diritti dell’

uomo e del cittadino” del 1789

La rivoluzione americana e quella francese vengono spesso considerate due momenti simili, ma in

realtà, anche se le due esperienze sono temporalmente vicine, sono allo stesso tempo

concettualmente lontane. L’ esperienza americana

L’ esperienza americana si unisce all’ esperienza inglese che, pur non avendo una costituzione

scritta, ne conosce il concetto => ha propri principi costituzionali: non sono messi per iscritto in un

testo formale, ma sono profondamente sentiti (Magna carta del 1215, rivoluzione del ‘600) => sono

garanzie che tutelano gli individui dalle istituzioni.

Il Regno unito conquista e occupa zone dell’ America settentrionale. Queste zone non sono

considerate colonie, bensì Regno d’ Inghilterra a pieno titolo, e di conseguenza vengono

amministrate come tali => la corona fa sentire la sua presenza. Intorno al 1760 il Regno unito inizia

a chiedere alle colonie imposte, tasse, il cui ricavato veniva utilizzato in Inghilterra => ciò da il via

alla guerra d’ indipendenza, che porta alla promulgazione della costituzione americana e alla

fondazione di 13 stati federali.

I giuristi ricostruiscono quest’ atteggiamento non come una rivoluzione, ma come una

restaurazione. Uno dei nuovi principi costituzionali, infatti, prevede “no taxation without

repressentation” (no tassazione senza presentazione) => dal punto di vista giuridico rompere con

un aspetto base del costituzionalismo inglese rappresenta la rottura tra il potere costituente e

quello costituito. L’ Inghilterra è la patria del contrattualismo (Locke): quando le istituzioni non

rispettano più un patto, i sudditi sono legittimanti a tutelare i propri diritti ricorrendo al diritto di

resistenza.

 La rivoluzione americana non è una rivoluzione, ma una restaurazione giuridica, che

vuole ripristinare il diritto, che non viene rispettato dai gestori del potere.

I cittadini americani rideterminano gli assetti costituzionali, dalla rivoluzione recuperano il

principio “no taxation without repressentation” staccandosi dal Regno unito. L’ esperienza

americana si insinua nel costituzionalismo inglese, ma conosce una costituzione scritta,

passando da una tradizione orale a un testo scritto.

Per capire lo scopo della costituzione bisogna guardare al preambolo:

“We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice,

insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and

secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordainand establish this

Constitution for the United States of America.”

Il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti consiste di una singola frase che introduce il

documento e i suoi scopi. Il preambolo in sé non garantisce alcun potere né inibisce alcuna azione.

Esso spiega solamente la logica della Costituzione. La premessa è indirizzata direttamente ai

cittadini americani, infatti le sue prime tre parole sono "We the people", "Noi il popolo”.

L’ esperienza giuridica americana nasce come federazione di 13 stati indipendenti, con lo scopo

di stabilire giustizia, garantire la pace e l’ ordine pubblico, sia interno che esterno => garantire

una difesa comune per promuovere il benessere comune e per assicurare la libertà anche per le

generazioni future.

La costituzione vuole affermare come un senso di perennità, offrendo all’ individuo la possibilità

di promuovere se stesso => la società divisa per ceti viene soppiantata dall’ individualismo.

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE AMERICANA:

 La costituzione americana nasce come federale e mira alla partecipazione dei cittadini.

 Bilanciamento dei poteri: non c’ è una totale separazione tra i poteri, i poteri sono bilanciati

(diritto di veto). Il Congresso americano è un Parlamento bicamerale, composto dal Senato e

dalla Camera dei rappresentanti. I senatori e i deputati vengono eletti in momenti differenti

per mantenere una continuità e per mantenere un costante rapporto con i cittadini.

 Corte suprema (oltre alle corti inferiori): è espressamente prevista dall’ art. 3 e esercita il

potere giudiziario attraverso lo stretto diritto e l’ equità.

La Corte suprema viene istituita nel 1789 ed è composta da nove membri che vengono scelti

dal presidente e rimangono in carica a vita. I membri della Corte suprema possono non

essere giuristi => la giustizia non è un argomento prettamente giuridico.

