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Il ruolo dell'impero e della religione nell'epoca di Giustiniano

ILGiustiniano (527-565), pur tentando la ricostituzione di un unico impero romano, in virtù delle evoluzioni occorse nei secoli non può che articolare il ruolo proprio e rispettivo dell'impero e della religione in modo assai diverso da quello vigente nella gloriosa epoca passata alla quale, per il resto, guarda.

Dal punto di vista giuridico, è importante notare che la compilazione iura Digesta) leges giustinianea, equiparando gli (raccolti nei alle Codex),(raccolte nel stravolge la "fluidità" che nella tradizione giuridica responsa prudentium romana aveva caratterizzato il rapporto tra e constitutiones principum (nel quale le seconde erano assunte, elaborate e "mitigate" dai primi), continuando una tendenza di accentramento della potestà normativa nella persona dell'imperatore già testimoniata, del resto, dalla legge delle citazioni. E' su questa scia che nel 554, dopo Pragmatica sanctiol'effimera vittoria nella guerra gotica,

mediante la pro petitione Virgilii Giustiniano estende formalmente all'Italia la vigenza del Corpus, del inviandone nel contempo il testo nella Penisola: l'azione inde"nitiva non sortisce alcuno degli sperati effetti di consolidamento dell'autorità imperiale in Italia, azzerata dall'appena successiva invasione dei Longobardi, ma ha l'effetto di consentire Corpus l'"appropriamento" del da parte della Chiesa, che da questo momento ne immetterà man mano i principi attraverso i canoni episcopalis audientia): conciliari (ad es. in materia di ciò spiega perché Corpus l'influenza del in Occidente, nonostante esso sulle prime non riceva in pratica applicazione, si riveli nel lungo termine molto maggiore che in quell'Oriente ove pure esso è stato formato. Doc 5 In C. 1.1.0., De summa trinitate et de ßde catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat. C. 1.1.1. pr. (Editto di Tessalonica del 380 d.C.) Imperatores Gratianus,Valentinianus, Graziano, Valentiniano, Teodosio sono imperatori. Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali religione volti alla religione che il divino apostolo Pietro ha trasmesso ai Romani […] per la religione che il pontefice Damaso segue e che la dottrina evangelica di padre, figlio e spirito santo ci fa credere in una divinità unica, di pari grandezza e divina trinità. Doc 6 De summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat. C. 1.1.0.1.1.8. Imperator Justinianus Giustiniano imperatore 2. Niente infatti c'è che rifulga di 2. Nihil est enim, quod lumine una luce più chiara, se non la retta clariore praefulgeat, quam recta fede [che alberga] nel principe; non è nulla che non possa soggiacere nequeat occasui subiacere, quam all'oscurità tanto quanto la vera vera religio. Nam cum auctorem religione. Infatti, poiché l'una e lumis utraque respiciant, vitae vel l'altra riguardano l'autore della vita recte et tenebras respuunt et e della luce [Dio], esse giustamente nesciunt subiacere defectui. respingono le tenebre e 3. Quam ob rem, gloriosissime impediscono di soggiacere all'oscurità. principum, votis omnibus exorabitur 3. […] E' scritto infatti [nei divina potentia, ut pietatem ndr] Proverbi, che […] "il cuore del vestram in hoc ardore è nelle mani di Dio e

dove Diodevotione mentis, in hoc integrae vorrà inclinare il cuore del re". religionis studio sine defectu sui in 4. Questo è infatti ciò che dà tempora longiora conservet: hoc imperium, fermezza al vostro ciòenim et sanctis credimus ecclesiis che conserva i vostri regni. Infatti la expedire. Scriptum est enim: "labiis pace della Chiesa, l'unità dellaregit rex", et iterum: "cor regis in manu dei, et ubi voluerit, inclinabit religione, custodisce l'autore diillud". fatto [l'imperatore] ben saldo nella 4. Hoc est enim, quod vestrum sublime tranquillità a lui gradita. ßrmat imperium, hoc, quod vestra 5. […] E' stato scritto infatti [da regna conservat. Nam pax papa Giovanni II in una lettera a ecclesiae, religionis unitas, ndr] Giustiniano, che "dove eauctorem facti in sublime quando un re giusto siederà sopra il provectum grata sibi tranquillitate suo trono, non sarà

avversato dacustodit. alcuna malignità".5.[…] Scriptum est enim: 'quia cumrex iustus sederit supra sedem, nonadversabitur sibi quicquammalignum'.CodexIl recepisce così il principio gelasiano (!): è la retta fede, la verareligione (intesa come credenza nella verità), a consentire all'imperatore dipax tranquillitas pax-garantire la esterna e la interna dell'impero (il binomiotranquillitas tornerà anche in Dante). Tuttavia, il principio è posto daGiustiniano in modo da accentuare il ruolo della verità divina,marginalizzando quello del papa. Ciò risulta chiaramente anche da altricostituzioni imperiali (ad es. quelle che elevano il vescovo a giudiceepiscopalis audientiaimperiale, mediante la formalizzazione della già nellaSirmondina I, la quale però non è recepita nel codice giustinianeo), tra cui laDeo auctore,celeberrima nella quale...Doc 7 De veteri iure enucleando et auctoritate

in C. 1.17.0.prudentium qui in digestis referuntur.
C. 1.17.1.Imperator Justinianus. Giustiniano imperatore.

