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LA VIGILANZA IN ITALIA
Noi abbiamo un meccanismo ibrido, ovvero una vigilanza che funziona sia per finalità che per soggetti.
Le 3 finalità sono:
→
Stabilità BCE e Banca d'Italia presidiano la stabilità
→ → antitrust), infatti per raggiungere
Efficienza Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM
l'efficienza si punta sulla concorrenza
→
Trasparenza delle informazioni e correttezza nel comportamento degli operatori CONSOB
(Commissione nazionale per la società e la borsa)
A ciascuna finalità è associato un organismo. Questi organismi fanno delle regole che gli intermediari e i mercati
devono osservare, e vanno poi a vigilare che queste regole vengano osservate.
Accanto a questi 3 soggetti ce ne sono altri due che svolgono una vigilanza per soggetti:
IVASS: si occupa di assicurazioni
COVIP: si occupa di fondi pensione
Si tratta di autorità d regolamentazione e vigilanza su due categorie di soggetti\intermediari.
Al di sopra di tutti questi soggetti c'è il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e il Ministero per
l'Economia e le Finanze (MEF), che sono due organismi politici, ovvero si occupano della cosa pubblica, nel caso
specifico delle questioni di natura finanziaria (non si intende politico come partitico).
Si tratta di due organismi che intervengono dando linee di carattere generale, di indirizzo che devono essere tenute in
debito conto da quelli che sono gli organi tecnici appena visti, i quali non potranno mai andare contro una decisione del
CICR e del MEF. L'intervento di questi due organi politici è abbastanza raro e mirato su aspetti particolari.
Il MEF decide quali sono i requisiti che deve avere un soggetto per poter essere esponente di un organismo di controllo
e gestione di una banca (eg la Borroni può svolgere questo ruolo? Solo se ha i requisiti previsti dal MEF).
Oggi questi organismi hanno un po' perso la loro funzione perchè per quanto riguarda la stabilità oggi se ne occupa la
BCE. Comitato interministeriale significa che ivi siedono più ministri.
Le principali operazioni bancarie
Le banche sono una categoria particolare di intermediari finanziari. Queste peculiarità non sono definite solo dalla
teoria, ma anche dalla legge. Nel nostro caso il testo fondamentale per la legislazione bancaria è il TUB (Testo Unico
Bancario, 1994), che definisce le banche come i soggetti che esercitano in esclusiva l'attività bancaria.
L'attività bancaria è definita come la raccolta di risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito. Per essere banca io
devo esercitare congiuntamente queste due funzioni (la “e” non è alternativa).
Per esempio ci fu un caso in cui ci si chiedeva se la Coop fosse una banca. In effetti per accedere agli sconti io devo
avere una tessera che ho pagato, ma nel caso di Coop la tessera attribuisce anche la natura di socio, e la Coop come
cooperativa svolge anche una serie di servizi a favore dei soci, fra cui l'erogazione di prestiti, ma anche la raccolta del
risparmio. Quindi la Coop è una banca? Il fatto è che la banca non chiede precondizioni (a parte la capacità d'agire),
invece Coop chiede come precondizione per tutto questo di essere socio.
Ci sono banche che privilegiano una delle due funzioni sull'altra, ma le svolgono contemporaneamente.
Es: Mediolanum e Generali privilegiano la raccolta del risparmio, è il loro business principale; dall'altra parte una
banca che fa prevalentemente esercizio del credito è Findomestic (anche se chiaramente svolge anche raccolta del
risparmio).
Altra cosa importante è che l'attività bancaria ha carattere di impresa, ovvero la finalità di una banca è fare utili,
produrre ricchezza.
Terza cosa importante, accanto a queste attività fondanti ce ne sono altre, elencate nell'articolo 1 del testo unico: si tratta
di operazioni di leasing, facturing, cassette di sicurezza, servizi di gestione del risparmio ecc.
Il testo unico si premura di disciplinare anche gli intermediari finanziari che non sono banche, dicendo anche quali
sono le attività svolte da questi (art 106), raggruppando le loro attività in macrocategorie:
→ chi lo fa non è automaticamente intermediario finanziario.
Concessione di finanziamenti
Servizi di pagamento e di investimento
Altre attività (connesse o strumentali)
Solo coloro che sono iscritti all'albo delle banche o degli intermediari finanziari sono considerati tali. E come tali
vengono vigilati dalla banca d'Italia, e questo garantisce una maggiore tutela nei confronti degli utenti.
Ci sono due attività fra le molteplici che godono della così detta “riserva”, ovvero quella attività può essere esercitata
unicamente da una determinata tipologia di intermediario finanziario:
→ solo le assicurazioni possono
Attività assicurativa fare attività assicurativa
→ solo le
Gestione collettiva di patrimoni SGR (Società di Gestione del risparmio) e le SICAV (Società di
investimento a capitale variabile)
Queste due attività sono attività con riserva, ovvero possono essere svolte solo ed unicamente da determinate categorie
di intermediari finanziari. Al loro interno tengono separati il ramo vita e il ramo danni.
