Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 52
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 1 Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno I (Parte prima) Pag. 41
1 su 52
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA NASCITA DELLA TRADIZIONE

GIURIDICA OCCIDENTALE

IL DICTATUS PAPAE E LA RIVOLUZIONE GREGORIANA

Il Dictatus Papae è un testo del 1075; l’autore è Papa Gregorio VII, iniziatore di quella che la

traduzione storiografica chiama —in modo forse riduttitvo— riforma gregoriana. Il concetto di riforma

implica, infatti, in qualche modo la rimessa in forma, ossia il ritorno ad una forma originaria che si

vuole autentica. La Riforma Gregoriana è allora ritorno ad una situazione precedente autentica, dalle

cose che erano degenerate. Il testo sotto riportato si inserisce in una tradizione che è quella che

abbiamo visto ma che ha una portata, seguendo Berman, rivoluzionaria a partire dalla prima

proposizione. Il Dictatus consta di ventisette proposizioni molto brevi (talune di mezza riga, altre di due

o tre righe). Si tratta fisicamente di un foglio collocato nel registro delle lettere di Gregorio VII, nel

quale trovano posto anche documenti dallo stesso nome, ma che se ne differenziano per la mancanza di

questa forma peculiare. Quale fosse lo scopo preciso di queste proposizioni non lo sappiamo:

fisicamente si presenta come un foglio di pergamena, di pelle di pecora (o di maiale), conciato in

maniera tale da costituire un supporto robusto di scrittura. Nel testo sotto riportato si intravedono delle

righe verticali che segnano dei margini per guidare il compilatore. Il tipo di scrittura varia nel corso

dei secoli. Il testo si scrive in forme più o meno abbreviate perché occorre risparmiare tempo e spazio.

Si noti l’impiego —invero tradizionale— di due inchiostri diversi, rosso e nero: la rubrica (da ruber)

ovviamente rossa e il testo nero. Si noti che Q-d sta per “quod”. Le abbreviazioni usate sono molte, ma

richiedono di essere già conosciute dal lettore.

La prima delle ventisette proposizioni non ha questa posizione a caso; il senso è invece molto forte:

dire che la Chiesa è fondata soltanto da Dio significa affermare che essa non è fondata

dall'Imperatore! La legittimità della chiesa romana, per meglio dire, non dipende

dall'Imperatore ma da Dio e soltanto da Dio. Conseguentemente, la Chiesa romana può ricevere

ordini solo da Dio e non dall’Imperatore. Ma —si noti— un’autorità che derivi da Dio può dare

ordini a tutti. Si vede che siamo davanti ad un programma molto diverso dalla tradizione che

abbiamo visto sopra, dove l’aspetto religioso stava nel diritto secolare che dipendeva

dall’Imperatore. In questo caso vi è invece un vescovo che pretende di essere fuori da quel sistema

giuridico e di essere invece soggetto soltanto (senza mediazioni) all’autorità di Dio.

Se soltanto il Pontifex romano è universale a buon diritto, allora l’Imperatore, dai tempi del tardo

impero «dominus mundi» perde la sua posizione; nulla invero dice il testo dell’Imperatore ma si intende

questo. Gregorio, tuttavia, si esprime in modo volutamente generico. Nella III si stabilisce una

giurisdizione (si noti l’importanza del termine) del Papa su tutti i vescovi, di cui egli stesso è giudice.

Nella IV si dice che se in un concilio manca il Papa, il quale mandi il suo legato questi dovrà presiedere

il concilio, nonostante egli sia di grado inferiore ai vescovi stessi. L’organizzazione ecclesiastica che si va

delineando è essenzialmente gerarchica, dove il potere spetta al Papa che lo esercita direttamente o

attraverso suoi legati. La VIII, che suona strana, si fonda in realtà su di un documento molto

celebre, assolutamente falso, ossia la Donazione di Costantino , che poi Lorenzo Valla nel XV

7

secolo scoprirà non essere autentico (e anzi scritto nell’VIII secolo a Roma per contrastare le pretese di

Carlo Magno e dell’Imperatore d’Oriente). In realtà la Donazione fu scritta nell'VIII secolo per

contrastare le pretese di Carlo Magno da una parte e dell'Imperatore d'Oriente dall'altra. La Donazione

di Costantino era oggetto di discussione già dei giuristi medievali, secondo la maggior parte dei quali

Costantino (a prescindere dalla autenticità del documento) non era legittimato a fare una tale

donazione.

Nel XII viene detto che non soltanto il Papa governi sulla Chiesa ma addirittura che possa deporre gli

imperatori. Il Papa è giudice in ultima istanza, ma nessuno può riformare le sue sentenze. Se

qualcuno si appella al Papa ogni giudizio deve essere sospeso, essendo il Papa l’unico giudice (XX):

questa formula è basata sulla tradizione romana, secondo cui chi si appellava a Cesare, da Cesare doveva

essere giudicato. Il Papa si sta arrogando un potere tradizionalmente imperiale. La rivendicazione di cui

alla XXII verrà poi ripresa e resa vincolante nel 1870, con il dogma dell’infallibilità. L’esercizio del

potere del Papa come si vede dalla XXV prescinde da un concilio: la giurisdizione appartiene al Papa in

quanto pontefice e non in quanto membro di un collegio, per quanto eminente. Per essere cristiani

bisogna essere d’accordo con le dottrine professate dal Papa. L’ultima pretesa concerne in maniera

diretta anche i rapporti feudali, fondati sull’impegno più vincolante che il diritto del tempo conosca

I. Che la chiesa romana sia stata fondata solo dal Signore

II. Che soltanto il Pontefice romano (il Papa) sia detto a buon diritto universale

III. Che soltanto lui possa deporre o restituire in carica i vescovi

IV. Che il suo legato (luogotenente) presieda il concilio a tutti i vescovi, anche

se sarà di grado inferiore e possa pronunziare sentenze di deposizione contro

di loro.

V e VI omesse

VII. Che a lui solo sia lecito fare nuove leggi secondo la necessità del tempo,

mettere assieme nuove circoscrizioni ecclesiastiche (nova plebes), da un

gruppo di canonici fare un’abbazia e viceversa, dividere una diocesi ricca e

unire diocesi povere.

VIII. Che egli solo possa usare le insegne imperiali

IX. Che tutti i principi bacino soltanto i piedi del Papa.

XII. Che ad egli sia lecito deporre l'imperatore.

XVI. CHE NESSUN SINODO possa essere chiamato generale senza il suo

consenso.

XVII. Che nessun capitolo in nessun libro sia considerato canonico senza la

sua autorità.

XVIII. Che la sua sentenza non debba essere revocata da nessuno, mentre

lui possa riformare le sentenze di tutti.

XIX. Che lui non debba essere giudicato da nessuno.

XX. Che nessuno osi condannare chi abbia presentato appello alla sede

apostolica.

XXI. Che le cause maggiori di qualsiasi chiesa debbano essere riportate a lui.

XXII. Che la Chiesa romana non errò mai e su testimonianza della Scrittura

non errerà in perpetuo.

XXV. Che lui possa deporre o riconciliare i vescovi senza un’assemblea

conciliare.

XXVI. Che non si ritenga Cattolico chi non concordi con la Chiesa romana.

XXVII. Che possa sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà prestato agli

iniqui.

Secondo una tradizione Costantino affetto dalla lebbra e guarito miracolosamente dal Papa

7

Silvestro avrebbe deciso di ritirarsi in Oriente, trasferendo la capitale a Costantinopoli lasciando al

Papa il dominio su Roma, sull'Italia e su tutto l’Occidente e l’uso delle insegne imperiali.

Il Papa rivendica una separazione tra la giurisdizione papale e quella imperiale. Ma queste due

giurisdizioni non sono sullo stesso piano, avendo il Pontefice un ruolo di primazia. Il Papa non

soltanto rivendica un ruolo di primazia all’interno della Chiesa ma anche al di fuori e al confronto

dell'Imperatore. Si tratta, invero, di un programma d’azione, di una rivendicazione nuova rispetto

alla tradizione e che causa, in fondo, una formidabile rottura. Infatti, prendendo sul serio queste

proposizioni si deve negare una parte consistente della commistione tra spirituale e secolare: ora

sorge un’altra autorità che rivendica a sé come minimo una parte di questo potere e ad ogni modo si

contrappone all'altra. Inevitabilmente un simile programma, condotto e messo in atto, producesse come

reazione la rottura con l’Imperatore.

Infatti, Papa Gregorio VII si oppose ad Enrico IV, che reagì proclamandolo deposto da lui e da un

sinodo di vescovi tedeschi da lui nominati e convocati nel più puro stile costantiniano. Il Papa reagì con

un duplice strumento: da un lato —tradizionalmente— irroga una scomunica nei confronti

dell'imperatore; inoltre —in modo innovativo e basandosi sulla XXVII del Dictatus— scioglie i

sudditi dell'imperatore dal giuramento di fedeltà .

8

Siamo di fronte non ad una semplice riforma: la Chiesa non è rimodellata su un’immagine precedente,

giacché una Chiesa così non era mai esistita. Sicuramente dietro il testo sopra riportato ci sono dei

principi teologici risalenti, ma c’è anche molto di nuovo: si produce un cambiamento molto profondo,

quasi totale. Si fa in modo allora che il quadro cambi rapidamente, in modo molto violento. Tuttavia,

questo cambiamento deve anche essere qualcosa che dura nel tempo; tanto è vero oggi noi

consideriamo l’aspetto secolare e spirituale dell'uomo come distinti e ci risentiremmo se qualcuno

volesse governare entrambi gli aspetti.

LA RIVOLUZIONE PAPALE

Si è davanti a quella che Berman chiama rivoluzione papale indicando un cambiamento rapido,

violento, totale e duraturo: certamente il risultato sarà un compromesso ma dallo scontro nasceranno

delle acquisizioni permanenti. Secondo la tesi di Berman questo è il momento fondativo, di nascita

della tradizione giuridica occidentale il momento in cui spirituale e secolare si separano e

rivendicano ciascuno in modo diverso la propria autonomia rendendo possibile per ciascun uomo

vivere in questo stato di separazione e di tensione fra i due aspetti; c’è una situazione di libertà da un

lato e di difficoltà dall’altro (non sempre, infatti, è facile regolare i rapporti tra questi due aspetti): la

libertà e la responsabilità d’altronde sono due aspetti della stessa realtà. Da questo momento, la

tradizione giuridica che ne nasce arriva fino ai giorni nostri, con precisi caratteri che la distinguono

—almeno in parte— da tradizioni precedenti e da altre tradizioni giuridiche, che pure esistono

contemporaneamente. Parlare di «tradizione» non implica parlare di immobilità: significa piuttosto

coniugare continuità e mutamento. In un certo qual modo, sembrerebbe allora che tradizione

coniughi due aspetti opposti: se è, infatti, vero che le cose pur restando sé stesse sono sovente oggetto

di mutamento, lo si può dire anche della tradizione giuridica.

Berman individua alcune caratteristiche di questa tradizione giuridica occidentale :

9

1) una distinzione netta tra istituti

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher coluichenonsa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Zendri Christian.