IL COSTITUZIONALISMO
L' ordinamento italiano conosce due carte costituzionali: la vigente costituzione italiana,
promulgata nel 1948 e lo Statuto albertino, promulgato da Carlo Alberto di Savoia nel 1848. Fu lo
statuto adottato dal Regno sardo – piemontese, che con la fondazione del Ragno d' Italia nel 1861
divenne la carta fondamentale dell' Italia unita.
Lo statuto albertino fa parte di u panorama costituzionalistico molto ampio, che comprende la
Spagna, la Germania, il Belgio, la Francia e gli Stati uniti d' America.
Il costituzionalismo conosce due macro modelli:
La costituzione americana del 1787
Il costituzionalismo francese, che prende le mosse dalla “Dichiarazione dei diritti dell’
uomo e del cittadino” del 1789
La rivoluzione americana e quella francese vengono spesso considerate due momenti simili, ma in
realtà, anche se le due esperienze sono temporalmente vicine, sono allo stesso tempo
concettualmente lontane. L’ esperienza americana
L’ esperienza americana si unisce all’ esperienza inglese che, pur non avendo una costituzione
scritta, ne conosce il concetto => ha propri principi costituzionali: non sono messi per iscritto in un
testo formale, ma sono profondamente sentiti (Magna carta del 1215, rivoluzione del ‘600) => sono
garanzie che tutelano gli individui dalle istituzioni.
Il Regno unito conquista e occupa zone dell’ America settentrionale. Queste zone non sono
considerate colonie, bensì Regno d’ Inghilterra a pieno titolo, e di conseguenza vengono
amministrate come tali => la corona fa sentire la sua presenza. Intorno al 1760 il Regno unito inizia
a chiedere alle colonie imposte, tasse, il cui ricavato veniva utilizzato in Inghilterra => ciò da il via
alla guerra d’ indipendenza, che porta alla promulgazione della costituzione americana e alla
fondazione di 13 stati federali.
I giuristi ricostruiscono quest’ atteggiamento non come una rivoluzione, ma come una
restaurazione. Uno dei nuovi principi costituzionali, infatti, prevede “no taxation without
repressentation” (no tassazione senza presentazione) => dal punto di vista giuridico rompere con
un aspetto base del costituzionalismo inglese rappresenta la rottura tra il potere costituente e
quello costituito. L’ Inghilterra è la patria del contrattualismo (Locke): quando le istituzioni non
rispettano più un patto, i sudditi sono legittimanti a tutelare i propri diritti ricorrendo al diritto di
resistenza.
La rivoluzione americana non è una rivoluzione, ma una restaurazione giuridica, che
vuole ripristinare il diritto, che non viene rispettato dai gestori del potere.
I cittadini americani rideterminano gli assetti costituzionali, dalla rivoluzione recuperano il
principio “no taxation without repressentation” staccandosi dal Regno unito. L’ esperienza
americana si insinua nel costituzionalismo inglese, ma conosce una costituzione scritta,
passando da una tradizione orale a un testo scritto.
Per capire lo scopo della costituzione bisogna guardare al preambolo:
“We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice,
insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and
secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordainand establish this
Constitution for the United States of America.”
Il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti consiste di una singola frase che introduce il
documento e i suoi scopi. Il preambolo in sé non garantisce alcun potere né inibisce alcuna azione.
Esso spiega solamente la logica della Costituzione. La premessa è indirizzata direttamente ai
cittadini americani, infatti le sue prime tre parole sono "We the people", "Noi il popolo”.
L’ esperienza giuridica americana nasce come federazione di 13 stati indipendenti, con lo scopo
di stabilire giustizia, garantire la pace e l’ ordine pubblico, sia interno che esterno => garantire
una difesa comune per promuovere il benessere comune e per assicurare la libertà anche per le
generazioni future.
La costituzione vuole affermare come un senso di perennità, offrendo all’ individuo la possibilità
di promuovere se stesso => la società divisa per ceti viene soppiantata dall’ individualismo.
ASPETTI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE AMERICANA:
La costituzione americana nasce come federale e mira alla partecipazione dei cittadini.
Bilanciamento dei poteri: non c’ è una totale separazione tra i poteri, i poteri sono bilanciati
(diritto di veto). Il Congresso americano è un Parlamento bicamerale, composto dal Senato e
dalla Camera dei rappresentanti. I senatori e i deputati vengono eletti in momenti differenti
per mantenere una continuità e per mantenere un costante rapporto con i cittadini.
