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Ritornando alla libertà contrattuale, è bene precisare che la libertà e quindi l’autonomia

riconosciuta per il contratto non è così ampia per altri atti, si pensi all’ambito negoziale del

matrimonio, i due coniugi non possono più di tanto incidere sul contenuto del negozio così come

sono inderogabili molti degli effetti del matrimonio; si pensi anche al testamento, la legge non

definisce a priori il contenuto, quindi ho una grande libertà di disporre dei miei interessi le legge

però mi detta in modo molto rigido il tipo di negozio cioè io non posso regolare i miei interessi per il

tempo in cui avrò cessato di vivere attraverso una forma diversa dal testamento, non lo posso fare

per es., con un contratto in cui decido di lasciare il mio patrimonio alla persona che in quel

momento m assiste, infatti c’è un divieto di patti successori che, prevede che la posizione di

erede non possa essere oggetto di un contratto.

Nell’ambito del contratto quindi, l’autonomia privata è abbastanza ampia.

Ma con quali limiti??

L’oggetto del contratto deve essere lecito e commerciabile; per parlare di situazioni

 recenti si può pensare al c.d. “contratto di affitto dell’utero” con cui una signora si offre di

ospitare nel proprio grembo l’ovulo fecondato di una coppia committente che non riesce ad

avere figli; anche qui come nel caso per es del commercio di droga, gli interessi ci sono

poiché c’è l’interesse economico della coppia committente (chiaro che qui c’è anche un

interesse non patrimoniale che è dato dal desiderio di diventare genitori) e della persona

che si rende disponibile a ospitare l’ovulo. Il contratto è quindi di tipo oneroso e con

prestazioni corrispettive ma sarebbe illecito perché viola una norma imperativa di divieto

dell’affitto di utero e più in generale, un contratto di questo tipo, violerebbe un principio di

ordine pubblico che è quello per cui non si può utilizzare il corpo umano a scopo di profitto;

in particolare per quanto riguarda l’affitto di utero, il nostro ordinamento lo vieta sia che sia

fatta a titolo gratuito o oneroso, questo sicuramente da dopo il 2004 perché prima di questa

data si discuteva se questa prestazione, fatta a scopo di solidarietà, fosse o meno lecita ;

es: una signora affetta da patologie che le impediscono una gravidanza ma che è in grado

di produrre ovuli, chiede alla sorella di offrirsi per portare a termine la gravidanza. La sorella

accetta ovviamente non a scopo di profitto ma per affetto, in un caso di questo tipo il

Tribunale di Roma, di una quindicina di anni fa, ritenne che l’accordo fosse valido. Oggi,

una pratica di questo tipo è comunque vietata perché la l.40/2004 vieta questa pratica a

360° sia che sia a titolo gratuito o oneroso. Questo es, che ovviamente è un contratto

atipico, fa capire che non sempre la legge dà tutela ad accordi che rispondano a interessi

patrimoniali delle parti, ma usa dei filtri che sono innanzitutto rappresentati da una serie di

principi che sono quelli dell’ordine pubblico e del buon costume nonché da norme

imperative (quindi che si impongono nei confronti della volontà delle parti).

L’art 1322 effettivamente dice che appunto, le parti sono libere di stipulare contratti atipici

purché siano meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di una formula che

ci si è chiesti se coincida con l’arco delle cause di nullità del contratto oppure faccia riferimento ad

altro; questa norma fu emanata nel periodo fascista ed è quindi assai probabile che facesse

riferimento ad altro cioè ad una sorta di controllo da parte anche del potere centrale sul merito dei

contratti. Tale legge è rimasta con questa formulazione anche dopo che il regime fascista è caduto.

Che significato può avere oggi? Molti la fanno coincidere con il limite delle cause di nullità mentre,

qualcun altro cerca un senso trovandolo però sostanzialmente nei limiti della stessa autonomia

contrattuale. La norma quindi direbbe che l’ordinamento non può offrire tutela a quei

contratti che rispondono a interessi irrisori, diciamo minimi per es., nell’ambito dei contratti di

vicinato, l’impegno a prendersi cura del canarino o dei fiori quando il proprietario della casa è in

vacanza, si tratta anche questo evidentemente di un accordo, c’è la confluenza di volontà

(l’interesse economico insomma) e ci si chiede cosa possa succedere se il vicino torna a casa

dopo un mese e le sue piante o il suo canarino sono morti, il proprietario può rivolgersi all’autorità

giudiziaria e chiedere il risarcimento del danno?! Probabilmente no, poiché la giustizia si attiva

quando ci sono in gioco interessi di un certo tenore di una certa importanza; caso diverso si

può avere se la situazione riguarda la cura degli animali domestici, viste le numerose recenti

normative di tutela verso questi animali di affezione, la giurisprudenza infatti ormai prevede il

risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione.

…CONTRATTO PIU’ IN DETTAGLIO

Il Cc all’ART. 1325 detta gli elementi essenziali del contratto ovvero quegli elementi che il

contratto deve avere, affinché abbia un senso giuridico, non sia insensato.

