È problematico, per lo stesso Berman, il rapporto tra la cultura
occidentale e la cultura delle popolazioni germaniche prima della
Rivoluzione gregoriana.
Se "Occidente" fosse un termine meramente geografico, in esso
andrebbero ricomprese sia la cultura giuridica
romana che quella delle popolazioni germaniche, e dunque l'analisi
storica del diritto medioevale dovrebbe partire, come da tradizione, dalla
caduta dell'Impero romano d'Occidente o, al limite, dalle guerre galliche.
Ma per Berman è proprio la Rivoluzione gregoriana, con l'instaurazione
del dualismo delle giurisdizioni,
temporale e spirituale, con due capi, a costituire il momento di cesura da
cui prende avvio l'Occidente: è "occidentale", in senso bermaniano, solo
quanto è stato storicamente segnato dalla Rivoluzione gregoriana.
1. LA "OCCIDENTALITÀ" DI ROMA ANTICA (E I
SUOI LIMITI)
Forse però Berman è un po' precipitoso nel presentare come cesura,
radicale,
discontinuità la transizione da prima a dopo la Rivoluzione
gregoriana. Idea quest'ultima condivisa peraltro dalla stessa storiogra"a
romanistica, che afferma il carattere "secolarizzato", laico e razionale
del diritto romano dell'età classica, in quanto caratterizzato da:
una giurisprudenza laica, svincolatasi dalla giurisprudenza
- ponti"cale;
la separazione tra le magistrature "secolari" (ordinamento
- rex sacrorum.
temporale) e il
Bisogna tuttavia riconoscere come tale separazione non sia così netta,
né all'inizio dell'esperienza giuridica romana, e neppure al suo termine.
Nella Roma arcaica, ma anche nella Repubblica e nell'impero, si
constatano in effetti vari elementi di sovrapposizione tra le due sfere del
(ius) fas).
diritto temporale e del diritto spirituale ( In effetti, a ben
vedere, la separazione degli ordinamenti, delle giurisdizioni, non
esclude che siano in relazione i concetti dei due ambiti; anche se la
religione è formalmente estranea al processo di formazione delle regole
giuridiche, non per questo essa non è capace di incidere sul loro
1
contenuto (si veda ad es., per tornare ai nostri tempi, come la
costituzione italiana sia impregnata di valori etici cattolici).
Il fondamento religioso del diritto romano emerge in particolare nella
giurisprudenza ponti"cale: il diritto, custodito in segretezza dai ponte"ci,
deriva dall'interpretazione che essi fanno della volontà divina, e trova
per legis actiones, certa verba
applicazione nel processo ove i appaiono
quindi come le parole che gli dèi esigono per la risoluzione della
testes iudex privatus
controversia; l'intervento del magistrato, dei e del
litis
(nella contestatio) sembra invece necessario per rendere civilmente
rilevante il procedimento svoltosi davanti al ponte"ce, in maniera
analoga a come, nel Medioevo, i canoni conciliari ecclesiastici vengono
recepiti dal re o imperatore mediante un proprio editto. I ponte"ci,
interpretando il volere degli dèi, limitano, anzi superano, l'autorità dei
re. Non è quindi un caso che proprio all'epoca arcaica si guardi nel
processo rifondativo della Chiesa cattolica.
Ma anche in seguito, nella Repubblica e poi nel principato, non mancano
elementi di connessione tra la sfera religiosa (che, a onor del vero, non
pietas,
richiede tanto credenza, una scelta di vita, quanto devozione
agli dèi, in quanto manifestata mediante atti di culto) e quella
temporale: 2
1)già Arangio-Ruiz evidenzia come l'attività interpretativa dei
1
giureconsulti, tradizionalmente concepita come laica e loica
(perché si servirebbe della ragione come unico strumento di
progresso nella conoscenza) si svolga invece sempre alla luce dei
mores, che non possono non consistere anche in principi di natura
religiosa derivati dalla giurisprudenza ponti"cale, la quale, peraltro,
non scompare, ma coesiste e concorre coi giureconsulti "laici". In
particolare, Arangio-Ruiz distingue:
Monopolio pontificale... Libera giurisprudenza...
… la cui autorevolezza è … la cui autorevolezza non è
insita nel fatto che giuristi garantita, ma deriva dalla
sono i sacerdoti... persuasività del ragionamento...
