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DECIONE DELLA CAUSA DEL GIUDICE
Deve applicare le fonti del diritto, osservando ius comune, leggi regie e statuti, e consuetudini. Non è un giudice per
forza laureato.
Presenza fisica di 3 parti : ACCUSATO + ACCUSATORE + GIUDICE DEL MALEFICIO. L’ accusato viene a
conoscenza di ciò che è accusato.
Può accadere che :
L’ accusato confessa : processo finito, e applicazione della pena.
o Nega l’ accusa : il giudice deve prendere una decione di fatto ( è colpevole o no), si basa perciò sul diritto
o comune che pretende l’ utilizzo delle prove testimoniali. In quel periodo se la forma del processo è
accusatoria, la prova più importante è la testimonianza.
TESTIMONI
Devono essere almeno 2 oculari (sia per ius comune che per ius canonico) per condannare l’ accusato. I glossatori
studiando il diritto romano (ius comune) elaborano una serie di regole processuali che vengono utilizzate in questo
processo.
Guidano la discrezionalità del giudice, in quanto è una materia molto delicata che toccano la vita delle persone, e
sono sempre più pesanti.
PENE
Si arriva alla pena capitale nel 1300. Prima vi sono anche tanti sanzioni diverse dalla morte. Dal 1300 in poi, la pena
più irrogata è la pena di morte. Vi sono anche pene corporali, come mutilazioni, frustate, torture ecc.
Si attuava in pubbluca piazza dinnanzi a tutti. 40
OPERATO DEL GIUDICE
Chi cerca il colpevole e le prove? l’ onere della prova è a carico dell’ ACCUSATORE. L’ operato del giudice dipende
dalle prove dell’ accusatore, esso non ha discrezione e ricercare le prove autonomamente, ma solo una sorta di
arbitro. I testimoni vengono portati dinnanzi al giudice dall’ accusatore; non intervengono le forze armate, i “Berrovieri”
(collaboratori del Podestà volti a mantenere l’ ordine).
L’ accusa è il requisito fondamentale per il processo, deve esserci oppure è finita là.
“ viene trovato un cadavere in mezzo la strada” -> non c’ è processo, manca l’ accusatore. Regola derivante dal
Canonico : “Donna, chi ti accusa di essere adultera?” “nessuno” , “sei assolta, vai in pace”. Ecco la regola generale.
Se subentra l’ accusatore : “ E’ stato lui a uccidere quella persona, mio figlio”
Ecco che scatta la seconda fase :
1 FASE -> FASE DELL’ ACCUSATORE
2 FASE -> RICERCA DELLE PROVE DELL’ ACCUSATORE.
Il processo prende 2 forme: accusatorio e inquisitorio (che viene dopo).
SE NON VI SONO I TESTIMONI…
Può citare persone che non abbiano visto il delitto, ma accertano altri fatti, in modo da arrivare al colpevole:
Ha visto uccidere: testimone oculare
Ricerca di indizi e presunzioni per condurre al colpevole : “ho sospetti su di lui, perché minaccia ripetutamente
il morto” + “si sono accapigliati giorni prima “ -> ecco due indizi verso quella persona. + “ è morta la persona
alle 15 :00, i passanti alle 14.45 hanno visto passare il minacciatore” (altro indizio).
L’avvocato controlla tutto e mette insieme indizi e testimoni : avvocato investigatore.
Se porto 2 testimoni oculari, e il giudice si convince che hanno ragione, il giudice mi condanna.
Se non ho i testimoni, ma solo indizi, ponendo che siano provati dinnanzi al giudice, e lui stesso sospetta, esso non
può applicare la pena prevista, perché non certezza, che deriva dall’ aver visto. Chi ha visto cose che non sono il
fatto, il giudice non può condannare. L’ indizio non costituisce prova piena nel Medioevo.
Si può applicare la prevista solo con la confessione dell’imputato, e i giuristi chiedono all’ accusato se è colpevole o
meno solo all’inizio. Non si usa la tortura per la confessione.
Questi processi spesso terminano con le assoluzioni, per ovvi motivi, non ci sono testimoni e il processo finisce.
SVOLGIMENTO PROCESSO ACCUSATORIO
1 ATTO citazione in giudizio dell’accusato.
Notaio riceve la sua accusa, scritta o verbale e la riporta in un apposito registro. Registra il libello accusatorio. Viene in
citato in giudizio l’accusato, gli si dà un termine per comparire in giudizio, tramite la notifica degli estremi essenziali del
libello accusatorio.
• Se non compare : c’è un numero limite di citazioni (3 max), succede la CONTUMACIA : assenza del giudizio
con effetti gravissimi, il rifiuto di comparire in giudizio determina la condanna del contumace, senza sapere se
è colpevole o meno.
Il giudice del maleficio (penale) emette sentenza di condanna al BANDO dalla città. Se viene ritrovato nei
confini della città gli si impartisce la pena citata nella sentenza.
• Nasce la figura del bandito : non è un esilio, sono i banditi dal processo penale, è un provvedimento che ri
toglie tutti i diritti di cittadino : capacità di agire, cap. processuale, perde i diritti politici. La perdita al diritto all’
integrità fisica: se qualcuno picchia il bandito rimane impunito. E nei casi di reati più gravi, anche l’uccisione
del bandito.
