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SECONDA PARTE
Bisogna fare un piccolo passo indietro, perché l'umanesimo giuridico (XVI secolo) ha le sue radici nel secolo precedente, cioè nell'umanesimo in senso stretto, l'umanesimo letterario. Che cos'è l'umanesimo? La riscoperta dell'uomo e del mondo. La data del 1492 con cui si fa partire l'età moderna per alcuni non si riferisce alla scoperta dell'America ma la morte di Lorenzo il Magnifico. Intorno al governo mediceo si formano dei gruppi intellettuali impegnati nella riscoperta dei testi della cultura classica, non solo in latino ma ora anche in greco. La riscoperta è figlia della diaspora, conseguente alla caduta dell'impero romano d'Oriente ad opera di Maometto II. L'impero romano cede all'assedio ottomano e molti intellettuali si trasferiscono in Occidente: è così che affiorano opere greche. Questo fenomeno finisce per coinvolgere anche testi giuridici.
All'interno dellacompilazione giustinianea vengono inserite anche norme in greco che i glossatori non riuscivano aleggere. Ma si portano alla luce anche leggi romani che non erano stati inseriti nella compilazionegiustinianea. C'è un interessante tentativo di compiere su parte del Corpus un'operazione notevole:la versione del Digesto usata fin dall'epoca di Irnerio era la cosiddetta Vulgata, cavata fuori dalletrascrizioni avvenute nei secoli. In realtà c'era un'altra versione del Digesto che era in possesso deifiorentini, ed era la Littera Fiorentina, versione manoscritta del Digesto che sembrava collocabileintorno alla metà del VI secolo. Era una versione del Digesto che se non rappresentava l'originaleproveniente da Bisanzio era una copia comunque molto vicina ad essa. Quella dei glossatori avevasubito un sacco di trascrizioni invece. Angelo Poliziano ottiene il permesso di consultare questaLittera Fiorentina (anchedetta Littera Pisana), lui la confronta con quella usata dai glossatori. Questa operazione non riesce del tutto. Questa nuova ondata culturale presentata dall'umanesimo letterario si trasferisce anche in ambito giuridico. Il padre di tutto è Andrea Alciato, che studiò in Italia e andò a studiare in Francia. L'università di Bouge diventa il centro di propulsione della nuova attività umanistica. L'umanesimo giuridico è una corrente interpretativa del Corpus Iuris che propone un approccio innovativo: è un approccio storicistico e filologico ai testi. Per la prima volta in maniera esplicita si considera il Corpus Iuris come un monumento del diritto dell'antichità, un testo che proviene dell'antichità. Viene visto come un testo di valore storico e viene svalutato il suo valore di testo normativo vigente. La seconda direttiva innovativa è l'utilizzo della filologia: l'approccio vuoleRicostruire i testi giustinianei depurandoli da tutte le contaminazioni che avevano caratterizzato il Medioevo, vuole riportarli al loro stato puro. Confessi pro iudicati habentur: chi confessa si dà già per giudicato. Questo principio era stato interpretato dai giuristi medievali come il principio su cui si fondava il valore della confessione come prova legale nel processo penale. Gli umanisti riescono a dimostrare che questo principio è riferibile solo al processo civile e non a quello penale (come vale oggi). I giuristi medievali che avevano riferito al processo penale questo principio avevano completamente sbagliato. Accedere ad una interpretazione del genere significa far crollare dalle fondamenta il sistema probatorio: l'approccio storicistico e filologico fa tremare dall'inizio tutta la fonte giustinianea. L'atteggiamento nei confronti della tradizione bartolistica è di critica spietata: già un letterato di metà 400, Lorenzo.Valla (che smascherò la falsa donazione di Costantino), scrisse l'Epistola contra Bartolum, in cui attaccò l'interpretazione medievale dei testi giustinianei. "I giuristi romani erano cigni, questi sono oche", disse. Otmann, umanista francese di metà 500, insulta i medievali dicendo che sono nati per l'aratro più che per la legge, che sono deficienti. Vengono visti come degli ignoranti che non sono stati in grado di capire niente del Corpus, nemmeno la datazione cronologica delle norme. Gli umanisti sapevano benissimo della Lex Regia, i medievali invece come abbiamo visto non sapevano a quando risalisse. Ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, c'erano anche giuristi medievali che agivano in modo esatto: il fatto è che ritenevano che le scelte fatte dai medievali non fossero fatte per errore, ma erano forzature per fare in modo che il codice si adattasse alla società medievale. Quindi i medievali non.Erano poi così stupidi, capivano le norme ma le forzavano di proposito per far quadrare tutto. Alberico Gentiliscrisse i Dialoghi, condivideva l'approccio umanistico al Corpus ma disse: dobbiamo badare bene quando critichiamo il bartolismo, perché i medievali hanno comunque garantito un sistema funzionale, e se avessero applicato il metodo umanistico non è detto che sarebbe andata così. Ma gli umanisti se la prendono anche con il Corpus Iuris stesso: Otmann scrisse l'Anti Tribonianus: egli rimprovera a Triboniano (colui che scrisse con Giustiniano il Corpus) di aver corrotto tutto. La fonte viene smitizzata da un punto di vista storico (non è un libro caduto dal cielo), ma viene anche sminuita nella sua formazione: si formò in maniera erronea. L'attività umanistica si sostanzia in una pars destruens del sistema, tendono a fare una tabula rasa di tutto. Ma dopo la pars destruens, come al solito, seguirà la pars costruens.