Corte suprema (oltre alle corti inferiori): è espressamente prevista dall’ art. 3 e esercita il
potere giudiziario attraverso lo stretto diritto e l’ equità.
La Corte suprema viene istituita nel 1789 ed è composta da nove membri che vengono scelti
dal presidente e rimangono in carica a vita. I membri della Corte suprema possono non
essere giuristi => la giustizia non è un argomento prettamente giuridico.
È previsto il processo con giuria in tutti i casi penali. La giuria è introdotta dal principio
dell’ equità: ciascuno deve essere giudicato dai suoi pari => dai cittadini
Nel 1803 vi era una famosa sentenza del caso Marbury v. Madison. Il presidente della Corte,
Marshall pone una domanda retorica: o la carta costituzionale è il testo centrale, per cui nessuna
legge ordinaria può contrastarla, oppure ha valore di legge ordinaria e dunque può essere disattesa
da quest’ ultima => la carta costituzionale deve avere forza maggiore, non è ipotizzabile che
qualsiasi legge abbia la forza di mutare la costituzione. Da questo caso in poi vige il principio di
rigidità della costituzione. Questo principio non ha un riferimento esplicito nel testo costituzionale,
ma nasce dalla prassi, per via giurisprudenziale, da una sentenza.
I cittadini americani hanno la possibilità di ricorrere direttamente per tutelare la costituzione,
mentre in Italia il ricorso è indiretto (tramite giudici).
La rivoluzione americana è dunque una restaurazione dei principi giuridici rotti dal Regno
unito, quando non rispettò più le garanzie dei sudditi. L’ America ottenne l’ indipendenza tramite la
federazione di 13 stati. L’ esperienza francese
In Francia vigeva un assolutismo esasperato, la società era strutturata per ceti. Questa situazione
combacia con una forte crisi economica e con il pensiero illuminista.
Gli Stati Generali, l’ organo di rappresentanza di tre ceti sociali (nobiltà, clero e Terzo Stato), non
venivano convocati dal 1614. Re Luigi XVI fu costretto a convocarli nel maggio del 1789 per
affrontare la crisi finanziaria. Gli Stati Generali mettevano un voto per camera, perciò il più delle
volte il Terzo Stato era svantaggiato, perché di solito gli interessi dei nobili e del clero
coincidevano. Nell'ultima riunione degli Stati Generali il Terzo Stato chiese altri membri per la
propria camera, l’istituzione del voto per testa e la riunione in un’unica camera. Di questi punti solo
uno fu concesso, quello di elevare il numero dei propri membri. In questo modo il sistema rimaneva
lo stesso, perché per cambiare era necessario il voto per testa. A quel punto il Terzo Stato si
autoproclamò l’unico vero rappresentante della Francia, assumendo il nome di Assemblea
Nazionale costituente, e ciò determinò la fine degli Stati Generali.
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’ UOMO E DEL CITTADINO
L' Assemblea Nazionale costituente decise di assegnare ad una speciale Commissione di cinque
membri eletta il 14 luglio 1789 il compito di stilare una Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino da inserire nella futura costituzione, nell'ottica del passaggio dalla monarchia assoluta
dell' Ancien Régime ad una monarchia costituzionale. Basato sul testo proposto dal marchese di La
Fayette, il progetto della Dichiarazione venne discusso in Assemblea dal 20 al 26 agosto e, nella
redazione definitiva, fu accettato dal re Luigi XVI il 5 ottobre per essere inserito come preambolo
nella Carta costituzionale del 1791.
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino è stata varata il 26 agosto 1789 e si
compone di un preambolo e di 17 articoli, che contengono le norme fondamentali che regolano la
vita dei cittadini tra di loro e con le istituzioni. Nella Dichiarazione confluirono numerose dottrine
filosofiche e sociali del XVIII secolo, quali il giusnaturalismo, l' Illuminismo e la teoria della
separazione dei poteri di Montesquieu.
Il preambolo della Dichiarazione si riferisce alla cultura illuministica: i rappresentati dell’
Assemblea temono l’ ignoranza e l’ oblio del popolo, perciò hanno pensato di codificare il diritto
naturale, che è inalienabile e sacro => d’ ora in poi si distingue tra diritto naturale e diri
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