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Chiesa durante la scuola della Glossa, Storia del diritto Pag. 1
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PROCESSO ROMANO CANONICO

Il processo romano canonico era il prcesso ordinario. La terminologia era tipica del diritto romano

e il contenuto era stato completato da concetti formulati dai vari pontefici. Si applicava sia nei

tribunali secolari che in quelli ecclesiastici e per alcuni casi era stato istituito un processo sommario.

Si suddivide in due tipi:

1. IN CIVILIBUS che presenta tre fasi:

• Presentazione da parte dell’attore di un atto scritto (Libello) contenente il petitum (il

contenuto della richiesta e le relative motivazioni). L’attore è rappresentato da un

avvocato e il giudice è tenuto a controllare la conformità del libello.

• Litis Contenstatio: il giudice cita il convenuto e si intaura il contradditorio fra le

parti: Dibattito attore-convenuto;

 Presentazione delle prove orali (testimoni) e scritte (perizie).

• Il giudice esprime oralmente il dispositivo e successivamente scrive la sentenza, un

notaio la notifica e la deposita in cancelleria. L’instrumentum tipico era l’atto

notarile. Prima di prendere una decisione il giudice si rivolge ad un giurista per

chiedere un consilium che è presentato dal giurista in forma scritta. Esistono due tipi

di consilia:

Il consilium sapientis iudiciale che è la richiesta di un consiglio da parte di

 un giudice;

Il consilium pro parte o consilium pro veritate che è il consiglio richiesto

 dalle parti.

• L’esecuzione della sentenza verte prima sui beni del debitore e successivamente

sulla persona (executio realis) in questa sequenza:

Beni mobili;

 Beni immobili;

 Crediti che il debitore vantava su una terza persona;

 In caso di mancanza di qusti beni si incarcercava il debitore o di bandiva

 dalla società (bando).

Extimatores: periti che dovevano stimare i beni del debitore.

Il debitore poteva prendere direttamente la proprietà dei beni del debitore (ma non

quelli di prima necessità) oppure metterli all’asta e tenersi il ricavato.

Papa Clemente V emana due decretali SAEPE e DISPENDIOSAM in cui stabilisce la modalità

processuale abbreviata per i processi meno gravi. Il processo era orale, scompaiono il libello e la

litis contestatio, le prove sono orali e verbalizzate dal notaio e il giudice ha una maggiore

discrezionalità nella valutazione delle prove.

2. IN CRIMINALIBUS

Papa Innocenzo III nel 1215 durante in Concilio Lateranense IV delibera in maniera

contraria all’utilizzo dell’ordalia. Così viene abolita e vengono instaurate nuove forme

processuali:

Il processo accusatorio in cui l’iniziativa è delle parti, il giudice è super partes, è

 pubblico ed in prevalenza orale.

Il processo inquisitorio in cui l’iniziativa è ex officio quindi il giudice è anche

 accusatore, è segreto (vi partecipano solo il giudice, il notaio, l’accusato e l’avvocato

difensore) ed è prevalentemente scritto.

Vi sono due fasi in questo tipo di processo:

INQUISITIO GENERALIS: è una fase di carattere preparatorio in cui vi è

 l’accertamento dell’esistenza del reato e il reperimento degli indizi. La

procedura è la seguente: l’offeso va in cancelleria criminale ed espone una

querela. In caso sia stato ferito un medico legale spedisce un referto al

giudice (anche in caso di decesso dell’offeso). Le querele possono arrivare al

giudice anche anonimamente o dagli ufficiali di polizia (sbirri). Il giudice si

reca personalmente o tramite un delegato, sul luogo del reato per reperire le

informazioni utili e per disporre la citazione dei testimoni. I testimoni, prima

di intervenire, devono giurare sulla veridicità della loro testimonianza. Un

notaio verbalizza le domande del giudice in latino e le risposte dei testimoni

in volgare per garantire la veridicità.

INQUISITIO SPECIALIS: avviene se il reato è molto grave. Il giudice può

 ordinare l’incarcerazione preventiva del reo. Vi è un interrogatorio e

successivamente la presentazione delle prove pro e contro l’indiziato.

Principio delle prove legali: le prove da presentare sono prestabilite dalla

legge. La più importante era la confessione e lo strumento utilizzato dai

tribunali per estorcerla era la tortura a cui erano presenti esclusivamente

l’indiziato, il giudice, il notaio e il medico legale.

Le sentenze per reati gravi puniti con la pena capitale o con il remo,

dovevano essere esaminate e confermate da un giudice di grado superiore a

quello che aveva stipulato la sentenza. Quelli meno gravi avevano una

sentenza unica. L’avvocato difensore aveva la facoltà di difendere il reo una

volta sola in un tempo prestabilito.

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.dalex di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Tarantino Daniela.