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Contratto Art. 1321

Rapporto patrimoniale e accordo delle parti

Accordo delle parti

  • Signoria della volontà o autonomia contrattuale
    • In senso negativo
    • In senso positivo: scelta del tipo, contenuto (clausole) e libertà di concludere contratti atipici o innominati
  • Espresso o tacito
  • Simultaneo o per fasi successive

Proposta e accettazione

La proposta può essere ferma o irrevocabile per un dato tempo, o può sussistere un patto di opzione. Il contratto è concluso con la ricevuta notizia dell’accettazione. La revoca della proposta o dell’accettazione è possibile solo prima che il patto non sia concluso.

Limiti dell'autonomia contrattuale

  • Contratto isolato o in serie
    • Condizioni generali di contratto (clausole vessatorie o onerose)
    • Obbligo di contrarre (monopolio legale)
    • Fonti del regolamento contrattuale (ART.1374): norme imperative, usi (clausole d’uso e usi contrattuali) ed equità (correttiva)

Causa

Funzione economico-sociale dell’atto di volontà

  • Causa tipica
  • Causa atipica (controllo giudiziale: in senso positivo e negativo)
  • Causa mista
  • Contratti collegati

Inammissibilità di astrazione della causa, è ammessa l’astrazione solo processuale della causa (per promessa di pagamento o ricognizione di debito). Contratto di accertamento.

Oggetto

  • Possibile: materialmente (sono ammesse cose future) e giuridicamente
  • Lecito
  • Determinato o determinabile

Determinazione di un terzo (arbitratore):

  • Equo apprezzamento
  • Mero arbitrio

Forma

Principio generale: libertà della forma Forma scritta (atto pubblico o scrittura privata, considerati mezzi di prova) è necessaria per contratti immobiliari o altri specialmente indicati dalla legge. Forma solenne (atto pubblico richiesto a pena di nullità) per le donazioni e S.P.A. Trascrizioni.

Validità e invalidità

Nullità del contratto (ART.1418) carattere generale

“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente” (le norme imperative si contrappongono a quelle dispositive).

  • Mancanza di requisiti:
    • Accordo (volontà + dichiarazione): dichiarazione non seria, violenza fisica (mancanza di volontà), errore ostativo. (Viene esclusa la persuasione occulta ma viene ammessa la pubblicità subliminale).
    • Causa, oggetto e forma
  • Illiceità del contratto sussiste quando questo sia contrario: alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (questo requisito si pone come difesa dei valori fondamentali di natura collettiva e individuale).
  • Dell’oggetto
  • Della causa (contratti conclusi in frode alla legge)
  • Del motivo (deve essere esclusivo e comune ad entrambe le parti).

Conseguenze:

  • Chiunque abbia interesse è legittimato a chiedere la dichiarazione di nullità (può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice)
  • L’azione è imprescrittibile
  • La sentenza è retroattiva (anche se le parti o i terzi sono in buona fede)
  • È suscettibile di conversione
  • Principio della conservazione del contratto
  • Nullità parziale se: non erano clausole essenziali o se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative di legge (principio di integrazione del contratto).

Dopo la dichiarazione di nullità sussiste il diritto delle parti di ripetere.

Annullabilità del contratto

Carattere speciale

  • Incapacità naturale o legale di una delle parti

Legale:

  • Sono i minori di 18 anni (art.2) e gli infermi totali di mente che siano stati interdetti (art414) e i condannati all’ergasotolo (parzialmente incapaci sono i minori emancipati e gli infermi inabilitati).
  • L’annullamento può essere domandato: da chi eserciti la potestà sul minore, dallo stesso soggetto incapace. Non può essere chiesto, dall’altro contraente capace.
  • Il contratto non può essere annullato se il minore con raggiri ha occultato la sua età.

Si esigono ulteriori requisiti:

  • Naturale (causa transitoria), ha effetti diversi, oltre alla prova dell’incapacità solo se si prova che dall’atto deriva un grave pregiudizio all’incapace (art.428);
  • Atti in genere: solo se si prova, oltre al pregiudizio per l’incapace, anche la malafede dell’altro contraente.

Vizi del consenso

Il contratto è annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza.

