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Libertà contrattuale e limiti legali

Ritornando alla libertà contrattuale, è bene precisare che la libertà e quindi l’autonomia riconosciuta per il contratto non è così ampia per altri atti. Si pensi all’ambito negoziale del matrimonio, i due coniugi non possono più di tanto incidere sul contenuto del negozio così come sono inderogabili molti degli effetti del matrimonio. Si pensi anche al testamento: la legge non definisce a priori il contenuto, quindi ho una grande libertà di disporre dei miei interessi, ma la legge mi detta in modo molto rigido il tipo di negozio, cioè io non posso regolare i miei interessi per il tempo in cui avrò cessato di vivere attraverso una forma diversa dal testamento. Non lo posso fare, per esempio, con un contratto in cui decido di lasciare il mio patrimonio alla persona che in quel momento mi assiste, infatti c’è un divieto di patti successori che prevede che la posizione di erede non possa essere oggetto di un contratto.

Autonomia privata nei contratti

Nell’ambito del contratto quindi, l’autonomia privata è abbastanza ampia. Ma con quali limiti?

  • L’oggetto del contratto deve essere lecito e commerciabile; per parlare di situazioni recenti si può pensare al cosiddetto “contratto di affitto dell’utero” con cui una signora si offre di ospitare nel proprio grembo l’ovulo fecondato di una coppia committente che non riesce ad avere figli.
  • Anche qui, come nel caso del commercio di droga, gli interessi ci sono poiché c’è l’interesse economico della coppia committente (chiaro che qui c’è anche un interesse non patrimoniale che è dato dal desiderio di diventare genitori) e della persona che si rende disponibile a ospitare l’ovulo.
  • Il contratto è quindi di tipo oneroso e con prestazioni corrispettive ma sarebbe illecito perché viola una norma imperativa di divieto dell’affitto di utero e più in generale, un contratto di questo tipo violerebbe un principio di ordine pubblico, che è quello per cui non si può utilizzare il corpo umano a scopo di profitto.

In particolare, per quanto riguarda l’affitto di utero, il nostro ordinamento lo vieta sia che sia fatta a titolo gratuito o oneroso, questo sicuramente da dopo il 2004 perché prima di questa data si discuteva se questa prestazione, fatta a scopo di solidarietà, fosse o meno lecita. Per esempio, una signora affetta da patologie che le impediscono una gravidanza ma che è in grado di produrre ovuli, chiede alla sorella di offrirsi per portare a termine la gravidanza. La sorella accetta ovviamente non a scopo di profitto ma per affetto. In un caso di questo tipo, il Tribunale di Roma, di una quindicina di anni fa, ritenne che l’accordo fosse valido. Oggi, una pratica di questo tipo è comunque vietata perché la legge 40/2004 vieta questa pratica a 360°, sia che sia a titolo gratuito o oneroso.

Contratti atipici e tutela legale

Questo esempio, che ovviamente è un contratto atipico, fa capire che non sempre la legge dà tutela ad accordi che rispondano a interessi patrimoniali delle parti, ma usa dei filtri che sono innanzitutto rappresentati da una serie di principi che sono quelli dell’ordine pubblico e del buon costume nonché da norme imperative (quindi che si impongono nei confronti della volontà delle parti).

L’articolo 1322 effettivamente dice che appunto, le parti sono libere di stipulare contratti atipici purché siano meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di una formula che ci si è chiesti se coincida con l’arco delle cause di nullità del contratto oppure faccia riferimento ad altro; questa norma fu emanata nel periodo fascista ed è quindi assai probabile che facesse riferimento ad altro cioè ad una sorta di controllo da parte anche del potere centrale sul merito dei contratti. Tale legge è rimasta con questa formulazione anche dopo che il regime fascista è caduto.

Che significato può avere oggi? Molti la fanno coincidere...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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