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Umanesimo giuridico.

Nel 300 nasce la scuola dei commentatori che continuerà a sopravvivere. Tra 400 e 500 si hanno diverse

trasformazione che cambiano la società nel suo complesso e sono molto importanti e significative perché danno una

svolta profonda agli assetti del mondo medievale, nel 1492 termina il medioevo ed inizia l’età moderna per definizione

ma in realtà l’età moderna inizia anche prima. Ci sono trasformazioni dal punto di vista politico scomparsa impero

romano d’oriente, Costantinopoli nel 1453 cade in mano ai turchi e la sua struttura si trasforma, il sacro romano impero

germanico che già era una struttura fondamentale ma più dal punto di vista concettuale sul piano concreto inizia a

mostrare segni di debolezza, non esiste un potere politico forte incardinato all’interno dell’impero e lasci ampi spazi di

autonomia perdendo anche il ruolo di punto di riferimento per coloro che vivevano nell’Europa centrale.

Dal punto di vista religioso → riforma luterana = profonda spaccatura nel cattolicesimo tra un mondo cristiano

cattolico ortosso e la riforma luterana che va a toccare anche elementi non religiosi (riflessione sugli interessi, riforma

trova nuove soluzioni mentre la chiesa cattolica mantiene una posizione fissa).

Scoperte geografiche → profonda trasformazione e grande risorsa economica. Nel mondo occidentale ed europeo

arrivano nuove quantità di elementi, cambiano le rotte geografiche e il mediterraneo viene sostituite con le rotte

atlantiche = nuovo centro di traffici e per questo acquistano potere stati che fino a quel momento non avevano avuto

grande rilevo.

Formazione degli stati-regionali = trasformazione italiana → processo che aveva portato dai comuni alle signorie

continua e porta alla formazione di principati e strutture politiche più ampie rispetto a quelle comunali. Strutture

politiche caratterizzate da un signore sovrano che persegue una politica di accentramento, di controllo del territorio a lui

soggetto. Si formano gli stati regionali che sono gli stati in cui si divide a partire dal 400 l’Italia e rimangono in essere

fino a Napoleone e dopo la parentesi napoleonica tornano ad esistere fino all’unificazione. Si formano il principato del

Piemonte, ducato di Modena, di parma, di Milano, di toscana, le repubbliche di Genova e di Venezia , il regno di Napoli

= strutture politiche che vedono la luce in questi anni e che trasformano profondamente l’intera penisola.

In questa trasformazione è coinvolto anche il mondo giuridico che prosegue ad utilizzare le sue fonti, continua a

perseguire la tradizione nata nell’epoca medievale ma inizia a dover tener conto di fonti giuridiche diverse e di nuovi

produttori di norme. Nelle fonti 400 si continua ad avere la dottrina del diritto comune, ancora diritto romano canonico

che rappresenta una fonte rappresenta una fonte fondamentale così come rimarranno fondamentali le fonti di diritto

particolare (statuti) e le consuetudini. Accanto a queste ne compaiono altre→ legislazione principesca, legislazione

sovrana = leggi promulgate dai sovrani che hanno iniziato a creare dei propri stati e che iniziano a pretendere di

intervenire normativamente non accontentandosi più di disciplinare solo alcuni aspetti della comunità rimandando la

maggior parte del compito alla dottrina di diritto comune. affianco a queste nascono anche le decisionis dei tribunali =

in questo periodo iniziano a nascere dei tribunali che sono espressione della volontà sovrana, istituiti per volontà del

sovrano. Sono tribunali che lasciano sopravvivere le fonti di giustizia che già operavano ma assume una posizione di

predominanza, composti da giudici professionisti che pronunciano delle sentenze (decisioni)e queste sentenze diventano

una delle fondamentali fonti del diritto di quest’epoca. In questo mondo si vanno a ridistribuire anche gli equilibri

interni, la legislazione sovrana tende a diventare la principale fonte di diritto all’interno dello stato (com’era accaduto

con le costituzioni imperiali di Federico II); la legislazione sovrana acquista il carattere di fonte primari del diritto pur

lasciando sopravvivere anche le altre fonti che vengono usate quando la legislazione non interviene→ si crea una

gerarchia.