  • Errore motivo (è necessario che sia essenziale) esso può cadere:
    • Sulla natura e sull’oggetto del contratto;
    • Sull’identità dell’oggetto (irrilevante è l’errore sul valore, mentre l’errore sul prezzo è errore ostativo);
    • Sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente (è rilevante solo quando le condizioni personali e l’identità dell’altro contraente siano determinanti nel consenso, contratti intuitu personae o contratti personali); l’errore deve
    • Sui motivi del contratto, se si tratta di errore di diritto (è irrilevante quando si tratta di errore di fatto), essere essenziale (ragione esclusiva o principale del contratto) e riconoscibile dall’altro contraente.
  • Errore ostativo: errore che cade, anziché sulla formazione della volontà sulla sua esterna dichiarazione, oppure è l’errore commesso dalla persona o dall’ufficio incaricato di trasmettere l’informazione.

Dolo

  • Dolo determinante: se i raggiri sono stati determinanti del consenso (la parte non avrebbe contratto), (se si tratta di dolo incidentale il contratto è valido e l’altro deve risarcire il danno subito).
  • Il raggiro del terzo per comportare l’annullamento deve essere noto (non semplicemente riconoscibile).
  • Dolo commissivo;
  • Dolo omissivo (causa di annullamento quando si deve ritenere che il contraente avesse l’obbligo di informare l’altra parte);
  • Dolus bonus

Violenza morale

Consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni oppure alla persona o ai beni dei suoi familiari.

  • Male minacciato deve essere:
    • Ingiusto (art.1435), cioè contrario al diritto (minaccia di far valere un diritto, è causa di annullamento solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti)
    • Notevole (gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente)
  • La minaccia deve essere di tal natura da far impressione su una persona sensata;
  • La violenza può provenire da un terzo, ma qui (a differenza del dolo), non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che ne ha tratto vantaggio; si attenua la protezione dell’affidamento dell’altro contraente, che subirà l’annullamento del contratto anche se ignaro della violenza del terzo.
  • Timore reverenziale (non è causa di annullamento)
  • Avvertimento mafioso

Conseguenze:

  • La richiesta può essere effettuata solo dalla parte a favore della quale è prevista l’annullabilità. (art 1441)
  • Il giudice può solo pronunciare l’annullamento su domanda o su eccezione della parte legittimata.
  • L’azione di annullamento è soggetta a termine di prescrizione di 5 anni (per l’incapace legale decorre dalla scoperta della causa, mentre per gli altri casi il tempo decorre dalla conclusione del contratto).
  • Il termine riguarda l’azione ma non l’eccezione.
  • La sentenza opera retroattivamente tra le parti ma, quanto ai terzi, opera solo rispetto ai terzi di malafede, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buonafede (eccezione: se il terzo ha acquistato diritti a titolo gratuito o se l’annullamento dipende da incapacità naturale la sentenza ha conseguenze anche rispetto ai terzi di buonafede).
  • Il contratto può essere convalidato (con espressa dichiarazione o in modo tacito).
  • Dopo la dichiarazione di annullabilità sussiste il diritto delle parti di ripetere le prestazioni eseguite (eccezione: se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, l’altro può ripetere la prestazione eseguita solo se prova che essa è stata rivolta a vantaggio dell’incapace, e solo nei limiti di questo vantaggio).

Contratto inesistente

Il contratto neppure configurabile come tale, privo del minimo essenziale: questo non produce nemmeno quei limitati effetti che il contratto nullo produce.

  • Mancanza dell’accordo delle parti
  • Proposta contrattuale non seguita da accettazione
  • Accettazione non conforme alla proposta

Efficacia e inefficacia

Questi sono i caratteri che prendono in considerazione gli effetti:

  • Inefficacia temporanea o definitiva
  • Inefficacia assoluta o relativa (o inopponibile)

Termine e condizioni del contratto

  • Inefficacia iniziale (può essere determinata dalle parti con apposita clausola, termine iniziale)
  • Inefficacia sopraggiunta (può essere determinata dalle parti, termine finale)

Questi possono essere determinati da varie condizioni (avvertimenti futuri o incerti al verificarsi del quale è subordinata la validità del contratto): condizione sospensiva o risolutiva.

L’avvenimento futuro deve consistere in un evento che non è ancora accaduto ma anche nell’accertamento futuro di un fatto che può essere già accaduto. Esso può essere indipendente o dipendente (condizione sospensiva potestativa) dalla volontà delle parti, è nullo il contratto con condizione sospensiva meramente potestativa.