… che detengono un sapere di fonte divina … che il giurista attua
mos
traendo dal costume, il maiorum (in cui è depositata la
tradizione, e quindi anche quanto
creato dai sacerdoti tramite
1. L'aderenza del giurista al costume è il parametro
di giudizio del pubblico sulla sua opera;
mos maiorum ius
2. Il è antesignano dello
naturale su cui lavorerà il medioevo (v. pagg. 26-
27)
l'interrogazione della divinità!) una
preesistente.
norma in esso
(ius) (lex),
La distinzione tra diritto e legge con la seconda che
mores,
tende a conservare i costituenti l'essenza del primo, nasce
così già nella Repubblica romana (e sarà poi ripresa, nel medioevo,
da Tommaso d'Aquino).
2) a partire da Cesare, si assiste alla riunione delle "gure di
imperator pontifex maximus
e nella stessa
persona (tendenza che culmina nella divinizzazione degli imperatori
nel tardo-antico, v. sotto);
3) pax deorum
è nella che i romani ritrovano il fondamento dello
sviluppo ordinato della Repubblica e, poi, del principato. Invero, il
pax deorum
fatto che la sia espressamente attestata solo dal
principato non osta a che il concetto sia molto più risalente, e
percepito e vivo nella giurisprudenza sia dall'età della
pax deorum
giurisprudenza ponti"cale. L'esigenza della fonda in
effetti l'intero diritto pubblico romano (essa motiva, ad es., sia il
sincretismo religioso romano - con l'incorporazione paci"ca dei culti
stranieri - che la repressione del cristianesimo); è quindi naturale
pensare che questo impianto teorico-giuridico non sia venuto meno
per il semplice imporsi della giurisprudenza "laica", bensì che esso,
conservatosi sottotraccia, abbia orientato anche quest'ultima, sino
a riemergere palesemente al tempo di Augusto: quella che si
realizza con i giureconsulti non è dunque una laicizzazione, quanto
piuttosto una spiritualizzazione del diritto, a seguito della quale il
D. 1.1.1.1.:
sacerdote giurista diventa giurista sacerdote (Ulpiano,
«Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque
colimus
et boni et aequi notitiam proßtemur, aequum ab iniquo separantes,
licitum ab illicito discernentes […]»;
D. 1.1.1.2.: «Publicum ius in sacris, in sacerdotibus,
Ulpiano,
in magistratibus consistit», che riprende una tripartizione già
De legibus D. 1.1.10.2.: «Iuris prudentia
nel ciceroniano; Ulpiano,
est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque
iniusti scientia»; De legibus,
Cicerone, I: gli Dei e gli uomini
societas, civitas
appartengono alla medesima alla medesima e la
loro associazione è fondata nella comunanza della legge, ossia
lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus). Si
capisce quindi perché Accursio, scrivendo secoli più tardi che
«imperium sit de fortuna» (con Cino da Pistoia che individua, in
fortuna,
quel Dio), segni in effetti la continuazione di una
concezione assai risalente.
Storia del diritto romano.
1 Nella sua celebre
Doc 1 Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana
Francesco Sini,
http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Sini-Religione-poteri-Popolo-Roma-repubblicana.htm
2. GLI SVILUPPI NEL TARDO-ANTICO
Tuttavia, è solo nel tardo-antico che si esplicita chiaramente il problema
iurisdictiones
delle temporale e spirituale, o meglio il (più circoscritto)
problema dei reggitori del potere temporale e spirituale e delle loro
prerogative. Questo perché è nel tardo-antico che:
1) si instaura il c.d. cesaropapismo (il termine è del XVI secolo) di
matrice ellenistica, nel quale i poteri temporale e spirituale
arrivano a far capo a un unico reggitore: l'imperatore, che da
princeps dominus princeps deus,
diventa progressivamente colui
che, rappresentando nel grado più alto Dio sulla terra, viene egli
stesso adorato come se fosse un dio. Di ciò risente la stessa
giurisprudenza, sotto due aspetti in particolare: da un lato, la legge
sulle citazioni viene a far dipendere l'autorevolezza dei giuristi
dalle indicazioni dell'imperatore, detentore del diritto (in quanto
mos maiorum)
custode del e quindi, in quanto divinizzato, delle
cose divine e umane allo stesso tempo; dall'altro lato, le uniche
fonti del diritto rilevanti nel nuovo tempo divengono le
constitutiones (edicta, mandata, rescripta, decreta
imperiali ed
epistulae). E' un esempio di cesaropapismo, per esempio, lo stesso
gli imperatori
editto di Tessalonica del 380 d.C., con cui impongono
il cristianesimo come religione ufficiale dell'Impero;
2) si consolida il cristianesimo, che solleva il problema della
legittimazione del potere: riconoscendo Dio come unico reggitore
missus a Deo,
del mondo, e l'imperatore solo in quanto esso non
pontifex
può infatti accettare la coincidenza di imperatore e
maximus, a fortiori l'imperator deus deus
né (o imperatore come
praesens), e propugna invece l'esistenza di un capo spirituale (che,
a differenza che nella religione pagana, non deve più soltanto
conservare la pace con gli dèi ma portare sulla terra la pace di Dio,
affermando dogmi) con il quale il distinto capo temporale dialoga.