Questi elementi sono:

1) Accordo

2) Oggetto 3 ELEMENTI ESSENZIALI

3) Causa

4) Forma ELEMENTO EVENTUALE (è un elemento che la legge

prevede solo se la forma scritta è prevista a pena di nullità).

ACCORDO

Vuol dire confluenza di manifestazioni di volontà, che in molti casi non pongono problemi; se io

vado al mercato per es, non ci saranno dubbi sul momento in cui le due volontà confluiscono: mi

rivolgo al negoziante e chiedendogli di voler acquistare una certa merce, il negoziante me la

prende  le volontà si sono incontrate; oppure, se io vendo la bici, c’è una piccola trattativa e si

arriva alla definizione dell’oggetto e del prezzo, nel momento in cui io accetto il prezzo, in quel

momento si sono incontrati i consensi e quindi si è concluso il contratto.

I problemi invece si pongono quando per es., il contratto è concluso tra persone lontane, per

es., metto in vendita un appartamento a Pisa, il potenziale acquirente che magari ha visionato

l’appartamento ma che non risiede a Pisa, tornando a casa si convince che la cosa lo convince,

che la cosa lo interessa e intende fare una proposta, trattandosi di un immobile, la proposta va

fatta per iscritto, deve, essendo lontano, inviarla per posta, la proposta arriva al venditore e questo

decide di accettarla, manderà quindi a sua volta l’accettazione scritta. Quando si conclude il

contratto? Quando l’acquirente riceve l’accettazione del compratore, cioè arriva a conoscenza del

destinatario (questo si farà coincidere con il momento dell’incontro delle volontà).

Che cosa succede se il venditore risponde che la proposta lo interessa ma fa un’altra proposta di

prezzo? Il Cc richiede che l’accettazione arrivi a conoscenza del proponente e quindi richiede un

elemento che è quello della conoscenza che, non è facile da provare; come fa il proponente a

sapere se l’accettazione è o meno conosciuta dal proponente? Un modo potrebbe essere dato

dalla ricevuta di ritorno ma, questa prova soltanto che è arrivata all’indirizzo NON che il proponente

l’ha conosciuta, infatti la lettera potrebbe essere arrivata all’indirizzo, letta da una persona diversa

dal destinatario e cestinata. La legge in questi casi usa un meccanismo che è quello della

presunzione cioè dice che la conoscenza si presume quando l’atto giunge all’indirizzo del

destinatario, quindi se io provo che l’atto è giunto all’indirizzo e lo provo magari con una

raccomandata con ricevuta di ritorno, ho la prova che l’atto è giunto e conosciuto, quindi io ho una

doppia forza, posso presumere che il destinatario l’ha anche conosciuto. A meno che il destinatario

provi di non averla conosciuta senza sua colpa, però scatta un onere di provare (onere della

prova) che non è facile da assolvere, quindi si può dire che la presunzione legale è tutta da parte

di chi ha mandato l’atto ed ha la prova che l’atto è giunto all’indirizzo del destinatario. Questo

rappresenta il meccanismo di conclusione del contratto che si fonda su proposta e accettazione

(che sono a loro volta atti, pre-contrattuali, e sono a loro volta degli atti negoziali cioè con cui si

manifesta una volontà anche se questa volontà non si possa definire ancora un atto contrattuale).

Dobbiamo definire cos’è una proposta affinché questa possa portare alla conclusione del contratto.

Es.: metto un annuncio online in cui io dichiaro la volontà di dare in locazione una stanza posta in

un appartamento con altri studenti (“affittasi posto letto nel centro di Pisa, per info rivolgersi al num

di tel o mail…”), supponiamo che qualcuno risponda alla mail dicendo di essere interessato ma di

volerla vedere. Siamo in una fase pre-contrattuale, in quanto quella “proposta” (che in realtà non è

tale ma è piuttosto una manifestazione di volontà contrattuale) è semplicemente un invito a

proporre perché non contiene ancora gli elem essenziali del contratto, è ancora molto vaga.

Per farla essere una proposta, occorrerebbe che io pubblicassi il seguente annuncio: “affittasi

posto letto in un appartamento di 100mtq in via Cavour a Pisa per il canone mensile di 400€”, un

atto di questo tipo comincerebbe già ad essere una proposta quindi, chi risponde all’annuncio

dicendo: voglio prendere in affitto questa stanza, conclude già il contratto. Cosa succede se ho un

ripensamento: poniamo che chi, dopo aver visto la stanza, una volta tornato nella sua città di

origine decide di accettare inviando l’accettazione con data e sottoscrizione, dopodiché

l’accettante però ci ripensa, si pente dell’accettazione perché magari ha visto un appartamento

migliore. Si può revocare l’accettazione? l’acquirente può revocare l’accettazione ma deve fare in

modo che la revoca arrivi prima rispetto all’accettazione, per es. se oggi invio per posta

ordinaria l’accettazione, domani mi pento, e mando la revoca per corriere in modo tale che arrivi

prima dell’accettazione. Più complicato è il discorso della proposta, cioè io invio una proposta,

l’accettante accetta e invia l’accettazione, mi pento poco dopo però della mia prop

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Publisher
A.A. 2014-2015
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.