 È previsto il processo con giuria in tutti i casi penali. La giuria è introdotta dal principio

dell’ equità: ciascuno deve essere giudicato dai suoi pari => dai cittadini

Nel 1803 vi era una famosa sentenza del caso Marbury v. Madison. Il presidente della Corte,

Marshall pone una domanda retorica: o la carta costituzionale è il testo centrale, per cui nessuna

legge ordinaria può contrastarla, oppure ha valore di legge ordinaria e dunque può essere disattesa

da quest’ ultima => la carta costituzionale deve avere forza maggiore, non è ipotizzabile che

qualsiasi legge abbia la forza di mutare la costituzione. Da questo caso in poi vige il principio di

rigidità della costituzione. Questo principio non ha un riferimento esplicito nel testo costituzionale,

ma nasce dalla prassi, per via giurisprudenziale, da una sentenza.

I cittadini americani hanno la possibilità di ricorrere direttamente per tutelare la costituzione,

mentre in Italia il ricorso è indiretto (tramite giudici).

La rivoluzione americana è dunque una restaurazione dei principi giuridici rotti dal Regno

unito, quando non rispettò più le garanzie dei sudditi. L’ America ottenne l’ indipendenza tramite la

federazione di 13 stati. L’ esperienza francese

In Francia vigeva un assolutismo esasperato, la società era strutturata per ceti. Questa situazione

combacia con una forte crisi economica e con il pensiero illuminista.

Gli Stati Generali, l’ organo di rappresentanza di tre ceti sociali (nobiltà, clero e Terzo Stato), non

venivano convocati dal 1614. Re Luigi XVI fu costretto a convocarli nel maggio del 1789 per

affrontare la crisi finanziaria. Gli Stati Generali mettevano un voto per camera, perciò il più delle

volte il Terzo Stato era svantaggiato, perché di solito gli interessi dei nobili e del clero

coincidevano. Nell'ultima riunione degli Stati Generali il Terzo Stato chiese altri membri per la

propria camera, l’istituzione del voto per testa e la riunione in un’unica camera. Di questi punti solo

uno fu concesso, quello di elevare il numero dei propri membri. In questo modo il sistema rimaneva

lo stesso, perché per cambiare era necessario il voto per testa. A quel punto il Terzo Stato si

autoproclamò l’unico vero rappresentante della Francia, assumendo il nome di Assemblea

Nazionale costituente, e ciò determinò la fine degli Stati Generali.

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’ UOMO E DEL CITTADINO

L' Assemblea Nazionale costituente decise di assegnare ad una speciale Commissione di cinque

membri eletta il 14 luglio 1789 il compito di stilare una Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del

cittadino da inserire nella futura costituzione, nell'ottica del passaggio dalla monarchia assoluta

dell' Ancien Régime ad una monarchia costituzionale. Basato sul testo proposto dal marchese di La

Fayette, il progetto della Dichiarazione venne discusso in Assemblea dal 20 al 26 agosto e, nella

redazione definitiva, fu accettato dal re Luigi XVI il 5 ottobre per essere inserito come preambolo

nella Carta costituzionale del 1791.

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino è stata varata il 26 agosto 1789 e si

compone di un preambolo e di 17 articoli, che contengono le norme fondamentali che regolano la

vita dei cittadini tra di loro e con le istituzioni. Nella Dichiarazione confluirono numerose dottrine

filosofiche e sociali del XVIII secolo, quali il giusnaturalismo, l' Illuminismo e la teoria della

separazione dei poteri di Montesquieu.

Il preambolo della Dichiarazione si riferisce alla cultura illuministica: i rappresentati dell’

Assemblea temono l’ ignoranza e l’ oblio del popolo, perciò hanno pensato di codificare il diritto

naturale, che è inalienabile e sacro => d’ ora in poi si distingue tra diritto naturale e diri

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Scienze politiche e sociali SPS/06 Storia delle relazioni internazionali

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ninkasi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Politica internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Micheletta Luca.
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