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GESTIONE DI AFFARI

È il caso di chi si comporta come mandatario altrui senza aver ricevuto un mandato, il che accade quando, in assenza dell'interessato, altri si preoccupa di curare i suoi interessi (il gestore può agire in nome proprio o in nome dell'interessato).

Il comportamento del gestore è un mero fatto ma da questo discendono due obbligazioni:

  • Il gestore, per aver cominciato la gestione dell'affare altrui, è tenuto a continuarla, allo stesso modo di un mandato e secondo le norme del mandato.
  • L'interessato è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome e a rimborsargli le spese affrontate.

È sufficiente, perché sorgano le obbligazioni, che la gestione sia stata utilmente iniziata, non occorre che abbia prodotto il risultato sperato.

Se l'interessato ratifica la gestione altrui, si producono gli stessi effetti del mandato con la conseguenza che il gestore avrà diritto a...

Compenso per l'opera svolta. PAGAMENTO DELL'INDEBITO è l'esecuzione di una prestazione non dovuta.

Indebito OGGETTIVO, la prestazione non ha, oggettivamente, alcuna valida giustificazione. In questi casi il pagamento eseguito si rileva un fatto privo di causa e questo FATTO diventa fonte di obbligazione e di un diritto di credito: l'obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto e il diritto correlativo di ripetere ciò che si è indebitamente dato.

Il diritto di RIPETERE viene meno in due ordini di ipotesi: obbligazioni naturali (ex: debiti di giuoco e di scommessa); prestazioni contrarie al buon costume (art.2035 nega la ripetizione a chi abbia eseguito una prestazione "per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume", la ripetizione è perciò ammessa se lo scopo non è COMUNE ad entrambe le parti).

Indebito SOGGETTIVO, quando per errore scusabile, si

Paga un debito altri credendolo proprio. Anche l'indebito soggettivo da luogo a RIPETIZIONE.

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, ossia privo di un titolo che giustifichi; questo arricchimento è considerato dalla legge come fato di per sé produttivo di obbligazioni: chi si è arricchito senza giusta causa a danno di altri è tenuto, nei limiti del proprio arricchimento, a indennizzarlo della correlativa diminuzione patrimoniale (deve corrispondergli la minor somma tra l'ammontare del danno altrui e quello del proprio arricchimento).

L'azione di ARRICCHIMENTO è un'azione generale (esperibile in una serie illimitata di ipotesi) e sussidiaria (proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito).

RESPONSABILITA PATRIMONIALE, secondo cui il debitore "risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" (art. 2740)

solo con i beni che gli appartengono al momento in cui è sorta l'obbligazione, ma anche con quelli che siano successivamente entrati nel suo patrimonio (tutti i beni costituiscono la GARANZIA del suo credito). Le limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge; (per regola generale la responsabilità del debitore è ILLIMITATA) RAPPORTO TRA DEBITO E RESPONSABILITA (tra credito e garanzia): - fase COSTITUTIVA, nella formazione delle garanzie sulla base dei beni immobili del debitore. - fase ESTINTIVA, il creditore potrà procedere all'ESECUZIONE FORZATA: generica (se il credito ha per oggetto una somma di denaro) o specifica (se riguarda la consegna di una cosa determinata o una prestazione di fare o non fare) in questo caso il creditore potrà con provvedimento del giudice, ottenere la prestazione dovuta; se un terzo, incaricato dal giudice, eseguirà la prestazione le spese saranno a carico.deldebitore.

Fase INTERMEDIA, assumono importanza le vicende che possono investire il patrimonio del debitore.
Il creditore è legittimato ad esperire diverse misure di tutela preventiva del credito:
- MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
► AZIONE REVOCATORIA, è un azione che offre ai creditori una reintegrazione della garanzia patrimoniale (patrimonio del debitore): se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che recchino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice che l'atto di disposizione a lui pregiudizievole sia dichiarato inefficace nei suoi confronti o sia REVOCATO.
La conseguenza è che (ottenuta l'inefficacia relativa), il creditore potrà soddisfarsi sul bene che ne formato oggetto, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.
L'azione revocatoria è di difficile esperimento. Il creditore che la esercita deve provare: il fatto oggettivo del

pregiudizio che l'atto di disposizione del debitore ha arrecato alle sue ragioni- eventus damni( ), ossia l'impossibilità per lui di soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore.

scientia fraudisIl fatto soggettivo della conoscenza di questo pregiudizio ( ) da parte del debitore e (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso) da parte del terzo acquirente, deve provare che questi sapeva che,acquistando dal suo dante causa, pregiudicava la garanzia patrimoniale dei crediti di questo;

Se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, l'ulteriore fatto soggettivo della dolosa- consilium fraudispreordinazione dell'atto ( ) da parte del debitore (ed eventualmente del terzo)

L'azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell'atto. (se è imprenditore commerciale insolvente si può esperire l'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE).