La scelta del diritto in questa nuova situazione si indirizza su due strade diverse, da unlato si iniziano a pensare dei

percorsi dottrinali, interpretativi diversi a quelli seguiti fino a quel momento = nuovi argomenti dottrinarie, sistema

delle fonti, si mettono in discussione le fonti stesse e si discutono i modi di interpretazione e di utilizzo di quelle fonti

→ questo è evidente in quella tendenza = mos gallicus → tendenza che si consolida in Francia e collegata alle correnti

umanistiche che si stanno affermando e all’umanesimo giuridico.

Accanto a questa abbiamo una parte della dottrina giuridica che rimane legata ai vecchi modelli interpretative, alla

vecchia gerarchia delle fonti e ai vecchi modelli di insegnamento = mos italicus → produzione che continua usando i

metodi del passato con intenti pratici, per fornire strumenti utili alle esigenze della pratica; elaborazione dottrinale del

diritto non ha intenti di riflessione, analisi ed insegnativi ma soprattutto intenti legatati alle esigenze della pratica.Due

diversi modi di intendere lo studio, l’analisi e l’uso delle fonti del diritto; quando ci si riferisce al mos italicus si parla di

daltonismo = termine usato in senso dispregiativo usato fuori dall’Italia, ci si rifà senza innovazione al metodo di

Bartolo, alle sue opinioni e alla scuola dei commentatori.

Mos gallicus→ Umanesimo giuridico = collegato all’umanesimo letterario. Si sviluppa dopo quello letterario, primi

decenni del 500; l’umanesimo letterario è un movimento culturale che si sviluppa fuori dai centri di studio e si sviluppa

soprattutto nelle corti dei principi, un umanesimo che porta con sé un prepotente ritorno alle arti liberali (soprattutto alla

grammatica) e questo suo percorso di studio e recupero filologico dei testi inserisce lo studio dei testi giuridici =

iniziano ad occuparsi anche di testi giuridici. Interesse filologico per i testi giuridici il primo umanista→ Umanesimo

giuridico = collegato all’umanesimo letterario. Si sviluppa dopo quello letterario, primi decenni del 500; l’umanesimo

letterario è un movimento culturale che si sviluppa fuori dai centri di studio e si sviluppa soprattutto nelle corti dei

principi, un umanesimo che porta con sé un prepotente ritorno alle arti liberali (soprattutto alla grammatica) e questo

suo percorso di studio e recupero filologico dei testi inserisce lo studio dei testi giuridici = iniziano ad occuparsi anche

di testi giuridici. Interesse filologico per i testi giuridici il primo umanista-> Angelo poliziano, autore di uno studio in

chiave filologica di analisi e comparazione tra la littera pisana o fiorentina (testo più antico del digesto che era rimasto a

Pisa e non era stato studiato a Bologna) e la littera bolognis (usata dai glossatori e commentatori) con interesse da

studioso che ama le fonti del passato e cerca di recuperarle e ricostruirle nella loro originalità. Nel momento in cui si

prendono in esami quei testi con la volontà di farne delle edizioni critiche di comparazione, testi che avevano

rappresentato le fondamenta del diritto fino ad allora utilizzato, se ne rimettono in discussione le parti e i contenuti e

quindi si mettono in discussione i contenuti e così si rimettono in discussione intere costruzioni dottrinali che si

basavano su essi; l’interpretazione dottrinali iniziano ad essere messe in discussione. L’umanesimo letterario si pone di

fronte a quei testi come documenti del passato e quindi se la prendono con i giuristi del presente ma soprattutto con

quelli del passato (coloro che avevano preso i testi antichi, ricostruirli un po’ e lavorare su quei testi creando diritto),