Principi generali
Deve essere assicurata sana e prudente gestione: non deve essere influenzata da interessi terzi (se domani
divento l'azionista principale di banca intesa, potrei manovrare il consiglio di amministrazione a mio uso e
consumo → gestione NON sana). Una gestione è prudente quando pone in essere una serie di strumenti e
cautele per contenere il rischio (non lo può eliminare, se no non sarebbe un intermediario finanziario).
Stabilità complessiva: devo assicurare in ogni momento il rimborso dei miei debiti
Efficienza e competitività del sistema finanziario
Osservazione della normativa in materia creditizia e finanziaria: devo essere anche compliant, e osservare
lo spirito della legge
Che tipo di vigilanza si adotta?
Deve avere un approccio
→ vado a guardare il gruppo nel suo complesso, mi interessa che il gruppo sia
Consolidato sano, non tanto il
singolo, sul quale posso intervenire
→ basato sul rischio che l'intermediario va ad assumere nel suo complesso
Risk Based
→
Proporzionale significa che ci sono norme applicate ai grandi gruppi bancari, che sono estremamente
dettagliate e invasive, che non possono essere applicate nella medesima misura anche ad intermediari di minori
dimensioni. Occorre che le regole siano proporzionali e proporzionate, insomma adeguate alla dimensione
complessiva dell'intermediario.
22.10.2019
Le princiali aree di operatività delle banche
Tassonomia dei contratti bancari
Vediamo la classificazione operata sui contratti bancari:
Ci sono 3 elementi principali sulla base dei quali dividere i contratti posti in essere dalle banche:
dimensione\volume dell'operazione (controvalore monetario): raramente si guarda il numero di operazioni
svolte, ma si guarda in genere il volume.
o Al dettaglio: operazioni con volumi limitati (qualche euro), di numero elevatissimo e fortemente
standardizzate. Il tipo di operazione, le sue caratteristiche tecniche, possono essere assegnate ad un
numero molto elevato di clienti. Per esempio il prelievo al bancomat è una classica operazione al
dettaglio, che ha un limite di 200/300 euro applicato alla stragrande maggioranza dei clienti. Non ci
sono caratteristiche particolari del cliente sulla base delle quali andare a definire una soglia.
o All'ingrosso: operazioni numericamente limitate, ma di grandi volumi. Si tratta di operazioni
sofisticate e personalizzate, che richiedono un'attenzione nella definizione delle caratteristiche
economico tecniche e cambiano molto a seconda del cliente considerato. In genere si tratta di soggetti
di grandi dimensioni, non solo imprese ma anche soggetti singoli.
Il discrimine fra le due non esiste, dipende molto dalla banca: se abbiamo banche di grandi dimensioni abituate ad
interloquire con clienti di grandi dimensioni, la soglia per passare da operazioni al dettaglio all'ingrosso è elevata; se no
la soglia è più bassa. Non c'è un limite univoco riconosciuto, dipende molto dalla banca, dal contesto, dall'operazione
ecc. scadenza contrattuale: ovvero il periodo di tempo che va dalla sottoscrizione del contratto fino alla data di
conclusione del contratto. Sui mercati la scadenza più importante non è quella contrattuale ma quella residua
(oggi quanto manca alla scadenza?) si distingue fra:
o operazione a breve termine: fino a 18 mesi (abbiamo un discrimine).
o operazioni a medio lungo termine: oltre i 18 mesi
Nei contratti bancari c'è anche la scadenza indeterminata, ovvero al momento della stipula del contratto non viene
fissata una data di scadenza, ma un periodo di preavviso, ovvero un periodo di tempo necessario per concludere il
contratto nel caso in cui una delle due parti lo voglia. Questo periodo di tempo è sempre inferiore a 18 mesi, e perciò
anche le operazioni a scadenza indeterminata vengono considerate a breve termine. In genere il preavviso è sempre più
favorevole al cliente che alla banca: eg se io voglio chiudere il conto corrente, mi basta recarmi in banca e in quel
momento lo chiudo, non devo dare un gran preavviso; invece la banca deve sempre dare un preavviso di almeno 3 o 6
mesi (il cliente al massimo 15 giorni).
rilevanza della forza contrattuale:
o Contratti bilaterali: sono quelli in cui la forza contrattuale ha una grande rilevanza (la stragrande
maggioranza delle operazioni bancarie). Se noi dovessimo andare ad aprire un conto corrente, con
ogni probabilità chi ha più denaro riesce a spuntare condizioni economiche migliori (non per forza il
tasso di interesse), perchè ha conoscenze maggiori. La forza contrattuale è data o dalle disponibilità
monetarie, o dalle competenze e dalle conoscenze (dalle informazioni). La forza contrattuale ha un
suo peso.
Eg: negli anni ottanta praticamente il marketing non esisteva, e l'unica distinzione fatta era fra uomini
e donne, in particolare c'era il “conto donna” (in finanza non c'è copyright per la tipologia di prodotto,
al massimo per il nome del prodotto).
o Contratti di mercato: la forza contrattuale non ha alcun peso, e le condizioni sono le medesime per
tutte le tipologie di clienti a prescindere dalla loro forza contrattuale. Eg quando vado a comprare dei
titoli in borsa la regola è che il contratto viene regolato il 3° giorno di borsa aperta: se oggi compro
delle azioni non pago oggi e ricevo i titoli oggi, ma oggi faccio il contratto, dopo 3 giorni