► AZIONE SURROGATORIA, può accadere che

Il debitore trascuri di esercitare i propri diritti ledendocosì la garanzia patrimoniale dei propri creditori. Ciascun creditore può surrogarsi (SOSTITUIRSI), al debitore e, per assicurare che siano soddisfatte o conservate integre le sue ragioni, esercitare i diritti e le azioni che al debitore spettano verso i terzi. (al contrario della revocatoria qui il creditore agisce a vantaggio di tutti). - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE Può accadere che il debitore diventi insolvente, ossia non sia più in grado di fare fronte a tutti i propri pagamenti. Per il creditore (il cui credito non sia ancora scaduto), si delinea la negativa prospettiva che, fino a quando non sia raggiunto il termine di scadenza, gli altri creditori daranno fondo a tutto ciò che resta del patrimonio, con la conseguenza che, raggiunto il termine egli non avrà nulla. Con questa sin pone rimedio concedendo al creditore di esigere immediatamente la prestazione di concorrere sul

patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori. 14GARANZIE REALI hanno la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un credito: il bene può essere dello stesso debitore oppure di un terzo che acconsenta di garantire per un debito altrui. Vengono anche definite come DIRITTI REALI DI GARANZIA SU COSA ALTRUI (il bene resta di proprietà di chi lo ha dato in pegno o in ipoteca, e può essere dal proprietario liberamente alienato). Il creditore (pignoratizio o ipotecario) acquista sul bene un duplice diritto:

  • DIRITTO DI SEGUITO, diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (le garanzie reali seguono la cosa);
  • DIRITTO DI PRELAZIONE, è la facoltà di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore.

La cosa data in garanzia può avere un valore superiore all'ammontare del credito che garantisce,

di questomaggior valore il creditore non può profittarne, è nullo il PATTO COMMISSORIO (patto con cui il creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa passi in proprietà del creditore), questo viene spesso eluso nella pratica con la VENDITA A SCOPO DI GARANZIA. Non possono formare oggetto di USUCAPIONE. Il PEGNO, si costituisce per CONTRATTO (che deve risultare da atto scritto) su cose MOBILI, o su universalità di mobili, oppure sui diritti di credito. La realtà del pegno comporta lo spossessamento del proprietario ed assolve la funzione di porre i terzi (cui il proprietario voglia alienare la cosa) nella condizione di rendersi conto che si tratta di cosa della quale l'alienante non ha la piena disponibilità. REALIZZAZIONE del pegno: Se il debitore paga (capitale + interessi) il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore dovrà restituirgli la cosa; Se non paga, il creditore, dopo l'intimazione,

Può vendere la cosa, e restituire la parte eccedente del ricavato al debitore (o agli ulteriori, eventuali creditori)

PEGNO DI CREDITI, il creditore pignoratizio è tenuto, alla scadenza, a riscuotere il credito: tratterrà quanto a lui dovuto e verserà l'eccedenza al proprio debitore (ex.banche). Il pegno di crediti implica un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore.

PEGNO IRREGOLARE, quando la cosa data in pegno è una somma di denaro o altre quantità di cose fungibili non individuate o della quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporne.

IPOTECA ha ad oggetto beni IMMOBILI oppure beni ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, la sua costituzione richiede l'iscrizione in pubblici registri (considerata PUBBLICITA COSTITUTIVA). L'iscrizione conserva il suo effetto per 20 anni, se la rinnovazione è richiesta dopo la scadenza, equivarrà a nuova iscrizione.

Su un determinato bene si possono

iscrivere più ipoteche, ogni successiva ipoteca è contrassegnata da un numero, posto in ordine di tempo (GRADO). Il creditore di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un ipoteca superiore, con l'effetto di surrogarsi (SURROGAZIONE IPOTECARIA DI PAGAMENTO) nei suoi diritti. L'ipoteca è SPECIALE (il bene è specificatamente designato) e INDIVISIBILE (continua a gravare su tutti i beni ipotecati). Tuttavia con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la RIDUZIONE dell'ipoteca che può consistere: nella riduzione della somma o dell'iscrizione ad una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati. - VOLONTARIA, si basa su un contratto tra debitore (o terzo datore di ipoteca) e creditore o su un atto unilaterale dei primi due. Il contratto e l'atto unilaterale devono avere forma scritta a pena di nullità. TITOLO: contratto o atto unilaterale - GIUDIZIALE, si basa su una sentenza emessa da un tribunale. TITOLO: sentenzadanno.
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A.A. 2010-2011
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balestra Luigi.