In realtà però, in un primo tempo la Chiesa non percepisce un conflitto
tra imperatore e ponte"ce, e anzi sembra servirsi del potere imperiale,
che pure si ingerisce negli affari ecclesiastici e sta ambiguamente a
cavallo tra diritto e religione, per instaurarsi ed affermarsi nel nuovo
ordine (in particolare sino all'editto di Milano, con cui Costantino, che
«piissimus imperator»,
Gregorio Magno de"nirà nel 313 d.C. riconosce il
«collegium licitum»).
cristianesimo In effetti:
1) protagonisti della prima Chiesa, piuttosto che il ponte"ce, sono
epískopos,
i vescovi (dal greco "sorvegliante", e dunque
"sorveglianti" della comunità, che li elegge), che secondo la
dottrina dei Padri della Chiesa sono vicari di Cristo e successori
degli Apostoli (i quali hanno fondato direttamente le diocesi che
rivestono la maggior importanza nel tardo-antico, come
Alessandria e Antiochia): tra vescovo e comunità si instaura un
rapporto diretto di difesa e protezione, che vede anche
l'intercessione del vescovo nei rapporti tra la comunità e le
autorità imperiali, in particolare
mediante l'intervento nelle liti con lo scopo di favorire una
transazione. Tale attività viene signi"cativamente riconosciuta da
Constitutio Sirmondina I
Costantino nella del 333 d.C. (la prima
Constitutiones Sirmondianae
delle sedici in materia ecclesiastica,
emanate fra il 333 e il 425 d.C. e pubblicate - da Mommsen - in
Codex eodosianus
appendice al ): essa stabilisce che, laddove una
parte di un processo abbia ottenuto un giudizio (in senso proprio,
non come sentenza ) da un vescovo, allora, in qualsiasi stato del
2
processo e anche a prescindere dalla volontà dell'altra parte
3
(«etiamsi altera pars refragatur»), tale giudizio va assunto come
decisorio dal giudice, che su di esso deve plasmare la sentenza; il
giudizio del vescovo è cioè pari"cato al giudizio in senso tecnico
«sacrosanctae religionis auctoritas».
del tribunale, in ragione della
2) i numerosi concili ecumenici, convocati per risolvere le più
spinose questioni dogmatiche (in part. il concilio di Nicea del 325
d.C., che afferma la consustanzialità del Padre e del Figlio), si
kanon,
concludono con l'accordo su canoni conciliari (da "misura
lineare") che però, per divenire civilmente rilevanti, sono ancora
dell'Imperatore,
emanati come costituzioni il quale, per di più,
spesso convoca i concili medesimi.
I rapporti tra Chiesa e Impero si complicano, però, in seguito a due
evoluzioni:
1) il passaggio della capitale da Roma a Costantinopoli nel 330
d.C., che predispone la separazione tra il centro politico e quello
religioso dell'impero. Invero, vescovo di Roma e vescovo di
Costantinopoli entrano presto in frizione, rivendicando ciascuno il
primato spirituale della propria sede (quella di Roma, in virtù della
fondazione ad opera di Pietro su espressa volontà del Signore): v.
Doc 3, infra.
2) la sempre maggior diffusione, dai primi del IV secolo d.C.,
della concezione del ponte"ce come
vicario di Cristo e successore di Pietro e del c.d. primato di
Pietro: si diffonde cioè l'idea che il ponte"ce non sia soltanto un
primus inter pares, vescovo tra i vescovi ancorché di Roma, bensì
preminente rispetto agli altri vescovi (concezione verticistica mai
recepita dal credo ortodosso);
questo perché il vescovo di Roma sarebbe continuatore nella
titolarità delle prerogative che, in quanto conferite a Pietro da
Cristo medesimo (in particolare, le Chiavi del Regno dei Cieli,
l'autorità di
«pascerne gli agnelli», i poteri di legare e sciogliere), renderebbero
tale apostolo preminente tra gli altri undici e costituirebbero la c.d.
Cathedra Petri, che, afferma Papa Leone Magno, è perenne.