Governando sotto la guida divina, il nostro impero, tramandatoci dalla grandezza divina, siamaiestate traditum est, edecondurremo felicemente le guerre, edecoramus et statum rei publicae sostenteremo l'assetto dello Stato.

… la guida è di Dio, non del papa!


1. Cum itaque nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas, quae et divinas et humanas res bene disponit et omnem iniquitatem expellit, repperimus autem omnem legum iniquitatem, disponiamo allora che per il tramite delle leggi [si proceda]

Araccogliere le fonti dell'antico diritto attraverso le quali governare l'impero. Codex Nel troviamo quindi consolidati tutti i temi, formatisi nei secoli precedenti, che saranno oggetto di evoluzione e disputa nei secoli seguenti, e che possiamo icasticamente riassumere così: il sovrano temporale non può governare con buon esito senza rispettare la volontà pontifex maximus divina, comunicatagli dagli esperti delle cose sacre (il rex iustus prima, i sacerdoti cristiani poi). Questa concezione del e del sfera rapporto tra le temporale spirituale accomuna le esperienze (romana e poi) occidentale ed orientale "no alla loro separazione, che consegue al concreto affermarsi del principio gelasiano (che propugna ordinamentila concezione di due distinti temporale e spirituale, ciascuno con un proprio reggitore), in quello che diverrà così pienamente Occidente in senso bermaniano, in contrapposizione al cesaropapismo perdurante in Oriente.

5. I REGNI

ROMANO-BARBARICI

Nel momento storico successivo alla posizione concettuale del principio gelasiano, i due ordinamenti che esso distingue si trovano invero a un diverso livello di sviluppo: l'uno, il temporale, già giuridico, l'altro, lo spirituale, in via di giuridicizzazione. Sono due, in particolare, i fattori di espansione su cui si incardina lo sviluppo in senso giuridico dell'ordinamento spirituale:

  1. l'evoluzione dell'episcopalis audientia, prevista, come Constitutio Sirmondina ci informa, dalla Codex Theodosianus di Costantino (333 d.C.) aggiunta al Codex Iustinianus (entrato in vigore, anche in Occidente, già nel 439 d.C.) e configurata nel Codex Iustinianus, come la sostituzione del vescovo al giudice imperiale secolare nei casi di denegata giustizia, al fine di promuovere una transazione tra le parti;
  2. l'adesione alla concezione del rex iustus, che permea il Codex Theodosianus e poi il Codex Iustinianus, e poi il riconoscimento da parte dei re barbari convertiti, implicata dalla loro conversione al cristianesimo.

Conversione medesima: ma quest'idea, di avente funzione provvidenziale, calandosi nel contesto dei nuovi popoli, incontra l'idea germanica di dux (capo militare) e dalla fusione delle due sorge la concezione che il debba difendere, anche militarmente, il credo e la Chiesa suoi e (il che è lo stesso) del suo popolo, ad es. incoraggiando la predicazione ecclesiastica ove essa gli paia insufficiente (v. Doc 7).

Nell'Alto Medioevo il rapporto tra gli ordinamenti non è perciò vissuto né come ingerenza dello spirituale sul temporale, né come ingerenza del temporale sullo spirituale (come invece nel cesaropapismo che in Oriente di fatto perdura), bensì come il rapporto tra il ponte"ce, o meglio i ponte"ci, ossia i vescovi, e il sovrano si orienta così, in Occidente, appunto in senso conforme a quello espresso (da Codex Iustinianus.Gelasio e poi incorporato) nel Non stupisce perciò che, ad es., le

fonti si riferiscano spesso a Carlo Magno all'episcopus episcoporum come (etimologicamente, "sorvegliante dei sorveglianti"); e non stupisce neppure che in tale momento storico i capitolari dei re franchi, oltre che gli editti dei re longobardi e, da Carlo Magno, i capitolari imperiali, siano i prodotti non della volontà individuale del sovrano ma dell'attività di organi collegiali in cui siedono anche vescovi, e si presentino, anche nel loro tenore letterale, più che come atti legislativi, come "capitulum"
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Natalini Cecilia Frida.