Petrarca ce l’ha con i giuristi contemporanei e condanna quando utilizzavano il diritto solo per fini lucrativi senza

preoccuparsi le vere radici del diritto. Se la prendono soprattutto con gli autori della compilazione giustinianea

(Triboniano e commissione) che avevano preso i testi della giurisprudenza classica e li avevano rimaneggiati e

riadattati, considerati colpevoli di aver stravolto la giurisprudenza classica; se la prendono con gli interpreti medievali

perché aveva usato quel diritto come diritto vigente senza storicizzato (correttamente collocato nella sua epoca storica)

e che avevano creato una giurisprudenza definita barbara perché distorceva la storia e utilizzava fonti che ormai erano

un monumento del passato, per essere un giurista bisogna conoscere i testi classici ma bisogna tenere tale conoscenza

come una cultura personale.

Dall’umanesimo letterario queste critiche e queste osservazioni passa ai giuristi professionisti che fanno proprie quelle

critiche che portavano avanti gli umanisti letterarie e da questo momento si parla di umanesimo giuridico in senso

proprio.

Umanesimo giuridico (scuola occulta), corrente che nasce e si sviluppa soprattutto in Francia anche se uno dei fondatori

è italiano = Andra Alciato, giurista e professore e con lui quelle critiche e quegli indirizzi storici e filologici entrano nel

mondo giuridico, comincia ad essere appreso ed utilizzato anche dai giuristi. Alciato considerato iniziatore di questo

movimento insieme ad altri due giuristi che formano il triumvirato dell’umanesimo giuridico (Alciato- Zasio e ),

fondatori dell’umanesimo giuridico. Caratteri dell’umanesimo giuridico: ricerca di una formulazione originale dei testi

studiati, si va a cercare il testo originale così com’era stato prodotto senza trasformazioni avvenute successivamente

(ricerca di tipo filologico, si va a recuperare il testo nella sua originalità); stesso testo viene poi studiato analizzandolo

alla luce delle fonti originarie (romane o greche) = studio di tipo storico – filologico → testi depurati di tutto ciò che era

stato aggiunto e modificato nel corso dei secoli a partire da Giustiniano. In questo studio il corpus iuris civilis non era

più considerato il testo sacro delle leggi, non è più considerato fonte di diritto ma come un monumento dell’attività

classica e che va studiato, letto, recuperato filologicamente e contestualizzato ma non più utilizzato.

Indirizzo storico-filologico = indirizzo che ricerca nuovi testi giuridici attivi, si va alla ricerca di testi usati fino a quel

momento con intento di studio e soprattutto ci si dedica ad edizioni critiche del corpus iuris civilis andando a cercare i

testi originali.

Indirizzo critico = strettamente legato all’indirizzo storico-filologico, il corpus iuris civilis si studia solo come modo per

conoscere il passato e come era organizzato dal punto di vista giuridico il mondo del passato, considerato monumento

dell’età classica senza essere utilizzato.

Indirizzo sistematico = si studia il diritto del passato dal punto di vista filologico e storico ma attraverso questo studio si

tenta di ricostruire il diritto romano dandogli una razionalizzazione e una sistematicità che secondo gli umanisti

giuridici quei testi non avevano, si studiano i testi del diritto romano cercando di riorganizzarli in un modo razionale e

sistematico che essi non avevano eliminando le cose eccessive, riordinando a sistema le norme dei principi.

Tutto ciò per trovare regole razionali da applicare al presente, diritto romano diventa ratio scritta = insieme di principi

che possono essere usati per costruire un nuovo diritto che non si basa su quel diritto ma utilizza gli stessi principi

considerati ancora validi ed utilizzabili.

