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Nascono dei trattati che aiutano i giuristi nella ricerca della communis opinio, ciò non porta certezaz del diritto perché il

giudice era libero di scegliere le opinioni ma la communis opinio può essere modificata e perfezionata in continuazione

→ non comporta certezza e consacra sempre più il problema del particolarismo giuridico.

I grandi tribunali.

Nel 400-500 vi è un sistema giuridico che si basa sulla dottrina e sull'elaborazione dei giuristi pratici che continuano a

costruire il diritto, situazione di incertezza sia per la conoscenza che l'applicazione del diritto.

Situazione che durerà fino al 18 secolo → particolarismo giuridico. Il particolarismo giuridico è la mancanza di

unitarietà e coerenza dell'insieme delle leggi vigenti una data sfera spazio temporale, un sistema in cui si ha un

complesso di leggi che non è organico ed unitario ma è un complesso di norme diverse tra loro che provengono da fonti

diverse che vengono applicate da tribunali diversificati. Profonda incertezza sia per quello che riguarda le norme

applicabili al caso concreto e per la loro interpretazione che può variare e portare a soluzioni diverse = alla base vi è

sempre un confronto tra diritto comune e particolare che non termina ma si fa anche più complesso ed articolato. Si ha

conflitti di norme, conflitti giurisdizionali (pluralità di organi di giustizia non coordinati tra di loro, che si collegano a

diverse realtà e riguardano a diverse categorie di soggetti) → profonda incertezza del diritto, non c'è un codice che dice

che in quel caso bisogna applicare una determinata norma = diverse fonti che dicono che si possono applicare fonti

diverse. In base al problema che si tratta bisogna cercare la norma, norma non interpretata sempre nello stesso modo. In

questo insieme di fonti e norme a partire dal 500 inizia a prefigurarsi un cambiamento molto lento, graduale e che non

porterà ad una soluzione fino alla fine del 18 secolo (particolarismo situazione che rimarrà in vita fino alla rivoluzione

francese, ancora due secoli). In questi due secoli però si iniziano a cercare delle soluzioni, i primi passi vengono mossi

nel corso del 500 quando si avvia un processo di accentramento che va in pari passo con la nascita e l'affermarsi degli

stati assoluti → nel 400 le signorie si formano in principati.

Nel 500 si affermano i primi sovrani che portano avanti un processo di accentramento in diverse direzioni = giudiziario,

legislativo e amministrativo. Accentramento che si realizza in due modi → con interventi legislativi sovrani sempre più

significati, interventi legislativi che mirano a realizzare una unificazione giuridica all'interno dei singoli stati (scardinato

un elemento del particolarismo giuridico = pluralità delle fonti). I sovrani assoluti cominciano a produrre diritto in

modo sempre più significativo e questo diritto sempre più si configura come diritto generale per tutti = normativa

uniforme che sia applicabile uniformemente in tutto lo stato. Contemporaneamente vengono portati avanti processi

amministrativi e giudiziari, nella persona del sovrano si concentra ogni potere → tutti gli atti di giustizia e di

amministrazione provengono in sostanza da lui o compiuti nel suo nome da persone da lui incaricate. Sovrano vuole

governare (nel medioevo non vi sono figure di sovranità che vuole disciplinare il mondo a lui soggetto, lascia spazio

alla dottrina e interviene raramente), aspira a governare in modo effettivo creando anche nuove organizzazioni

amministrative e giudiziarie. Accentramento amministrativo che si realizza con la creazione di nuovi uffici

amministrativi di governo al servizio del sovrano, inizia a crearsi una macchina burocratica amministrativa

centralizzata, non è ancora la pubblica amministrazione napoleonica intesa come attività amministrativa volta al

benessere dello stato e all'interesse generale dello stato; in questo periodo vi è ancora una concezione patrimoniale del

pubblico ufficio, operano nell'interesse dello stato. È una macchina burocratica che serve al sovrano per controllare lo

stato e al funzionario come motivo di arricchimento e di prestigio. Si creano delle corti di giustizia centralizzati =

tribunali che operano in nome e per conto del sovrano, non scompaiono tutte le giurisdizioni preesistenti ma passano in

secondo piano; corte di giustizia che operano in nome e per contro del sovrano e funzionano come corte di appello nei

confronti delle sentenze delle corti locali ma hanno anche competenza esclusiva su alcuni temi. Rispondono alle

esigenze di accentramento ed esigenze di uniformità della giustizia→ cercano di contribuire ad uniformare la giustizia. I

parlamenti francesi erano delle magistrature, delle corti di giustizia che operavano su base regionali; organi centrali

all'interno delle regioni e non erano nominati dal sovrano e anzi si pongono sempre in conflitto con il sovrano = in

Francia situazione in cui l'unificazione dell'apparato di giustizia avviene a favore delle singoli corte regionali ma non a

favore del sovrano.

In Italia vi sono diverse corti centrali che nascono all'inizio del 500 che rispondono agli obbiettivi di accentramento e

miglioramento dell'attività giudiziaria e che riescono anche a realizzare l'unificazione del diritto all'interno di ogni stato

(non totalmente), unificazione = sub-specie interpretazione → decisioni di questi tribunali non sono vincolati ma si

tratta di tribunali particolarmente prestigiosi (di nomina regina) e progressivamente le loro decisioni ed interpretazioni

iniziano ad essere prese in considerazione dalle corti inferiori (non sono obbligate ma ne tengono conto) e assume nei

loro confronti una forza quasi di tipo legislativo e quindi progressivamente le corti inferiori cominciano a pronunciarsi

conformemente alle corti superiori (non sono come la corte di cassazione).

Le corti giudicano i fatti ed esprimono un giudizio sul merito della controversie (cassazione non entra nel merito ma

giudica su questioni di diritto, se il tribunale ha correttamente applicato il diritto) ma le loro pronunce sono comunque

un valore significativo per le corti inferiori. In Italia si hanno due diversi modelli di corti centralizzate = senati o

consigli e rote.

Senati = Piemonte (casa Savoia), Ducato di Milano.

Consigli = Regno di Napoli o Ducato di Modena.

→ Derivano della curie regis = sovrano medievale che si circondava di personaggio di particolare valore e con loro

formava una corte giudicante che decideva su questioni di particolare importanza, senati e consigli discendono

direttamente dal sovrano e sono una evoluzione di quei consigli del re di epoca medievali. Progressivamente diventano

organi parzialmente autonomi ma sempre strettamente collegati al sovrano, derivano dal sovrano. I giudici vengono

scelti tra giudici togati, funzionari di particolare rilevanza o aristocratici; non hanno termine di carica e il sovrano

decideva quando nominarli e quando levargli la carica. Il controllo delle corti è fatto dal sovrano, sono giudici

subordinati al sovrano a qui giurano fedeltà quando assumono il proprio incarico. Giudice non forestieri, non

necessariamente togati, senza limiti di carica e sottostanti al sovrano.

Rote = prende vita nella repubbliche → Repubblica di Genova, di Firenze, di Lucca.

→ Sono 5 le rote che prendono vita in Italia agli inizi del 500 → 1502 Firenze e Cesena, 1503 Siena e nel 1529 Genova

e Lucca. Le rote hanno delle caratteristiche diverse, sono un evoluzione del modello podestarile (organo indipendente e

non corte regia); sono classiche di ordinamenti repubblicani. I giudici devono essere forestieri, devono essere togati

(esperti di diritto), la carica è limitata per ragioni di politica e funzionalità e conservando la tradizione degli organi

comunali alla fine del loro mandato sono sottoposti a sindacato. Rota romana diversa → funziona in parte in maniera

analoga ma nasce con funzione di essere giudice in tutte le materie ecclesiastiche ma poi si occupa anche di materie

civili = diventa un tribunale civile.

Due modelli che rispondono alle stesse esigenze (accentramento e funzionalità della giustizia) ma molto diversi, il

primo modello strettamente legato alla figura del sovrano e alla realtà politica cittadina, il secondo modello più

indipendente e giuridico.

Le fonti.

Rote composte da giudici di alta professionalità e questo porta a far si che progressivamente le loro sentenze acquistano

sempre più importanza, diventano una delle più importanti fonti di diritto all'interno dei diversi ordinamenti =

decisiones → non si elimina il particolarismo giuridico ma con il tempo le decisiones prevalgono → prevalenza della

giurisprudenza giudicante rispetto alla giurisprudenza consulente. Sempre più le pronunce rese dai tribunali acquistano

forza di diritto e vengono seguite dagli altri giudici. All'interno di questi tribunali si compie un processo di unificazione

di interpretazioni, si inizia a prestare attenzione agli usi del foro = giudicare sempre in un modo a proposito di una

determinata questione → soluzione comune. Inizia a realizzarsi una specie di uniformazione dell'interpretazione in

determinati casi. Queste decisiones diventano communis opinio e quindi va osservata.

Si crea una gerarchia delle fonti che prima opera a livello della prassi e poi verrà definita in modo ufficiale → i giudici

nel momento in cui devono decidere una controversia se manca una norma specifica i giudici devono far riferimento a

quella giurisprudenza costante del tribunale = i giudici devono rifarsi agli usi del tribunale su quel caso specifico, poi

dovevano rifarsi alla giurisprudenza costante per i casi analoghi, poi dovevano rifarsi alla giurisprudenza dei più alti

tribunali collegiali di tutte le nazioni, solo in un secondo momento ci si doveva rifare ai giudici monocratici e consiglia,

opere dottrinali ed allegazioni come ultima opzione. Le corti centrali avrebbero dovuto in assenza di una norma

specifica far riferimento a queste fonti.

Per i tribunali inferiori le decisioni di quelle superiori rappresentano un modello a cui si adeguano sempre più.

Le decisioni essendo fonti di diritto devono essere riconosciute anche fuori dal tribunale stesso quindi vengono fatte

delle raccolte, raccolte agevolate anche dal fatto che si inizia a motivare la sentenza quindi ci sono delle sentenze molto

articolate e complesse = si enuncia il caso e tutte le questioni di diritto affrontate con i motivi per cui i giudici si sono

pronunciati in un determinato modo.

Rota di Genova.

Nasce nel 1529 a seguito della riforma politico-istituzionale voluta da Andrea Doria, il comune si trasforma in

repubblica nel 1528. In questa riforma vuole modificare l'organizzazione politico ed istituzionale di Genova e tra le

varie riforme vi è l'istituzione della rota civile = rota che nasce come tribunale supremo per quel che riguarda le

controversie di natura civile. Non

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A.A. 2016-2017
12 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fortunati Maura.