  • Condizione illecita (sia essa sospensiva o risolutiva, rende nullo il contratto)
  • Condizione impossibile (se sospensiva rende nullo il contratto, se risolutiva si considera non opposta)
  • Condizione legale

Finché perdura l’incertezza sul verificarsi o no della condizione, si dice che questa pende, le parti si trovano in una situazione di aspettativa giuridicamente protetta. In pendenza della condizione le parti devono comportarsi secondo le regole della correttezza: se la condizione non si avvera per causa imputabile alla parte che aveva interesse a che non si verificasse, essa si considera avverata, finzione di avveramento. Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono alla data del contratto.

Simulazione del contratto

  • Simulazione assoluta (controdichiarazione)
  • Simulazione relativa (contratto simulato + contratto dissimulato)

Effetti: il contratto simulato è inefficace fra le parti, questa comporta l’efficacia del contratto dissimulato se conforme. Interposizione fittizia di persona (solo in questo caso è un accordo a tre). Rispetto ai terzi, il contratto può essere inefficace, se i diritti sono pregiudicati dal contratto simulato, è efficace, se i terzi in buona fede hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto simulato.

Prova

  • Le parti non possono dare prova per testimoni (se non in caso di contratto illecito)
  • I terzi possono invece dare prova per testimoni

Le norme sulla simulazione si applicano anche agli atti unilaterali che siano destinati a persona determinata (recettizi), se sono simulati per accordo fra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione.

Il contratto fiduciario

Quando la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto, questo eccesso della causa risulta da uno specifico patto tra le parti (patto fiduciario), che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti.

  • Fiducia cum amico
  • Fiducia cum creditore

Si distingue dalla simulazione perché mira a realizzare effetti voluti dalle parti. Ha efficacia meramente obbligatoria. È nullo quando costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (contratto in frode alla legge).

Il contratto indiretto

Quando un determinato contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa.

Rappresentanza

  • Rappresentanza legale
  • Rappresentanza volontaria

La rappresentanza produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato: il rappresentante conclude il contratto in nome del rappresentato (spendita del nome) viene fatto tramite la procura (speciale o generale) che deve avere la stessa forma del contratto.

  • Nei limiti delle facoltà conferitegli
  • Nell’interesse del rappresentato (non può essere in conflitto di interessi, ex: contratto con sé stessi)

Falso rappresentante

Falsus procurator, il contratto è inefficace: chi contrae senza averne i poteri (senza procura); chi agisce in nome altrui nonostante la revoca della procura; chi ecceda i limiti. Il rappresentato da un falso rappresentante può ratificare il contratto con una successiva dichiarazione unilaterale di volontà (ratifica), questa ha effetto retroattivo.

Il terzo può rivolgersi al falso rappresentante e pretendere il risarcimento dei danni per aver senza colpa confidato nell’efficacia del contratto. Il danno risarcibile è l’interesse contrattuale negativo (danno emergente + lucro cessante).

Revoca

Il rappresentato può sempre revocare la procura e modificarne il contenuto, questo è un atto unilaterale, che il rappresentato ha l’onere di portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Capacità legale deve sussistere a capo del rappresentato, solo eventualmente del rappresentante.

Vizi del consenso

Il rappresentante è investito dal rappresentato del potere di determinare il contenuto del contratto da concludere (interamente se la procura non pone limiti). Il rappresentante dichiara in nome altrui la propria volontà: i vizi del consenso renderanno annullabile il contratto solo se sono vizi della volontà in capo a questo soggetto; anche gli stati soggettivi (buona o malafede) sono da considerare in capo a lui.

Se alcuni elementi del contratto sono determinati nella procura, il contenuto del contratto è determinato dalla volontà di entrambi i soggetti: i vizi del consenso che renderanno annullabile il contratto fanno riferimento al rappresentato.

Se tutti gli elementi del contratto sono predeterminati dal rappresentato nella procura, il rappresentato si limita a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui, qui non ci troviamo più nell’ambito della rappresentanza ma bensì dell’ambasceria. Chi agisce in nome altrui in questo modo è semplice portavoce, è un messo. In questo caso i vizi della volontà e gli stati soggettivi sono sempre e soltanto quelli del rappresentato, risulta però rilevante l’errore ostativo del portavoce che rende annullabile il contratto.

Mandato

Il mandato è il contratto con il quale un soggetto, mandatario, si obbliga nei confronti di un altro, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balestra Luigi.
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