• Condanna al banno : immediatamente esecutiva, se catturato dai berrovieri, antichi poliziotti, o da un
cittadino e viene consegnato nelle mani della giustizia viene eseguita una sentenza. In altre città, gli fanno un
processo e ci sarà un’ altra sentenza, a differenza di altre, dove era inappellabile.
Questa caratteristica è comune in tutta Europa e dura sino a fine 1700, viene spesso aumentato e rafforzato per
combattere la criminalità dell’età moderna. Si introducono le taglie “o vivo o morto” da portare dinnanzi al giudice per
riscuotere i soldi.
Addirittura alcuni stati promettono la liberazione di criminali solo portando un altro criminale, si genera molta violenza
e disordine.
2 ATTO: accusato di presenta in giudizio
Carcerazione preventiva, istituto medievale, è considerata lecita. Esiste ancora oggi come “custodia preventiva”, volto
alla detenzione di ancora non si sa se è colpevole o meno. È prevista già nel modello accusatorio di processo penale.
E’ un carcere diverso rispetto a quello dei condannati. La regola fissata dallo ius comune e dagli statuti, è che soggetti
al carcere preventivo, siano gli accusati di un delitto punito a pena capitale o corporale.
Per quelli a pena pecuniaria, l’accusato può essere rilasciato su cauzione o fideiussione, come garanzia alla pena
pecuniaria. Decide il giudice su indizi di colpevolezza a carico dell’ accusato. 41
3 ATTO: comparizione dinnanzi al giudice e all’ accusatore
All’ accusato gli si impongono determinati giuramenti (processo formale):
Dire la verità
Di ripresentarmi in giudizio tutte le volte che il giudice mi cita
Il notaio legge le accuse espedite ai danni dell’accusato, tutto in piena trasparenza.
4 ATTO: litis contestatio
Il giudice chiede all’ accusato di confessare o meno. Se confessa viene condannato, altrimenti inizia il processo. “
come ti dichiari “ “ confesso o nego”
5 ATTO: negazione dell’ accusato e fase positiones
Il giudice fissa un termine per la nuova fase processuale quella delle positiones. E’ una fase probatoria, ove l’
accusatore pone domande all’ accusato riguardo alla causa sui dei fatti.
si denota una dialettica tra le parti, il giudice si ritira, e se l’ accusatore risponde affermativamente i fatti, allora è
provato il fatto.
“ hai con te un coltello ?” “ si o no”. -> si, si ha una seconda prova ecc.
A più domande l’ accusato risponde “si”, più i fatti sono provati.
Le parti sono supportate da avvocati, ma non compaiono in quella fase. Si può definire, un interrogazione dell’
accusato meramente probatoria.
“Credi o non credi a …. ?” -> “Credo o non credo”.
6 ATTO: FASE PROBATORIA
Il giudice da un termine all’ accusato per provare quello che rimane da provare. Egli deve procurarsi DA SOLO :
Testimoni del fatto criminoso.
E’ una fase eventuale, in cui si torna in giudizio, e l’ accusatore presenta i testimoni. Non tutti possono testimoniare, ai
sensi delle regole del diritto : ammissione o meno di determinati testimoni. Il giudice ha un compito importante, e
necessita l’ appoggio di un giurista.
• Testimonianza : escussione dei testimoni, interrogati in presenza delle parti da giudice, parti e avvocati.
• Nel rito medievale, l’ interrogazione è segreta, senza che le parti lo vedano, e il giudice chiede all’ accusatore
la lista delle domande da porre al testimone, e l’ accusato ha la facoltà di porre domande al testimone delle
domande, consegnando una lista al giudice. Vi è una dialettica tra le parti, tra giudice e parti in separata sede.
Deriva da unì interpretazione delle Sacre Scritture (v. sopra).
7 ATTO : scrittura a verbale e fase delle difese
Le parti leggono ciò che i testimoni hanno dichiarato. L’ accusato è ammesso a difendersi, e produrrà assistito dall’
avvocato, tutto ciò che produrre, come dei testimoni, e si rifà il giro con le domande.
Vi è una “ cross esamination”, intreccio dell’ interrogazione dei testimoni da parte delle parti. Più le domande sono
particolari, più si riesce a cercare di stabilire se credibile o meno la testimonianza dell’ accusatore.
L’ accusato ha la possiblità di far svolgere la difesa conclusiva a sé stesso o al suo avvocato (processo difensivo). L’
avvocato produce uno scritto con tutti gli elementi a favore del suo assistito.
8 ATTO : sentenza
Il giudice legge le carte processuali, raccolte in un fascicolo.
Non c’ è dibattito orale o pubblico in aula.
Difesa scritta.
Il giudice perciò, non ascolta più oralmente le parti, ma legge.
L’ ascolto diretto della persona è il metodo che porta più vicino alla verità, ma essendo un processo scritto, il giudice
si fa un’ idea di quello che legge. Non sempre interroga personalmente i testimoni.
Nell’ esame dei testimoni il giudice può farsi sostituire dai notai, e lui giudica ma non da solo, perché è un giudizio
collegiale, e tutti decidono. Questi collaboratori, possono non aver nemmeno visto in faccia la parte, ma si basano
sullo scritto.
CONDANNA DEL PROCESSO ACCUSATORIO.
Occorre la prova legale (o piena). Ovvero, sulla base del diritto civile e canonico, per potere condannare una persona
nel criminale, occorre la prova piena del fatto commesso.
Essa è quella data dalla confessione spontanea di almeno due testimoni. Il notorio, tut