Le questioni sono evidentemente insicindibili, giacché dal primato di
Pietro discende il primato del vescovo di Roma non in quanto persona
ma in quanto titolare della sede. La descrizione che si fa di tale primato
auctoritas potestas
non è ancora nei termini giuridici di e di cui si
servirà invece papa Gelasio (ponti"cato: 492-496;
v. sotto), ma ha una dirompente carica politica: si avvia infatti qui, e
principalmente per questa ragione, lo sganciamento della Chiesa
romana da quella di Costantinopoli (che resta vicina all'Imperatore)
culminante nello Scisma d'Oriente o Grande Scisma.
Come evidenzia anche il Sini (v. sopra), il problema trae linfa anche
Dèi pagani Dio cristiano
Fortuna (accomuna dèi e uomini) Provvidenza (Dio stesso)
"Orizzonte degli eventi" Rapporto con gli uomini
Gli dèi intervengono attivamente nella società degli uomini (sono in particolare
Dio resta
in alleanza
al di fuori
con
della
essi
società
se c'è la
degli
pax
uomini
deoru
Problema della distinzione tra temporale e spirituale
Non si pone.
Si pone (e ne deriva il problema delle distinte giurisd
dalla mutata concezione religiosa dominante, e in particolare dal tipo di
rapporto tra uomini e divinità che essa disegna:
2 Mentre è proprio l'intenderlo come sentenza che ha messo in difficoltà la romanistica
prevalente.
3 Non si tratta, quindi, neppure di un arbitrato.
Notiamo quindi che, sotto vari pro"li, va insinuandosi l'idea dei due
reggitori, l'uno del potere temporale e l'altro del potere spirituale, oltre
che il concetto del Sacro Romano Impero. Sintomatica di queste forti
tendenze evolutive è la lettera che il futuro santo Ambrogio scrive nel
386 all'imperatore Valentiniano II:
Doc 2 Epistula XXI
Aurelio Ambrogio,
http://www.intratext.com/IXT/LAT0851/_PC.HTM
Ambrogio si giustißca per
Excusat Ambrosius quod vocatus non venerit ad
non essersi recato, pur consistorium, asserens in causa "dei vel
convocatovi, a un concistoro, asserendo che nessuno può
ecclesiastica […] giudicare in una causa di
iudicare nisi sacerdotes neminem debere
fede o ecclesiastica se non i sacerdoti
Clementissimo imperatori, et beatissimo Augusto […]
VALENTINIANO, Ambrosius episcopus. […] Al clementissimo imperatore,
e beatissimo Augusto
2. […] Nec quisquam contumacem iudicare me debet, cum VALENTINIANO
[II], Ambrogio vescovo.
hoc asseram, quod augustae memoriae pater tuus non 2. […] E nessuno
solum sermone respondit, sed
deve giudicarmi arrogante, se asserisco
etiam legibus suis sanxit: in quanto tuo padre di venerabile memoria non
causa ßdei vel ecelesiastici alicuius ordinis eum iudicare
solo debere, qui nec
dichiarò a parole, ma anche sancì con le sue leggi: che
munere impar sit, nec iure dissimilis; una causa riguardante la fede o
haec enim verba rescripti sunt, hoc est, sacerdotes
un ecclesiastico di un
de sacerdotibus
qualunque ordine la deve giudicare chi non è né inadatto
voluit iudicare. Quinetiam si alias quoque in ragione del compito/dono, né
argueretur episcopus, et morum esset examinanda
dissimile secondo
causa, etiam haec
diritto; sono queste infatti le parole del rescritto, con cui
voluit ad episcopale iudicium pertinere. […] esso volle che fossero i
sacerdoti a giudicare i sacerdoti. E
4. Quando audisti, clementissime Imperator, in causa ßdei pure laddove un
vescovo fosse altrimenti accusato, e
laicos de episcopo iudicasse? […] fosse da esaminare una causa di
moralità - pure questo esso volle
attenesse al giudizio episcopale.
[…]
4. Quando [mai] hai udito, o
clementissimo imperatore, che dei
laici abbiano giudicato un vescovo
in una causa di fede? […]
1. La lettera di Ambrogio, ancorché non tratti espressamente di
iurisdictiones, costituisce una delle basi su cui nei secoli successivi si
svilupperà la giurisdizione ecclesiastica, sistemata da Gregorio VII. Si può
anzi dire che la lettera,
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Appunti di Storia del diritto medievale e moderno
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Storia del diritto medievale e moderno, appunti parte di moderno
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Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima)