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CARATTERI DISTINTIVI E COMUNI TRA BUONA FEDE IN SENSO

OGGETTIVO E BUONA FEDE IN SENSO SOGGETTIVO: differenti sia nella natura

che nella funzione, da un lato la buona fede soggettiva fa riferimento ad uno stato

intellettivo, cioè ad una situazione storica, svolgendo una funzione descrittiva dello

stato intellettivo successivamente al suo verificarsi, dall'altro lato, la buona fede

oggettiva fa riferimento ad un”modello sociale di comportamento” ricavabili da

valutazione di ordine giuridico, economico e sociale, al quale il soggetto deve attenersi.

25 Così MENGONI, Gli acquisti «a non domino»,Milano, 1968, 303 ss

26 Sembra rimanere al di fuori della categoria della buona fede soggettiva l'ipotesi del «dubbio», rilevandosi al

proposito delle difficoltà di ordine sostanziale e metodologico nell'inserire questo stato intellettivo nel modello

, MILANO

operativo della buona fede: in argomento cfr. SACCO, La presunzione di buona fede

10

La funzione di buona fede oggettiva,quindi, è di ordine “percettivo”, ponendo un

obbligo di buona fede, cioè un obbligo di comportarsi secondo buona fede, si

concretizza in uno specifico obbligo giuridico mediante un processo di oggettivazione.

Si può, quindi, affermare riguardo la distinzione tra buona fede in senso oggettivo e

buona fede in senso soggettivo, che la prima presenta una natura “precettiva”, ponendo

l'obbligo di comportarsi secondo un modello socialmente apprezzabile, e la seconda, la

buona fede in senso soggettivo, ha una natura “descrittiva” di una situazione storica, è

di conseguenza uno strumento giuridico diretto all'esame di un “fatto” identificabile.

Mentre la buona fede soggettiva ha come proprio referente una situazione storica

preesistente, la buona fede oggettiva ha come referente un modello di condotta

socialmente apprezzabile, che essa stessa mira a far rispettare conferendogli un

carattere obbligatorio. Sotto il profilo strutturale, mentre la buona fede soggettiva

agisce nell'ordinamento giuridico in quanto parte integrante di una fattispecie

27

normativa, la buona fede oggettiva si pone quale vera e propria clausola generale ,

cioè come dato normativo fondante un dovere giuridico di natura generale ma idoneo a

concretizzarsi in relazione al caso concreto in cui si pone. Per quanto rigurda i caratteri

comuni alla buona fede in senso oggettivo e la buona fede in senso soggettivo, l'identità

del nome ha spinto la dottrina a verificare la sussistenza o meno di elementi comuni tra

le due categorie, al fine di stabilire se la buona fede soggettiva ed oggettiva abbiano

una comune matrice. Se sotto il profilo storico esse sembrano svilupparsi

autonomamente, ciò che maggiormente rileva ai fini della presente ricerca è la

eventuale identità, o connessione, di elementi propri dell'una e dell'altra figura, tali da

influire sulla loro struttura ed efficacia. Un primo problema sull'eventuale identità o

«vicinanza» delle due figure di buona fede nasce con riferimento alla rilevanza

28

dell'etica . Si è sostenuto più volte che la buona fede, sia nella sua accezione oggettiva

27 Cfr. A.BIANCA, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, TORINO,

pag.206 e ss.

con

28 particolare riferimento alla buona fede oggettiva, ma con un ragionamento estensibile anche alla buona fede

soggettiva, viene fatto notare da BIANCA,Diritto civile, I, la norma giuridica - le persone, Milano, 2002, 15, come

la buona fede attiene a una norma giuridica (avente il carattere di eteronomia) distinguendosi quindi dalla norma

morale

11

che in quella soggettiva, abbia un fondamento etico. Si tratta, quindi, di verificare non

tanto se il dato etico possa avere influito sulle origini dell'uno o dell'altro tipo di buona

fede o di entrambi, bensì se l'etica agisca come elemento necessario nella struttura o nel

sistema funzionale delle due figure di buona fede. La concezione unitaria della buona

fede è stata sostenuta in dottrina, individuando come elemento unificante tra le figure

di buona fede soggettiva e la buona fede oggettiva, l'agire leale e onesto. Questa tesi,

che sembra richiamare come dato unico unitario il concetto di correttezza non ha

trovato accoglimento nel nostro ordinamento nè in giurisprudenza, ove la distinzione

tra buona fede oggettiva e buona fede soggettiva non appare in discussione, né nella

29

dottrina che, per lo più, si è indirizzata verso una netta distinzione tra le due figure .

1.4 Buna fede come clausola generale di diritto .- Il tema delle clausole

generali è da sempre oggetto i importante dibattito dottrinale e giurisprudenziale

nell'esperienza dei vari ordinamenti continentali. Infatti, nel corso dei secoli, il ruolo

giuridico e la funzione sociale attribuiti alle clausole generali sono mutati nel tempo e

si sono ampliati e sviluppati in relazione alle sempre nuove esigenze del diritto.Sono

anche dette norme in bianco, per la loro espressione generica, vaga, il che perette al

giudice di interpretare i principi sottesi al diritto in chiave evolutiva. Queste permettono

29 SACCO, La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato, TORINO, 1949, 6 ss.

12

all'ordinamento di evolvere e di adeguarsi alle esigenze della società. Grazie all'utilizzo

di tali strumenti tecnico-concettuali è possibile attuare un raccordo, ovvero un

contemperamento, tra norma positiva e valori etico-sociali; infatti, grazie alla natura

elastica delle clausole generali tali valori ispirano direttamente determinati modelli

giuridici, permanentemente recepito nel sistema normativo. Costituiscono i principi

generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui le parti di un rapporto

obbligatorio devono comportarsi secondo le regole della correttezza e che tanto la

30

formazione quanto l'interpretazione e soprattutto l'esecuzione dei contratti, devono

avvenire secondo buona fede. Nelle intenzioni del legislatore, i principi della buona

fede e della correttezza erano intesi come “ requisiti etici della condotta delle parti di

31

ogni rapporto obbligatorio ” La clausola generale è diretta a operare nell'ambito di un

singolo settore dell'ordinamento, caratterizzato da interessi, per così dire, «tipici»; ed è

proprio per questo motivo che la buona fede oggettiva, operando nell'ambito delle

vicende contrattuali ove gli interessi tutelati sono quelli riconducibili al contratto, è da

qualificare come clausola generale e non come principio generale il quale, invece, è

diretto a operare nell'ambito dell'intero ordinamento giuridico, non solo nel settore

privatistico e non solo, a maggior ragione, con riguardo alla figura contrattuale Nel

codice civile, risalente al periodo della seconda guerra mondiale, sono state introdotte

numerose clausole di buona fede, le quali rientrano, com'è noto nella categoria delle

cosiddette clausole generali. L'utilizzo di tali concetti da parte de legislatore viene

usualmente ricondotta all'esigenza di garantire una certa flessibilità dell'ordinamento

giuridico in una duplice direzione: onde consentire una maggiore adattabilità di esso

alle circostanze concrete del caso da decidere di volta in volta: onde consentire allo

32

stesso di mantenersi “attuale” nonostante il passare del tempo. Le clausole generali,

consento infatti all'interprete di modellare le soluzioni alla sensibilità giuridica del

30 Con riferimento al principio generale della buona fede: “Dall'enunciato dell'art.1375 c.c risulta

inequivocabilmente che la norma esprime un precetto circa la condotta dei contraenti nella esecuzione del

contratto”, A.ANGELO, il principio generale di buona fede e la disciplina del contratto, TORINO

31 Cfr in questi termini, Cass. 111 febbraio 2005, n.2855, in Giur,it,2005, 10, 1810

32 Cfr. sul punto ROSELLI, il controllo della Cassazione civile sull'uso delle clausole generali, NAPOLI,1983,144

ss,

13

momento, costituendo uno strumento utile per l'adeguamento e l'integrazione del diritto

positivo. Anche la nozione di buona fede è, dunque, fatalmente destinata ad essere

integrata dalla giurisprudenza, in sede interpretativa, mediante puntualizzazioni di

dettaglio che, come le tessere di un mosaico, vagono a definite meglio i contorni di tale

generale precetto. Nella applicazione pratica, le clausole generali di correttezza e di

buona fede forniscono, i criteri di ordinamento teleologico della condotta nelle

33

relazioni di diritto privato, consegnando all'interprete l'idea di autonomi obblighi . In

tale contesto, la Suprema Corte ha progressivamente iniziato a valorizzare il precetto di

buona fede, rinvenendone il fondamento nel più generale dovere di solidarietà tra i

34

consociati ed attribuendogli il valore di un vero e proprio dovere giuridico.

1.5 Buona fede come “articolazione del principio primario di solidarietà

costituzionale - Il principio di buona fede in senso oggettivo si riporta all'idea di

fondo della solidarietà la quale, a suo volta, può definirsi, con specifico riferimento alle

35

parti del contratto come solidarietà contrattuale : “Il richiamo al principio

33 CRISCUOLO, equità e buona fede come fonti i integrazione del contratto potere di adeguamento delle

prestazioni contrattuali da parte dell'arbitro( o del giudice) di equità. Riv. Arbitrato, 1999,1,74.

34 Cfr. Cass.18 febbraio 1986, n960, “la buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta,

costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere

giudico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare

pregiudizio all'altro, ma anche il comportamento da esso tenuto non sia stato, comunque, improntato alla

diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale, che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.

35 Cosi BIANCA, Diritto civile, il contratto, Cit, 477.

14

costituzionale di solidarietà sociale e, più specificamente, a quello di buona fede che ne

costituisce espressione, impronta la disciplina privatistica in materia di rapporti tra i

contraenti, sia nella fase preparatoria, e soprattutto per quel che nella specie rileva, e

36

art.1374, in quella dell'esecuzione del negozio”. La buona fede diviene cosi

“articolazione del principio primario di solidarietà costituzionale che concorre “ alla

conformazione di tale regolamentazione in senso ampliativo restrittivo, rispetto alla

fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in

37

sacrificio

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DaniSp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di L'Aquila o del prof Marinelli Fabrizio.