Si tenta un recupero del diritto romano in modo razionale, sulla linea del tentativo di Cicerone con la sua concinnitas nel De Iuri Civili. Gli umanisti come fanno a saperlo? Una menzione di quest'opera di Cicerone viene fatta nell'enciclopedia del mondo antico; è lì che si ha traccia di questo tentativo, che in epoca moderna è portato avanti soprattutto da Francesco Hotman e Ugo Donello. Quest'ultimo scrisse i Commentarii. Come verificare anche la possibilità di interpolazioni però? Lo schema era sempre quello gaiano: personae, res e actiones. Ma il significato cambia rispetto a quello che attribuiva Gaio: gli umanisti criticano i giuristi medievali e lo stesso Giustiniano per aver travisato il senso della portata del diritto romano. Quando fanno uso di una tripartizione che essi traggono dal sistema romano, loro ne cambiano il senso: lo schema gaiano non era più considerato come un mero ordine di organizzazione, ma viene.analizzato vedendo in primo piano la persona di diritto. Diventa lo schema attraverso cui i diritti del soggetto vengono classificati. Rientrano qui tutti i diritti che oggi chiamiamo della personalità. Nella categoria delle res vengono inserite la proprietà e tutti gli altri diritti reali; gli umanisti si fanno beffa della divisione del dominio fatta dai medievali. Il dominio è uno e non può essere frazionato. Quella che cambia di più è la categoria delle actiones: l'actio è lo strumento processuale che viene posto a tutela del diritto soggettivo, è lo strumento attraverso cui il soggetto può agire per far valere una sua pretesa. Ha un diritto chi ha un'azione, e le azioni non sono altro che il catalogo degli strumenti che possono essere impiegati allorché si voglia far valere davanti a un giudice una determinata pretesa. Questa rilettura soggettivista cambia il significato: viene ad indicare l'ambito delle
attività negoziali del soggetto. Obbligazioni e successioni, parliamo di ciò. Muta completamente la sensibilità di quest'ultima categoria. Questa tripartizione sarà alla base della divisione dei libri del codice napoleonico, con la conseguenza che la materia processuale esce dal perimetro di queste tre categorie e verrà pian piano espulsa anche dal diritto privato per entrare nell'ambito del diritto pubblico. Oggi si distingue il diritto sostanziale da quello processuale, e la distinzione nasce qui. Già l'umanesimo giuridico contiene in sé alcune idee che finiscono per anticipare la riflessione giusnaturalistica, un esempio di ciò è proprio l'utilizzo della tripartizione. Ma c'è qualcosa in più: quel diritto romano che viene riorganizzato razionalmente, che non può più essere fatto valere come diritto vigente in quanto diritto imperiale, viene recuperato come.eminenteespressione della ratio, della ragione. Ci sono dei paesi che in effetti non conoscono la vigenzaufficiale dello ius comune ma lo applicano come espressione di ragione. L’idea della codificazioneera già presente in Hotman: un’ordinanza di metà ‘500 prescriveva in Francia che tutti gli atti cheavessero valenza giuridica fossero redatti in francese. Si vietava il latino, si voleva solo il francese.Mentre altrove, fino alle soglie della codificazione, si continuerà ad usare il latino. Questi volumi dicui parla Hotman devono non affiancarsi al diritto previgente, ma devono sostituirlo radicalmente:porre nel nulla le fonti giuridiche previgenti. Questa è l’idea che anticipa il concetto diverso dicodificazione, già negli umanisti francesi del ‘500. C’è poi la valorizzazione del diritto nazionale:l’umanesimo giuridico è fenomeno culturale che non a caso trova terreno fertile in< p >Francia. L'umanesimo si presenta come il primo grande nemico storico della tradizione del diritto comune: la riflessione umanistica non è neutrale, finisce per mettere in discussione tutto il passato. La legge del sovrano è il tentativo evidente di creare un diritto che ha sganciato il diritto romano dal concetto di diritto imperiale, e lo recupera in una dimensione sotto ordinata rispetto alla fonte previgente, appunto solo come fonte di ragione scritta al massimo. È un sintomo dell'avversione della monarchia francese nei confronti del diritto comune, avversione che si era già manifestata nel 1219 con il divieto di insegnare a Parigi il diritto. Filippo IV il bello nel 1312 emette un'ordinanza in cui si afferma che il diritto comune della Francia è il diritto consuetudinario (droit coutumier), non quello romano. Ma l'ordinanza stabilisce anche che nei paesi della Francia meridionale, in cui vige il diritto giustinianeo, esso non vige. p >rappresentata dai paesi di diritto consuetudinario (pays de droit coutumier). Questa divisione era dovuta alle diverse influenze culturali e giuridiche che avevano caratterizzato le due regioni nel corso dei secoli. Nella parte meridionale, il diritto scritto era la norma. Le leggi erano codificate e scritte, e venivano applicate in maniera uniforme su tutto il territorio. Questo sistema giuridico era basato sul diritto romano e sulle leggi emanate dai sovrani francesi. Le decisioni dei tribunali erano basate sulla lettera della legge e sulla sua interpretazione. Nella parte settentrionale, invece, il diritto consuetudinario era predominante. Le leggi non erano codificate, ma si basavano sulle consuetudini e sulle tradizioni locali. Le decisioni dei tribunali erano basate sulla pratica e sull'usanza, e venivano prese in considerazione le decisioni precedenti in casi simili. Questa divisione tra diritto scritto e diritto consuetudinario perdurò fino alla Rivoluzione Francese, quando venne introdotto un sistema giuridico unificato per tutto il paese. Tuttavia, ancora oggi si possono riscontrare alcune differenze tra le regioni francesi, soprattutto a livello di tradizioni e usanze locali.