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PROCESSO ROMANO CANONICO
Il processo romano canonico era il prcesso ordinario. La terminologia era tipica del diritto romano
e il contenuto era stato completato da concetti formulati dai vari pontefici. Si applicava sia nei
tribunali secolari che in quelli ecclesiastici e per alcuni casi era stato istituito un processo sommario.
Si suddivide in due tipi:
1. IN CIVILIBUS che presenta tre fasi:
• Presentazione da parte dell’attore di un atto scritto (Libello) contenente il petitum (il
contenuto della richiesta e le relative motivazioni). L’attore è rappresentato da un
avvocato e il giudice è tenuto a controllare la conformità del libello.
• Litis Contenstatio: il giudice cita il convenuto e si intaura il contradditorio fra le
parti: Dibattito attore-convenuto;
Presentazione delle prove orali (testimoni) e scritte (perizie).
• Il giudice esprime oralmente il dispositivo e successivamente scrive la sentenza, un
notaio la notifica e la deposita in cancelleria. L’instrumentum tipico era l’atto
notarile. Prima di prendere una decisione il giudice si rivolge ad un giurista per
chiedere un consilium che è presentato dal giurista in forma scritta. Esistono due tipi
di consilia:
Il consilium sapientis iudiciale che è la richiesta di un consiglio da parte di
un giudice;
Il consilium pro parte o consilium pro veritate che è il consiglio richiesto
dalle parti.
• L’esecuzione della sentenza verte prima sui beni del debitore e successivamente
sulla persona (executio realis) in questa sequenza:
Beni mobili;
Beni immobili;
Crediti che il debitore vantava su una terza persona;
In caso di mancanza di qusti beni si incarcercava il debitore o di bandiva
dalla società (bando).
Extimatores: periti che dovevano stimare i beni del debitore.
Il debitore poteva prendere direttamente la proprietà dei beni del debitore (ma non
quelli di prima necessità) oppure metterli all’asta e tenersi il ricavato.
Papa Clemente V emana due decretali SAEPE e DISPENDIOSAM in cui stabilisce la modalità
processuale abbreviata per i processi meno gravi. Il processo era orale, scompaiono il libello e la
litis contestatio, le prove sono orali e verbalizzate dal notaio e il giudice ha una maggiore
discrezionalità nella valutazione delle prove.
2. IN CRIMINALIBUS
Papa Innocenzo III nel 1215 durante in Concilio Lateranense IV delibera in maniera
contraria all’utilizzo dell’ordalia. Così viene abolita e vengono instaurate nuove forme
processuali:
Il processo accusatorio in cui l’iniziativa è delle parti, il giudice è super partes, è
pubblico ed in prevalenza orale.
Il processo inquisitorio in cui l’iniziativa è ex officio quindi il giudice è anche
accusatore, è segreto (vi partecipano solo il giudice, il notaio, l’accusato e l’avvocato
difensore) ed è prevalentemente scritto.
Vi sono due fasi in questo tipo di processo:
INQUISITIO GENERALIS: è una fase di carattere preparatorio in cui vi è
l’accertamento dell’esistenza del reato e il reperimento degli indizi. La
procedura è la seguente: l’offeso va in cancelleria criminale ed espone una
querela. In caso sia stato ferito un medico legale spedisce un referto al
giudice (anche in caso di decesso dell’offeso). Le querele possono arrivare al
giudice anche anonimamente o dagli ufficiali di polizia (sbirri). Il giudice si
reca personalmente o tramite un delegato, sul luogo del reato per reperire le
informazioni utili e per disporre la citazione dei testimoni. I testimoni, prima
di intervenire, devono giurare sulla veridicità della loro testimonianza. Un
notaio verbalizza le domande del giudice in latino e le risposte dei testimoni
in volgare per garantire la veridicità.
INQUISITIO SPECIALIS: avviene se il reato è molto grave. Il giudice può
ordinare l’incarcerazione preventiva del reo. Vi è un interrogatorio e
successivamente la presentazione delle prove pro e contro l’indiziato.
Principio delle prove legali: le prove da presentare sono prestabilite dalla
legge. La più importante era la confessione e lo strumento utilizzato dai
tribunali per estorcerla era la tortura a cui erano presenti esclusivamente
l’indiziato, il giudice, il notaio e il medico legale.
Le sentenze per reati gravi puniti con la pena capitale o con il remo,
dovevano essere esaminate e confermate da un giudice di grado superiore a
quello che aveva stipulato la sentenza. Quelli meno gravi avevano una
sentenza unica. L’avvocato difensore aveva la facoltà di difendere il reo una
volta sola in un tempo prestabilito.