Gli interpreti medievali avevano agghiacciato il testo, avevano preso un diritto che era già stato modificato dai

compilatori giustinianei e lo avevano considerato come diritto applicabile al presente, attraverso metodi di

interpretazione usavano le norme applicabili al presente mentre gli umanisti collocano la compilazione giustinianea

nella storia, come testo che così com’è non può essere usato. I giuristi medievali utilizzano il diritto romano elo

considerano diritto comune mentre gli umanisti utilizzano il diritto romano nella sua razionalità, estrapolano i principi

che ritengono fondamentali creando un diritto nuovo che si ispira a quei principi. Questo in molti casi risponde ad una

funzione precisa = di dar valore ai diritti nazionali che si formano in quegli stessi anni distaccandosi dal diritto romano

per dare maggior importanza ai nuovi diritti che derivavano dal potere del sovrano.

Tra gli autori che con con più evidenza si pongono su questa linea vi è → Francois Otman, nel 500 in Francia. È autore

di un’opera = “anti-Triboniano” scritta nel 1567 e pubblicata postuma nel 1603; scrive quest’opera per sostenere

l’autonomia e l’affermazione di un diritto nazionale francese, diritto che i sovrani già da tempo andavano costruendo e

che la cui importanza diventa ancora maggiore nel momento in cui si ha una forte accelerata nella politica di

accentramento dei sovrani in Francia. In quest’opera si sostiene che il diritto romano, la compilazione giustinianea, è un

diritto del passato e un diritto che per quel che riguarda le strutture politiche la prassi dei territori francesi è un diritto

non più attuale e non bisogna cercare di utilizzarlo ma sarebbe opportuno che il sovrano nomini una commissione

formata da pochi giuristi e uomini di stato che tirino fuori dal diritto romano quell’insieme di principi che sono ancora

validi e che possono essere ancora utilizzati e tenendo conto degli stessi e delle consuetudini del regno compilino un

piccolo codice di leggi, brevi e semplici che vadano a sostituire la molteplicità delle leggi vigenti e delle interpretazioni

della dottrina e dei tribunali → che diventi il diritto concretamente applicabile in Francia.

È una chiara affermazione di una proposta di una codificazione (termine non ancora corretto) ma una prima idea di una

creazione di un diritto uniforme e valido nell’intero territorio nazione fondato sulle consuetudini elaborate alla luce dei

principi fondamentali del diritto romano→ percorso che preme per una nazionalizzazione del territorio = codice valido

su tutto il territorio e che derivi dl sovrano. Pensiero dell’umanesimo per supportare una politica di accentramento e

nazionalizzazione tipico della Francia in quel periodo.

In Italia le cose vanno in modo diverso, l’umanesimo giuridico trova qualche sostenitore anche in Italia ma non in modo

particolare e si rimane attaccati al codice di Giustiniano e alle fonti utilizzate fino a quel momento. Cardinal De Luca, in

pieno 600 nel Regno di Napoli (accentramento monarchico) afferma che la legge del principio è il vero diritto comune

al centro di ogni ordinamento, il diritto romano deve essere applicato solo con il consenso del principe ma molti

difendono il diritto romano e il metodo tradizionale di studio dello stesso tra cui Alberigo Gentile → considerato uno

dei fondatori del diritto internazionale, primo teorizzatore di quelli che possono essere i moderni principi del diritto

internazionale. Gentili contesta apertamente il metodo umanistico considerandolo dannoso perché è inutile e non aiuta

chi deve decidere e chi deve sostenere una causa = non serve a nulla nella pratica, meglio il metodo di Bartolo e dei

commentatori. Con i trattati e i consiglia ci si trova in una posizione legata alla pratica, fatta nel mondo dei pratici ed

indirizzata soprattutto alla pratica, a partire dal 400 la produzione scientifica e letteraria del diritto non avviene più

all’interno dell’università, il centro della produzione ed elaborazione si sposta “dallo studium allo studio” e scaturiscono

dall’attivit&agr

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fortunati Maura.
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